Il contratto di assicurazione
Corso di diritto commerciale Prof. Nicola Rocco di Torrepadula
I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale
III. Assicurazione contro i danni
IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita
VI. Riassicurazione
I. Nozioni fondamentali
II. Disciplina generale
III. Assicurazione contro i danni
IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita
VI. Riassicurazione
«L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di
un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana»
Art. 1882 c.c.
I – Nozioni fondamentali
Contratto aleatorio Rischio ponderato
Funzioni:
• Trasferire il rischio dell’assicurato all’assicuratore • Neutralizzare il rischio di entrambi
L’impresa di assicurazione
• Penetrante controllo pubblico
• Esercitabile solo da: S.p.a., S.c.p.a., mutue assicuratrici
• Necessaria previa autorizzazione dell’IVASS che ne vigila anche l’operato
v altrimenti: contratto nullo ed obbligo alla restituzione dei premi (ma non degli indennizzi)
• Stringenti regole di corporate governance
• Sottratte al fallimento – soggette a liquidazione coatta amministrativa • Per salvaguardare i premi:
1. Non può svolgere altra attività
2. Non può svolgere congiuntamente rami vita e danni
3. Deve disporre di cd. riserve tecniche investite in attività a basso rischio
I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale
III. Assicurazione contro i danni
IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita
VI. Riassicurazione
Fonti
• Codice Civile
• Codice delle Assicurazioni Private
Stipula del contratto
• Proposta scritta rimane ferma per 15 giorni, 30 se necessaria visita medica (art. 1887)
• Necessaria la forma scritta e l’assicuratore deve rilasciare al contraente la polizza (art. 1888) • La polizza può essere all’ordine o al portatore (art. 1889)
Ø effetti della cessione - tuttavia l’assicuratore è liberato se paga erroneamente senza dolo o colpa grave Ø non è titolo di credito ma un titolo improprio
• Stipula in nome altrui – da rappresentante senza poteri (art. 1890)
ØPuò essere ratificata anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro ØObbliga personalmente lo stipulante al pagamento dei premi
• Stipula per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891)
ØObblighi ricadono sullo stipulante ØDiritti spettano all’assicurato
Rapporto tra rischio e premio • Inesistenza del rischio - nullità del contratto (art. 1895)
• Cessazione del rischio – scioglimento ex lege del contratto (art. 1896)
Ø ma i premi antecedenti alla conoscenza sono integralmente dovuti
• Dichiarazioni inesatte o reticenze (art. 1892-1893)
o Con dolo o colpa grave – assicuratore può chiedere annullamento del contratto o Con colpa lieve – può recedere dal contratto
• Diminuzione del rischio – assicuratore deve ridurre il premio dalla scadenza successiva o
recedere entro 2 mesi (art. 1897) • Aumento del rischio (art. 1898)
o Assicurato obbligato a darne immediata comunicazione
o Assicuratore può recedere entro un mese (ma non può senza consenso elevare il premio o diminuire la somma assicurata)
I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale
III. Assicurazione contro i danni
IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita
VI. Riassicurazione
• Copre cose, patrimonio o persone
• Dominata dal principio indennitario – l’indennizzo non può superare il danno
sofferto
• Il contratto è nullo se manca un interesse economico esposto (art. 1904)
• L’assicuratore è tenuto a risarcire solo il danno emergente – non anche il mancato guadagno (salvo espressa pattuizione – art. 1905)
• Soprassicurazione (art. 1909) – superiore al valore della cosa
• Se c’è dolo dell’assicurato - il contratto è annullabile
• In assenza – sarà risarcibile nei limiti del valore assicurabile
• Assicurazione parziale (art. 1907) – inferiore al valore della cosa
• L’assicuratore risarcirà solo in proporzione al rischio coperto
• Frequente il caso opposto – franchigia responsabilizza l’assicurato con parte del rischio
• Pluralità di assicurazioni stesso rischio (art. 1910)
• L’assicurato deve renderlo noto e può chiedere a ciascuno l’indennità • L’assicuratore che ha pagato ha regresso verso gli altri
• Coassicurazione – più assicuratori assumono una quota del rischio ed ognuno
risponde limitatamente a questa (art. 1911)
• Obbligo di pronto avviso (art. 1913) e di evitare o diminuire il danno (art. 1914)
Ø inosservanza dolosa porta la perdita del diritto all’indennità
• L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato nei diritti dell’assicurato verso terzi (art. 1916)
• L’alienazione della cosa non comporta scioglimento del contratto (art. 1918)
I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale
III. Assicurazione contro i danni
IV. Assicurazione della responsabilità civile
V. Assicurazione sulla vita VI. Riassicurazione
L’assicuratore si obbliga nei limiti del massimale stabilito, a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento del
danno
• esclusa solo in caso di dolo (art. 1917)
• Assicuratore ha la facoltà di pagare direttamente al terzo ma solo su richiesta dell’assicurato (comma 2)
• Il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore o chiamarlo in causa (comma 4)
Alcune sono obbligatorie - la più nota è certamente l’RC auto • Regole specifiche di tutela del danneggiato:
• Copre anche i passeggeri (non il conducente)
• Il danneggiato potrà agire direttamente verso l’assicuratore e cumulativamente verso il danneggiante
• Possibile in alcuni casi anche il risarcimento diretto – rivolgendo la richiesta al proprio assicuratore
• In questi casi non sarà possibile promuovere azione giudiziaria prima che l’assicuratore abbia fatto la propria offerta
• 60 giorni per danni a cose, 90 per lesioni personali
• In caso di veicoli non assicurati o identificati, sottratti al proprietario, ed in caso di liquidazione coatta della compagnia – Fondo di garanzia per le vittime della strada
I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale
III. Assicurazione contro i danni
IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita
VI. Riassicurazione
Assicurazione per il caso di (i) morte, (ii) vita o sopravvivenza e (iii) miste
• Svincolata dal principio indennitario
• Anche sulla vita di un terzo – necessario il consenso scritto di questi (art. 1919) • Diffusa a favore di un terzo beneficiario – designato nel contratto o
successivamente per iscritto, e sempre revocabile
ØNon ha effetto qualora attenti alla vita dell’assicurato (art. 1922) ØForma di contratto a favore del terzo (acquista un diritto proprio)
• In caso di aggravamento del rischio per cambio professione l’assicuratore può richiedere aumento premio o riduzione importo assicurato (diff. 1898)
• In caso di mancato pagamento dei premi spirato il termine di tolleranza il contratto si risolve ed i premi pagati restano all’assicuratore
I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale
III. Assicurazione contro i danni
IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita
VI. Riassicurazione
Contratto con il quale l’assicuratore si assicura contro il danno a lui derivante dal rischio assicurato
• Di regola per trattati (in abbonamento)
• Per quote percentuali
• Per eccedente
• Non crea rapporti diretti tra assicurati e riassicuratore (art. 1929)
Grazie per l’attenzione
Dott. Vincenzo Orsini
dottorando in economia e politiche dei mercati e delle imprese vorsini@unisa.it