Estratto conto bancario: ultime sentenze
written by Redazione | 30/03/2022
Onere della prova a carico del correntista e valore probatorio dell’estratto conto bancario contestato o non comunicato al correntista.
Azione di ripetizione di indebito bancario
Per principio generale è onere del correntista che agisca per la ripetizione d’indebito di poste passive addebitate sul conto corrente provare la sussistenza del suo diritto producendo in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto, per conoscere il tasso debitore pattuito. Tuttavia va precisato che l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova che consente la ricostruzione delle movimentazioni del rapporto, per cui non può escludersi che l’accertamento possa essere eseguito attraverso altri strumenti di prova quali, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili, potendo il giudice anche avvalersi di un C.T.U. per rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti.
Corte appello Ancona sez. I, 14/12/2021, n.1363
Validità di prova dell’estratto conto
In materia di conto corrente bancario non trova pregio l’eccezione di insufficienza della documentazione depositata dalla banca per ottenere il decreto ingiuntivo in quanto l’istituto di credito non avrebbe mai inviato in corso del rapporto alcuna documentazione o estratto conto al fideiussore. Orbene, l’estratto conto ha efficacia probatoria anche nei confronti del fideiussore sia in sede di concessione del decreto ingiuntivo sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Corte appello Potenza, 30/11/2021, n.760
Presupposti per l’accertamento bancario
Deve ritenersi legittimo l’avviso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, anche allorquando l’estratto conto sia stato spontaneamente prodotto dal contribuente, anziché essere stato richiesto da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che l’acquisizione diretta dagli enti creditizi degli estratti conto da parte dell’Ufficio rappresenta una mera facoltà, con la conseguenza che i dati bancari, in qualsivoglia modo siano acquisiti, possono fondare l’applicazione della presunzione di cui all’art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 18/10/2021, n.1146
Rapporto di conto corrente ed estratto conto
In tema di rapporti bancari, nel contratto di conto corrente, anche bancario, l’approvazione espressa o tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli addebiti iscritti nell’estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni di carattere sostanziale, che incidano sulla validità e sull’efficacia dei contratti dai quali derivano gli addebiti medesimi.
Tribunale Parma sez. II, 15/10/2021, n.1363
Mancata contestazione dell’estratto conto da parte del correntista
In tema di conto corrente bancario, ai sensi dell’art.1832 c.c., richiamato in tema di conto corrente bancario dall’art.1857 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito (o comunque, non specificamente contestati nella prima difesa utile se prodotti in giudizio, con produzione avente il medesimo valore della comunicazione), ne comporta approvazione.
Tribunale Cosenza sez. I, 27/07/2021, n.1690
Onere probatorio incombente sul correntista
Nell’ipotesi di indebito bancario, ossia di pagamenti indebitamente annotati in conto corrente a scapito del correntista, il cliente che agisce in ripetizione deve provare che il saldo iniziale del conto, riportato nel primo estratto conto da lui prodotto nel giudizio, è differente da quello che risulta dal documento prodotto; in mancanza, non può che ritenersi accertata la correttezza del saldo iniziale, riportato sul primo estratto conto disponibile.
Corte appello Milano sez. I, 26/07/2021, n.2429
Pattuizione di interessi ultralegali
Nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto per atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rivelando che il contratto di conto corrente sia a forma libera: Pertanto l’approvazione degli estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale non supplisce alla mancanza della forma scritta, perché, non essendo espressione diretta di un apposito accordo, non documenta la stipulazione del patto.
Tribunale Firenze sez. III, 20/07/2021, n.1985
Valore probatorio dell’estratto di saldaconto
Nei rapporti di conto corrente bancario l’estratto di saldaconto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista, non soltanto ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel successivo giudizio di opposizione, perché ove il debitore principale sia decaduto dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca creditrice per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti.
Corte appello Bari sez. II, 19/07/2021, n.1376
Prova del credito fornita da istituto bancario
L’art 50 TUB stabilisce che la banca possa porre a fondamento del ricorso monitorio il semplice estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. La differenza rispetto al saldoconto (richiesto della previgente normativa) sta nel fatto che l’estratto conto deve contenere una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Va tuttavia precisato che la banca deve comunque fornire anche nel ricorso per decreto ingiuntivo un estratto conto completo che contenga un puntuale resoconto dello sviluppo del rapporto in dare ed avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio.
Tribunale Terni sez. I, 18/03/2021, n.260
Conto corrente: saldaconto ed estratto conto
In tema di conto corrente bancario, mentre l’estratto di saldaconto consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla dichiarazione della sua conformità alle scritture contabili e da
un’attestazione di verità e liquidità del credito (che riveste efficacia probatoria nel procedimento per decreto ingiuntivo), l’ordinario estratto conto è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute nell’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca e che, una volta passato il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ex art. 1832 c.c. ed è idoneo a fungere da prova nel giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Tribunale Piacenza sez. I, 15/02/2021, n.50
Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie
In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di atti aventi carattere solutorio e, dunque, la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall’ordine delle operazioni risultante dall’estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto, sicché in mancanza di tale prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.
Cassazione civile sez. I, 09/01/2019, n.277
Prova del credito fornita da un istituto bancario
In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l’estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito), dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni
debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, n.33355
Correntista agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C.
ha cassato la sentenza della corte d’appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perchè ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto).
Cassazione civile sez. I, 28/11/2018, n.30822
Estratto conto bancario contestato e non comunicato tempestivamente al correntista
In materia di rapporti di conto corrente, se l’estratto conto prodotto dalla banca non risulta debitamente comunicato al correntista o dallo stesso è stato tempestivamente contestato, ai sensi dell’articolo 1832 del Cc, il documento perde il valore probatorio privilegiato previsto da tale norma, ma è comunque
prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova, a mente degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile.
Cassazione civile sez. III, 25/09/2018, n.22551
Mezzo di prova nel giudizio della banca contro il fideiussore
In tema di conto corrente bancario, l’estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all’art. 1832 c.c. assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore.
Tribunale Roma sez. XVII, 19/09/2018, n.17543
Imprenditore fallito e onere probatorio gravante sul fallimento
In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di atti aventi carattere solutorio e, dunque, la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall’ordine delle operazioni risultante dall’estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto, sicché in mancanza di tale prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.
(Non può, quindi, condividersi l’assunto della ricorrente – ha concluso la Suprema corte – secondo cui la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare come la curatela fosse onerata di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti effettuati nell’ambito della giornata, giacché la adozione del criterio con cui si è conferita
antecedenza, sul piano temporale, alle operazioni di accredito, risulta essere coerente proprio con la mancata dimostrazione della cronologia delle movimentazioni intervenute nell’arco della giornata).
Cassazione civile sez. I, 24/05/2018, n.12972
Decorrenza della prescrizione
Corretta è la decisione del primo giudice di ritenere fondata l’eccezione di prescrizione proposta tempestivamente dalla banca sulla base del documento prodotto (nota di rigenerazione archivio conti movimenti eliminati), mentre nessuna specifica contestazione è stata invece sollevata rispetto al documento prodotto ex adverso, tale da inficiarne il valore probatorio.
Il documento in questione ha natura di estratto conto e rende applicabile la disciplina riguardante le riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.: sul cliente, contro cui il documento è stato prodotto, incombeva, pertanto, l’onere di disconoscere la conformità dei fatti in esso rappresentati. La contestazione di cui all’art. 2712 c.c., infatti, deve avvenire nel rispetto delle preclusioni processuali previste per la formazione del thema decidendum; che nel rito sommario maturano all’udienza di comparizione ex art. 702 -bis c.p.c.
Corte appello Campobasso, 10/04/2018, n.139
Valenza probatoria delle tacite approvazioni dei conti trimestrali
La mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto bancario rende non più contestabili l’iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano, onde le questioni relativa all’illegittimità dell’applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto.
Tribunale Pescara, 31/08/2017, n.1050
Contabilità comunicata con estratto conto: è prova del saldo attivo a favore della banca?
In tema di contratto di conto corrente bancario, spetta al debitore correntista avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicata in estratto e che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, sena muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.
Tribunale Roma sez. IX, 07/06/2017, n.11663
Estratto del conto corrente bancario: ha efficacia probatoria verso il fideiussore del correntista?
Nei rapporti di conto corrente bancario, l’estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso ed in ogni altro procedimento di cognizione.
Cassazione civile sez. VI, 24/05/2017, n.13127