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Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA

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Academic year: 2022

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Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna

Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail:

info@bancadibologna.it

Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100

Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1 Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna

Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Banca di Bologna – Nome e Cognome ………Cod. Dipendente …………..

Promotore con mandato – Nome e Cognome ……… Nr. Iscrizione Albo …………..

Sezione II - LE CARATTERISTICHE E I RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Struttura e funzione economica

Con il contratto di apertura di credito in conto corrente per sconto, anticipo fatture e accredito effetti al salvo buon fine il Cliente ottiene dalla banca la trasformazione immediata di un suo credito verso un terzo a fronte di presentazione di effetti, documenti (fatture o ricevute) o altri titoli, il cui incasso serve a rimborsare la banca delle somme dalla stessa anticipate.

Lo sconto di portafoglio è il contratto con il quale la banca, a fronte di una linea di credito regolata dalle norme sull'apertura di credito e previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L’operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l’esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

Nell'accredito di effetti salvo buon fine e nell'anticipo fatture, la banca a fronte di una linea di credito regolata dalle norme sull'apertura di credito, consente al cliente di utilizzare immediatamente, quindi prima della effettiva disponibilità e scadenza, crediti inerenti titoli e fatture presentati all'incasso presso la banca stessa, riservandosi il diritto di addebitarli in conto corrente in caso di insolvenza del debitore principale.

Il credito del cliente è ceduto pro solvendo a favore della Banca in garanzia del credito concesso dalla Banca stessa Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto della operazione di sconto, anticipo o accredito al salvo buon fine non venga onorato;

- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;

- assenza di un Termine di non stornabilità per le disposizioni di incasso degli effetti cartacei;

- il credito del cliente è ceduto pro solvendo a favore della Banca in garanzia del credito concesso dalla Banca stessa.

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Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE

(Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima - se favorevoli alla banca - o minima - se favorevoli al cliente)

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO – ESEMPIO 1

IPOTESI DATI TAEG

1 - Applicazione di una Commissione per Disponibilità Fondi (CDF) ma non di una Commissione di Massimo Scoperto (CMS)

Importo accordato 1.500,00 euro, tasso annuale di interesse 7,00%, CDF trimestrale 0,50%, Spese Istruttoria 50,00 euro, Spese tenuta conto mensili 2,00 euro

14,68%

2 - Applicazione di una Commissione di Massimo Scoperto (CMS) ma non di una Commissione per Disponibilità Fondi (CDF)

Casistica non in essere ----

3 - Nessuna applicazione di una Commissione di Massimo Scoperto (CMS), ne di una Commissione per Disponibilità Fondi (CDF)

Importo accordato 1.500,00 euro, tasso annuale di interesse 7,00%, Spese Istruttoria 50,00 euro, Spese tenuta conto mensili 2,00 euro

12,48%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO – ESEMPIO 2

IPOTESI DATI TAEG

1 - Applicazione di una Commissione per Disponibilità Fondi (CDF) ma non di una Commissione di Massimo Scoperto (CMS)

Importo accordato 50.000,00 euro, tasso annuale di interesse 6,00%, CDF trimestrale 0,50%, Spese Istruttoria 100,00 euro, Spese tenuta conto mensili 8,00 euro

8,66%

2 - Applicazione di una Commissione di Massimo Scoperto (CMS) ma non di una Commissione per Disponibilità Fondi (CDF)

Casistica non in essere ----

3 - Nessuna applicazione di una Commissione di Massimo Scoperto (CMS), ne di una Commissione per Disponibilità Fondi (CDF)

Importo accordato 50.000,00 euro, tasso annuale di interesse 6,00%, Spese Istruttoria 100,00 euro,

Spese tenuta conto mensili 8,00 euro 6,55%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia

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INTERESSI Sconto di Portafoglio Commerciale

- Tasso di interesse nominale annuo

- Fino a 5.000 euro 11,00%

- Da 5.000 a 100.000 euro 10,00%

- Oltre a 100.000 euro 9,50%

- Commissioni per messa a disposizione fondi – Consumatori e Non Consumatori 0,50%

Anticipi di portafoglio commerciale (SBF) - Tasso di interesse nominale annuo

- Fino a 5.000 euro 11,00%

- Da 5.000 a 100.000 euro 10,00%

- Oltre a 100.000 euro 9,50%

- Commissioni per messa a disposizione fondi – Consumatori e Non Consumatori 0,50%

N.B. I contratti accesi dal 29 gennaio 2009 sono adeguati alle disposizioni di cui all'art.2 bis del D.L. 185/2008, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2

Anticipi di portafoglio commerciale (Delta Fido) - Tasso di interesse nominale annuo entro il fido

- Fino a 5.000 euro 11,00%

- Da 5.000 a 100.000 euro 10,00%

- Oltre a 100.000 euro 9,50%

- Commissioni per messa a disposizione fondi – Consumatori e Non Consumatori 0,50%

N.B. I contratti accesi dal 29 gennaio 2009 sono adeguati alle disposizioni di cui all'art.2 bis del D.L. 185/2008, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2

Anticipi su fatture

- Tasso di interesse nominale annuo

- Fino a 5.000 euro 11,00%

- Da 5.000 a 100.000 euro 10,00%

- Oltre a 100.000 euro 9,50%

- Commissioni per messa a disposizione fondi – Consumatori e Non Consumatori 0,50%

N.B. I contratti accesi dal 29 gennaio 2009 sono adeguati alle disposizioni di cui all'art.2 bis del D.L. 185/2008, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2

Sconto finanziario

- Tasso di interesse nominale annuo

- Fino a 5.000 euro 11,00%

- Da 5.000 a 100.000 euro 10,00%

- Oltre a 100.000 euro 9,50%

- Commissioni per messa a disposizione fondi – Consumatori e Non Consumatori 0,50%

N.B. I contratti accesi dal 29 gennaio 2009 sono adeguati alle disposizioni di cui all'art.2 bis del D.L. 185/2008, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2

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COMMISSIONI DI PRESENTAZIONE EFFETTI/FATTURE Effetti presentati al salvo buon fine

riba/rid/mav su supporto elettronico euro 7,80

effetti trattabili euro 7,80

maggiorazione per effetti non trattabili euro 2,10

maggiorazione pagamento su sportello non Banca di Bologna Euro 5,00

Effetti presentati allo sconto commerciale

effetti trattabili euro 7,80

maggiorazione per effetti non trattabili euro 2,10

Effetti presentati allo sconto finanziario

per ogni singolo effetto euro 7,80

effetti trattabili 0,20%

- Minimo euro 13,00

- Massimo euro 51,70

Maggiorazione per effetti non trattabili euro 2,10

Bollettini freccia

- Singolo accredito euro 3,00

Fatture anticipate

per ogni singolo effetto euro 7,80

Commissioni

Maggiorazione per effetti/RI.BA./RID/MAV presentati su supporto cartaceo euro 2,00

Commissione presentazione 5,00%

- Minimo euro 20,00

- Massimo euro 200,00

Commissione aggiuntiva per distinta Euro 12,00

Commissioni varie

- Per intervento variazione domiciliazione bancaria Euro 5,16

Per variazione banca d’appoggio Euro 11,70

Per gestione Certificati Conformità Auto Euro 15,00

Per spese pagamenti e incassi per conto della Clientela Euro 10,00

Per sistemazione effetti/rimesse con coordinate bancarie incomplete, errate o mancanti Euro 25,00 + recupero spese vive

- Massimo Euro 200,00

Diritti di richiesta d'esito

per ogni singolo RI.BA./RID euro 0,00

per ogni singolo effetto cartaceo euro 8,00

recupero spese reclamate da terzi Recupero spese vive

- massimo Euro 25,00

Per sollecito Euro 15,00

+ recupero spese vive e reclamate

(5)

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Giorni banca

Valuta effetti cartacei:

- Con scadenza su piazza 10 gg. lav.

- Con scadenza fuori piazza 20 gg. lav.

- A vista su piazza 15 gg. lav

- A vista fuori piazza 25 gg. lav.

- Giorni banca su fatture anticipate 10 gg. lav.

- Bollettini freccia su e fuori piazza 2 gg lav.

Valuta effetti elettronici:

- RIBA su Sportelli Banca di Bologna in Euro 0 gg lav. data scadenza effetto

- RIBA su Sportelli altre Banche in Euro 1 gg lav. data scadenza effetto

- RID su Sportelli Banca di Bologna in Euro 0 gg lav. data scadenza effetto

- RID su Sportelli altre Banche in Euro 0 gg lav. data scadenza effetto

- MAV su Sportelli Banca di Bologna in Euro 0 gg lav. data scadenza effetto

- MAV su Sportelli altre Banche in Euro 0 gg lav. data scadenza effetto

Altre condizioni di presentazione

Diritti di brevità euro 5,20

Giorni di brevità

- su piazza 10 giorni fissi

- Fuori piazza 20 giorni fissi

Altre condizioni di gestione

per insoluti effetti/ RI.BA./RID/MAV euro 10,00

per proroghe euro 8,00

per richiamo euro 10,00

Termine di non stornabilita'

RIBA gg lav. 25

RID/MAV gg lav. 25

Valuta

Addebito effetti/RIBA/RID/MAV resi insoluti o protestati Data scadenza

CONDIZIONI COMUNICA AGLI AFFIDAMENTI IN GENERE

Tasso di interesse nominale annuo entro il fido 15,50%

- tasso minimo applicabile qualora il tasso sia calcolato su un parametro predeterminato variabile (es. Euribor + spread)

4,00 % minimo

Tasso di interesse nominale annuo oltre il fido 19,875%

Spese e commissioni di istruttoria applicata solo in caso di mancata concessione dell’affidamento

3,00% importo richiesto

- minimo euro 150,00

Criterio di calcolo interessi anno civile

Capitalizzazione interessi trimestrale

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Commissioni

Commissione Istruttoria Veloce (CIV):

- Sconfinamento fino a Euro 100,00 (franchigia): Euro 0,00

- Sconfinamento superiore a Euro 100,00 e inferiore o uguale a Euro 5.000,00: Euro 30,00

- Sconfinamento superiore a Euro 5.000,00 Euro 50,00

ALTRE SPESE

Spese relative alla produzione/invio di comunicazioni e documentazione varia

Spese per produzione comunicazioni relative alla trasparenza bancaria Euro 1,00

- canale on-line Euro 0,00

Spese per invio comunicazioni relative alla trasparenza bancaria Secondo la tariffa postale in vigore

- canale on-line Euro 0,00

Spese produzione proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Euro 0,00 Spese per invio proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Euro 0,00 Spese per produzione altre documentazione alla Clientela (ipotesi diverse da quelle previste dalla

normativa PSD)

Euro 5,00

- canale on-line Euro 5,00

Spese per invio altra documentazione alla Clientela Secondo la tariffa postale

in vigore

- canale on-line Euro 0,00

Spese di ricerche d’archivio ( per ogni assegno, effetto, o altro documento) Euro 51,70 Spese per fotocopie di effetti, altri documenti

- Per ogni singolo effetto o documento Euro 20,70

Informazioni commerciali richieste dalla clientela per singola risposta da effettuarsi tramite:

- lettera Euro 15,50

+ recupero spese vive

- telefax Euro 26,00

+ recupero spese vive

CONDIZIONI AFFIDAMENTI CON GARANZIA CONSORTILE

Spese a favore dei consorzi Recupero costi vivi segnalati dal Consorzio Fidi in sede di delibera da trattenersi sul capitale in erogazione (es. costi per il rilascio della garanzia)

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Sezione IV – RECESSO E RECLAMI

Recesso

Ciascuna parte potrà recedere dal contratto di affidamento dandone comunicazione scritta all’altra parte.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso

1. Nel caso di affidamento a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere con effetto immediato e senza preavviso al verificarsi di una giusta causa o di un giustificato motivo. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di 5 giorni.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

2. Nel caso di affidamento a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento – salva l’ipotesi di giusta causa o giustificato motivo - previo preavviso di almeno 1 giorno, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, dall’apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità.

Decorso il termine del preavviso il correntista è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel termine di 5 giorni.

Analoga facoltà di recesso spetta al cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avverrà ad avvenuto esito definito e sistemazione delle operazioni pendenti alla data di efficacia del recesso stesso.

Reclami

1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie:

(i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571111) e- mail (info@bancadibologna.it); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo;

(ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento facoltativo del procedimento di mediazione di cui al seguente paragrafo 2, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs.

5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it).

3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento).

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Legenda delle principali nozioni dell’operazione

Assegni/Effetti al dopo incasso Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all'effettivo incasso

Cessione di credito Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)

Cessione pro solvendo Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

Commissione per messa a disposizione fondi

E’ la commissione prevista dall'art 117 bis del Testo Unico Bancario, pattuita per gli affidamenti concessi per mezzo di un’apertura di credito o a valere su un conto di pagamento; è onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento; l’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente

Commissione per messa a disposizione fondi

Corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei fondi mediante concessione

di affidamenti in conto corrente, in qualsiasi forma tecnica utilizzabili. La commissione è dovuta indipendentemente dall’effettivo utilizzo e/o prelevamento dei fondi da parte del cliente.

Salvo buon fine Condizione che subordina l’accredito di un assegno e degli effetti in generale, all’effettivo incasso del titolo, in assenza di contestazioni sulla validità e/o sulla copertura del titolo.

Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria

Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali

Sconto commerciale E’ il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito versi terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L’operazione si sostanzia in un prestito monetario, economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito di natura commerciale, ovvero fondato su un documento di pagamento (quali fatture, note proforma,…).

Sconto finanziario E’ il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito versi terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L’operazione si sostanzia in un prestito monetario, economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito di natura finanziaria, ovvero basato su un sottostante rapporto finanziario intercorrente tra le parti (prestito personale, cambiali, ecc.).

RiBa Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

Richieste di esito Richieste di esito su assegni/effetti inviati all’incasso

Salvo buon fine Condizione che subordina l’accredito di un assegno e degli effetti in generale, all’effettivo incasso del titolo, in assenza di contestazioni sulla validità e/o sulla copertura del titolo.

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