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Accertamento bancario: ultime sentenze

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Accertamento bancario: ultime sentenze

Autore: Redazione | 01/10/2021

Spetta al contribuente la prova dell’irrilevanza delle movimentazioni contestate.

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Accertamenti bancari: onere della prova

In tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l’onere di superare la presunzione posta dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. La mancanza di tale verifica può essere censurata, in sede di legittimità, per omessa od insufficiente motivazione, in base al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.

n. 134 del 2012.

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, n.11696

Operazioni bancarie extra-conto

Le operazioni bancarie in extra-conto, quali quelle di incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta dall’interessato che cambia l’assegno in cassa senza transitare per il conto, e rientrano nella categoria degli “importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”, cui l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte sui redditi, ricollega, accanto ai prelevamenti (per le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi.

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, n.8718

Prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione

In tema di accertamenti bancari, gli artt.32 del D.P.R. n.600 del 1913 e 51 del D.P.R. n.633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’Erario che, in quanto tale, non necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art.2729 c.c. per le presunzioni semplici e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi

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desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del Giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) sez. II, 29/03/2021, n.380

Dati emergenti dai conti correnti bancari

Le presunzioni legali in favore dell’erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice.

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, n.6405

L’efficacia delle prove

Il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n.600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili;

pertanto il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione, mentre gli accertamenti bancari assumono da soli una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione iuris tantum che i relativi movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) sez. III, 23/12/2020, n.1112

Movimenti bancari riferibili a operazioni

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imponibili

Gli accertamenti bancari assumono, da soli, una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione iuris tantum che i relativi movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tramite dimostrazione analitica dell’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili.

Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) sez. III, 23/12/2020, n.1112

Elementi desumibili dalla movimentazione bancaria

In tema di accertamento bancario, ex art.32 D.P.R. n.600 del 1973, è il contribuente che deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. XXIII, 19/10/2020, n.2427

Accertamento bancario

Nell’ambito di un accertamento bancario, avente ad oggetto la contestazione di movimentazioni di denaro sul conto corrente del contribuente, l’Amministrazione finanziaria non è onerata a fornire alcuna prova circa la sua pretesa.

Al contrario, spetta al contribuente provare, con giustificazioni precise ed analitiche, l’irrilevanza, ai fini reddituali, delle movimentazioni contestate. La natura di prova “circostanziata” e “specifica” non è necessariamente ancorabile alla documentazione bancaria, potendosi ritenere la sussistenza di tali caratteristiche anche in relazione a documentazione “di altro tipo” che dimostri che quella entrata fa effettivamente riferimento a quanto affermato non essendo sufficiente la semplice enunciazione della fonte per vincere la presunzione.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XIX, 14/04/2020, n.1300

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La contestazione del contribuente

In tema di accertamento bancario, il contribuente pur potendo già in sede di contraddittorio preventivo contestare l’irrilevanza di determinate operazioni bancarie, ha l’onere di dimostrarne analiticamente la legittimità, non risultando sufficienti prove generiche.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. I, 12/05/2016, n.840

Redditometro

In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’ufficio dell’Agenzia delle entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’ amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’ amministrazione purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli art. 24 e 53 cost.

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2016, n.3791

Versamenti ingiustificati e ricavi occulti

L’ufficio a seguito di un accertamento bancario per imputare i prelevamenti ingiustificati del socio a costi della società, deve provare la corrispondenza tra il prelevamento del socio ed il costo della società, essendo richiesto un riscontro contabile analitico. Allo stesso modo, i versamenti ingiustificati del socio sono riferibili a ricavi occulti della società, se l’Ufficio fornisce analoga prova.

Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. LXVII, 14/12/2015, n.5512

Esercizio dei poteri di indagine ed

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accertamento bancario

In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga si principi di cui agli artt. 243 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco.

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2014, n.11765

Operazioni finanziarie compiute dai contribuenti

Attraverso l’autorizzato accertamento bancario, l’ amministrazione finanziaria può recuperare imponibile, adottando presunzioni semplici, ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Si verifica quindi l’inversione dell’onere della prova riguardante la ragione delle operazioni finanziarie compiute dai contribuenti; infatti l’operatività delle predette presunzioni comporta una sostanziale equiparazione, a fini impositivi, delle operazioni di cui non sia effettivamente possibile dimostrare la ragione, a quelle costituenti effettivamente fonti di profitti in nero.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 26/04/2013, n.158

Ricostruzione del reddito in base alle movimentazioni bancarie

Le dichiarazioni di terzi che attestino l’accredito, sul conto corrente bancario del contribuente, di somme di denaro erogate a titolo di liberalità hanno valenza probatoria in sede di accertamento, quindi costituiscono materiale necessario per la ricostruzione del reddito in base alle movimentazioni bancarie. La mancata utilizzazione delle stesse da parte dell’Ufficio inficia la validità dell’azione

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accertatrice.

Comm. trib. prov.le Milano sez. XL, 27/03/2013, n.119

Proventi desumibili dai movimenti bancari

In caso di accertamento bancario è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dai movimenti bancari non sono riferibili ad operazioni imponibili fornendo in tal senso una prova analitica su ogni versamento effettuato.

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2012, n.7296

Accertamento delle imposte sui redditi

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria, qualora ritenga la fittizietà di tutti od alcuni dei costi dichiarati, non ha l’obbligo di escludere, in proporzione, i ricavi esposti dallo stesso contribuente, né è tenuta a ricostruire la dichiarazione nella sua interezza, od a procedere ad accertamento bancario o induttivo (sebbene previsto dalla circolare del Ministero delle finanze 21 ottobre 1997 n. 271, non costituente una fonte del diritto), ma può limitarsi ad analizzare l’esistenza dei costi dichiarati, in ordine ai quali siano emersi dei dubbi, dovendo, peraltro, ritenersi sussistere l’effettività dei ricavi dichiarati e non disconosciuti dal contribuente comportanti una maggiore esposizione fiscale Cassazione civile sez. trib., 02/03/2012, n.3267

Rettifica del corrispettivo dichiarato

Ai fini dell’imposta di registro, il corrispettivo così come denunciato nell’atto di compravendita di un immobile non è revocabile in dubbio, fatta salva la prova certa del contrario da parte dell’Ufficio; e tale prova non può essere fondata su presunzioni illogiche o basate su altre presunzioni improbabili, né, quindi, sulle risultanze di un accertamento bancario a carico del contribuente compiuto ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, dal quale sia scaturita la presunzione dell’avvenuta corresponsione in nero di un maggior prezzo pari alla sommatoria degli importi risultanti dai conti correnti bancari che il contribuente non abbia giustificato, o imputato a beneficiari individuati (nella specie, il contribuente,

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all’atto della stipula della compravendita, aveva chiesto l’applicazione dell’art. 1 comma 497 l. n. 266 del 2005).

Comm. trib. prov.le Isernia sez. I, 08/11/2011, n.121

Responsabilità penale del soggetto

In tema reati fiscali l’accertamento bancario deve ritenersi accertamento extracontabile induttivo, strutturato all’interno del procedimento tributario; poiché i due procedimenti, penale e tributario, sono regolati da procedure differenti così come diverse sono le finalità perseguite – in un caso il recupero a tassazione, per l’Erario, di elementi fiscalmente rilevanti, nell’altro l’accertamento della responsabilità penale del soggetto – non hanno valenza nel processo penale le presunzioni legali previste nella disciplina tributaria; ne consegue che le risultanze di un accertamento induttivo o presuntivo assumono nel procedimento penale la valenza di meri indizi ed in quanto tale devono essere valutati.

Tribunale Alessandria, 24/03/2011

L’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente

In materia di accertamenti bancari, la disposizione contenuta nell’art. 32 d.P.R. n.

600 del 1973 non legittima l’accertamento nei confronti di ogni soggetto in quanto intestatario di un conto bancario, poiché la posizione di vantaggio che il legislatore ha stabilito in favore dell’Amministrazione finanziaria, con l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, si riferisce solo all’ammontare dell’accertamento ma non alla legittimità della sua applicazione, che deve fondarsi su altre disposizioni, ed in particolare sugli art. 38, 39, 40 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, soprattutto quando l’intestatario del conto sia un semplice lavoratore dipendente, nei cui confronti l’ufficio, prima di determinare il quantum, deve legittimare l’applicabilità dell’accertamento bancario, fornendo elementi idonei a supportare una presunzione munita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Comm. trib. prov.le Bari sez. II, 21/02/2009, n.172

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Valutazione dei dati acquisiti

L’attività della Guardia di finanza è attività accertativa di fatti e circostanze, mentre l’accertamento, la rettifica e la valutazione dei dati acquisiti a seguito di accesso, ispezione o verifica, nonché l’onere di interpellare il contribuente in caso di accertamento bancario ex art. 51 comma 2 n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel caso in cui intenda avvalersi delle speciali presunzioni ivi contenute, spettano all’ufficio finanziario a seguito di una lettura critica del processo verbale di constatazione.

Comm. trib. prov.le Macerata sez. III, 23/11/1999, n.289

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