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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 145 del 19/09/2017

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE E PER LA CONTRATTAZIONE ECONOMICA PER L'ANNO 2017..

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 09:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Assente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE E PER LA CONTRATTAZIONE ECONOMICA PER L'ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:

- ai sensi di quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL di comparto 22.1.2004, gli Enti provvedono annualmente alla quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili da destinare all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

- che la quantificazione delle risorse stabili è disposta, senza margine di discrezionalità, con atto di natura gestionale, mentre la quantificazione delle risorse variabili è demandata alla discrezionale valutazione della Giunta comunale, che vi provvede nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 742 del 30.12.2016, con la quale si è proceduto alla costituzione per l’anno 2017 del Fondo per le risorse decentrate di parte stabile e del Fondo per il lavoro straordinario;

Preso atto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, in base al quale:

- “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n.

165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

- “la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

Atteso che in sede di un primo incontro tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale, finalizzato alla definizione di una ipotesi di contratto decentrato, è emersa la richiesta della delegazione di parte sindacale di ottenere il riconoscimento dell’incremento del fondo nella misura corrispondente al 1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL del 1/4/1999;

Ritenuto necessario fornire alcuni indirizzi all’apparato gestionale ai fini della quantificazione delle risorse variabili del fondo 2017:

• integrazione del fondo con le somme costituite da risparmi sul fondo straordinario ai sensi dell’art.15, c.1 lett. m) CCNL 1.04.1999 da attribuire ai progetti approvati con il PEG 2017;

• integrazione del fondo nella misura dell’1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell’art.

15, c. 2 e 4 del CCNL del 01/04/99, con collegamento agli specifici obiettivi di sviluppo indicati nel PEG 2017 secondo le indicazioni riportate nello stesso articolo 15, c. 2 e 4, precisando al contempo che su tale somma graveranno le decurtazioni previste dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale;

• integrazione del fondo con le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dell’esercizio finanziario 2016 ai sensi dell’art. 17 c. 5 CCNL 1.04.1999 da attribuire ai progetti approvati con il PEG 2017;

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Considerato che:

- il Comune per l’anno 2016 ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio ed il tetto della spesa di personale (media 2011/2013) ed il Bilancio di Previsione 2017/2019 ne prevede il rispetto anche per l’anno 2017;

- il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Preso atto che:

- le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell’articolo 9 del citato Dl n. 78 del 2010, fra cui le progressioni di carriera comunque denominate, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre 2014;

- le disposizioni regolamentari adottate dall’ente in materia di premialità sono in linea con quanto disposto dall’articolo 23 del d.lgs. 150/2009;

- le disposizioni del contratto decentrato integrativo vigente, stipulato in data 14.01.2013, sono coerenti con tali norme e contengono già i criteri da utilizzare per l’attribuzione di nuove progressioni orizzontali;

- i dipendenti, in linea con il parere ARAN RAL270, sono stati messi a conoscenza delle regole preventivamente in modo da consentire a tutti uguali possibilità di partecipazione;

- l’intero procedimento deve perseguire il principio di non retrodatazione, le progressioni potranno avere decorrenza solo dall’anno successivo al periodo preso in esame per la valutazione e per avere effetti dal 1 gennaio 2017 la graduatoria finale deve essere approvata entro il 31.12.2017;

- è necessario definire i criteri per la ripartizione annuale di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile 1999;

Considerato tutto quanto sopra e ritenuto di doversi esprimere, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, in merito alla quantificazione del Fondo delle Risorse Decentrate di parte variabile e di fornire precise direttive alla delegazione trattante di parte pubblica;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di richiamare e confermare integralmente i contenuti della premessa, che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2) di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari Mobilità e Farmacia di procedere all’integrazione del Fondo per le risorse decentrate di parte variabile per il personale dipendente nella misura consentita dalla vigente normativa e secondo le indicazioni riportate in premessa;

3) di definire i seguenti indirizzi e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica:

a. i programmi e gli obiettivi dell’amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;

b. il mantenimento dell’area delle posizioni organizzative, considerate dall’Ente come

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indispensabile strumento per un’organizzazione moderna ed efficiente;

c. la valorizzazione dell’istituto della progressione economica sulla base delle seguenti direttive di massima:

• la quota massima di utilizzo del fondo di parte stabile da destinare a nuove progressioni deve essere contenuta entro il limite di € 12.500,00 annui;

• ripartizione delle risorse disponibili tra i singoli settori e fra le diverse categorie in ragione del numero dei dipendenti appartenenti alle stesse;

• riassegnazione delle eventuali somme disponibili dopo l’applicazione del criterio sopra riportato alle categorie che non hanno avuto risorse utili per riconoscere alcuna progressione;

d. le eventuali disponibilità di “risorse stabili”, eccedenti rispetto ai finanziamenti degli istituti correlati alle attività fondamentali per il modello organizzativo adottato dall’ente, dovranno essere destinate alle risorse per la premialità, fermo restando comunque il principio che tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte;

4) di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS.TT;

5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO

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