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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 147 del 05/10/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE ATTO DI PRECETTO NONCHÉ AD INTENTARE PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE C.

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 09:35 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis presso la sede comunale e dell'Assessore Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A NOTIFICARE ATTO DI PRECETTO NONCHÉ AD INTENTARE PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE C.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;

Considerato che, in data 7 maggio 2013, la società Santa Lucia S.p.a. in Liquidazione, a capitale interamente pubblico, con unico socio il Comune di San Gimignano, veniva cancellata dal registro delle imprese, ed i relativi crediti residui, risultanti dal bilancio finale di liquidazione venivano assegnati, ai sensi dell'art. 2492 cod. civ., all'unico socio, appunto Comune di San Gimignano, come da atto notarile Not. Dott. Maurantonio REP. 38686, fasc. n. 9160;

Considerato che il predetto fenomeno configura una successione universale nel diritto controverso, con conseguente prosecuzione del giudizio ex art. 110 c.p.c. nei confronti del comune di San Gimignano, che assume la posizione giuridica della società cancellata;

Preso atto che con decreto ingiuntivo n. 333/2011 emesso su istanza della Santa Lucia S.p.a. in liquidazione, il Tribunale di Siena, Sezione Distaccata di Poggibonsi, ingiungeva all'impresa individuale C. il pagamento della somma di euro 21.577,54, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo e spese ivi liquidate;

Considerato che l'impresa individuale C., con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestualmente chiedendo al Giudice di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo impresa G. s.r.l.;

Dato atto della costituzione in giudizio, in successione della Santa Lucia S.p.a., del Comune di San Gimignano ex art. 302 c.p.c. nel giudizio avente ad oggetto la suddetta opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, come da Del. G.C. n. 107 del 24 giugno 2014;

Dato atto che il credito vantato dal Comune di San Gimignano nei confronti dell’impresa individuale C. è garantito da ipoteca iscritta nel 2011 sui beni immobili del legale rappresentante pro tempore dell’impresa;

Vista la Sent. n. 572/2017 del tribunale ordinario di Siena con cui è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 333/2011, dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso dal tribunale di Siena sez. distaccata di Poggibonsi;

Visto che con medesima sentenza è stata rigettata la domanda di manleva formulata dall’impresa individuale C. nei confronti di G. s.r.l., e la citata impresa individuale C.. È stata condannata, nella persona del suo titolare e rappresentante pro tempore, a pagare le spese legali sostenute dal Comune di San Gimignano;

Dato atto che i rapporti intercorsi tra i legali delle parti coinvolte, volti a pervenire a un accordo sulle modalità di pagamento, non hanno dato esito positivo;

(3)

Atteso che nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta a questa Amministrazione in merito al giudizio in oggetto, né l’impresa individuale C. ha dato seguito a quanto disposto dalla sentenza succitata, non provvedendo al pagamento delle somme dovute a questo Ente;

Dato atto che, agli importi dovuti richiamati nella succitata sentenza, devono essere sommati gli interessi legali e ogni spesa successiva in merito;

Ritenuto di procedere nei confronti dell’impresa individuale C. per il recupero delle somme dovute al Comune di San Gimignano;

Rilevato che il Comune di San Gimignano non possiede le professionalità interne atte a procedere nell’azione di cui trattasi;

Ritenuto di provvedere pertanto al conferimento di apposito incarico, al fine di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di San Gimignano per l’atto di precetto e, in difetto di pagamento, per la successiva procedura esecutiva;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il Sindaco a notificare l’atto di precetto indicato in premessa e, in difetto di pagamento, ad intentare la procedura esecutiva nei confronti dell’impresa individuale C.;

2. di autorizzare il Dirigente di settore competente ad adottare tutti i provvedimenti necessari a dare effettività alla presente deliberazione;

3. di autorizzare il Sindaco a rilasciare procura speciale al legale successivamente individuato;

4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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