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COMUNE DI PIMONTE PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO SCOLASTICO

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COMUNE DI PIMONTE

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con atto Consiliare n. 69 del 29.12.2006

Ripubblicato, ai sensi dell’art. 101, c. 7°, dello Statuto comunale, dal 22.01.2007 al 06.02.2007

Modificato con atto consiliare nr. 4 del 22.01.2010

Ripubblicato dal 24.03.2010 al 09.04.2010

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ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

ART 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto ai bambini residenti nel Comune di Pimonte che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e media inferiore.

2. Il servizio di norma viene assicurato solo nel caso in cui l’abitazione dell’alunno disti oltre 1 Km dall’istituzione Scolastica frequentata.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio può essere svolto mediante appalto, e/o mediante gestione diretta perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza.

2. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, nel piano annuale del servizio, approvato con provvedimento del responsabile dell’area competente in materia di scuola; tale provvedimento terrà conto:

a) delle richieste pervenute dagli aventi diritto;

b) degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell’uscita previsti dalle scuole;

c) del calendario scolastico;

d) degli stradari di riferimento per i vari plessi scolastici;

e) dell’esigenza di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del servizio.

3. Nel caso in cui la famiglia iscriva il figlio ad un plesso diverso da quello indicato nello stradario delle scuole, ovvero in quello diverso da quello dei luoghi di residenza e nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto verrà effettuato solo qualora sia compatibile con l’organizzazione complessiva e non comporti aggravio di spesa.

4. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

ART. 4 – FERMATE DELLO SCUOLABUS

1. Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dal Comune ed approvate nell’ambito del piano annuale dei trasporti.

2. Oltre alle fermate principali nei centri frazionali, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti, rispettando i seguenti criteri:

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a) il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere, di norma, inferiore a 3;

b) le fermate devono avere tra di loro una distanza non inferiore a 200 metri;

c) deve essere assicurata l’attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;

d) per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;

e) si cercherà di evitare un’eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell’obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

3. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze connesse alla funzionalità del trasporto scolastico.

4. Nel corso dell’anno scolastico potranno essere effettuate, con provvedimento del responsabile dell’area variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.

ART. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell’alunno avente diritto, utilizzando l’apposito modulo fornito dall’Ufficio Scuola del Comune, entro il 30 settembre di ogni anno. Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l’organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.

2. La domanda s’intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente tempestivamente.

3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino.

4. L’iscrizione al servizio ha validità annuale; eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

5. La presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

ART. 6 – RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE

1. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento l’accettazione dell’obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

2. La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità . Non può essere attribuita all’autista e all’accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso;

3. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4ª e 5ª della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l’accompagnatore

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a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all’abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. Il comune si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

4. Non essendo previsto presso la scuola primaria e media il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva il Comune da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

5. L’iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti ( autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

ART. 7 - TESSERINO IDENTIFICATIVO

1. A ciascun utente verrà consegnato, dall’Ufficio Scuola, un tesserino identificativo personale la cui esibizione da’ diritto ad usufruire del servizio.

2. Alla famiglia verrà comunicato uno o più recapiti telefonici ai quali fare riferimento per comunicazioni urgenti in merito al servizio.

3. Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati alle rispettive scuole ed agli operatori del servizio (autisti ed accompagnatori).

ART. 8 – ACCOMPAGNATORI

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus il Comune prevede, per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, un servizio di accompagnamento sugli scuolabus.

2. Nei confronti dei bambini trasportati; l’accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

a) Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;

b) Cura la consegna dei bambini della scuola dell’infanzia o della scuola primaria agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;

c) Sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;

d) Non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio.

e) Qualora il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l’alunno non verrà fatto scendere dall’automezzo ed al termine del giro sarà dato in consegna al servizio di polizia municipale, dove il genitore dovrà ritirarlo, a meno che il genitore o l’adulto dallo

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stesso delegato al ritiro del bambino, non sia presente alla fermata successiva.

3. Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, il servizio sarà sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata. In caso persista il comportamento omissivo dei genitori si procederà ad interrompere il servizio a favore del proprio figlio.

ART. 9 – COMPORTAMENTO UTENTI

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l’accompagnatore e/o l’autista e non portare sull’autobus oggetti pericolosi.

2. Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare all’ufficio scuola l’uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

3. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell’accompagnatore e/ dell’autista, il Responsabile del servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell’alunno indisciplinato e alla scuola frequentata. Dopo due segnalazioni scritte l’utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.

4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall’accompagnatore o dall’autista.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.

2. Detta quota è rapportata all’intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in quattro rate uguali:

- La prima entro il 30 settembre o prima dell’immissione al servizio;

- La seconda entro il 31 dicembre.

- La terza entro il 28 febbraio.

- La quarta entro il 30 aprile.

3. In caso di mancato pagamento, nei termini indicati, dopo due solleciti, si procederà alla sospensione del servizio.

4. Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcuno sconto od esenzione.

5. Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale rinuncia scritta all’Ufficio Scuola del Comune; agli utenti che rinunceranno entro il 31 Dicembre non verrà addebitata la terza e quarta rata; per chi rinuncia successivamente al 31 dicembre, verrà addebitato l’intero importo.

ART. 11 – CONTRIBUTI

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1. Il Comune di Pimonte, nell’ambito degli interventi rivolti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche, prevede un contributo a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo che, per raggiungere quotidianamente le sedi scolastiche, in assenza del servizio di trasporto comunale, sono costretti a ricorrere a trasporto autonomo. Tale beneficio potrà essere erogato per gli utenti residenti nella strada di Pendolo di sotto, Lattaro, via Pizzo e via Micciano limitatamente alle abitazioni con accesso da via Nazionale.1

2. I criteri e le modalità di erogazione di detto contributo, nel limite del cinquanta per cento della misura della tariffa base a carico dell’utenza, saranno oggetto di specifico provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 12 - TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

1. Gli scuolabus di proprietà comunale sono a disposizione nei giorni e negli orari annualmente comunicati a tutte le scuole del territorio comunale, per viaggi a scopo culturale-didattico, regolarmente programmate dall'autorità scolastica competente.

2. All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Scuola provvede a comunicare alle scuole del territorio la disponibilità in termine di giorni ed orari per richieste relative a viaggi didattico-culturali.

3. La Dirigenza Scolastica deve trasmettere un calendario di richieste annuale entro il 30 Novembre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste l'Ufficio Scuola provvederà a segnalarlo alla Dirigenza Scolastica, al fine della valutazione delle priorità, da parte della stessa.

4. Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti dalla Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo.

5. Nel limite delle possibilità organizzative della Scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.

1 L’art. 11 è stato modificato con deliberazione consiliare nr. 4 del 22.01.2010

Riferimenti

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