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Il contratto di assicurazione

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Academic year: 2021

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(1)

Il contratto di assicurazione

Corso di diritto commerciale Prof. Nicola Rocco di Torrepadula

(2)

I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale

III. Assicurazione contro i danni

IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita

VI. Riassicurazione

(3)

I. Nozioni fondamentali

II. Disciplina generale

III. Assicurazione contro i danni

IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita

VI. Riassicurazione

(4)

«L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di

un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana»

Art. 1882 c.c.

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I – Nozioni fondamentali

Contratto aleatorio Rischio ponderato

Funzioni:

• Trasferire il rischio dell’assicurato all’assicuratore • Neutralizzare il rischio di entrambi

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L’impresa di assicurazione

Penetrante controllo pubblico

Esercitabile solo da: S.p.a., S.c.p.a., mutue assicuratrici

Necessaria previa autorizzazione dell’IVASS che ne vigila anche l’operato

v altrimenti: contratto nullo ed obbligo alla restituzione dei premi (ma non degli indennizzi)

Stringenti regole di corporate governance

Sottratte al fallimento – soggette a liquidazione coatta amministrativa • Per salvaguardare i premi:

1. Non può svolgere altra attività

2. Non può svolgere congiuntamente rami vita e danni

3. Deve disporre di cd. riserve tecniche investite in attività a basso rischio

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I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale

III. Assicurazione contro i danni

IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita

VI. Riassicurazione

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Fonti

• Codice Civile

• Codice delle Assicurazioni Private

(9)

Stipula del contratto

Proposta scritta rimane ferma per 15 giorni, 30 se necessaria visita medica (art. 1887)

Necessaria la forma scritta e l’assicuratore deve rilasciare al contraente la polizza (art. 1888)La polizza può essere all’ordine o al portatore (art. 1889)

Ø effetti della cessione - tuttavia l’assicuratore è liberato se paga erroneamente senza dolo o colpa grave Ø non è titolo di credito ma un titolo improprio

Stipula in nome altrui – da rappresentante senza poteri (art. 1890)

ØPuò essere ratificata anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro ØObbliga personalmente lo stipulante al pagamento dei premi

Stipula per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891)

ØObblighi ricadono sullo stipulante ØDiritti spettano all’assicurato

(10)

Rapporto tra rischio e premioInesistenza del rischio - nullità del contratto (art. 1895)

Cessazione del rischio – scioglimento ex lege del contratto (art. 1896)

Ø ma i premi antecedenti alla conoscenza sono integralmente dovuti

Dichiarazioni inesatte o reticenze (art. 1892-1893)

o Con dolo o colpa grave – assicuratore può chiedere annullamento del contratto o Con colpa lieve – può recedere dal contratto

Diminuzione del rischio – assicuratore deve ridurre il premio dalla scadenza successiva o

recedere entro 2 mesi (art. 1897) • Aumento del rischio (art. 1898)

o Assicurato obbligato a darne immediata comunicazione

o Assicuratore può recedere entro un mese (ma non può senza consenso elevare il premio o diminuire la somma assicurata)

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I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale

III. Assicurazione contro i danni

IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita

VI. Riassicurazione

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• Copre cose, patrimonio o persone

Dominata dal principio indennitario – l’indennizzo non può superare il danno

sofferto

• Il contratto è nullo se manca un interesse economico esposto (art. 1904)

L’assicuratore è tenuto a risarcire solo il danno emergente – non anche il mancato guadagno (salvo espressa pattuizione – art. 1905)

Soprassicurazione (art. 1909) – superiore al valore della cosa

• Se c’è dolo dell’assicurato - il contratto è annullabile

• In assenza – sarà risarcibile nei limiti del valore assicurabile

Assicurazione parziale (art. 1907) – inferiore al valore della cosa

• L’assicuratore risarcirà solo in proporzione al rischio coperto

Frequente il caso opposto – franchigia responsabilizza l’assicurato con parte del rischio

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Pluralità di assicurazioni stesso rischio (art. 1910)

• L’assicurato deve renderlo noto e può chiedere a ciascuno l’indennità • L’assicuratore che ha pagato ha regresso verso gli altri

Coassicurazione – più assicuratori assumono una quota del rischio ed ognuno

risponde limitatamente a questa (art. 1911)

• Obbligo di pronto avviso (art. 1913) e di evitare o diminuire il danno (art. 1914)

Ø inosservanza dolosa porta la perdita del diritto all’indennità

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato nei diritti dell’assicurato verso terzi (art. 1916)

• L’alienazione della cosa non comporta scioglimento del contratto (art. 1918)

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I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale

III. Assicurazione contro i danni

IV. Assicurazione della responsabilità civile

V. Assicurazione sulla vita VI. Riassicurazione

(15)

L’assicuratore si obbliga nei limiti del massimale stabilito, a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento del

danno

esclusa solo in caso di dolo (art. 1917)

Assicuratore ha la facoltà di pagare direttamente al terzo ma solo su richiesta dell’assicurato (comma 2)

• Il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore o chiamarlo in causa (comma 4)

(16)

Alcune sono obbligatorie - la più nota è certamente l’RC auto • Regole specifiche di tutela del danneggiato:

• Copre anche i passeggeri (non il conducente)

Il danneggiato potrà agire direttamente verso l’assicuratore e cumulativamente verso il danneggiante

Possibile in alcuni casi anche il risarcimento diretto – rivolgendo la richiesta al proprio assicuratore

In questi casi non sarà possibile promuovere azione giudiziaria prima che l’assicuratore abbia fatto la propria offerta

• 60 giorni per danni a cose, 90 per lesioni personali

• In caso di veicoli non assicurati o identificati, sottratti al proprietario, ed in caso di liquidazione coatta della compagnia – Fondo di garanzia per le vittime della strada

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I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale

III. Assicurazione contro i danni

IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita

VI. Riassicurazione

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Assicurazione per il caso di (i) morte, (ii) vita o sopravvivenza e (iii) miste

Svincolata dal principio indennitario

Anche sulla vita di un terzo – necessario il consenso scritto di questi (art. 1919)Diffusa a favore di un terzo beneficiario – designato nel contratto o

successivamente per iscritto, e sempre revocabile

ØNon ha effetto qualora attenti alla vita dell’assicurato (art. 1922) ØForma di contratto a favore del terzo (acquista un diritto proprio)

In caso di aggravamento del rischio per cambio professione l’assicuratore può richiedere aumento premio o riduzione importo assicurato (diff. 1898)

• In caso di mancato pagamento dei premi spirato il termine di tolleranza il contratto si risolve ed i premi pagati restano all’assicuratore

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I. Nozioni fondamentali II. Disciplina generale

III. Assicurazione contro i danni

IV. Assicurazione della responsabilità civile V. Assicurazione sulla vita

VI. Riassicurazione

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Contratto con il quale l’assicuratore si assicura contro il danno a lui derivante dal rischio assicurato

• Di regola per trattati (in abbonamento)

Per quote percentuali

Per eccedente

• Non crea rapporti diretti tra assicurati e riassicuratore (art. 1929)

(21)

Grazie per l’attenzione

Dott. Vincenzo Orsini

dottorando in economia e politiche dei mercati e delle imprese [email protected]

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