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Novità fiscali del 13 agosto 2012

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Novità fiscali del 13 agosto 2012

Indice:

1) Riforma del lavoro: nuove presunzioni anche per l’associazione in partecipazione

2) Iva per cassa: detrazione subito per l’acquirente

3) Locazione di fabbricati: in cantina l’obbligo di comunicazione alla questura, decreto pubblicato in G.U., per gli enti non profit obbligatorio comunicare la vendita di alcolici

4) Imposta sulla pubblicità marchi gru: le misure in G.U.

5) Fabbricati rurali, domande entro il 30 settembre 2012: Decreto pubblicato in G.U.

6) Procedura INVCIV2010: rilasciato aggiornamento per l’aggravamento

7) Esodati, requisiti soggetti alla speranza di vita

8) Solidarietà contributiva in materia di appalti: indicazioni operative sulla ricognizione normativa

9) E’ aumentata l’accisa su benzina e gasolio

10) Modello Unico: fa fede il telematico se manca la prova cartacea 11) Confermato rinvio a settembre per verifiche TFR a fondo tesoreria 12) Riforma delle professioni: assicurazione obbligatoria e pubblicità informativa

13) Cessione totale dell’energia fotovoltaica condominiale: reddito d’impresa per i condòmini

14) Al via la revisione dei tribunali e l’anticipo della terza rata IMU 15) Antitrust boccia riforma forense: limita la concorrenza

16) Lavoro intermittente: fallito l’intento di semplificare

1) Riforma del lavoro: Nuove presunzioni anche l’associazione in partecipazione

E’ stata inasprita la disciplina antielusiva dalla Legge n. 92 del 2012 (cd.

riforma lavoro Fornero), secondo cui i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumono salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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Il fine è quello di evitare l’uso distorto di tale disciplina al fine di nascondere altre tipologie di rapporto di lavoro.

Queste le nuove regole

Sulla base dell’art. 2549 c.c. l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

In tale contesto, sempre per fini antielusivi, si era inserita la riforma Biagi che ha stabilito che in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un’effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge per il lavoratore subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività

E’ adesso intervenuta la citata Legge 92/2012, che integrando il contenuto del suddetto art. 2549, prevede che nell’ipotesi in cui il conferimento dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associati.

L’eccezione, è costituita dal fatto che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

Nel caso in cui venga riscontrata violazione del divieto in argomento, il rapporto di lavoro con tutti gli associati sarà considerato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Vengono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che alla data di entrata in vigore della legge 92/2012, cioè 18 luglio 2012, siano stati oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 75 e seguenti del D.Lgs. n.

276/2003.

Anche per tali contratti viene introdotta ampliata la disciplina antielusiva.

Infatti, si prevede che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552 c.c., si presumono salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2) Iva per cassa: detrazione subito per l’acquirente

Adesso l’acquirente (cessionario/committente) che riceve la fattura ad esigibilità differita, ex art. 7, D.L. n. 185/2008, può subito detrarre l’Iva nella propria contabilità.

E’ questa una delle novità scaturita da quanto contenuto nell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (cd. Decreto crescita), aggiunto dalla legge di conversione che

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è stata pubblicata sulla G.U. del 11 agosto 2012, tesi ora confermata in dottrina (si veda in Italia Oggi del 10 agosto 2012).

Potranno avvalersi del nuovo regime i contribuenti con fatturato annuo fino a 2 milioni.

La contabilizzazione dell’imposta secondo il criterio di cassa riguarderà non solo le operazioni attive, ma anche gli acquisti; non ci saranno però effetti per i cessionari e committenti, che potranno esercitare la detrazione nel momento in cui riceveranno la fattura.

A parere di citata dottrina, per la concreta operatività di queste disposizioni occorrerà attendere un D.M. attuativo, che fisserà la data in cui il nuovo regime entrerà in vigore sostituendosi alle disposizionisulla liquidazione Iva per cassa contenute nell’art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Soggetti ammessi e caratteristiche

Una prima differenza riguardo l’ambito soggettivo riguarda l’ampliamento della platea dei possibili interessati all’Iva per cassa: Mentre, infatti, attualmente l’opportunità è riservata soltanto ai contribuenti con volume d’affari annuo fino a 200 mila euro, le nuove disposizioni prevedono una soglia dieci volte superiore, elevando il limite di fatturato a 2 milioni, il massimo consentito dall’art. 167-bis della direttiva comunitaria 112 del 2006, aggiunto dalla direttiva 45 del 2010 con effetto dal 1° gennaio 2013.

Le disposizioni precedenti a quanto stabilito ora dal Decreto crescita, prevedono la facoltà, per i soggetti ammessi, di differire la liquidazione dell’Iva sulle operazioni imponibili effettuate nei confronti di altri soggetti passivi al momento dell’incasso del corrispettivo, ma comunque non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione (salvo che, prima della scadenza del termine, il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali, nel qual casoil limite temporale non si applica).

Questa facoltà è esercitabile per ciascuna operazione imponibile, semplicemente indicando sulla fattura “Iva ad esigibilità differita ex art. 7, dl 185/2008”; per la detrazione dell’imposta sugli acquisti, rimangono ferme le regole generali.

Viceversa, le nuove disposizioni, introdotte dal citato Decreto crescita, consentono, una volta esercitata l’opzione, secondo le modalità che saranno definite dall’Agenzia delle entrate, al contribuente di liquidare per cassa l’imposta relativa a tutte le operazioni, sia attive che passive.

Operazioni escluse

Il nuovo regime non si applicherà alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta (es. margine), né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile.

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Effetti per i destinatari

Anche su questo punto ci sarà una novità molto importante. Oggi il cessionario/committente che riceve la fattura ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. 185/2008, non può esercitare la detrazione fintanto che non provvede al pagamento del corrispettivo.

Ciò perché il diritto alla detrazione, secondo la regola generale, sorge nel momento in cui l’imposta si rende esigibile.

Le nuove disposizioni, invece, stabiliscono che “in ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato”.

L’adozione del regime di cassa non comporterà, quindi, pregiudizi per i clienti.

Alla luce di tale favorevole disposizione, a parere di medesima dottrina, viene ritenuta superflua la conferma dell’obbligo per il fornitore di specificare sulle fatture l’applicazione del regime di cassa.

Si attendono, comunque, i chiarimenti, sul caso, da parte di fonti ufficiali dell’Agenzia delle entrate.

3) Locazione di fabbricati: va in cantina l’obbligo di comunicazione alla questura, decreto pubblicato in G.U., per gli enti non profit obbligatorio comunicare la vendita di alcolici

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09 agosto 2012, la Legge n. 131 del 07 agosto 2012, di conversione del Decreto n. 79 del 20 giugno 2012.

Tale norma, che contiene, misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, nonché la funzionalità del Corpo dei vigili del fuoco e di altre strutture, contiene novità di rilievo, tra esse viene prevista la soppressione dell’obbligo di comunicare alla questura la comunicazione di cessione in locazione del fabbricato.

Dal canto suo, il Ministero dell’Interno, già precedentemente, con la circolare del 20 luglio 2012 ha confermato tale abrogazione poiché la registrazione del contratto di locazione o di comodato assorbe la comunicazione alla PS.

Nel caso di assenza di obbligo di registrazione, la comunicazione andrà effettuata con apposito modelli informatico ancora da emanare.

Presto sarà, dunque, approvato un nuovo modello informatico (entro 90 giorni).

Viene, tuttavia, prevista l’esclusione dall’esenzione dalla presentazione della comunicazione per le cessioni degli immobili agli stranieri.

In particolare, il neo provvedimento dispone che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso,

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soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai fini dell’imposta di registro, assorbe l’obbligo di comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

E’ l’Agenzia delle entrate, che sulla base di apposite intese con il Ministero dell’Interno, procede ad individuare, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento riguardanti immobili, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.

Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione alla PS può essere assolto anche con l’invio di un modello informatico da adottare mediante decreto del Ministero dell’interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che ne stabilisce le relative modalità di trasmissione.

Disposizioni in materia di enti e circoli privati

La seconda novità è quella relativa alla vendita di alcolici all’interno dei bar degli enti non commerciali.

Adesso, infatti, la norma dispone che per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, é necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Attenzione, poiché l’obbligo è già in vigore.

4) Imposta sulla pubblicità marchi gru: le misure in G.U.

Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 luglio 2012, relativo alle modalità applicative dell’imposta comunale sulla pubblicità ai marchi sulle gru, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09 agosto 2012.

Il Decreto indica le misure che il marchio può assumere (in proporzione alle dimensioni delle gru o macchine da cantiere) affinché non sia dovuta l’imposta sulla pubblicità.

Superati i limiti dimensionali indicati, l’imposta è dovuta, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene, al comune ove ha sede l’impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nelle modalità previste dall’art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993.

In particolare, l’imposta non é dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

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b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

5) Fabbricati rurali, domande entro il 30 settembre 2012: decreto pubblicato in G.U.

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09 agosto 2012, online il Comunicato, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito le modalità di presentazione agli Uffici provinciali delle domande e delle autocertificazioni, entro il 30 settembre 2012, per l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità.

In particolare, il decreto indica le modalità di aggiornamento degli atti catastali con una specifica annotazione concernente la ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili.

La domanda di variazione può essere presentata all’Ufficio provinciale competente per territorio, con una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati A, B e C del predetto decreto, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile.

Per l’iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità per i fabbricati rurali diversi da quelli censibili nella categoria D/10 va apposta una specifica annotazione.

Come ha specificato l’Agenzia del Territorio, nel proprio comunicato, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati tra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

A questo scopo, l’Agenzia del Territorio rende disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa in modalità informatiche, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di ruralità.

6) Procedura INVCIV2010: rilasciato aggiornamento per l’aggravamento

E’ stata rilasciata una nuova versione della procedura Invciv2010 che consente l’acquisizione di domande di aggravamento anche nel caso in cui sia presente una domanda precedente della stessa tipologia ancora non definita.

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Come è noto la procedura INVCIV2010 consente già l’acquisizione e la gestione delle domande di aggravamento riferite a patologie oncologiche (legge n°

80/2006).

Con la nuova funzione, la domanda di aggravamento ha ingresso nel sistema con riserva e non è lavorabile fino a quando in procedura INVCIV2010 non viene chiuso l’iter sanitario della domanda precedente, comunque già concluso.

(Inps, messaggio n. 13333 del 09 agosto 2012) 7) Esodati, requisiti soggetti alla speranza di vita

L’Inps ha illustrato la salvaguardia dei 65mila esodati precisando i criteri per la definizione della platea secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012.

In particolare, il messaggio Inps n. 13343 del 9 agosto 2012, contiene le prime istruzioni operative al riguardo e, nell’allegato, fornisce un riepilogo della normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nei confronti dei potenziali beneficiari.

8) Solidarietà contributiva in materia di appalti: Indicazioni operative sulla ricognizione normativa

La solidarietà passiva attribuisce al creditore (l’Inps nel caso di obbligazioni contributive) la facoltà di chiedere l’adempimento dell’esatta prestazione ad uno qualunque dei debitori, quando esistono più debitori - tutti obbligati alla medesima prestazione -, in modo che ciascuno di loro può essere costretto all’adempimento per la totalità, liberando di conseguenza tutti gli altri.

Le ipotesi di responsabilità solidale passiva verso l’Inps scaturenti da violazioni contributive sono state ampliate nel tempo, attraverso reiterati interventi normativi concentrati, in particolare, sulla disciplina prevista per il contratto di appalto.

Con la circolare n. 106 del 10 agosto 2012 viene effettuata una ricognizione normativa in materia e vengono fornite indicazioni operative per l’uniforme redazione del verbale unico di accertamento.

L’Inps, con l’apposita circolare, ha, infatti, fornito indicazioni operative volte ad uniformare i comportamenti sul territorio nella gestione delle obbligazioni nascenti da vincolo di solidarietà, sia per quanto riguarda la fase dell’accertamento ispettivo sia quella del recupero del credito.

Tale esigenza risulta rinnovata in considerazione della circolare del Ministero del Lavoro (n. 5 dell’11 febbraio 2011) che ha trattato la materia degli appalti, con cenni anche al regime di responsabilità solidale, nonché del D.L. n. 5/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35) e del D.L. n.

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16/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) - che hanno modificato, rispettivamente con gli artt. 21 comma 1 e 2 comma 5 bis, la disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti.

A partire dal 29 aprile 2012, il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido va esteso anche all’appaltatore chiamato in solidarietà.

Vengono, quindi, fornite le istruzioni operative per l’uniforme redazione del verbale unico di accertamento (verbale ispettivo) che dovrà essere comunicato all’obbligato in solido.

(Inps, circolare n. 106 del 10 agosto 2012) 9) E’ aumentata l’accisa su benzina e gasolio

Sono aumentate le aliquote relative all’accisa sulla benzina e sul gasolio.

A tal fine, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato il 10 agosto 2012 sul proprio sito internet i seguenti documenti:

- Determinazione n. 88789 del 9 agosto 2012 - Aumento aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante in attuazione del disposto dell’art. 33, comma 30, della legge 12.11.2011, n. 183;

- nota n. 88793 del 10 agosto 2012 - Variazione aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante.

10) Modello Unico: Fa fede il telematico se manca la prova cartacea Il contribuente, per contestare e farsi annullare gli importi indicati nella cartella di pagamento, deve conservare l’originale cartaceo della dichiarazione anche oltre i termini stabiliti dalla legge per i Centri di assistenza fiscale.

Ciò a seguito di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.

13440 del 27 luglio 2012.

Dunque, spetta al contribuente dimostrare la difformità tra il contenuto del modello “originale” consegnato al Centro di assistenza fiscale e i dati trasmessi on line all’Amministrazione finanziaria.

La dichiarazione dei redditi, trasmessa in via telematica, fa scattare la pretesa impositiva anche nell’ipotesi in cui il contribuente sostenga che gli importi richiesti dall’Amministrazione finanziaria con una successiva cartella di pagamento non risultino conformi ai dati inseriti nell’originale cartaceo della dichiarazione.

Il caso ha riguardato l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, presentata in via telematica tramite Caf, con modello Unico, dal quale emergeva l’omesso versamento di Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale e Iva.

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Il contribuente lamentava che il contenuto del modello telematico differiva da quello cartaceo. Tuttavia, quest’ultimo, non risultando più nella disponibilità né del contribuente né del Caf, non veniva prodotto in giudizio.

11) Confermato rinvio a settembre per verifiche TFR a fondo tesoreria Come precisato nella nota del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro del 10 agosto 2012, l’Inps ha rinviato al 3 settembre 2012 la calendarizzazione dei primi appuntamenti con gli intermediari per la verifica delle posizioni e dei versamenti effettuati al fondo di tesoreria, causa chiusura per ferie delle aziende. Con il messaggio n. 13265/2012 sono state fornite le prime indicazioni operative.

12) Riforma delle professioni: assicurazione obbligatoria e pubblicità informativa

Assicurazione obbligatoria e nuove norme sulla pubblicità informativa, novità anche su questi due argomenti nel D.P.R. presentato il 03 agosto 2012 al Consiglio dei Ministri.

Dodici mesi dopo l’entrata in vigore del provvedimento scatta per il professionista l’obbligo di stipulare un’assicurazione a copertura dei rischi professionali.

Assegnata ai Consigli Nazionali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro la competenza a stipulare convenzioni quadro con le compagnie assicurative.

Il nuovo decreto introduce anche novità sostanziali sulla pubblicità.

E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Aperta, dunque, anche la concorrenza tra professionisti sulle tariffe.

“Ritengo provvidenziale lo slittamento di un anno dell’obbligo per i professionistidi dotarsidi una assicurazione per i rischi professionali”.

Queste le affermazioni del Presidente del CUP Marina Calderone. “Lo slittamento di un anno dell’obbligo darà sicuramente più opportunità ai Consigli Nazionali per poter valutare con maggiore attenzione le numerose offerte che broker e compagnie assicurative offrono al mercato”.

Per quanto riguarda le nuove norme sulla pubblicità informativa “Lo spirito del D.P.R. è sicuramente quello di rendere più concorrenziale il mercato offrendo al cliente-utente maggiori informazioni sui costi delle prestazioni.

Ma sarà fondamentale il ruolo degli Organi di amministrazione per vigilare sulla correttezza della pubblicità che dovrà essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non dovrà violare l’obbligo del segreto professionale e non dovrà essere equivoca, ingannevole o denigratoria.”

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(Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, comunicato del 09 agosto 2012)

13) Cessione totale dell’energia fotovoltaica condominiale: reddito d’impresa per i condòmini

La cessione totale dell’energia fotovoltaica condominiale è reddito d’impresa per i condòmini.

Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo (art. 1117 e seguenti del c.c.), non può configurarsi come soggetto che svolge l'attività di produzione e vendita dell'energia. Va perciò individuato a chi attribuire il reddito.

I condòmini che realizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw o che cedono, a fini commerciali, tutta l’energia prodotta con impianti fino a 20 kw, si configurano - sul piano fiscale - come società di fatto e come tali realizzano reddito d’impresa.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 84/E del 10 agosto 2012, che ha individuato in tale società di fatto un soggetto d’imposta che svolge attività commerciale abituale e che pertanto è obbligata a fatturare la vendita dell’energia prodotta.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che il gestore acquirente è tenuto all’applicazione della ritenuta d’acconto sulla tariffa incentivante che corrisponde.

Impianti fotovoltaici pari o inferiori a 20 kw

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 46/E del 2007, ha definito che le somme percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante in relazione all’energia prodotta con impianti di potenza fino a 20 kw in uso al condominio stesso, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche.

Impianti fotovoltaici superiori a 20 kw o inferiori con cessione totale La presente risoluzione, invece, chiarisce che l’accordo tra i condòmini volto alla realizzazione negli spazi condominiali di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kw o di potenza fino ai 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, dà luogo a una società di fatto che svolge attività commerciale abituale.

Obblighi fiscali della società di fatto come soggetto commerciale

La società di fatto tra condòmini, pertanto, deve emettere fattura nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

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Il gestore, a sua volta, è tenuto a operare nei confronti della società di fatto la ritenuta del 4% (ai sensi dell’art. 28 del Dpr n. 600 del 1973) sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

Infatti, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, la società di fatto tra condòmini in questo caso diventa soggetto d’imposta autonomo e quindi è tenuto a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sia un’autonoma dichiarazione Iva.

14) Al via la revisione dei tribunali e l’anticipo della terza rata IMU

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 agosto 2012, ha dato via libera definitivo ai decreti legislativi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Il Governo, tenuto conto dei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nonché di quello reso dal Consiglio superiore della magistratura, ha licenziato il testo finale del decreto, dando così attuazione alla delega conferita con la legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148 del 2011 del precedente Esecutivo.

La versione definitiva del decreto prevede:

- la soppressione di tutte le 220 sedi distaccate di tribunale, confermando così l’iniziale previsione;

- la riduzione e l’accorpamento di 31 tribunali e di 31 procure. Rispetto allo schema di decreto, il Governo ha deciso di mantenere i presidi giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata (Caltagirone e Sciacca in Sicilia; Castrovillari cui sarà accorpato il tribunale di Rossano, Lamezia Terme e Paola in Calabria; Cassino cui sarà accorpata la sezione distaccata di Gaeta nel Lazio) e di dotare di un Ufficio di Procura anche il Tribunale di Napoli nord;

- la soppressione di 667 uffici di giudici di pace, mantenendo - rispetto alla previsione iniziale - un giudice di prossimità in sette isole (Ischia, Capri, Lipari, Elba, La Maddalena, Procida, Pantelleria) in modo da consentire anche l’eventuale deposito di atti urgenti in casi di irraggiungibilità della terraferma;

- la ridistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati restanti, per i quali non sono previsti nè esuberi nè messa in mobilità.

Il Consiglio dei Ministri si è poi pronunciato in merito alle seguenti materie:

- Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione - Sistema di difesa e sicurezza nazionale

- Disciplina dei marchi di identificazione dei metalli preziosi - Anticipazioni finanziarie ai Comuni.

Disciplina dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Il provvedimento consente di apporre mediante tecnologia laser lo specifico marchio identificativo e l’indicazione del titolo legale del metallo sugli oggetti realizzati in metallo prezioso, con un contenimento dei costi sinora sostenuti

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dagli imprenditori italiani che, in mancanza di tale norma, dovevano rivolgersi per tale marcatura a laboratori di altri Paesi già aderenti alla Convenzione.

Con questa norma si punta a rafforzare in modo significativo la competitività del settore orafo italiano.

Anticipazioni finanziarie ai comuni

L’introduzione del federalismo fiscale municipale e l’applicazione anticipata dell’imposta municipale propria (IMU) stanno generando, anche per l’andamento non uniforme del gettito tributario rispetto alle stime previste, una criticità nel sistema di “finanza locale” che si riflette sulla liquidità di numerosi Comuni, con ripercussioni sul regolare pagamento degli stipendi e sulla ottimale gestione dei servizi.

Al fine di fronteggiare le svariate situazioni di deficit di liquidità nei Comuni, il Ministro dell’interno ha proposto, in accordo con il Ministro dell’economia, di anticipare il pagamento della metà della terza ed ultima rata 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Il Fondo è quantificato, per il 2012, in circa 6 miliardi e 800 milioni di euro e, con decreto Interno-Economia del 4 maggio 2012, è stato previsto che i pagamenti vengano disposti dal Ministero dell’interno in tre rate di uguale importo entro i mesi di marzo, maggio e ottobre.

Per analoghe considerazioni il Ministro Cancellieri ha proposto (e il Consiglio ha concordato) di anticipare anche la terza ed ultima rata 2012 del contributo ordinario per i Comuni della Sicilia e della Sardegna.

La soluzione prospettata si colloca, peraltro, senza alcun elemento di disarmonia, nei procedimenti di alimentazione e riparto del Fondo sperimentale per il quale è stato adottato, proprio in questi giorni, un decreto Interno/Economia per le modalità di revisione degli importi e dei “conguagli” in favore dei Comuni da applicare in occasione dell’attribuzione della terza ed ultima rata.

L’anticipo della metà dell’ultima rata – che consentirebbe di operare poi le compensazioni sulla parte residua sulla base dei dati effettivi del gettito IMU – permette ai bilanci comunali di poter immediatamente disporre di una somma pari a circa 1 miliardo e 190 milioni di euro.

(Governo italiano, comunicato stampa del 10 agosto 2012) 15) Antitrust boccia riforma forense: limita la concorrenza

La proposta di riforma forense licenziata dalla Commissione Giustizia della Camera “reintroduce alcune misure limitative della concorrenza tra avvocati, in controtendenza con il Dpr sulle professioni appena varato dal Governo”.

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Lo ha affermato l’Antitrust, in un parere, a firma del presidente Giovanni Pitruzzella, inviato ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.

Secondo l’Antitrust “i profili che destano maggiori perplessità, dal punto di vista concorrenziale, riguardano le norme sui compensi che reintroducono di fatto le tariffe e la durata troppo lunga del tirocinio, che limita la possibilità di ingresso alla professione”.

In particolare, spiega l’Autorità, con la proposta di legge “si reintroducono di fatto le tariffe” visto che “il preventivo é obbligatorio solo su richiesta del cliente e non é comunque necessaria la forma scritta. In caso di mancato accordo, inoltre, il compenso é determinato utilizzando i “parametri” stabiliti con decreto ministeriale: in questo modo viene ripristinato il rispetto di prezzi uniformi, vanificando così gli effetti della liberalizzazione”.

Dubbi anche dalle norme sul tirocinio dalle quali “derivano ostacoli alla professione” visto che la durata, ridotta dal decreto sulle liberalizzazioni a 18 mesi viene nuovamente allungata a due anni.

L’Antitrust sottolinea che vengono previsti limiti e divieti alla pubblicità considerando che la proposta di legge “utilizza il termine informazione o comunicazione in luogo di pubblicità facendo sorgere il dubbio che la pubblicità non sia consentita”.

16) Lavoro intermittente: fallito l’intento di semplificare

Nota critica della fondazione studi dei Consulenti del lavoro sulle nuove disposizioni ministeriali.

Dal 13 agosto 2012 cambiano i destinatari delle comunicazioni preventive relative al lavoro a chiamata.

Il Ministero, infatti, nell’introdurre nuovi canali per gli invii, come anticipato dalla stessa norma (legge 92/12) impone anche un cambio di destinazione per i fax esonerando le Dtl dal ricevimento e prevedendo un numero nazionale (848800131) e un modello creato ad hoc.

Una prima considerazione però viene fatta sullo strumento utilizzato dal ministero del lavoro.

Infatti, l’art. 35, comma 3-bis del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che le “modalità applicative” degli strumenti di comunicazione (sms, fax o posta elettronica) debbano essere individuate con “decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione” e non certamente tramite circolare durante il periodo di ferragosto.

A disprezzo di ogni valutazione logica si introducono rilevanti modifiche al sistema di comunicazione della prestazione a chiamata ed è inaccettabile che

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ciò avvenga nel pieno periodo di ferie con aziende ad organico ridotto e studi professionali chiusi per consentire il rispetto dell’obbligo del periodo di ferie per il personale.

In questo modo il Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, crea solo le condizioni per indurre in errore aziende e Consulenti del Lavoro con la conseguente applicazione delle rilevanti sanzioni amministrative introdotte dalla legge n. 92/2012.

Basti solo pensare che nel nuovo modello di Fax si prevede un campo destinato all’indicazione della Co, ma si tratta di un numero reperibile solo sul modello Unilav di assunzione in possesso del solo Consulente del lavoro quale intermediario abilitato, ma che probabilmente ha lo studio chiuso per ferie.

E’ altrettanto evidente che la mancanza di questo dato non invalidi la comunicazione regolarmente inviata nei termini previsti (prima dell’inizio della prestazione) e sia sostituibile con la data di assunzione, così come previsto dai primi modelli predisposti in forma libera dal 18 luglio 2012.

Nell’introdurre (dal 17 agosto) la modalità di invio tramite sms (3399942256) , inoltre, il ministero pone una serie di paletti (nessuno spazio, campi separati da virgola, con eccezioni per separazione con punti, formato della date e asterischi per separare…) che non agevolano di certo la preparazione di un sms.

Se nella stessa circolare è prevista una pagina di esempi solo per tale modalità, significa solo che l’invio dell’sms non è proprio una vera semplificazione.

A complicare il sistema c’è la separazione tra contratti stipulati ante 1 marzo 2008 e quelli stipulati successivamente.

La data coincide con quella dell’introduzione dell'obbligo di trasmettere le comunicazioni ai Centri per l'impiego esclusivamente con le nuove modalità informatiche.

Pertanto per i contratti stipulati prima del 1° marzo 2008 non è in alcun modo reperibile alcun numero identificativo in quanto era ancora possibile effettuare l’invio cartaceo (fax o con consegna a mano).

I Consulenti del lavoro, che avevano già sollevato la problematica dell’introduzione delle nuove regole avvenuta in assenza di un periodo transitorio (circolare Fondazione Studi n. 14/12), ora si trovano con un’altra urgenza da gestire per evitare di veder applicare pesanti di sanzioni ai loro clienti.

La situazione che ora si presenta per i Consulenti del lavoro che assistono i datori di lavoro è la seguente: oggi (10 agosto in pieno periodo feriale) è indispensabile riavvisare tutti coloro che occupano lavoratori intermittenti affinché cambino il numero del fax al quale destinare la comunicazione.

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Un lavoro aggiuntivo e da svolgere in emergenza che non va certo nella direzione della semplificazione e si colloca in una situazione già difficile di gestione del lavoro a chiamata, dovuta al contemporaneo svolgimento delle normali attività aziendali con quello dell’invio della comunicazione anticipata per chiamare il lavoratore al lavoro.

Stesso dicasi per l’invio (dal 17 agosto) via mail

“mailto:intermittenti@lavoro.gov.it”intermittenti@lavoro.gov.it), un cambio di indirizzo del destinatario rispetto a quelli ufficiali delle Dtl utilizzabili solo fino a domenica 12 agosto, richiede una capillare opera di sensibilizzazione presso i propri clienti.

Nell’intento di semplificare, quindi, non solo si sono complicate le comunicazioni, ma si sono anche rese urgenti una serie di informazioni che ricadono, inevitabilmente, sui Consulenti del lavoro.

Nuove modalità tecniche:

- Fax – a partire dal 13 agosto 2012 - Sms – a partire dal 17 agosto 2012 - E-mail – a partire dal 17 agosto 2012 - On-line – a partire dal 1° ottobre 2012

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, comunicato del 10 agosto 2012)

Vincenzo D’Andò

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