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Revocatoria fallimentare: ultime sentenze

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Revocatoria fallimentare: ultime sentenze

written by Redazione | 26/10/2021

Prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente; presunzione della scientia fraudis.

Revocatoria fallimentare di un pagamento

In tema di revocatoria fallimentare di un pagamento, a venire in rilievo non può essere il momento in cui l’assegno viene a giuridica esistenza “come titolo di credito” e, dunque, come “mezzo di pagamento”. A rilevare è il tempo in cui l’assegno è stato messo all’incasso e così effettivamente riscossa la somma portata dal titolo: il momento, cioè, in cui si è effettivamente realizzata la funzione solutoria a cui lo stesso risulta destinato.

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, n.26242

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Conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell’imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati.

(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la prova della “scientia decoctionis” da parte dell'”accipiens”, nonostante numerosi articoli della stampa nazionale avessero denunciato l’insolvenza del gruppo societario di cui faceva parte il “solvens”).

Cassazione civile sez. I, 31/08/2021, n.23650

Azione revocatoria del curatore fallimentare

In tema di fallimento, il curatore che abbia esercitato con successo l’azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può esercitare le facoltà previste dall’art. 72 l.fall. in relazione alla posizione contrattuale originaria, poiché l’accoglimento dell’azione revocatoria non restituisce al fallimento la pienezza della posizione negoziale ceduta, ma attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione.

Cassazione civile sez. I, 26/08/2021, n.23485

Conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente

In materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non

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meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono essere anche indiziari, da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. In altri termini, l’onere di chi agisce in revocatoria fallimentare di dimostrare la scientia decoctionis investe la conoscenza concreta, non già la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, ma è ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda.

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, n.22698

Accoglimento della revocatoria fallimentare per somma ricevuta dal fallito

L’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare riguardante una somma ricevuta dal fallito, determina un credito della massa che non può quindi essere opposto in compensazione dal curatore, attraverso l’eccezione di cd. “revocatoria incidentale”, con i crediti vantati verso il fallito in sede di ammissione allo stato passivo.

Cassazione civile sez. I, 11/08/2021, n.22666

Fallimento e revocabilità della datio in solutum

In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., il pagamento del credito pecuniario effettuato mediante ‘datio in solutum’ integra un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il trasferimento. Di conseguenza, la datio in solutum avvenuta nel c.d.

periodo sospetto esonera il curatore fallimentare dall’onere di provare, in capo alla

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controparte, la scientia decotionis, la quale si presume fino a prova contraria.

Tribunale Torino sez. I, 15/07/2021, n.3621

Prova della scientia decoctionis

In tema di revocatoria fallimentare il curatore deve dimostrare la conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, ossia la c.d.

scientia decoctionis. Ovviamente, trattandosi di prova indiziaria e non diretta, la certezza dell’esistenza di tale elemento soggettivo non richiede la prova della conoscenza effettiva da parte di quello specifico creditore dello stato di decozione dell’impresa, prova che sarebbe peraltro in sostanza inesigibile.

Pertanto sarà sufficiente una probabile conoscenza dello stato di decozione da parte di chi riceve il pagamento, desumibile dai presupposti e dalle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali in cui si sia concretamente trovato ad operare il creditore destinatario dell’azione revocatoria, il tutto anche attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti e con riferimento a quello specifico creditore accipiens e non ad un parametro teorico.

Corte appello Torino sez. I, 30/06/2021, n.749

Anormalità del mezzo di pagamento

La nozione di ‘mezzo anormale di pagamento’ di cui all’art. 67 comma 1 n. 2 l.f., va rapportata al parametro dei mezzi comunemente accettati nella pratica commerciale, in un dato periodo temporale e rispetto ad una data zona di mercato.

Da ciò deriva che di per sé non esistono mezzi di pagamento intrinsecamente normali o intrinsecamente anormali. Sicché il giudizio in termini di anomalia di un mezzo di pagamento dipende dalla dimensione e dal tipo dell’utilizzo che ne fa l’operatività (di un dato segmento temporale e con riferimento a un dato settore di mercato).

Tribunale Perugia sez. II, 29/06/2021, n.959

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Stato di insolvenza ed elementi indiziari

In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c..

Corte appello Brescia sez. I, 14/05/2021, n.532

Azione revocatoria fallimentare:

decorrenza della prescrizione

In tema di prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare trova applicazione il principio generale di cui all’art. 2935 c.c., secondo cui il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso specifico dell’azione revocatoria fallimentare il “dies a quo” dev’essere identificato non nella data dell’atto revocando, bensì nel giorno della dichiarazione di fallimento, in quanto prima di tale dichiarazione non solo non è configurabile la proponibilità dell’azione revocatoria, ma nemmeno esiste il soggetto legittimato al suo esercizio.

Corte appello Lecce sez. I, 20/04/2021, n.460

Eccezione rilevabile d’ufficio

In tema di azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto rimesse bancarie, è onere dell’istituto di credito convenuto in revocatoria provare che tali rimesse non abbiano ridotto l’esposizione debitoria del fallito. Il carattere delle rimesse costituisce dunque oggetto di un’eccezione che non è lasciata dalla legge alla rilevabilità a istanza di parte e neppure può dirsi che corrisponda a un’azione costitutiva, sicché deve ritenersi che essa sia da qualificare come eccezione in senso lato e che debba essere esaminata anche se proposta dalla parte tardivamente costituitasi.

Tribunale Bologna sez. IV, 15/04/2021, n.992

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Azione revocatoria fallimentare ordinaria:

presupposti e finalità

L’azione revocatoria fallimentare ordinaria presuppone la sussistenza dei requisiti dell’eventus damni, del consilium fraudis e della scientia damni ma, a differenza dell’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c., legittimato attivo è il curatore fallimentare invece del singolo creditore, con la conseguenza che l’efficacia conservativa dell’azione sarà volta a tutelare non una specifica situazione soggettiva, bensì la par condicio creditorum.

Tribunale Pavia sez. III, 29/03/2021, n.421

Pagamenti in violazione della par condicio creditorum

Deve escludersi – in quanto privo di qualsiasi fondamento logico giuridico – l’assunto secondo cui la non revocabilità ex articolo 67 della legge Fallimentare dei pagamenti effettuati in violazione della par condicio rende questi leciti e, quindi non preferenziali. La azione revocatoria fallimentare – infatti – risponde allo scopo di recuperare al concorso creditori che ne sono stati indebitamente sottratti e, al contempo, anche le somme a questi corrisposte in violazione della par condicio.

L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore o del liquidatore per pagamenti preferenziale può bensì condurre a un risultato pratico equivalente, dal punto di vista della massa dei creditori, ma, oltre ad avere direzione soggettiva evidentemente diversa, tale risultato raggiunge sulla base di presupposti e di un fondamento logico giuridico totalmente diversi (la violazione dei doveri gravanti su tali organi ovvero della regola generale del neminem laedere), tali per cui non può in alcun modo predicarsi un collegamento tra l’una e l’altra azione tale che la non esperibilità dell’una escluda l’esercizio dell’altra. L’esenzione dalla revocatoria fallimentare esclude che il rimedio alla lesione della regola della par condício possa avvenire nei confronti e ai danni del creditore preferito per ragioni legate alle causali del pagamento ovvero alla qualità soggettiva del creditore (ad esempio corrispettivi per prestazioni di lavoro ex articolo 67, comma terzo, lettera f), della legge Fallimentare) ma non esclude di per sé che il pagamento resti preferenziale e leda le ragioni degli altri creditori, e non può pertanto precludere l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi della società che

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quei pagamenti abbiano effettuato in violazione dei doveri su di essi gravanti ovvero con dolo o colpa grave.

Cassazione civile sez. III, 08/02/2021, n.2906

Azione revocatoria fallimentare: onere della prova

Nell’azione revocatoria fallimentare, incombe sul curatore fallimentare l’onere probatorio circa la conoscenza della stato di insolvenza da parte di colui che ha ricevuto il pagamento; ad esso può assolvere anche mediante presunzioni.

Tribunale Bergamo sez. II, 07/01/2021, n.24

Decorrenza del termine per l’azione revocatoria

Nell’ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell’introduzione dell’art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell’art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.

dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l’omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell’art. 169 l.fall..

Tribunale Milano sez. II, 16/01/2020, n.436

Indici della conoscenza dello stato di insolvenza

In tema di revocatoria fallimentare, se indici di conoscenza esterna di particolare rilievo e da reputarsi noti o comunque frequentemente verificati dagli operatori commerciali, vieppiù se operanti su larga scala, sono più che univoci in via generale nel deporre, a seconda dei casi, in senso favorevole o sfavorevole per la

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conoscenza dello stato di insolvenza, non è tuttavia escluso che la singola fattispecie possa essere caratterizzata da concreti indici di mera conoscenza interna, afferenti allo specifico rapporto in questione e comunque sufficienti a dare dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza.

Corte appello Firenze sez. I, 14/01/2020, n.85

Revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla banca

In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere”

l’esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.

Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l’incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo.

Corte appello Ancona sez. I, 27/07/2020, n.806

Le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore

In tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’articolo 67 della legge Fallimentare quando il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti scoperto.

Pertanto, al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca e abbia quindi funzione solutoria, ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare

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riferimento al criterio del “Saldo disponibile” del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca; non è, invece, idoneo né il criterio del “saldo contabile”, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del

“saldo per valuta”, che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi.

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, n.3025

La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore

In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall’esistenza di un’ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo.

(Nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all’emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull’immobile due ipoteche menzionate nell’atto pubblico di vendita).

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, n.13169

Presunzioni gravi, precise e concordanti

In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti.

Tribunale Roma, 05/05/2020, n.6863

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Revocatoria fallimentare di atti anormali

In tema di revocatoria fallimentare degli atti anormali di cui all’art. 67 comma 1 l.f.

la scientia fraudis è presunta iuris tantum ed il convenuto che vuole resistere in giudizio all’azione del cura to re deve fornire la prova contraria dell’ ignoranza da parte sua dello stato d’ insolvenza.

Tribunale Roma, 03/04/2020, n.5753

Fallimento: revocatoria di rimesse in c/c

Ai fini della azione revocatoria fallimentare appare irrilevante che gli accrediti in c/c rappresentino il momento conclusivo di operazioni iniziate in precedenza, posto che ai fini della revocatoria di (genericamente, invero) rimesse ciò che conta è che nel periodo sospetto sia avvenuto un accreditamento.

Tribunale Brescia sez. IV, 09/03/2020, n.568

Esclusione di atti dall’assoggettamento alla azione revocatoria

L’articolo 67, comma 3, della legge Fallimentare nel prevedere la esclusione dall’assoggettamento alla azione revocatoria degli atti, dei pagamenti lvi indicati (alle lettere da a) a g)) ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dell’articolo 66 della stessa legge Fallimentare, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile.

Cassazione civile sez. III, 24/02/2020, n.4796

Il compenso relativo all’esame di fattibilità di concordato preventivo

Non è soggetto all’esenzione all’azione revocatoria fallimentare prevista dall’articolo 67, comma 3, lettera g), della legge Fallimentare (secondo cui non sono soggetti all’azione revocatoria… i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso

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alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo) il compenso relativo all’esame di fattibilità di concordato preventivo ex articolo 160 della legge Fallimentare e degli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bisdella stessa legge.

La ricordata disposizione, infatti, richiede che si tratti di una prestazione necessaria all’accesso alla procedura di concordato preventivo, dovendo ritenersi che essa non operi in relazione a tutte quelle obbligazioni caratterizzate da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, a pena di dilatare oltre misure e in contrasto con la natura eccezionale della esenzione, la fattispecie in esame.

Deve, dunque, ritenersi che ove la domanda di concordato preventivo non sia stata neppure presentata, venga meno in radice la stessa astratta configurabilità di una relazione di strumentalità tra la prestazione, risoltasi in un mero esame preliminare di fattibilità, che non si è estrinsecato in alcun atto avente rilevanza esterna (come appunto la presentazione della domanda) e l’accesso alla procedura di concordato preventivo, nesso di strumentalità che costituisce elemento costitutivo della fattispecie.

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, n.4340

La vendita di un bene a un terzo dall’imprenditore poi fallito

In tema di azione revocatoria fallimentare, è soggetta a revocatoria fallimentare, come pagamento effettuato con mezzi anormali, la vendita di un bene dall’imprenditore successivamente fallito ad un terzo il quale abbia pagato il corrispettivo della vendita compensando il debito con un proprio credito vantato verso l’imprenditore per altro titolo, a nulla rilevando che per detto credito abbia poi ottenuto l’ammissione allo stato passivo del fallimento.

Tribunale Lamezia Terme, 23/01/2020, n.72

Revocatoria fallimentare e stato di

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insolvenza

In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività.

Tribunale Milano sez. II, 28/11/2019, n.10953

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