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Processo tributario telematico, sempre più Commissioni useranno l’applicativo informatico

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Academic year: 2022

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MEF – DF - RR553 del 18/05/2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il

“Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;

Visto l’art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico;

Visto il decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 283 del 13 novembre 2020) che dispone, tra l’altro, la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;

Vista la nota n. 8862 del 30 aprile 2021, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha chiesto il differimento parziale dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020, al fine di completare il programma di formazione dei giudici tributari relativo alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali;

Vista la successiva nota n. 9205 dell’11 maggio 2021, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha individuato le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni relative alla redazione in formato digitale dei provvedimenti giurisdizionali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Rilevata, quindi, la necessità di modificare il comma 1 dell’articolo 10 del decreto direttoriale n. 44 del 6 novembre 2020;

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DECRETA

Articolo 1

All’articolo 10 del decreto 6 novembre 2020 del Direttore Generale delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

“1. Il presente decreto entra in vigore:

a) il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;

b) il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;

c) il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;

d) il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.”

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Fabrizia Lapecorella

firmato digitalmente

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