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La delega al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche a norma dell’art

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CAPITOLO III

Le recenti evoluzioni apportate alla Scia dalla Riforma Madia

1. La delega al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 5 della Legge n.

124/2015

Dallo stesso titolo della legge 124/2015 1 si desume la delega al Governo per la riorganizzazione delle P.A., con enunciazione di principi e criteri direttivi. Non mancano, però, norme direttamente operative2, come gli artt. 3 e 6, intitolati al silenzio assenso ed all’autotutela, né norme che autorizzano il Governo ad esercitare il potere regolamentare delegificante, come l’art. 4, intitolato alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi3.

L’art. 1 della legge in esame4 è intitolato “Carta della cittadinanza digitale” e reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle P.A. con la finalità di garantire agli amministrati il diritto di accesso in modalità digitale. A tal fine i decreti delegati dovranno

1 I. F. CARAMAZZA Le regole dell’azione amministrativa: dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 alla l. 7 agosto 2015 n. 124, in Diritto Amministrativo, Atti del convegno di studi organizzato dalla Società italiana degli Avvocati amministrativisti (11 dicembre 2015, Roma), II-III, 2015, p.

569 e ss; M. LIPARI, La Scia e l'autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, in Federalismi, XX, 2015, p. 16 e ss.

2 M.A. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 2013, p. 175 e ss.

3 M. LIPARI, ivi, p. 19 e ss.

4 F. BOTTEON La Scia: disciplina nuova e problemi vecchi (e anche nuovi), in Comuni d'Italia, II, 2016, p. 19 e ss.

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modificare il Codice dell’Amministrazione digitale e ridefinire in chiave digitale i procedimenti amministrativi, accessibili a tutti online con pin universalmente accettato.

L’art. 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Il governo dovrà ridefinire e ridurre i casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, dovrà ridefinire i tipi di conferenza e ridurre i termini per la convocazione. Dovrà, altresì, dare certezza dei tempi della conferenza e disciplinarne la partecipazione, il calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza. Dovrà, infine, differenziare le modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, e rivedere i meccanismi decisionali.5

Al termine dell’articolo predetto si specifica che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di Scia o di silenzio assenso. Tali decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la P.A., di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di

5 M. SANTINI, La conferenza di servizi dopo la riforma Madia: Questione di (ulteriori) norme o di cultura, in Urb e app, II, 2016, p. 129 e ss.

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Conferenza unificata e previo parere del Consiglio di Stato, nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale, il Governo può comunque procedere.

In seguito il decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti che si esprimeranno entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere adottato.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorso il quale, i decreti possono essere adottati 6.

L’art. 3, invece, introduce alla legge del 1990 un nuovo articolo, art.

17 bis, sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte

6A. TRAVI, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, in Giustizia amministrativa, IV, 2016, p. 8 e ss.

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dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica. In tal caso, è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento e non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. Se decorrono i termini senza che sia stato comunicato l’assenso si intende come acquisito.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Queste disposizioni si applicano anche per acquisizione di assensi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ma il termine è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Non si applicano, invece, nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

L’art. 4 stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. Dovranno essere individuati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

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deliberazione del Consiglio dei ministri, i tipi di interventi con positivi effetti sull’economia o sull’occupazione. Sarà possibile attribuire poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato.

Per ciascun procedimento è previsto il termine di quindici giorni, se non previsto diversamente.

Con l’art. 5 della legge n. 124/2015, il governo individua i procedimenti oggetto di Scia o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa ed infine quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva 7. Con l’art. 21, invece, si delega il governo a risolvere il problema rappresentato dal numero elevato di leggi dell’ultimo triennio che non sono state attuate o sono state attuate con grave ritardo.

Da quest’ultimi due articoli citati ricaviamo l’idea che la semplificazione dei procedimenti amministrativi ha maggiori possibilità di successo se si riduce la discrezionalità dell’amministrazione nell’interpretare e nell’attuare le norme relative8. È compito delle amministrazioni, quindi, rendere conoscibili le norme tecniche e quanto

7 G. VESPERINI, Quale riforma per le autorizzazioni amministrative?, in Giorn. dir. amm., II, 2016, p. 153-157; N. LONGOBARDI, La legge n. 124 del 2015: i procedimenti amministrativi e il problema della semplificazione, in Giustizia amministrativa., X, 2016, anno XIII, p. 370 e ss.

8 G. VESPERINI, Le norme generali sulla semplificazione, in Giorn. dir. amm, V, 2015, p. 629- 633; M. BOMBARDELLI, Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo, in Diritto pubblico, 2015, p. 985 e ss.

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più possibile chiara l’interpretazione di esse che in futuro si darà, anche con l’ausilio delle tecnologie informatiche9.

L’art. 5 della legge Madia elimina la distinzione introdotta dal precedente comma 4 dell’art. 19 legge n. 241/1990 tra i diversi interessi colpiti 10, che disponeva che al decorso del termine di sessanta giorni dalla segnalazione per l’adozione dei poteri inibitori o repressivi, l’amministrazione poteva intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normative vigente11.

Le norme generali sulla semplificazione12 operano13 sulla riduzione della discrezionalità della P.A. nell’individuazione dei procedimenti sottoposti a Scia ed a silenzio-assenso.

Nell’originaria versione le fattispecie da sottoporre a silenzio- assenso e a Dia si dovevano stabilire con norme di rango secondario. La

9 F. SATTA, Liberalizzare e semplificare, in ApertaContrada.it, 2012, p. 177 e ss.

10 M.A. SANDULLI, Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in Federalismi, XVII, 2015, p. 2 e ss.

11 F. FRANCARIO, Autotutela amministrativa e principio di legalità (nota a margine dell'art. 6 della l. 7 agosto 2015, n. 124), in Federalismi, XX, 2015, p. 5 e ss; M. SINISI, La nuova azione amministrativa: il “tempo” dell’annullamento d'ufficio e l'esercizio dei poteri inibitori in caso di Scia.

Certezza del diritto, tutela dei terzi e falsi miti, in Federalismi, XXIV, 2015, p. 6 e ss; G.

MANFREDI, Il tempo è tiranno: l’autotutela nella legge Madia, in Urb. e app., I, 2016, p. 5 e ss.

12 G. TROPEA, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015, in Diritto Amministrativo, I-II, 2016, p. 107 e ss.

13 G. VESPERINI, Le norme generali sulla semplificazione, in Giorn. dir. amm., V, 2015, p. 629 e ss.

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modifica legislativa introdotta con la legge di conversione del decreto

“sblocca Italia” 14 n. 133/2014 circoscriveva l’espressione dell’autotutela alla protezione dei soli interessi “sensibili”.

Con l’art. 6 della legge 164 del 201415 la previsione sull’autotutela non è più invocabile, escluse le circoscritte ipotesi di cui al comma 4 16. Quindi si poteva attingere ad essa solo per tutelare, anche oltre il termine perentorio, solo specifici beni giuridici. Decorso il termine residuano il potere di autotutela 17 a protezione degli interessi sensibili e il potere sanzionatorio.

14 F. LIGUORI, Le incertezze degli strumenti di semplificazione: lo strano caso della d.i.a.-s.c.i.a., in Diritto Processuale Amministrativo, IV, 2015, p. 1223 e ss.

15 A. TRAVI, Dichiarazione di inizio attività, in Enc. diritto amministrativo, Annali, II, Milano, Giuffrè, 2008, p. 363 e ss; B.G. MATTARELLA, Autotutela amministrativa e principio di legalità, in Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia, Atti del LIII Convegno di Studi di Scienza dell'amministrazione (20-22 settembre 2007, Varenna), Milano, Giuffrè, 2008, p. 305 e ss; F. SAITTA, L'amministrazione delle decisioni prese: problemi vecchi e nuovi in tema di annullamento e revoca a quattro anni dalla riforma della legge sul procedimento, in Dir. e Soc, Padova, Cedam, III-IV, 2009, p. 608 e ss; N. PAOLANTONIO e W. GIULIETTI, La Segnalazione Certificata Di Inizio Attività, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell'azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2011, p. 761 e ss.

16 F. FRANCARIO, Autotutela amministrativa e principio di legalità (nota a margine dell'art. 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124), cit, p. 10 e ss; M. MONTEDURO, Sul processo come schema di interpretazione del procedimento: l'obbligo di provvedere su domande « inammissibili » o « manifestamente infondate », in Dir. amm., I, 2010, p. 103 e ss; P.L. PORTALURI, Note sull'autotutela dopo la legge 164/2014 (qualche passo verso la doverosità?), in M.A. SANDULLI (a cura di), Gli effetti del decreto- legge Sblocca Italia convertito nella legge 164/2014 sulla legge 241/1990 e sul Testo Unico dell'Edilizia, in Riv. giur. edil., VI, 2015, p. 27 e ss; S. D'ANCONA, L'annullamento d'ufficio tra vincoli e discrezionalità, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, p. 173 e ss; S. TUCCILLO, Autotutela: potere doveroso?, in Dir. Amm., XVI, 2016, p. 5 e ss.

17 F. GAFFURI, Brevi note sull'applicabilità dell'art. 21 octies della L. n. 241/1990 ai provvedimenti di autotutela amministrativa, in Urb. e app., VI, 2014, p. 885 e ss; M. MACCHIA, Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., IV, 2015, p. 634 e ss.

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Quel che dopo la legge n. 124 del 2015 18 appare sicuro è che il potere sanzionatorio può essere oggetto di sollecitazione da parte del terzo senza incorrere nelle limitazioni proprie dell’autotutela19.

L’amministrazione competente, ex art. 6, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora, però, sia possibile conformare l’attività intrapresa l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e fissando un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime.

In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali.

18 M. MACCHIA, ivi, p. 628 e ss; M. LIPARI, La scia e l'autotutela nella legge n. 124/2015:

primi dubbi interpretativi, cit, p. 6 e ss; V. DI IORIO, Osservazioni a prima lettura sull'autotutela dopo la l. n. 124/2015: profili di incertezza nell'intreccio tra diritto amministrativo e diritto penale, in federalismi, XXI, 2015, p. 2 e ss.

19 G. GRECO, Ancora sulla scia: silenzio e tutela del terzo (alla luce del comma 6-ter dell'art. 19 l.

241/90), in Diritto processuale amministrativo, II, 2014, p. 645 e ss.

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A venticinque anni 20 dall’approvazione della legge n. 241 e a dieci anni dalla legge n. 80, la novella del 2015 ci porta a riconsiderare il potere di autotutela, che, da strumento ordinario per la tutela dell’interesse pubblico, si trasforma in strumento eccezionale, che non può trascurare le esigenze di certezza e di stabilità che presiedono alla garanzia di effettività delle libertà economiche21.

Un silenzio assenso o una Scia formatasi in assenza dei presupposti di legittimità del provvedimento esplicito debbono ritenersi efficaci 22, poiché, l’assenza dei requisiti23 dovrebbe comportare esclusivamente il legittimo esercizio del potere di autotutela. Quest’ultima, oltre ad essere ormai limitata temporalmente nei diciotto mesi, incontra dei limiti connaturati alla semplificazione. La P.A. prima di caducare il silenzio o la Scia dovrebbe compiere un giudizio di prognosi postuma per valutarne la validità24. Ma se fosse così, la discrezionalità dell’amministrazione nell’intervento in autotutela dovrebbe risultare ridotta, restando fuori la

20 A. TRAVI, Per un nuovo dialogo fra la dottrina e la giurisprudenza amministrativa, in Riv. trim.

dir. pubbl., II, 2015, p. 691 e ss.; M. RAMAJOLI, L'esigenza sistematica nel diritto amministrativo attuale, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., II, 2010., p. 347 e ss; B. SORDI, Giuristi e legislatore:

ripercorrendo la genesi della legge sul procedimento, in Giustizia amministrativa., I, 2016, p. 1-8; L.R.

PERFETTI, Procedimento amministrativo e partecipazione, Report Annuale Italia, in www.ius- publicum.com, 2011, p. 15 e ss

21 G. MASSARI, L’atto amministrativo antieuropeo: verso una tutela possibile, in Riv. italiana diritto pubblico comunitario, I, 2014, p. 643 e ss.

22 F. VOLPE, L'annullamento del silenzio assenso e della s.c.i.a. Riflessioni di teoria generale a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in Giustizia amministrativa, II, 2015, p. 1 e ss.

23 L. DONATO, Le autocertificazioni tra “verità” e “certezza”, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, cap. IV; F. SAITTA Strutture e strumenti privatistici dell’azione amministrativa, in Ordines, I, 2016, p. 170 e ss.

24 F. VOLPE, L'annullamento del silenzio assenso e della s.c.i.a. Riflessioni di teoria generale a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, cit, p. 4 e ss.

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configurabilità del vizio di incompetenza, sulla forma dell’atto, sulla motivazione e dell’eccesso di potere. Residuerebbe solo per i vizi che si producono al di fuori e prima dell’atto, ossia casi di sviamento per carenza dei presupposti 25.

Negli ultimi anni si assiste a una più generale riduzione della discrezionalità amministrativa26, in relazione ai quali si va ad incidere anche sulla configurazione delle situazioni giuridiche del cittadino27.

In virtù della citata delega, oggi è stato elaborato uno schema di decreto legislativo che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato nel marzo del 2016 28.

Nella previgente disciplina del 2014 l’amministrazione poteva, nei sessanta giorni successivi alla segnalazione, esercitare i poteri inibitori o conformativi. Tuttavia, decorso inutilmente tale termine, la P.A. poteva intervenire solo in caso di pericolo di danno degli interessi sensibili 29 e previo motivato accertamento dell’impossibilità di conformazione, salvi i

25 F. VOLPE, ivi, p. 5 e ss.

26 P. DURET, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, Cedam, 2004, p. 204 e ss; G. FALCON, L'autoamministrazione dei privati, in Procedimenti e accordi nell'amministrazione locale, Atti del XLII Convegno di Studi di scienza dell'amministrazione (19-21 settembre 1996, Tremezzo), Milano, Giuffrè, 1997, p. 141 e ss; F. LIGUORI, Le incertezze degli strumenti di semplificazione. Lo strano caso della d.i.a.-s.c.i.a., in Giustizia amministrativa., 2014, p. 1243 e ss.

27. G. GOMETZ, La certezza giuridica come prevedibilità, Torino, Giappichelli, 2005, p. 160 e ss.

28 CdS. 30 marzo 2016, n. 839, in Federalismi, VII, 2016, con il quale, pur fornendo parere favorevole sullo schema del “Decreto Scia”, ha suggerito al legislatore alcune modifiche da apportare alla disciplina.

29 Ci si riferisce al pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e per la difesa nazionale.

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poteri di autotutela ex artt. 21 quinquies e 21 nonies e il potere sanzionatorio ex art. 21 della legge n. 241 del 1990.

Con la Legge Madia del 2015 n. 124, invece, vengono innovati i poteri amministrativi spettanti alla P.A. in sede di controllo successivo.

Ai sensi del novellato art. 19 legge 1990 n. 241, l’amministrazione nell’esercizio del potere conformativo può indicare al privato le misure da adottare. Decorso il termine dei sessanta giorni i poteri inibitori non sono preclusi, purché vi siano le condizioni per l’annullamento ex art. 21 nonies.

Si è avvertita, dunque, l’esigenza di tutelare l’affidamento del privato affermando che i poteri della P.A. devono essere limitati, anche alla luce dei principi sanciti dalla Cedu 30.

2. L’attuazione della delega in materia di segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), con i d.lgs. 126/2016 e n.

222/2016

L’attuazione della riforma Madia 31 si concretizza nell’emanazione di due successivi decreti 32: D.lgs. n. 126/2016, detto decreto Scia 1, e il D.lgs. n. 222/2016 33, il decreto Scia 2.

30 A. MACHEDA Natura giuridica della SCIA alla luce della riforma Madia. Le implicazioni pratiche in tema di poteri amministrativi e tutela del terzo, in Riv. dirittoamministrativo.it, 2016, p. 1 e ss.

31 V. M.A. SANDULLI, Nota a Corte Costituzionale, Sentenza n. 49/2016, in tema di norme della Regione Toscana in materia di SCIA, in federalismi, VI, 2016, p. 1 e ss.

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Il decreto Scia 1 34, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività soggette a Scia, incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle P.A. Le finalità che si prefigge sono quelle di garantire a cittadini e imprese la certezza delle regole da seguire e dei regimi ad essa applicabili, la certezza dei tempi, la presenza di un unico sportello a cui rivolgersi e la modulistica unificata.

Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili risponde la disposizione che prevede come libere tutte quelle attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale.

Sancisce l’obbligo per i Comuni di adottare una modulistica unificata per la Scia in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni avranno tempo fino al 30 giugno 2017 35 per adeguarsi alla normativa.

Per il privato, il decreto stabilisce che i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della Scia solo qualora non siano necessari atti di assenso presupposti 36. Se, viceversa, risultano essere

32 A. SIMONATI La disciplina della s.c.i.a. Edilizia fra principi del governo del territorio e semplificazione amministrativa, in Le regioni, 2016, p. 1 e ss.

33 S. LINGUANTI la riforma della legge n. 124/2015: attuazione nei decreti legislativi 126, 127 e 222/2016, in www.comunitrevigiani.it, Atti del convegno “il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Scia, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti” (22 febbraio 2017, Treviso).

34 Della legge n. 124/2015.

35 G. COSTA, La «Scia 2» taglia i vincoli su interventi edilizi e inizio attività, in Il sole 24 ore, 30 novembre 2016.

36 Ossia nulla osta e pareri preventivi necessari per eseguire lavori su immobili vincolati e autorizzazioni preventive necessarie per ottemperare a particolari normative.

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necessari, il privato sarà tenuto ad allegare alla Scia tutti i documenti richiesti per ottenere tali atti di assenso e il Comune provvederà ad inoltrarli alle amministrazioni competenti. Solo successivamente sarà possibile dare inizio ai lavori.

La presentazione comporta l’immediato rilascio, anche in via telematica, della ricevuta, la quale attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ove previsto.

Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990, sono previsti termini entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza, se contiene tutte le informazioni di cui all’art. 8 37. Anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, le istanze producono, comunque, effetti, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Il decreto Scia 2 38 estende l’ambito dell’attività edilizia libera, cioè degli interventi per realizzare i quali non è necessario alcun permesso o comunicazione39. Scompare la Comunicazione di Inizio Lavori semplice -

37Ossia oggetto del procedimento, ufficio e persona responsabile di procedimento, data entro la quale deve il procedimento deve concludersi e rimedi esperibili in caso di inerzia.

38 B. BIANCANIELLO, Decreto Scia 2: semplificazioni per interventi di “edilizia libera”, in Ipsoa quotidiano, sezione impresa, 2016, p. 20 e ss.

39 Gli interventi realizzabili liberamente saranno la manutenzione ordinaria, installazione delle pompe di calore, l’eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, la realizzazione di opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali, l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, la pavimentazione e finitura di spazi esterni, vasche di raccolta delle acque, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a

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Cil - e resta in vigore solo quella asseverata - Cila -, che richiede il ricorso a un tecnico abilitato. Resteranno in vigore anche la Scia e il Permesso di Costruire. La Super Dia40, invece, scompare del tutto.

Un’altra novità importante di questo decreto è la redazione di una tabella sinottica contenente l’elenco degli interventi edilizi possibili, la relativa procedura autorizzativa e i richiami normativi di riferimento.

Verrà affiancata dalla redazione di un glossario unico contenente le definizioni, uguali per tutti, degli interventi edilizi, per rendere omogenea in tutta Italia questa tabella. Il glossario, messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture, doveva entrare in vigore entro il 9 febbraio 2017, ma, ad tutt’oggi, non risulta emanato.

Con la Circolare Operativa 19 dicembre 2016, n. 97 viene riscritta la

“Foia” 41, introdotta dal D.lgs. n. 33/2013, che consente a chiunque,

servizio degli edifici, la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

40 S. CINIERI, Decreto Scia 2: come cambiano gli adempimenti per avviare un’impresa, in Ipsoa quotidiano, sezione contratti d’impresa, 2016.

41 Ossia “freedom of information act”. Ex art. 5 del D.lgs. 33/2013 chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ' secondo quanto previsto dall'art. 5 bis. Ex art. 5 bis l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e le questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento e al regolare svolgimento di attività ispettive. È altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati, quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. È escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

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senza motivazione, l’accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalla P.A., garantendo quindi il rispetto del principio di trasparenza.

Il d.lgs. n. 127/2016 è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell’art. 5 della legge n. 124/2015 42 e costituisce un ulteriore tassello della riforma Madia in tema di riorganizzazione delle P.A. Le nuove norme si applicheranno ai soli procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Tra i principali aspetti innovativi c’è la riduzione dei casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria. Diventa, infatti, obbligatoria la sola conferenza decisoria che deve essere indetta quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione degli atti di assenso delle altre amministrazioni. In passato, la convocazione della conferenza rappresentava la regola tutte le volte in cui fosse necessaria, prima di adottare un determinato provvedimento, l’acquisizione in via preventiva di pareri, nulla osta e in genere di atti di assenso da parte di altre amministrazioni.

Altra novità è l’introduzione di due distinti moduli organizzativi consistenti nella conferenza semplificata ex art. 14 bis e nella conferenza simultanea ex art. 14 ter. La prima, a carattere necessario e ordinario, è organizzata in modalità asincrona. La seconda, a carattere eventuale ed

42 G. B. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione, Il contesto e gli obiettivi della riforma, in Giornale Dir. Amm., V, 2015, p. 621 e ss; G. MANFREDI, Il tempo è tiranno:

l'autotutela nella legge Madia, cit, p. 5 e ss.

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eccezionale, è strutturata in modalità sincrona, ossia con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

L’obbligo di presenza fisica alle riunioni della conferenza sarà d’ora in poi ristretto ai soli casi di procedimenti complessi 43. La nuova disciplina tende alla semplificazione della conferenza, privilegiando un modulo organizzativo di tipo asincrono, nel quale trova generale applicazione il principio del silenzio-assenso.

2.1 La standardizzazione della modulistica, la conferenza dei servizi e lo sportello unico

Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la P.A., sentita la Conferenza unificata, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare.

I suddetti moduli prevedono la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.

Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicheranno sul proprio sito

43Ossia quelli che implicano il coinvolgimento di più uffici della stessa amministrazione o di amministrazioni diverse.

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istituzionale i moduli. Fino all’effettiva adozione dei moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicheranno sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Qualora gli enti locali non provvedano, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere e decorso inutilmente tale termine adottano le misure sostitutive. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva44, quindi gli atti ed i provvedimenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.

Uno degli obiettivi principali della semplificazione è quello di renderli omogenei in tutta la Penisola, per facilitare l’attività a cittadini, imprese e professionisti.

Attualmente tali modelli unificati non sono ancora stati predisposti.

Il decreto, però, stabilisce che gli enti debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei documenti obbligatori da presentare a corredo della Scia.

44 Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

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Per ogni tipologia di procedimento i moduli unici devono definire i contenuti tipici, i dati da fornire e la documentazione da allegare.

L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori.

Il percorso di attuazione della riforma Madia in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, avviato con la legge n.

124/2015 prosegue con la pubblicazione del decreto legislativo n. 127 del 2016, con il quale, a più di vent’anni di distanza dall’adozione della legge n. 241/1990, è stata operata una rivisitazione integrale dell’istituto della conferenza di servizi.

Esso contiene una serie di misure dirette a semplificare e migliorare l’istituto attraverso la riformulazione degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 45.

Secondo l’art. 14 46 vi sono due tipi di conferenza, ossia quella istruttoria e quella decisoria. “La conferenza di servizi istruttoria può

45 E. STICCHI DAMIANI, La conferenza di servizi, in Scritti in onore di Pietro Virga, Milano, Giuffrè, 1994, p. 1755 e ss.; G. PALMA, Conferenza di servizi ed accordi di programma, Napoli, Editoriale scientifica, 1994, p. 76 e ss; P. BERTINI, La conferenza di servizi, in Dir. amm., II, 1997, p. 271 e ss; F. G. SCOCA, L'analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., II, 1999, p. 255 e ss; G. CARTEI, Servizi (conferenza di), in Digesto disc. pubbl., XIV, Utet, Torino, 1999, p. 65 e ss; G. SORICELLI, Contributo in tema di conferenza di servizi con appendice di aggiornamento alla l. 24 novembre 2000, n. 340, Napoli, Jovene, 2000, p. 340 e ss; P. FORTE, La conferenza di servizi, Padova, Cedam, 2000, p. 145 e ss; D. D'ORSOGNA, Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Torino, Giappichelli, 2002, p. 217 e ss.

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essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in procedimenti connessi”.

La conferenza di servizi decisoria, invece, è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la sua positiva conclusione sia subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni.

Vi sono poi, ulteriori due modalità di conferenza che si aggiungono alle precedenti, ossia la conferenza trasversale e la conferenza preliminare. La prima si riferisce ai casi in cui debbano essere valutati interessi coinvolti in più procedimenti connessi di competenza di amministrazioni distinte, in cui l’onere dell’iniziativa spetta all’amministrazione che cura l’interesse prevalente o a quella della amministrazioni i cui procedimenti debbano cronologicamente precedere gli altri. La conferenza preliminare, invece, si ha per progetti di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi, su

46 L. MANTEGAZZA, Conferenza di servizi: l'esigenza di semplificazione recede davanti alle competenze regionali, in Urb. app., XII, 2012, p. 1253 e ss; F. MERUSI Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del procedimento amministrativo, in AA.VV., Gerarchia e coordinamento degli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del procedimento amministrativo, Atti del XXXVII convegno di studi di scienza dell'amministrazione (19-21 settembre 1991, Varenna), Milano, Giuffrè, 1994, p. 39 e ss.

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motivata richiesta dell’interessato corredata da uno studio di fattibilità.

Entro cinque giorni lavorativi l’amministrazione procedente deve decidere se accogliere o meno la richiesta di indizione della conferenza.

Secondo l’art. 14 bis l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione. Le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni entro il termine perentorio di quindici giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Nei casi più complessi il termine è di trenta giorni, prorogabile fino a un massimo di quarantacinque.

Salvo amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini il cui termine è fissato a novanta giorni.

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni. Scaduto il termine l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza

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qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda.

In casi di particolare complessità della determinazione da assumere o su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato, l’amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni.

Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni necessari alla realizzazione progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi. Tale conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale, della durata massima di trenta giorni, e si conclude entro centocinquanta giorni.

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Secondo l’art. 14 ter ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto.

Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale, nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, ex art. 14 quater, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso. In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In

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caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, invece, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi.

I termini di efficacia decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, ex art. 14 quinquies, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente.

La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro quindici giorni, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. I partecipanti formuleranno proposte per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della

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conferenza con i medesimi effetti. L’amministrazione procedente adotterà una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora, invece, l’intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri 47.

Se non accoglie l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Se, invece, accoglie parzialmente l’opposizione, può modificare il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza.

Il terzo profilo che affronteremo in questo paragrafo riguarda lo sportello unico, ex art. 3 lettera C del D.lgs. n. 126/2016, con il quale viene introdotto il nuovo articolo 19 bis sulla Concentrazione dei regimi amministrativi.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e amministrazioni interessate. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo

47 La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

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disciplinare. L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie altre attestazioni l’interessato presenta comunque un’unica Scia all’amministrazione. Sarà la stessa a trasmettere immediatamente la richiesta alle altre amministrazioni interessate, per effettuare il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza

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dei termini 48, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti previsti.

Nel caso in cui l’attività oggetto di Scia sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso o di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18 bis.

2.2 Le modifiche alla Legge 241/90 introdotte dall’articolo 3 del D.lgs. 126/16 e la revisione della procedura amministrativa

All’art. 3 del D.lgs. n. 126/2016, come anticipato precedentemente, è previsto il rilascio immediato di una ricevuta, anche in via telematica.

Essa indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8 della Legge n. 241/90 49, costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può essere diversa da quella di presentazione e le

48 Ex all'articolo 19, commi 3 e 6 bis.

49 Ossia l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza e l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

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istanze hanno effetto anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

In caso di discordanza o di carenza di requisiti e presupposti l’amministrazione competente può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione.

Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime, decorso il quale l’attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione.

La decorrenza del termine dei sessanta giorni e la formazione del silenzio assenso non esclude la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la Scia o l’istanza del privato

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non fosse conforme alle norme vigenti. Le P.A. e i soggetti preposti all’esercizio di attività amministrative, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento 50.

Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le P.A. sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile della istruttoria, ogni adempimento procedimentale e l’adozione del provvedimento finale.

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa.

L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 51 sono comunicati al responsabile del procedimento e ai i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedimentali e il provvedimento finale.

Il responsabile del procedimento valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano

50 Comma inserito dall’art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

51 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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rilevanti per l’emanazione di provvedimento. Deve accertare di ufficio i fatti e adottare ogni misura per l’adeguato svolgimento dell’istruttoria.

Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali e indice la conferenze di servizi. Deve, altresì, curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.

L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione 52, la data di

52 Aggiunta dall’art. 5 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

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presentazione della relativa istanza53 e, infine, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall’amministrazione medesima.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli

53 Aggiunta dall’art. 21 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15

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interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti e devono essere motivati.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Il provvedimento amministrativo può anche essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo.

3 Il confronto fra le modifiche apportate dal D.lgs. n. 126/2016 e la situazione precedente

Il decreto n. 126 del 2016 54 si occupa delle novità in materia di Scia55.

54 A. CALEGARI, La riforma della P.A.: la nuova SCIA e poteri di intervento della P.A. ex D.Lgs. 126/2016 e P. MARZARO Coordinamento tra Amministrazioni: conferenza di servizi e

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Prima novità rispetto alla disciplina precedente è l’adozione di moduli standard per i procedimenti, dove il privato può anche indicare il domicilio digitale attraverso il quale può comunicare con l’amministrazione. Questi moduli vengono pubblicati nei siti istituzionali.

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Ulteriore semplificazione per il privato e l’impresa è la possibilità di provvedere ad un’unica richiesta nel caso in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche.

Altra importante novità è l’obbligo di rilasciare una ricevuta per lo sportello di presentazione della Scia, anch’esso telematico. Dopo ogni istanza, segnalazione o comunicazione, lo sportello dovrà, infatti, rilasciare una ricevuta di attestazione a partire dalla quale decorrono i

silenzio assenso nell'attuazione della riforma Madia, in www.comunitrevigiani.it, Atti del convegno “Il nuovo statuto dei diritti dei cittadini: dalla legge 241/90 alla riforma della PA 2015” (25 novembre 2016, Castelfranco Veneto).

55 Seminario sulle novità nel campo dell’edilizia (15 settembre 2016, Spinea): l’Avv.

BIGOLARO ha introdotto il seminario con una panoramica sui principi innovativi, l’avv.

CHINELLO ha approfondito il tema della conferenza dei servizi e infine l’intervento dell’avv. VERONESE ha introdotto le novità sulla Scia.

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