S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--- I V L E G I S L A T U R A ---
(N. 1281)
Urgenza
D I S E G N O D I L E G G E
presentato dal Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste (FERRARI-AGGRAD1)
di concerto col Ministro degli Affari Esteri (FANFANI)
col Ministro del Bilancio (iPIERAGCINI) col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)
col Ministro delle Finanze (TREMELLONI)
col Ministro dei Lavori Pubblici (MANCINI)
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (DELLE FAVE)
e col Ministro della Sanità (MARIOTTI)
NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1965
Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del
5 febbraio 1964
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4
A tti Parlam entari — 2 — Senato della Repubblica — 1281
LEGISLATURA XV - 1963-65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
O n o r e v o l i S e n a t o r i . — È nota la m olte
plicità di iniziative cui la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul Piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura, h a dato luogo:
tale provvedim ento in fatti h a contribuito efficacemente, m ediante gli stanziam enti an
nuali ivi previsti in aggiunta a quelli ordi
n ari di bilancio, a sostenere lo sforzo della azione pubblica nel settore dell agricoltura, provocando investim enti a cara ttere p u b blico e privato intesi ad aum entare la p ro du ttiv ità dell'esercizio agricolo nei suoi di
versi aspetti, ed a dare ordine e stab ilità ai m ercati.
L 'applicabilità delle disposizioni recate dalla cennata- legge n. 454 anche oltre il te r
m ine di scadenza della efficacia di esse (30 giugno 1965) è stata, ora, prevista dall a r
ticolo 38 del provvedim ento legislativo rela
tivo allo sviluppo della p ro p rietà coltivatrice recentem ente approvato dal Parlam ento. Ta
le proroga, p eraltro, se da u n lato consente agli o perato ri agricoli di continuare a fru ire dei benefici previsti dalla legge n. 454-, non è p er se stessa sufficiente ad assicurare un ulterio re efficace svolgim ento della attiv ità pubblica di prom ozione e di orientam ento dello sviluppo agricolo, occorrendo a tal fine, dispo rre nuove autorizzazioni di spesa ed un op portuno aggiornam ento ed adegua
m ento della disciplina sostanziale degli in
terventi.
A ciò, appunto, intende far fron te u n nuo
vo provvedim ento a cara ttere pluriennale p e r lo sviluppo agricolo predisposto dal Mi
nistero dell'agricoltura e delle fo reste che, sulla base dell'esperienza acquisita a seguito dell’applicazione della legge n. 454, nonché della valutazione delle nuove e p articolari esigenze im poste daH’inserim ento dell'agri
co ltu ra in quelle europee unificate, e delle prospettive aperte dal progetto di program m a nazionale di sviluppo economico, p re
vede nuove norm e e propone nuove autoriz
zazioni di spesa p er fa r fro n te alle esigenze poste dallo sviluppo del settore nei prossim i anni.
L 'im portanza del provvedim ento, che si pone come fondam entale nel quadro della azione pubblica a favore dell'agricoltura,
suggerisce p eraltro l'o p p o rtu n ità di sentire su di esso, p rim a di presentarlo all'esam e del Parlam ento, il p arere del Consiglio na
zionale dell'econom ia e del lavoro.
In considerazione di ciò, e ad evitare che si verifichino soluzioni idi con tin uità nell'in
tervento dello S tato a favore dell’agricoltu
ra, da cui non po treb be non derivare un rallentam ento nel processo di m odernizza
zione e di adeguam ento del settore, si p ro pone il p resente disegno di legge che pre
vede a tale scopo u n a autorizzazione di spesa di 50 m iliardi di lire. Con tale som m a si intende provvedere alle più urgenti neces
sità dell’anno. 1965, p er il quale risu lta di
sponibile soltanto la m età degli stanziam enti recati dalla legge n. 454, in conseguenza della avvenuta adozione dell’esercizio finanziario riferito all’anno solare.
- È tu tta v ia d a rilevare che il provvedi
m ento non si lim ita a p ro p o rre nuove au torizzazioni di spesa a favore dei singoli articoli previsti d alla legge sul piano quin
quennale p e r lo sviluppo delTagricoltura, in quanto si m anifesta necessaria u n a p a r
ziale m odifica dèi m odi di utilizzazione della spesa autorizzata, sia in dipendenza degli avvenuti m utam enti nelle condizioni economico-sociali del m ondo ru rale nonché delle nuove esigenze che ad esso si pongono, sia in relazione alla efficacia che i diversi tip i di intervento hanno d im ostrato in vista della soluzione di tali nuove esigenze, sia infine in relazione al fatto che alcune leggi speciali hanno disposto nuovi finanziam enti e nuove form e di intervento in p artico lari settori dell’attiv ità agricola.
A tal fine l’unito disegno di legge tiene conto dell’o p p o rtu n ità di rip a rtire la spesa prevista tra i diversi tip i di intervento in relazione alle esigenze di m aggiore interesse.
E d è appunto in questo quadro che si è rite
nuto p ro p o rre nuovi stanziam enti a favore dei fondo di rotazione p e r lo sviluppo della zootecnia, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, che, p u r non rien tran d o nei m odi di azione previsti dalla legge n. 454, ha dim o
strato vasta capacità di sollecitare l’interesse e quindi l ’iniziativa degli operatori agricoli secondo le linee di politica ag raria che il Governo intende perseguire.
A tti Parfamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1281
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Lo stesso disegno di legge è d iretto anche ad assicurare le disponibilità finanziarie oc
correnti p er fa r fro n te agli im pegni derivanti dalle norm e del Regolamento della Comu
n ità econom ica europea n. 17/64 del 5 feb
b raio 1964, che prevedono la concessione di co n trib u ti com unitari p e r l’esecuzione di iniziative p er 1’’am m odernam ento delle s tru t
tu re agricole, a condizione che anche gli S tati m em bri contribuiscano alla realizza
zione di tali iniziative.
Com’è noto il suddetto Regolam ento disci
plina il funzionam ento del Fondo agricolo eu
ropeo di orientam ento e garanzia (FEOGA), che la CEE ha istitu ito p er dare piena pos
sibilità di applicazione ai regolam enti com u
n ita ri di m ercato (sezione G aranzia) e per orien tare i processi di adeguam ento delle stru ttu re fondiarie (sezione O rientam ento).
La sezione « O rientam ento » è destinata, in particolare, al finanziam ento delle se
guenti attività:
a) adattam ento e m iglioram ento delle condizioni di produzione nell’agricoltura;
b) adattam ento e orientam ento della produzione agricola;
c) adattam en to e m iglioram ento della commercializzazione dei p ro d o tti agricoli;
d) sviluppo delle possibilità di colloca
m ento dei p ro d o tti agricoli.
Il vasto arco di settori di intervento p re
visti dal Regolamento com unitario esige due livelli di qualificazione nella scelta delle ini
ziative da am m ettere al concorso del Fondo.
Un prim o livello di qualificazione delle scelte rigu arda le linee generali che la Co
m u nità si propone di perseguire per lo svi
luppo dell’agricoltura.
Un secondo livello investe l’esigenza dello S tato m em bro di 'considerare gli orientam en
ti p ro d u ttiv i assunti nel quadro delle p ro spettive com unitarie in rap p o rto alle cara t
teristiche od ai partico lari problem i nazio
nali e regionali di econom ia e di s tru ttu ra agricola.
Da tale ordinam ento, norm ativo e p ro gram m atico, discende u n a duplice funzione ed u n a duplice responsabilità: p er la CEE, di stabilire i grandi orientam enti produttivi com unitari e, p er lo S tato m em bro, di ade
rire concretam ente a questi, salvaguardando le esigenze nazionali.
In relazione a ciò e p er svolgere in m odo idoneo q uesta azione di orientam ento gli organi della C om unità hanno riten u to ne
cessario che al co ntribu to della Comunità p e r l ’attuazione dei pro getti si aggiunga quello dello S tato m em bro, in cui i singoli progetti ricadano, stabilendo anzi che il concorso com unitario p ossa essere concesso solo in aggiunta a quello nazionale.
Per corrispondere quindi positivam ente alle linee indicate da tali regolam enti, si pone p er il n ostro Paese la necessità di ade
guare mezzi e m odi di intervento.
Poiché detta azione di adeguam ento ha cara ttere di m assim a urgenza, in quanto da essa dipende il finanziam ento dei progetti che sono stati già trasm essi p er i prim i due periodi alla CEE e che saranno trasm essi per il terzo periodo en tro il 1° o tto b re 1965, si provvede col disegnò di legge ad autoriz
zare p e r tale scopo la spesa di lire 10 m i
liardi, regolando l’erogazione dei detti con
trib u ti statali.
A tti Parlamentari _ 4 _ _ Senato della Repubblica — 1281
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Per attu a re le iniziative e gli interventi di cui ai sottoindicati artico li della legge 2 giu
gno 1961, n. 454, le autorizzazioni di spesa ivi previste, p e r l'esercizio finanziario 1965, sono aum entate nelle seguenti m isure:
M IL IO N I D I L I B E
Art. 5 - Ricerche di m ercato . . 200 Art. 7 - A ttività dim ostrativa ed
assistenza tecnica . . . 500 Art. 8 - C ontributi p er opere di
m iglioram ento fondiario . 9.000 Art. 13 - C ontributi per opere di
m iglioram ento in mon-
tagn a ... 4 500 Art. 14 - M iglioramento delle p ro
duzioni pregiate . . . . 1.000 Art. 15 - Difesa delle piante dalle
cause nem iche . . . . 200 Art. 18 - IV Comma: C ontributi per
la meccanizzazione . . . 5.000 Art. 19 - C redito d r conduzione . . 3.500 Art. 20 - Agevolazioni p er la costitu
zione di im pianti coopera
tivi ed interventi p er lo sviluppo della coopera
zione:
— prim o com m a . . . 5.000
— quinto com m a . . . 200 Art. 21 - Organizzazione ed attrezzatu
re di m e r c a t o ... 3.500 Art. 22 - Irrigazione e bonifica . . 4.000 Art. 23 - Opere pubbliche di bonifi
ca m o n t a n a ... 3.000 Art. 27 - Sviluppo e consolidam ento
della p ro p rietà contadina:
— . prim o capoverso del
I c o m m a ... 2.500
— secondo capoverso del
I c o m m a ... 400 I lim iti d'im pegno previsti dall'articolo 9, quarto com m a e dall'articolo 16, prim o com-
A tti Parlam entari — 5 — Senato della Repubblica — 1281
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ma, le ttera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aum entati p er l’esercizio 1965, rispettivam ente, di lire 600 m ilioni e di lire 300 milioni.
È altresì aum entata di lire 600 m ilioni l’autorizzazione di spesa p er oneri di cara t
tere generale di cui all’articolo 41 della legge citata.
A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è au to rizzata, p er l’anno 1965, l’u lterio re anticipa
zione di lire 6.000 milioni.
Art. 2.
Le somme di cui al precedente articolo sa
ranno iscritte nello stato di previsione della spesa del M inistero dell’ag ricoltura e delle foreste p er l’esercizio finanziario 1965.
Per effetto dell'aum ento dei lim iti di im pegno, di cui al secondo com m a del prece
dente articolo, le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del M inistero deH 'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 2 giugno 1961, nu
m ero 454, sono aum entati rispettivam ente:
p e r il lim ite di im pegno di cui all’arti
colo 9, q u arto comma, della citata legge, in ragione di lire 600 m ilioni p e r ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1996;
p e r il lim ite di im pegno di cui al prim o comma, le ttera b), del detto articolo 16, in ragione di lire 300 m ilioni, p e r ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1980.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualm ente non im pegnate nel
l’esercizio possono essere im pegnate negli esercizi successivi.
Art. 3.
Le direttive stabilite ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, p e r l’esercizio 1964-65, sono applica
bili anche p e r le iniziative e gli interv enti da a ttu a rsi successivam ente al 30 giugno 1965.
Le disposizioni di cui a ll’articolo 40 della citata legge sì applicano anche p e r la rip a r
tizione te rrito riale delle spese di cui all’ar
ticolo 1,
A tti Parlam entari — 6 — Senato della Repubblica — 1281
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 4.
È autorizzata la spesa di lire 10 m iliardi p e r la concessione di co n trib u ti in conto ca
pitale nelle spese di esecuzione dei p rog etti am m essi — anche an teriorm ente alla data di e n tra ta in vigore della presente legge — ai benefici di cui alla p a rte seconda del regola
m ento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei m in istri della C om unità eco
nom ica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientam ento e di garanzia.
I co ntrib uti possono essere concessi sino al 20 p er cento della spesa rite n u ta am m is
sibile, elevabile al 30 p e r cento nei te rrito ri di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. T ut
tavia p er le iniziative assunte da enti di svi
luppo, da consorzi di bonifica e di m igliora
m ento fondiario, da cooperative, nonché da oonsorzi di p ro d u tto ri agricoli, neU'interes- se di u n a p lu ralità di aziende p e r finalità di valorizzazione, la m isu ra del co n tribu to può raggiungere il 40 p er cento della spesa rite n u ta am m issibile.
Alla concessione e liquidazione dei co n tri
b u ti provvede il M inistero dell'agricoltura e delle foreste, cui sp etta di stabilire, con ap
posito decreto, i criteri p e r l’attuazione degli interventi.
Art. 5.
Per fa r fron te alla spesa di lire 59 m iliar
di e 100 m ilioni p revista daH'articolo 1, p ri
mo, terzo e qu arto com m a e dall’articolo 4, il M inistro del tesoro è autorizzato a con
tra rre nell'esercizio 1965, m u tu i col Consor
zio di credito p e r le opere pubbliche fino alla concorrenza di u n ricavo n etto p ari al
l’am m ontare di d etta spesa e delle somme p e r interessi ed oneri relativi all’esercizio stesso.
I m utui di cu i al precedente comma, da am m ortizzarsi in u n periodo non superiore a venti anni, saranno c o n tra tti nelle form e, alle condizioni e con le m odalità che verran
no stabilite con apposite convenzioni da sti
p u larsi tra il M inistro del tesoro e il Con
sorzio di credito p er le opere pubbliche e da
A tti Parlam entari Senato della Repubblica — 1281
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
approvarsi con decreti del M inistro m ede
simo.
Il servizio dei m u tu i sarà assunto dal Mi
nistero del tesoro. Le rate saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro e specificatam ente vinco
late a favore del Consorzio di credito p er le opere pubbliche, a decorrere dall’esercizio 1966.
Alla spesa di lire 900 m ilioni, derivante, p er l ’esercizio finanziario 1965, dall’aum ento dei lim iti di impegno di cui al secondo com
m a dell’articolo 1, sarà fa tto fro n te con le e n trate provenienti dalla gestione di im por
tazione di oli di semi surplus condotta p er conto dello S tato.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualm ente non im pegnate nel
l’esercizio 1965 saranno p o rta te in aum ento delle disponibilità degli esercizi successivi.
Il M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con p ro p ri decreti alle variazioni di bilancio connesse con l’applicazione della presente legge.