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n. G. B. Vatta. ANNO V. - N. 34. Sabbato 24 Agosto I

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ANNO V. - N. 34. Sabbato 24 Agosto 1850.

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Esce una volta per seltim11na il Sa.bba.to. - Prezzo anticipàto d'abbonamento

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annui. fiorini

I

&. Semestre in proporzione.- L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

DELL' EV,l!WGELA.RIO che si cuslodisce nell'Archivio Capitolare

di Cividale,

In Aquileja dapprima conservavasi, e sollrallo, con altre poche cose preziose, al furore di Atiila, si conservò di poi e tuttor si conserva in Cividale, nel tesoro di quel- 1' insignil Collegiata, e ai dotti visitatori forestieri si dà a vedere e 11 considerare un Evangelario, pregevolissimo sotto ogni rapporto; ma non di tanta antichità, nè ori- ginai.e, come per una parte di esso intendeva far testi- monianza autorevole Carlo IV, nota11do di suo proprio o,olo e pugno su' due quaderni del Vangelo di S. Marco, che per sua richiesta avea ricevuto dal Patriarca e dal capitolo della chiesa Aquilejese, siccome I' lstria, poco fa, nel suo N. 30 pubblicava. Già in remoti tempi tutto il vangelo di S. Marro conteneasi, secondo che è nota- to da quel Re, in selle quaderni, ed erasi separato dagli altri va11geli dei Ss. Malleo, Luca e Giovanni, probabil- mente per la particolare venerazione dovuta a quello tra gli evangelisti, dal quale riconosceva la sua origine la chiesa e la cristianità d' Aquileja. E perchè i caratteri di quei quaderni tali sono, quali usavansi nel IV. nel Ili.

ed anche nel U. secolo, e prossimamente ai tempi a- postolici, ma forse più perchè_ a ~aggior onore aveasi quel vangelo (smembrato dal Codice) rinserralo fra due lamine o tabelle di argento di antico lavoro, ne nacque l'erronea opinione, conservatasi poi dalla tradizione po- s.teriore costantemente fino a' tempi migliori per la criti- ca, e per l'archeologia ecclesiastica, che quel libro fosse un originale di S. Marco, e propriamente scritto di sua mano. .I Santi Agostiuo e Girolamo, testimoni in tutlo degnissimi di fode, e in questo proposito ancor più me- ritevoli di esser creduti in confronto di qualsisia altra testimonianza, asserirono che S. Marco scrisse in ,zreco;

nè il secondo di essi santi Padri, che trallò• dei Scrittorì ecclesiaslici r4e lo avean preceduto fa menzione di verun scritto latino di quel!' evangelista. Ora i due quaderni, posseduti d ,Ila metropolitana di Praga, sono visibilmente a caratteri latini, che concordano anche per la forma con quelli del codice conservato e veneralo in Cividale; come pure la pergameua vedesi della stessa qualità. Ma sino dal 1420, più di mezzo secolo dopo che il re di Boemia si ebbe que' due quaderni, il d~g• Tomà Mocenigo, in seguito alla dedizione del Friuli, volle avere quel resto del vangelo di S. Marco, per depositarlo in Venezia sul

corpo del Santo, ove per l'umidità del luogo divenne un impasto non discernibile, a tale che il canonico custode di quella preziosità scriveva a Cornelio dalla Pietra chie- der1tcgli informflzione da Roma, eh' era scritto in greco.

O monsignore sapeva che S. Marco avea fatto uso di quella lingua, e reputò greca quella scrittura che non ben discerneva, o non sapendovi leggere, se ne sbrigò asserendo che greco fosse. Adesso non si può nulla dire nè quanto ai caratteri, tanto sono sparuti, nè quanto alla materia, che non si saprnbbe per nessuna analisi deter- minare. Però dev'essere staia pergamena pari a quella dl Praga e di Cividale, e i caralleri e la lingua pure i medesimi; tanto più che in Cividale nel codice ivi cu- stodito, sussistono ancora due fogli, il l. o l'ultimo del vangelo di S. Marco, unitamente agli altri 3 vangeli, non mancandovi che alcuni fogli, in principio, del vangelo di S. Maueo. Evvi pure in· quel cudice conservato in Civi- dale il Prologo di S. Girolamo a Pope Damaso, che sertì d'iniziamento alle indagini sul vero merito di cosa tanto preziosa. Adunque, non un originale di S. Marco con- segnalo a S. Ermagora, e da questo vescovo come tale conservato era quel vangelo, ma piuttosto· un dono fatto da S. Girolamo a quella chiesa e cristianità ove tante senlissime conoscenze 8\'eva fatte, di un S. Valeriano, di un san Cromazio, di altri molti e santi, e Jotti, o pii, e studiosi delle sacre carte, come Niceta, Nepoziano, Cri- sogono, due Elio dori, Rufino; e ove avea, e molto rac- comandala la propria sorella, per le quali relazioni è pro- babilissimo che, o spontaneamente, o ricerca,one avesse fatto colà pervenire un esemplare delle sue sacrosante fatiche di mente, e forse auco di mano, conlenente la traduzionP, o correzione dei 4 vangeli. Bonariamente adunque fu d,to a bere a Carlo quatto che quel vangelo di S. Marco fosse l'originale, o un lavoro di propria mano di S. Marco, ed egli con augusta penna altrettanto bo- nariamenle appose quella testimonianza dell'altrui credu- lità, e della sua. Tillemont non può persuadersi che si abbia ,·oluto dividere o piuttosto stracciare un libro tanto prezioso e tanto importante. Ma bisogna sapere che Carlo IV era venuto in Friuli ove trovavasi allora Pa- triarca, residente in Udine, subilo dopo il B. Berlrando, il fratello proprio suo N,colò; come del pari non si po- teva resistere alle inchieste d-€1 Doge, di cui fa menzione anche il Bertoli sollo il n. DLXXXV delle sue Antichità Aquilejesi. I Dominaoti comandano chiedendo; e come resistere?

n.

G. B. Vatta.

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234

A!ITTIC& I!ITSCRIZIO!ITE in Aqr,i/eja di Valentiniano.

Nell'anno 1774; venne scoperto nella .,hiesa d9i SS. Felice e Fortunato di Aquileja, grande sarcofago, del quale romorosa suonò la fama, perchè leggendo- visi inciso il nome di un Valentinia~9 non si dubitò eh.~

fosse dell'Imperatore romano di tal nome; e seguendo le volgari credenze lo si suppose o desiderò ripieno di oro e di cos~ preziose, Gli s.cbiamazzi erano gi1!'11i a tale che l'intendenza commerciale di Trieste (o eome poi la si disse: il governo provinciale) delegò Commissione, che assistesse ali' apertura dell'Arca.

Carla favoritaci dall' eruditissimo Sig. Abate Leo- narqo Brumalli contiene jl Processo verbale dell' aper- tura con alcuni commenti; noi la consegniamo a queslo giornale.

• Attestiamo noi sottoscritti, che il di 6 Genaro 1774 per ordine della Intendenza di Trieste, fu deputata in Aqui- leja la qui descritta Commissione, ·che si è il Rev.do Don Antonio Bresciano Paroco, che invece sostituì il Rev.do Don Antonio Popolini, il Sig. Antonio Gulen, ed il Sig.

Giam. Battista Morari, lutti di Aquileja. Si portarono alla dirocala Chiesa dei SS. Felice e Fortunato per l' .apertu- ra della qui addietro delineala Tomba, ritrovala nella e- scavazione del pavimento di della Chiesa, suposla di uno degl' Imperatori Valentiniani, e creduli Tesori in essa.

lloltiludine di popolo intervenne, ed anche noi sotlo- scrilti fumo presenti. Per ciò levato il cop.erohio dalla Genie a ciò destinata, tramandò un' assai soave odore, ma soprimente. fo essa tomba si videro spolpale ossa di due corpi I' uno sopra t,' altro, divisi da una sottile pietra di marmo bianco. Quelle sopra la della pietra e~

rano le ossa di Allenodore, come si rileva nella descri- zione della suddetta Tomba, che al minimo tallo si ri- dussero in polvere. Levata la pietra, era l'altro corp.o con il cranio rivoltalo sopra la !empia sinistra, · e sollo la della gli nasceva un'Erba, che con il suo stelo mi- rabilmente gli circondava la Fronte. E questo è. il va- loroso Valentiniano, marito della suddetto Allenodore, Fratello di Valente, gentili, Padre delle Sante Tecla ed Erasma, Zio delle Sante Eufemia o Dorothea, come di ..

versi Autori scrissero delle Sante quallro Vergini e Mar ..

tiri. Valentiniano, come fu indivisibile Compagno di Sani' Ermacora, sogiacque per la Fede al Martirio, il che lo dimosln una fiasca appresso le sue ossa ritrovala, con or.tra disecr.ato sangue, ed il monogramma ~ pro Xlo. con un bucco nel medemo cranio ; segni tutti di Martirio. Uno dei solloscrilli, eh' è il Sig. Ignazio Al- berlini, vrese quel Santo Cranio con l'Erba per Divozione, e la portò seco in Gorizia, ed il medemo fece istanza acciò noj solloscritli l' aulenlicassi_mo con la propria no- stra m,no e sigilli. Del quale facciamo indubitata Fede come Teslimonj occulari che è il vero Cranio ed Erba sop.ra. descritta, e per l!l•ggior cautela poniamo i nostri s1g1lh anche sopra il cranio, con sigillare la propria Erba nel silo istesso, che si trovò nella Tomba. In Fede etc.

(L. S.) Giuseppe Coronini Conte di Cronberg afferra ò quanto sopra.

(L. S.) Cari~ Vianell! aff_er_mo quanto sopra, ed ho posto il mw proprio s1g11lo.

(L. S,) Ignazio Albertini affermo quanto sopra, ed bo posi~ il mio proprio sigillo.

(L, .$.) Giulio Talli a Ferri affermo qu.anto sopra, ed bo post.o il mio sigillo.

"Cb~ le s.opra falle solloscrizionrsiano di proprio pugno e carattere delli Sig. Alleslanti, come a me ben cogniti, lo fa Fede la mia propria nolarial solloscrizione In Ji'ede. G9rizia li 4 Genaro 179J. ·

•Giacomo Cavedalis Ces. Reg. Publico lmp. e Notajo nelle Contee di Gorizia e Gradisca, e cosi del Litorale Austriaco della cillà di Trieste,.

L' origiMle del trascritto Certificato fu esteso in pergamena, ed è posseduto dol Sig. Conte Giamballisla Coronini di Gorizia unitamente al cranio traforalo, chè si trovò nel sarcofa~o Aquilejeso. L'erba che cingeva questa reliquia al tempo del!' invenzione, probabilmenle era uno di que' crillogami appartenenti al genere dello Byssus da Botanici. Essa dev· essersi diseccata col venir esposta ali' aria secca eJ alla luce. Vi si soslitui un ra- muscello di se111perviva, Gnapl<ali11m orie11lale, che tut- tora si mantiene. Non si sa cosa sia successo dell' am- polla, la cui superficie interna aveva una crosta di sangue rappresso.

mc

MORES . OMNIVM. ET . VITA LAVDÀBILIS · PROBATVR ' VA LENTINIANVS · SIBI · ET • ATHENO DORE · DVLCISSIME · CONIVGI DOMVM · ETERNA · FECIT IDEM • VALENTINIANYS • LEGENTI • DIXIT · DIVITIAS · ABES · ERV ERE SINON · POTI$ · DONAS · IN · EC · HOC · POTIS · QVID · FACIS · AT · SVPERVS

Alla morte del Sig. Dottor Zanini di Aquileja fra le altre carte si tro.vò anche questa Iscrizione sepolcrale, Essa si uniforma colla copia falla dalla Commissione per rapporto ai solecismi, che possono attribuirsi alla deca- denza della letteratura Ialina, ovvero ali' ignoranza dello scarpellino, ma nelle tre ~ltime righe, pr_esentando ?ssa una ragionevole inlerpunzwne, mediante 1_! camb!o. d1 al- cune altre sigle, rende ovvia una delle più subl1101 mas • sime della Filosofi• , quando prima non aveva verun senso. Così la leggeva il Zanini:

HIC · MORES · OMNIVM · ET · VITA LA VDABILIS · PROBATVR · VA LENTINIANVS · SIBI • ET • ATHENO DORE · DVLCISSJME · CONIVGI

DOMVM • AETERNA FECIT · IDEM VALENTINIANVS' • LEGEN-TI DIXIT · DIVITIAS · ABES · FIW ERE · SI · NON POTIS · DONA · SI NEC HOC • POTIS · QVID · TE · ACCISAT

SVPERBVS.

(3)

In I•aliano non è forse questo il suo vero signi-

l

fica lo?

• Eccoti la morale per tu lii, e là prova d'una vita

" lodevole.. Quel Valentìhiano, che fece là casa eterna

" per sè e per là dolcissima consorte Alenodora, lo stes-

" so dice a chi legge: Hai tu delle ricchezze? godile. Se

" noi puoi, donale. Se non puoi ne·ppur questo, perchè

" esser superbo di ciò che li eneide ')?"

Credéite la Commissiòne che quèslo. Valentiniano sia I' amiò'CI di S. Ermacora, ossia il padre dellè SS. Ver- gini e Martiri Tecla, ed Erasma, e Ziò de'Ile altre pure SS. Vergini e Martiri Eufemia e Dorotea. !la è da os- servarsi che nel primo Secolo dell'Era Cristiana quando S. Er'macora predicò il Vangelo in Aquileja, non s'era ancora àltérata la purità della lingua Ialina, ne poleva ancor essersi introdotto l'uso di eontrassegnere le se- poltura dei_ Cristiani col!' incidervi sopra in aggiunta del monogramma le colombe, che sono il simbolo della purezza di anima, che si conviene a chi professa il cri•

stianesimo. Ciò si combina meglia colle ultime perse- cuzioni,,.

TRfflVNALECRIUINALE nell' Istria Veneta durante il pri'11',.oJ governo Austriaco.

Occupala• dalle armi di S. Maestà Austriaca la pro- vincia dell'Istria già veneta al cadere della-Repubblica nel i 797, fu tosto abolita le discussione o,ale delle liti civili, la quale rivisse dal Maggio t806 al Sellembre i813; però il processo criminale fii lasciato come era usato da secolì, mediante difensore dato o scelto dol- i' imputato, e mediante difesa orale che deducevasi della posiziono del processo come era costrutto dal giudice inquirente. Il diril!o di giustizia criminale spellnva du- rante il governo veneto ai comuni ed alle baronie, sic- come potere che presumevasi concesso in feudalilà dal governo medesimo; però non tu lii i comuni nè tulli i baroni avevano tale giudicatura, ma soltanto i comuni maggiori che avevano podestà ella lesta, ed i baroni che fossero alti giustizieri; nè dappertutto esercitavasi per i comuni dalle stesse magistrature o corpi, perchè sebbene di solito la giustizia venale fosse riservala al solo po- dcs'là, in quafohe comune il podestà doveva esercitarla unitamente alle magistrature di comune; nè dappertutto erano appellabili le sentenze. Il governo austriaco n·cl dì 1. Gennàro del 1800 tol·se queste giudicature parzinii, e per tulla la provincia inslitui un solo Ttibtinale colla.

residenza in Parenzo. La legge che lo formò, viene qui registrata, insieme ad a'llr'a che in quella si cita, ed ella legge· che ab.o lisce l'oralità nelle cause civil.

1) Il V9rbo ancido, usato dai Fiorentini in senso lette- rale significa fendere a morte il corpo, ed in senso metaforico scornp'O'rre alt' insania la mente. In- teso in questo significalo esso è l' equivalente del' verbo ellenistico accisa, che fu rilevato dal Dr.

Zanini.

235

ED'ITTO

Del Ce,. Reg, Governo Provvia. deli' Istria.

"Unii delle éure principali òbe nell'essènzialità dei suoi speciali, saéri doveri, anima la pubblica vigilarizà, e le indefesse giorllaliere sollecitudini di questo governo, egli iJ il fe~riiò sentimento, che per gli eminenti rigliardi dello stato, di quiete, e sicurezza dei sudditi dell'Istria, egual- mente, che per quelli di umanità, e. di legj!'e, abbiasi da promovere, e consolidare con là possibile attività in !lilla queste provincia, I' amminislrezione della Giustizia Cri- minale.

"All'oggetto però della b'ùoila riuscita di queste pub- bliche intenzioni e che li giudici de destinàrsi per on oggetto così interessante, qual è la vasìe, e gravissima materia, possino inlieramenie dedicarsi ali' esercizio dei loro doveri, senza distrazione, ed intetr'nzione, seguendo sempre le traccie dell'one'slà, e della pii\ sèrupolosli esat- tezza, si diviene a nominar un Ces.o Reg.o Giud.o· Crim,le per tulla queste Provincia che sarà stabilito nellà città di Parenzo all'epoca i.mo del veni.o mese di feb.o sollo la 4irezione del

"Sig. Conte Rinaldo Gregis

coll'assistenza', e toto. de1Ji Ministri Càntellieri

"Sig. p·asqtiale Nicolò. Gratiadio,-

"Sig .. Lorenzo Bragadin,

assegnandoglisi per _assistente della Caiicellaria la persona del sig. Antonio Albcrtini.

"Lino Apparlenirimnò alla proc'edura legale, _e giu-

•risdizione dei sud.lei C. R. Giudizio Criminale di Patento li delilli lulli più gravi come di leso Maestà, alto tre:di- menlO, insurrezione e tumulto, Violenza,. ed é.buso di au- torità pubblica, falsificazione d'i carie pubbliche, il di monete, 8ssiSfenz8· p_reslate a salvamento de' deJìg,Ueiiti, carcerati, e disertori milira"ri, e loro ricovero, recJu18- menli per potenze estere, omicidj, assaiisinj, duelli, pro- mo'zio'il di abi•rli, deposizione di bambini in luoghi p1e- ricofosi, ferite con violenzi,, e· pericolo, suièidj, èllluflnie allroci, stupri violenti, e ratti, privazion della liborlà di persone con violenti e·d arbi'trarie detenzioni, furti e· stel- lionati semplici, superanti in complesso il valore dì L. i 20, fu'rli domestièi, no'Uurni, còn1 rottura di· p'Orte, scrigni, con scalo di mor,i' e di pareti, con complici, dura'n'le un incendio, O naùfregio, o éontagio, ovve'ro in un luogo sàcro;, o com,nessi da pubblici funzionàtj verso l'affidatogli erario, incendi, svaliggi, aggressiuni alla strade, o nelle case, éon uso di armi, e Senza, poligami'a, venè6zj, ed opposizione, e resistenza violenta ai fanti, allé guardie, e'd alli bossi minis!ri.

"II.do Succedendo talì delitti della sopra speci'6càla categorie in alcu'n luogo del!' Istria, sarà dovere ipso facto delli Giudi•zj sommarj e superi'ori locali, dove ne esistesséro, Giurisdicenti o Delegali e dei Tribunali for- mati a rilasciare .sull'istante della cognizione delli dèlitli medesimi· il cauld arresto contro li deliquenli,- interes- sando per hl buona riuscita, e facilità della detenzione c·on ordini robusti, e con tutta la risponsabilità li hssi ministri' respetlivi, é' capi d'ella commun\tà, e· viUé, è

gH

uffizfali, e b'assi uffiziali delle Cernide le quali i'ndi&lin'0 temente non potranno mai ricredere di perseguitare, ed atlrappa·re li colpevoli, sotto quelle pene, che sono· co-

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minale, o più diffusamente stabiHle nel Regolamento 24 Marzo 1798, e quindi si devenirà alla rileva~ion~. dei falli, e corpi de' delilli, assumendo sopra luoghi, v1sirrl- perti, esami, e costituii giurati di persone, che ne_ aves•

sero qualche cognizione, per ma11iera che appena nl_evat~

le preliminari circostanze dei delilli, al più in lermrne d1 giorni tre dal momento dell'avutane notizia, siano spedili tali alli, col dellaglio delle rilevazioni, in apposito rap- porto per espresso, e setto il proprio respellivo sigillo immediatamente al Ces.o Reg.o Giud.o Criminale in Pa- renzo, aspellandone le direzioni per l'ullerior inquisizione che forse occorresse, e la consegna de' rei nelle forzo alle persone pubbliche, o nelle prigioni, che dal dello C.

R. Giudizio Criminale saranno additate, mentre che, se alcun reo dallo stesso C. R. Giud.o Crimina!R, dietro l'esame della preliminar ir.quisizione, non fosse qualifi- cato per l'inquisizione criminale, sarà in questo caso dovere del Giudice sommario, del Giurisdicente o del Tribunale civile locale d'assolverlo, e se non fosse senza .

colpa, dopo ulterior procedura di condannarlo a quella pena legale od arbitraria, che· potesse essersi meritata, ed a quel risarcimento ancora, che fosse giudicato con- veniente ali' offeso, però con la riserva •· chiunque delli aggravali di tali sentenze del riccorso-al Ces.o Il. Trib.le d'Appello in sua quali là di Superior Trib.le Crim.le, re- sidente nella Cillà di Capo d'Istria.

"lll.zo Se però alcuno dei fatti, e delilli suddetti , venisse a cognizione del C. R. Giudizio Criminale, pri- ma, che gli siano pervenuti gli Atti della Sommaria In- quisizione Preliminare, da assumersi dal Giudizio locale, potrà in questo caso il dello C. R. Giudizio Criminale precorrere al Superiore o Tribuna! locale le sue pubbli- che reprimende in circostanza di usata indolenza del dis- impegno di sue incombenze, e quelle direzioni ancora, che venissero giudicate convenienti aJ ci:1s0.

"IV.lo li giudice locale, il Tribunale, o la Giurisdi- zione dell'Istria, cui spellasse la spedizione degl' Atti dell'anzidetta sommaria preliminar inquisizione al C. R.

Giudizio Criminale in Parenzo, dovrà contemporaneamente informarlo dello stato, sicurezza, e capacità delle sue pri- gioni, se ed in quanto si potesse assicurare nelle mede- sime la detenzione delli Rei, ed Inquisiti, che dipenden- temente fossero stati, o venissero in seguito per conse- guema del delitto processato arrestati, affinchè colla pre- venzione dello necessarie cognizioni a questo proposito, possa in ogni caso il C. R. Giudizio Criminale provedare al luogo conveniente, e più sicuro deli' arresto, o far forse lresportare u Parenzo quei Rei Criminali, che po- tessero conleoere le pre~enli prigioni, e quelle da fab- bricarsi in appresso in della Città.

"V.to Nel caso, che il C. R. Giudizio Criminale tro- vasse necessario, e deferente ai riguardi di giustizia, e collocare uno, o più rei riconosciuti, e qualificali per I'

·inquisizione criminale in alcuna delle Carceri dipendenti dai Tribunali formati, Giudizj Somrnarj, e Giurisdizioni private ne\l' Istria, non gli potrà mai senza legittimo, e forte _motivo esser denegata la debita. giustizia, e la coo- peraz10ne perché siano li detenuti ben guardati, e custo- dit;, e sia loro inceppato il modo a qualunque tentabile evasione dalle pubbliche forze, dovendo ogni reo dete- nuto, che venisse dal suddetto C. R. Giud.o Crim.le. qua-

lilicolo p. l; inquisizione Cri!"inale.' èSser visitalo sino,a nude carni, nelli vestiti, cd m ogni altra sue massericcia a rigua_rdu, che non gli sia permesso portar scco ne]I;

prigioni nessun Coltello, o lslromenlo di ferro capaced' somministrargli i mezi alla fuga, al qual oggetto

qq,:

superi?r lo~ale , Giurisd_icen,te, o ~~ibunale nelle di cui carcen venissero affidai, tal, depos11i della Giust;zia do.

vrà sotto la sua responsabililà non permettere ai m'ede- simi l' avvicinemento di persone, ne trattative d' all'ari dai. quali tutti gl' inquisiti Criminali restano decaduti sio•; dopo I' esecuzione della condanna; ma bensì gli ,;sterà permesso soltanto l' avvicinamento di qualche persona necessaria per li casi , che la circostanza del dclillo Jo permettesse, e sempre con quelle cautelrl, e riserve, ed alla presenza di quei bassi Ministri, o Ministri di Ufficio che saranno nominali dal rispellivo giudice, o Giurisdi~

cente, o Tribunale locala.

"VI.lo Sopra ogni fallo, e delitto, che dalla dedu- zione della preliminar sommaria inquisizion~, e non fosse legalmente provato, o non importasse di rimettere il pro- cesso per qualche ulterior dilucidazione bastevole a Tri- bun,le, o giudizio sommario, che lo avesse istituito onde possibilmente conciliare la maggior espeditezza della cri- minale procedura, dovrà una degli legali ministri del C.

R. Giudizio di Parenzo personalmente conferirsi sul luoco del delillo commesso, o dove esistessero in carcere li Rei, o Reo, per ivi sollecilamente devenire alla prosenu- zion del processo sino ad offesa, però con questa neces- saria brevità, a che non siano falli esami, cd atti super·

flui rlopo che con quel numero di prove, e 'feslimonj, che è sufficiente, sarà staio bastantemente comprovalo, e de-

lucidato il delitto. .

"VII.mo Compilale nel!' esposto modo le inquisizioni criminali, e Processi rispettivi, dt,crelsti g\' aUi delibera- tivi, e supplito ali' ordine legale del Processo di.fensivo nei soli termini voluti dalle leggi , il C. R. Giud.o Cri- minalo avanzerà le susseguenti sue rispettive sentenze lento condannalorie, che assolutorie, con gl' alli , e gli intieri processi, e li motivi delli pronunziati Giudizi al Ces.u Reg.ò Tribunale d'Appello in Capo d' Istria come Trib.le superi or Criminale per tutta questa provincia, aspet•

tandone la sua risoluzione, por l'uso ulteriore delle pro- nunziale Sentenze , spellando al detto C. R. Tribunal6 Criminale Superiore lulle le suppliche per pieggiaria, altri suffragi, e termini, oltre i logali, per ragion di Circo- slanze legittime, tanto degl' inqui~iti, quanto delle r!s~et:

tive Parli indolenti, non che li r1cors1. per le reald1z1olll p. li quali ultimi atti di grazia, se ne riserva questu go- verno la deliberazione, dopo di aver inteso il buon pa- rere, e la consultiva informazione del C. R. Appel-

latorio . : .

• VIll.vo Subilo denunzialo un delitto, e li Re,, o Reo dello stesso colpevole, incomberà, tanto al Tribuna- le o Giudice Sommario locale quanto se fosse trascu- ra'1a questa utilissima previden'za, al ~- R. Giurl.o. ?rim.le di far tosto mettere sollo sequestro h beni mob1h, sta- bili e semoventi delli colpevoli, ed Inquisiti a cauzione delÌi risarcimenti alla parie offesa, o pregiudicata, e del pagamento delle speso deHa . inquisizione, resta_ndo ris-

ponsabile il padre per la porzione _legale_ del figho, 11 fra- tello indiviso, per l'altro fralello, ,l. Marito per la Moghe

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in curnulo, e salvo qualunque reclamo nel proposito al Ces.o Reg.o Giud.o Crim.le da cui·ripelterà, sulle circostanze dei casi da manifestarsi fedelmente, la dilucidazione dal sudd.to C. R. Tribunale Appellatorio. .

"IX.no Gli Atti, e Processi Criminali sulla Categoria dei delitti sopradichiarati, che fossero ineoali, e non an- cora sentenziati a tutlo il corrente mese di Gennajo, e si lrovassero giacenti nelle rispettive Cancellarie, e pres- so li Tribunali, o superiori locali dell'Istria, e negl' Uf- 62j delle Giurisdizioni private, o presso li signori Dele- gati delle medesime, dovranno sotto 8igillo esser rimessi all'Epoca prima del venturo Febbrajo al C. R. Giud.o Crim.le in Parenzo; intendendosi, che quei Processi, che entro questo mese di Genn,jo passeranno al C. R. Tri- bunale di Appello, non siano soggeUi a nessuna riserva, ma approvate, che saranno, o modificate e corrette le sentenze, verranno ·poi restiluili dal C. R. Superior Cri- minale a! Giudizio locale p. l'esecuzione e pubblicazione delle sentenze medesime.

"X.mo Alli Tribunali costituiti, e locali, e nei luo•·

ghi, nei quali non vi esistono tali Tribunali formali, a ili· giudici sommarii e superiori Jocali, e nelle giurisdiiioni privale alli rispettivi Signori Giurisdicenli, o loro rap- presentanti, o Delegati, resta 11ffidala la inquisizione, e la decisione delli dclilli politici, ed altri denominali di Criminal minore, cioè nei casi di vendite di veleni, o di altre rnaierie, che minacciano Ja salute, o la vita degli uomini, se anche accidentalmente ciò avven;sse, nei caSi d' ingiurie verbali, e reali, con oITesa, senza pericolo, di offese accidentali, o della morte.di qualcheduno per col- pa non dolosa, di Condottieri di vetture, Carri, Anemali da som::i, di cavalcanti, Naviganti etc., nei casi di colposo encbe accidentale guasto dei Pozzi, e delle Cisterne, get- tandovi dei Cadaveri di Animali, o d' altre cose fetide, e minaccianti la pubblica salutP, di trascurata denunzia di qualche Epidemia bovina, o di qualche Cane rabbioso, o dell'esposizione arbilr,ria di Macchine de~tinate per inceppare le bestie, e che potessero in qualche maniera minacciare la vita agli stessi uomini; TuW li furti sem- plici, anche campestri, non ascendenti in valore, oltre lì ducati venti, ossiano di L. 120 di moneta ·correnle nei casi di Truffe Jii;,vi dei domestici commesse verso de' Pa- droni o fra altre persone, l' inganni nel giuoco, e li giuo- catori di giochi d'invito, e proibiti; gl' ingannatori di pesi, e misure, gli impostori, gl' instigatori del popolo contro li superiori, e P•droni; lutti li rei di delitti carnali, li domestici, che fuori del tempo contrattato •bbandonano i loro padroni, li Pasquinanti, calunniatori, quelli che sen,,a dolo cagionano per indolenza, o per inavvertenza degl' in- cendi, li danneggiatori delle publiche, e privale fabbriche, Fontane, Cisterne, Fonti, Monumenti etc., I: disturbatori della pace, e quiete pubblica cruori del caso d' insurre- zione, di tumulto, di ribellio•e e di opposizione, o di resistenza alle guardie, e bassi ministri), li bestemmiatori, li .seduttori a qualche sella Religiosa, li scadalosi, e scan- dalose, li venditdri, e diseminaturi di libri, Pitture, stam- pe, Disegni, manuscritti osceni, e contrarj ai buoni co- turni, non che li delatori di armi proibite, restando però libero il R'corso ai Rei deili specificati delitti per la seu-

. tenza pronunziata dal Tribunale locale, Giudice som-

mario, o sig. Giurisdicente, e Delegato respellivamenle

237

al C. H, Tribunale di Appello, nella sua qualità di su- premo Tribunale Criminale della Provincia, in Capo- distri•.

"Xl.mo Se la condanna per altro sopra delilli di Criminal minore arrivasse a più di 4 settimane di lavo- ro pubblico, o di arresto, sono tenuti li Tribunali, Sig.

Giurisdicenti, o Delegali, e Giudici Sommarj, e superiori locali, prima della pubblicazione delle attive sentenze, di accompagnar le stesse, con gl' atti tutti dell' Inquisizione al C. R0 Tribunale Criminale superiore in· Capodistria per la sua Appròvazione.

"Xli.do Restano per ora vigenti in materia Crimi- nale le leggi, ed usi veneti, se ed in quanto non fossero st,te derogate dalle normali pubblicale dal dì 10 Giugno 1797 sino a lutto questo giorno, colla condizione però, che ali' alternativa della Gallera o della prigione oscura vi si abbia da sostituire quella dei lavori publici, senza denominaziontt della Jocalirà, in ferri, o senza ferri, con [erri leggeri, o pesanti, con l'esacerbazione del digiuno a pane, ed acqua, per qualche giorno della settimana, se- condo la maggior, o minor gravità della colpa del con- dannato, ITlalizia, e sua fisica costituzione, e sempre col-

i' alternativa dell'arresto per un determinato tempo in

prigione, se il Reo non fosse alto ai pubblici lavori.

"XIIJ.zo Per mancanza di rispetto alle palluglie mi- li lari, Sentinelle, sotto le pubbliche armi, ed ìn~egne, quanto ad altri individui addetti al servigio delle C. R.

l\'lilizie, vengono conformati i metodi della procedura, e l' inliera esecuzione sopra ogni localilà della loggP, in tale proposito pubblicala li 30 novemb. 1798, la quale, perchè in caso di non desiderabili avvenienze, non possa esser giammai attribuita di chi si sia alla dimenticonza, si ordins, e si vuole che ogni prima domenica di cadaun mese, iò tulle le \'ille deì rispellivi territorj dell'Istria, sia verso propria risponsabililà della superiorità locale dai R. R. Parochi, arcipreti, e Cappellani Curati, ripub- blicata dall'altare a chiara intelligenza del popolo, e spie- gala lileralmenle allo stesso nell' idioma suo proprio na- zionale.

" XIV.to Per li casi poi di tumulti violenti, ed in- surrezioni popolari, tendenti alla disorganizzazione del buon ordine, e delle Leggi, o ai riguardevolissimi . oggelli dello Stato, sull'istante del loro nascere (che lddio-non lo voglia) ogni Tribunale formato, Giurisdicente, Giudice Sommario, e Superior lora!e, nel di cui Territorio ciò av- venisse, dovrà procedere ali' arresto ipso facto deili prin- cipali fautori del tumulto, e della iesurrezione, e degli instigatori di sì alto delitto, usando ogni potere presso dei comuni, e dei buoni sudditi, perchè indistintamente lutti si prestino a costituire la forza armata, per ese- guire I' atrappamento di Rei principali, e dei loro com- plici, per poi tenerli sotto stretta custodie, fino a che demandandosi l'assistenza della pubblica !orza, se non fosse forse stato il tempo di richiederla prima al p;ù vi- cino comando Militare, devenir si abbia sul momento coli' assistenza, ed intervento di uno dei Sig .. Uffiziali ad una inquisizione .;ommaria, che dovrà nel complesso dei

I

suoi atti esser immediatamente avanzala con espresso a cavallo a questo Governo, da cui sarà deciso, se li Rei, inquisiti o indiziati di così enormi colpe sia da qualifi- carsi per la procedura del C. R. Giudizio Criminale,· li

(6)

238

quali per altro dovranno essere ben custoditi, e guardali a vista, sino ali' arrivo delle ulleriori ioslanlanee publi- cbe deliberazioni.

" XV.lo Quanto al mantenimento dei carcerali, si seguirà da per tutta la Provincia le regole seguenti.

"Il giorno istesso dopo seguito l'arresto di un de- liquente, si assumerà la propria sua dichiarazione, e quella della sua famiglia, se ,]a stessa voglia mantenerlo durante la sua detenzione nelle pubbliche forze a pro- prie sue spese.

•In caso di negativa, si rileverà con giuramento le sue facoltà, e si obbligherà, se fossero trovate sufficienti, li Amministratori delle medesime a provedervi in qualun- que modo lo credesero, in quanto al mantenimento gior- naliero da darsi ali' arrestato durante il tempo di sua prigionia.

"Se poi fondatamente si venisse a rilevare I' impos- sibilità di cosi necessario giorneliero mantenimento ex propriis, caderà l'arrestato sotto la denominazione de- gl' indigenti, e dalle Casse della Communità, dove venis- se detenuto, o avesse commesso il delitto, e fosse origi- nario, gli saranno somministrati, oltre la paglia di strame da cambiarsi almeno due volte al mese, l'importo effet- tivo di dodici soldi in cadaun giorno.

"XVI.to Sollo un' altra e ben diversa categoria ca- dono li condannali ai pubblici lavori, mentre a questi, in mancanza de proprj modi, da rilev-arsi, come sopra, se, ed in quanto saranno t·ffettivamente occupati al lavoro, otterranno dall'Erario Sovrano, o da quel fondo, per il di cui vantaggio venissero destinati ai lavori, soldi quin- dici al giorno, oltre il neeessario vestilo, caso mai, che anche questo gli mancasse.

"XVII.mo Tutte le sportule Criminali, fin ora usate dai Giudici, Ministri, Cancellieri, e subalterni, fanti, e bassi ministri saranno dal C. R. Giudizio Criminale di Parenzo, e respellivamente dalli C. R. Tribunali formati,. Giudici sommari, e supeviori locali (a riserva di quelle spet- tanti alli Sig. Giurisdicenti, Delegati, e loro Cancellieri) in quanto colla norma delle veglianti pubbliche .Ta·riffe, lo compor lasse la conformazione degli alti respettivamente esauriti nei respettivi uffizi locali, da lasciarsi a peso ·delle famiglie, e sostanze dei :Rei esatte individualmente,. e ver- so il giuramento, e la propria responsabilità del Sig. Giu- 'dice direttore pubblici funzionarj, e· ministri loèilli per

coni.o erariale, e per prenderne, un coni.o fedele e mensuale, a norma delle superiori istruzioni, che saranno. -dale nel proposito, a propria respettiva regola, per la successiva esattezza, e pontualità, rimettendosi ogni pubblico funzio- nario, subalterno, fante, e basso Ministro a quel pag.to, che sarà fissato per la circostanza dei viaggi Uffiziosi, oltre la distanza di cinqille mi·glia Euori dell'ordinaria residenza, ricavabile dalle sostanze dei Rei condannati, ed in caso di deficienza dalla pubblica cassa erariale.

" Immaginati tali metodi, che riescono li più con- formi alla da tanto tempo desiderabile amministrazione della Giusti.zia, s' interessa specialmente il C. R. Giudizio Criminale di Parenz<l a farne vàlere l' integrale esecu- zione, e si raccomanda a tulli li. Tribunali formali, giu- dici sommarj, o-.superiori locali, sig. Giurisdicenti e re- spellivi loro dele~ati, l' esallezza, e fedeltà nell' osservanza del presente pub'blic.<i editto, che d,opo pubblicalo in modo

solen~e, dovrà essere le~ut~ ~flìs§ò nelle rispettive Can.

c?l(er1e, m_en!re per ogm mm,ma trasgressione agi' or.

dm, Super1or1, dovranno -render strettissimo conto dell lo~o operazioni a Dio Signore, al Sovrano, ed al pub'.

bhco.

Capo d'Istria i.mo Gennaro 1800 F. F. de Rolli.

Emmauuele Persoglia segretario.

AL TRIBlJl\lALE PRO'"l'VISORIO di Prima Instanza di ... ..

"La felicità dei Sud dilli, essendo la mira principale delle amorose Paterne· cure del Graziosissimo nostro Sovrano, così lullociò, che' da poi in nome di S. C. R. Ap.

Maestà fu disposto di ordini di riforme e li metodi di- sciplinati, colima perfettamente a concentrare n .miglior buon sistema, e a garantire le vile, le sostanze, e li di- ritti di questa fortunata Popolazione.

" Questo governo Provvisorio, che conosce li suoi sacri doveri, e che nell' attuale sua Pubblica atlivilà, lil!to è impegnalo per confluirvi con le sue attenzioni, e de- ligenze, cerca nello stesso tempo di richiamar la preci- sione in tutte le cose, di levarne gl' abusi, e di assicu- rare ali' imparzial amministrazione della Giustizia quei soli, ed unici mezzi, che possono più facilmente decidere del destino, e della felicità generale. In coqoscenza per- tanto di massimi difetti, ed abusi del Foro, che ognora più si dimostrano in danno, e pregiudizio• delle parli Jr.

ligaitti, si diviene soli' esempio del regolamento Giudi- ziario· Provvisorio ultimamente introdotto con ottimo suc- cesso, e reale vantaggio della popolazione' della· città di Venezia, della Terra Ferma e della Dalmazia a prescri- vere il metodo seguente, che dovrà dal!' intimazione d_ol presente Editto essere adottalo nei fori civili di tutta

q·uesta provincia. 1

"I. Resia per base di proliminar provid'enza vietalo l' uso di disputar a voce le cause civili, e quello di pro- nunciar le sentenze' in fine della disputa.

"H.

In qualunque causa l'attore pro_durrà

fa

sua

petizione· innanzi al Tribunale col· mezzo d1 una smttura1 ossia allegazione documentata da tutte quelle pro·ve ~1 fallo . di deduzione, e di: ragione, che reputasse le più prop~ie per sostenere, ed appoggiare la· sua domanda.

" rn.

Questa Scri:ltura, ossia Allegazio•ne, sarà su.-

bilo intimata al Reo, colla comminati va di dove~ r_isponderij inclusivamente nel terminè di <>iorni quattord1c1.

· " IV. Presentata la risp;sta diel Reo con tutti quei dor.umenti, che crederà 'di allegar· irn eccezione del p&- tito del!' Attore dovrà subito esser intimata alla1 patte Attrice per la ;eplica da pres·entarsi nello stesso ter:.

mine, e quindi sarà pure trasmessa al ~eo per· ,la _Du~

plica da rispondersi entro lo stesso penodo dell1• g1orm quattordici.

"V. Con questo metodo· facile, ed innocente,. n°.n soggello a niuna cavil:rosa prolrazione, e stancheggro

(7)

s'intenderà conclusa la contestazione, perfezionati gli atli per ogni caus•.•

" VI. L' attore deve sempre seguire il foro del Reo, come sin ora fu praticato, e nel solo c•so, che il Reo non si trovasse nel luoco del Giudizio, potrà il tribunale locale determinar un tempo, più o meno breve per la risposto, secondo che

gH

risuHer~ del suo soggiorno, se nella provincia, oppure fuon d, stato,, per la qual ul- tima circostanze, che spesso può realizzarsi, si osser- verà il metodo dei stridori, o doli' Editto, come si usa- va per co11sueto nell'anno 1796. ·

" VII. Se per coulrario il Reo con motivi sussi- stenti e titoli ben appoggiali dimostrasse l'impossibilità di ri;pondere· oli' attore dentro il prescritto termine di tempo, subitochè quattro giorni prima ddla scadenza del termine stesso facesse la sua fondata D1manda per una maggior congrua dilazione, dovrà e~sergli accordata ~•l Tribunale la proroga sempre pero qualora le ragio- ni addotte dal Reo fossero convenienti, e non volu-

tuosA. .

" VIII. Occorrendo in qualche caso. le prove dei Testimonj si dovrà osservare la consuetudine, in quanto ali' esame delli stessi, e la disposizione delle leggi per decidere, se siano da. admeltersi, oppure soggetti a le-

gali eccezioni. , .

"IX. Gli Avvocell, o Procuraton dovranno guar- darsi nelle scritture di Allegazione alle parli colliliganti da disgressioni estranee alle liti, e da frasi, che non fos- sero decenti, o che potessero in qualunque modo offen- dere il decoro della parie avversaria.

• X. Con questo metodo, definiti, che siano gli at_ti della contestazione dovrà ciascheduno individuo del Tri- bunale Giudicante 'proferire la propria opinione nella cau- sa allegandovi in appoggio li motivi del propr10 sent1- m;nto che dal Cancelliere assistente al tribunale.saranno regisl;ati; finite le votazione vocali_, si formerà la sentenza, secondo l'unanimità, o la plurahta, de, volt., ,

• XI. Pronunciala la Se.ntenza, che s,a, dovra !o- sto esser intimata elle parti, e venir eseguita ~el pe_r10- do di giorni 14 dal di della intimazione,. sub1~_ocche al Giudizio della prima Instonza non venisse interposto l'Appello alla 2.da Istanza, nel_ qual Caso, stante, l' Ap- pellazione, rimarranno le cose m sospeso, senza I effetto dell'esecuzione.

"XII. L'insinuazione dell'Appello, e la Scrittura con- tenente li relativi gravami, dovrà essere pre~enlala al Tribunale, che avrà proferita la sentenza, . ed m questo caso si dovrà pure sentir la parte controrrn, che per tal fine potrà fare una scrittura di Risp.osta_ ali' app_ello d_a presentarsi nel, ripetuto termine di giorni 14; spiralo 11 quale non sarà più admessa verun' altra Carta, o docu-

239

sarà stabilito il quale dovrà confermare, o \' una, o I' al- tra delle pronunciate Sentenze, al qual elfello gli si do- v1·à trasmellere tutti gli alti relativi alla Causa unitamente alle Scritture prodotte dalle parti, secondo il metodo pre- scritto per l'appellazione.

"XV. Quando la parte soccombente nei due giu- dizj di prima e 2.da Instonza, crederà di poter dimostrare, che le. proferite sentenze, hanno contro di sè medesime il vizio. della nullità, o di manifesta ingiustizia, sarà in facollà di presentare i proprj ricorsi al Tribunale revi- sorio, qu,ndo sarà instituito, da cui riconosciuta la nul- lità delle sentenze, rimelterà al Tribunale di primo In- stanza la causa per esser- nuovamente giudicata, il che pure sarà eseguilo tullovolta, che degustato il merito delle ragioni, si riconosce essere manifestamente ingiuste le pronunziate Sentenze. ,

"XVI. Dipenderà dalla saviezza del presidente di cadaun Tribunale, che le Cause procedano per ordine di anzianità, e qualora s_i presenlassero difficoltà di puro_

ordine, o di articoli inlerloculorj, che facessero l'effetto di sospendere la spedi~ione della Causa nel merito,. sa- ranno pure dallo stesso Presidente inappellabilmente de- cise tali difficoltà.

"XVII, Restano abolite tulle le cavillazioni, e rag- giri Forensi, direlli a difficultare le Spedizioni ùelle Cause, come sono le Citazioni per depennazioni, eliminazione, cassazione di atti, scritture, e simili altri abusi, dovendo soltanto l'attore produrre le proprie ragioni con dimanda precisa, e chiara, senza introdurre cose non appartenenti al merito della causa, e dovrà egualmente il reo conve- nuto spiegare con regolarità nella sua risposta le proprie eccezioni.

"XVIII. Per quelle cause poi, che ali' Intimazione del presente Decreto si trovassero in giornata di deter- minala deputazione per la Disputa a voce, in vece della trattazione, sarà data alla parie allrica, od appellante on ter,mine di giorni 8 successivi per presentar la prima Scrittura, ossia allegazione di suo fondala Dimauda, e pro- seguiranno esse pure con i metodi stabiliti sino alla pro- nuncia delle Sentenze.

"Persuaso questo provvisorio Governo del giusto interessamento delli rispettivi· Tribunali della provincia per occuparsi seriamente a rimettere in quanto a loro appar- tiene il buon ordine, tanto. necessario per_ il regio e pubblico Servigio ne diffonde circolarmente la sua Pub.c_a irrevocabile volontà nel Presente Decreto da comom- carsi a tutti gl' av-vocati, e Causidici per loro norma , perchè non se ne possa in alcun tempo allegar igno- ranza.

Capodistria 7 Maggio 1798.

mento. . 1 T ·b

" Xlii. Compilati tali atti, sarà dovere ~e n u- nale di prima Instanza di rimetterli lutti, e c,~sc,uno al Tribunale di 2.da Istanza d'Appello della Provincia, che

F. F. di Roth.

deciderà la causa quanto prima sarà poss!bile. .

" XIV. Se il Tribunale di Appellaz10ne ~o• ~on:

formerà Ja sentenza della prima lnstanza, non v1 sara pm \ luoc.o a revisioni, e sarà giudizio deffinitlv?; ma ~uando non fosse conforme potranno le parli continuare 11 Giu- dizio innanzi al tribunale Revisorio, che opportunemente

Per il Ces. Rag. Governo Prov. dell' Istria.

Emanuele Persoglia Segretario•·

(8)

240

AL TRIBIJNALE DI ...

• Le ces. rea. Milizie mandate dal Nostro Grazio- iissimo Sovrano i~ questa Provincia, non ·Lanto per la sua diffcsa, quanlo ancora per mantenervi, ed assicurare la pubblica sicurezza, e tranquilità, per tuttelare -il -culto, e le proprietà private, e per •ppoggiare tutte le benefi- che viste del Governo contro li maligni che vi si oppo- nessero, o li disubidienli trasgressori dello Leggi, e le- gitlime costituzio~i meritano perciò stima, rispetto, e ri- conoscenza.

"Il Soldato costituito nel!' esercizio delle sue mi- litari inconbenze rappresenta la Sacra Persona del Sovrano.

È necessario, che li Sudditi di questa diletla Provincia, conoscano il di lui carattere, sia egli di Senlinella, di Guardia, in Patuglia, in esecuzione, ed in commissione, onde per l'inscienza della militare di lui autorità, non si espongono a qualche pericolo, o non si assoggettino a qualche pena; Quindi vengono publicamente fatti noti li seguenti articoli,-aociocaè cadano ad universale cogni- zione.

•1, L• Sentinell• ,•iene destinata per onorare una l'erson•, per assicurare o proteggere un posto, o -per custodire un qualche bene, od effetto erariale.

Sogghce a set:era pena corporale, e secondo Ie circo- stanze dol caso alla pena di morte, chi premeditalam.te tJOntro di essa usasse violenze, o armi di qu•lunque sorte.

2. "La Guardia sostiene l'ordine interno, preserva la Comune sicurezza, e tranquilità. Merita egual.te la pena di Morte che attaccasse con armi la Guardia medes1m,, pena rigornsa corporale, che li offende§se in qualunque altra ma_niera.

"3. La paluglia v_à in giro per prendere in vista quolche oggello, per riportare qualche notizia, o per ri- stabilire l' ordine, e la quiete, sotto le pene te pi,ì seve,·e corporali, ed in caso di armala opposizioni, anche quella di morte, non si potrà far resistenza alla sudetta Patu- glia, alla di cui chiamala specialmente in tempo di notte, se non si dasse risposta, o secondo le circostanze non si ferm,sse, aodarebbo a sicuro riscbfo l' inobediente da esser doppo la terza chiamata sul fallo ucciso.

" 4. L' eseouzione militare hà luogo quando una, o più persone, o intiero comune non presta la dovuta o- bedienza alle Sovranè prescrizioni, o agi' ordini de' suoi Superiori. Il resislera a uno o più Soldati comandati a qualch' esecuzi<lne, è lo stesso che farsi reo d' un Capi- tale delitlo, e soggiacerebbe ad una pena corporale, chiunque si dasse in fuga alla loro comparsa.

" 5. La commissione (comuuemcnte detta Ordinan- za) si verifica quando un Soldato armato porta lettere, ed ordini de' suoi Superiori. In !al caso è anche rispet- tabile la di lui persona, nè sarà lecito insullarlb, o con- trariarlo, sotto le pi,ì gravi pene fin di morte, caso che fosse stato ferito, o leso.

"6. Essendo generalmente gl' Ufijzialì militari e fi

'l

Sold•li quelli che mantengono il buon ordine, che 'ranno rispellare le Leggi, che assicurano le vite, e le proprie- tà, c_he _in vigilia no alla -comune. sicurezza_ interna dello Provrncu, e che custodiscono I suoi confini, devono per conseguenza ancora in relazione alla gelosi•, ed impor- tanza del loro Offo., anche fuori del suo eserrizio, e-con- templati come privati esiggere tutto il riguardo, -5 -ri- spetto, meritando qualunque insulto che loro si facesse 1 d'essere corretto_ colle pene più gravi. ' t1

" 7. Tutti quelli che si sentissero aggravali per l'esecuzione d'un ordine mililare potranno, doppo pre- stata l'obbedienza ricorrere ai Superiori compettenti i quali gli faranno render giustizi,, o ragione riconosciui,

e così ancora '

" 8. Tutti quelli che!s(credessero privatamente offesi da qualunque Persona militare, ben lontani da ogni pro~- prià privata vend_etta, che gli esponerebbe alle più gra-- vi pene corporali, avvranno da ricorrere, o immediata ..

mente, o per mezzo de' loro Superiori ci vili, al rispet- tivo ces. reg. Sig, Commandante militare, ed in caso di ricredenza ali' Inolito commando del Uegimento, dal quale s.-renno ascoltate, ed esaminate le loro inslanze~e qual- ora venissero ritrovate fondate, gli sarà amministrala la più retta, pronta, e rigoros• Giustizia, e data la dovula Sodisfazione proporzionala ali' offese sofferto.

"9. Volendosi conservare la pubblica tranquillità, e la più esatta disciplina affinchè sia garantita la sicurezza d'ogni or_Jine d, persone, sono per quesl' importante og- getto, vietati sotto rigorose pene arbitrarie tutti gli at0 trupamenti, tutte le inJividuali molestie, e le voci ingiu- riose dirette a chmnque, e meriteranno sempre un più severo castigo, quelli che perdessero il rispetto dovuto ai loro Superiori, ed alle persone militari.

"10. Resia pure rigorosamente, e sollo pena di arresto, ed altri corporali caslighi, proibita la delazione delle armi corte da fuoco, e da taglio, come stillelli, coltelli grandi, ed altri consimili, già vietati dalle Leggo vigenti, -e sarà ordinato alle Patuglie noturne di visitare quei tali, che vagassero per le Strade, o si ritrovassero ad ora tarda di notte nel!' osterie, che assolutamente alle 10 d' ogni sera dovranno esser s?rrate, e ril~ovando~li tali armi di fermarli, e conrturh tn corpo d1 guardia, per essere poi consegnali alle loro Supe~iorità per il _m~- rilatosi castigo corporale, oltre la perdita delle armi n·

trovate. '

"11. Se si osservasse in qualche Comunità il menomo abuso delle armi da fuoco graziosamente restituite alli proprietarj, doppo, che ali' ingresso delle ces. reg. Trup- pe in questa Provi ,c,a gli erano siate levate, se ne ren- derà responsabile tutto il Comune rispettivo, _e saranno di nuovo, e per sempre levate le dette armi a tutti h componenti una _tale Comunità.

(Co11li1111a.)

==T::=ri=e=,t=e=,::T=ip=o=g=,=•fi=a=d=e l=L=l=oy=d==A=u=,t=r=i•=•=•=-======-===========':'K=e":d=n,=,=.,~,"'.: ~=•=,=.-.. a;dler.

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