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Fido bancario: ultime sentenze

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Fido bancario: ultime sentenze

Autore: Redazione | 08/03/2020

Scopri le ultime sentenze su: fido bancario; reato di truffa e danno patrimoniale della vittima; concessione di fido bancario in violazione delle norme di garanzia sugli affidamenti stabilite dagli istituti; fido bancario non vincolante.

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Cos’è il fido bancario?

L’esistenza di un fido bancario non vale ad escludere il reato di emissione di assegno a vuoto, nè a configurare l’esimente del fatto scusabile. Infatti, il fido bancario è un mero atto di fiducia, come tale sempre revocabile, sì che esso, di per sè, non fa nascere per la banca alcun obbligo di pagare i titoli. Per dar vita al rapporto di provvista, che costituisce il presupposto necessario per l’emissione dell’assegno, occorre che intervenga un’apertura di credito, cioè una convenzione formale vincolante per la banca.

Cassazione penale sez. V, 27/10/1981

Ricorso al fido bancario

Nel caso in cui il credito monetario dedotto in giudizio abbia natura “ querable ” e non “ portable ” gli interessi, a prescindere da previsioni normative di rango primario e secondario, possono essere rivendicati solo con uno specifico atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. alla scadenza del credito, non rilevando a tali fini mere note di addebito con sollecitazioni di pagamento, sia pure accompagnate da distinte contabili riepilogative e da formule asseritamente equivalenti alla messa in mora, ma non dirette formalmente al pagamento degli interessi, né soccorrono forme agevolative di accredito o riscossione o il ricorso al fido bancario.

Consiglio di Stato sez. III, 19/01/2012, n.213

Conseguimento della disponibilità di un fido bancario

Ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante.

(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la condotta dell’imputato, il quale aveva abusato della qualità di amministratore di un condominio creando l’apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi, integrava il reato di truffa perché il conseguimento della disponibilità di un fido bancario, con il conseguente incasso della somma di denaro, aveva

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comportato l’esposizione debitoria dell’amministrazione condominiale, suscettibile di esecuzione e quindi idonea a realizzare l’alterazione dell’equilibrio patrimoniale preesistente).

Cassazione penale sez. II, 21/02/2008, n.10085

Utilizzo del fido garantito

Agli effetti dell’art. 2901 c.c. il debito del fideiussore deve ritenersi sorto fin dal momento della concessione del fido bancario da lui garantito, e a fortiori dal momento in cui il cliente affidato ha concretamente utilizzato il fido, e non invece solo dal momento in cui, con la revoca dell’apertura di credito, è divenuto esigibile il saldo passivo.

Conseguentemente l’atto depauperativo compiuto dal fideiussore dopo l’utilizzo del fido garantito e prima della revoca dell’affidamento deve intendersi come pregiudizievole per il credito preesistente; il consilium fraudis non si configura come dolosa preordinazione, ma come semplice consapevolezza del carattere pregiudizievole dell’atto.

Corte appello Torino, 12/11/2004

Concessione del fido bancario

Le mansioni svolte dalla ricorrente – in particolare la sigla di benestare allo sconfinamento, cioè al prelevamento di denaro su conto corrente in supero rispetto alle disponibilità del conto stesso – non sono equiparabili, al fine della valutazione delle mansioni stesse, alla concessione del “fido” bancario propriamente detto di cui agli art. 1842 e seguenti c.c., nè sotto il profilo della autonomia decisionale – essendo nel caso di specie sottoposte a preventiva autorizzazione del settorista fidi ovvero trattandosi di mere anticipazioni di somme per le quali l’istituto di credito ha la prova che verranno poi accreditate periodicamente sul conto – nè sotto il profilo quantitativo, avendo carattere contenuto e non prevalente.

Conseguentemente, la sigla apposta dalla ricorrente ad operazioni della specie non può essere considerata manifestazione di un potere di firma esercitato in via generale e continuativa proprio dal funzionario, bensì espressione di una mansione

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confacente al livello professionale di impiegato di I con il grado di capo ufficio rivestito dall’interessata, livello che, a norma di contratto, viene riconosciuto ai lavoratori che svolgono, in via continuativa e prevalente, mansioni che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

Tribunale Torino, 11/11/1993

Violazione delle norme di garanzia sugli affidamenti

La concessione di fido bancario in violazione delle norme di garanzia sugli affidamenti stabilite dagli istituti realizza una ipotesi di distrazione di per sè estranea al paradigma dell’art. 646 c.p. non rilevando al riguardo la mera divergenza dell’operazione dai fini e dalle condizioni cui l’operazione avrebbe dovuto informarsi se correttamente eseguita.

Peraltro, allorquando tale attività distrattiva sia realizzata in concorso con il beneficiario del fido illecitamente concesso e, quindi, mediante la consapevole partecipazione del concedente e del concessionario, l’operazione stessa non può considerarsi penalmente neutra risolvendosi, infatti, nell’ipotesi tipica di cui all’art.

646 c.p. della consapevole ed effettiva appropriazione dell’altrui denaro.

Cassazione penale sez. II, 19/11/1991

Ottenere un fido bancario

L’art. 2 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476 (convertito in l. 25 luglio 1956 n. 786), nella parte in cui fa divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi e non residenti (all’infuori delle ipotesi di compravendita di merci per l’esportazione o l’importazione), senza la preventiva autorizzazione amministrativa, è applicabile anche ai casi di prestazione di garanzie da parte di non residenti in Italia a favore di residenti (nella specie, trattavasi di fideiussione ed avallo da parte di non residenti per permettere a società aventi sede in Italia di ottenere un fido bancario), verificatisi prima dell’emanazione del d.m. 12 marzo 1981 – che, senza avere efficacia retroattiva, ha concesso preventiva e generale autorizzazione a tali operazioni (art. 3) – in quanto, nello spirito della legge citata, è considerato atto idoneo a creare pericoli

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per la gestione valutaria qualsiasi rapporto obbligatorio con un non residente.

Cassazione civile sez. I, 22/06/1991, n.7048

Concessione abusiva del fido bancario

La natura d’impresa dell’attività bancaria importa l’inapplicabilità delle ipotesi criminose di peculato e malversazione a carico dei funzionari, rimane tuttavia ipotizzabile il reato di appropriazione indebita nel caso di concessione abusiva del fido bancario.

Tribunale Benevento, 29/02/1988

L’abuso di fido bancario

I dipendenti di qualsiasi istituto di credito non possono commettere il reato di peculato e qualora prima della entrata in vigore del d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350 abbiano commesso fatti punibili ai sensi del capo I del titolo II del libro II del codice penale, a loro favore deve trovare applicazione il principio di retroattività di cui all’art. 2 comma 2 e 3 c.p.

L’abuso di fido bancario commesso da un reggente di agenzia di una cassa di risparmio non è, quindi, punibile ai sensi dell’art. 314 c.p., ma ai sensi degli art.

646 e 61 c.p. in tema di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di relazioni di prestazione d’opera.

Corte appello Bologna, 27/05/1986

Obbligo di pagamento per il trattario

L’inesistenza di un obbligo di pagamento per il trattario, sia rispetto agli importi dei titoli posti allo sconto sia rispetto ad un fido bancario non vincolante, se non nei limiti della reale provvista, non può far sorgere nel traente il convincimento della esistenza di una copertura oltre il limite anzidetto. Ne consegue che l’emissione effettuata, confidando nel pagamento da parte della banca trattaria senza aver compiuto alcun preventivo accertamento, costituisce certamente un comportamento negligente che dà adito alla responsabilità per emissione di assegno a vuoto, essendo tale reato punibile anche a titolo di colpa.

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Cassazione penale sez. V, 10/04/1985

L’emissione di assegno a vuoto

In tema di emissione di assegno a vuoto, reato punibile anche a titolo di colpa, non si configura l’esimente del fatto scusabile sussistendo un semplice rapporto di fido bancario e non un contratto di apertura di credito. Nè rileva l’errore dell’emittente sulla consistenza dei propri depositi o l’affidamento sul pagamento del titolo da parte del trattario all’atto della presentazione.

Cassazione penale sez. V, 29/05/1984

L’esistenza di un fido bancario

L’esistenza di un fido bancario non vale ad escludere il reato di emissione di assegno a vuoto, nè a configurare l’esimente del fatto scusabile, trattandosi di un mero atto di fiducia, sempre revocabile, che, di per sè, non fa sorgere per la banca nessun obbligo di pagamento dei titoli.

Cassazione penale sez. V, 21/03/1984

Disponibilità dei fondi necessari

Non è ravvisabile il fatto scusabile nella condotta di colui che emetta un assegno, facendo assegnamento su un fido bancario che non equivale ad un contratto di apertura di credito, senza accertarsi della disponibilità dei fondi necessari.

Cassazione penale sez. V, 06/03/1984

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