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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TARCENTO

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COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE

DEL COMUNE DI TARCENTO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 14.02.2002 ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. il 18.03.2002 prot. 20703 e 321.

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 19.02.2007

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19.02.2010 (art. 23 bis) Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 12.04.2012 (art. 23 bis) Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 01.07.2015 (art. 10 bis)

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CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall’art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina gli istituti generali di gestione delle entrate tributarie proprie comunali.

2. Costituiscono entrate tributarie proprie gli introiti derivanti al Comune di Tarcento da imposte, tasse, diritti ed altri cespiti aventi natura tributaria, istituiti ed applicati in forza della legislazione vigente, inclusi quelli affidati a gestori esterni in forza di concessione, ed escluse le addizionali e le compartecipazioni ad imposte erariali e di altri enti.

3. Il presente regolamento non si applica alle entrate patrimoniali e di natura non tributaria, comunque denominate.

Articolo 2 – Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE Articolo 3 – Statuto del contribuente

1. Nell’ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 2, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.

- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.

- semplificazione e facilitazione degli adempimenti.

- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro e tale da non generare difficoltà di interpretazione da parte dei cittadini.

2. Le modifiche apportare a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all’immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

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Articolo 5 – Certezza delle norme

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Articolo 6 – Avviso bonario

1. Prima di procedere all’emissione di atti di liquidazione, di accertamento o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile, qualora non vi ostino ragioni d’urgenza, invita il contribuente a mezzo di un avviso a chiarire la sua posizione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell’ufficio.

2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all’esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO TERZO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI Articolo 7 – Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

− apertura di sportelli in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e possibilità di accesso per i disabili;

− attivazione di sportelli telefonici;

− affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;

distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;

− comunicati stampa sui quotidiani locali e su Internet.

2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E’ sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l’esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 8 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall’esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell’ambito dell’esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 9 – Comunicazioni di atti ed informative all’ufficio tributi

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell’ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

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2. L’ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell’Amministrazione comunale copia degli atti di seguito indicati, entro trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

− le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell’applicazione dei tributi comunali;

− i mutamenti della destinazione d’uso di aree agricole o edificabili, l’apposizione di vincoli di inedificabilità;

− i provvedimenti autorizzativi di attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;

− i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;

− i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;

− i provvedimenti autorizzativi di forme pubblicitarie;

− ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del comune.

3. L’ufficio urbanistico comunale è tenuto a comunicare all’ufficio tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell’I.C.I., entro venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 10 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l’informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.

Articolo 10 bis – Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, è effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti relativi alla procedura di accertamento, di liquidazione e di contestazione e di irrogazione delle sanzioni concernenti le entrate tributarie, nei confronti dei destinatari degli atti notificati. L’ammontare di tali spese è fissato nella misura prevista dalle tariffe postali vigenti.

2. Le spese di notifica sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.”

CAPO QUARTO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI Articolo 11 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 12 – Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l’avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l’interessato abbia ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l’attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

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Articolo 13 – Regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti

1. In caso di violazione dell’obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all’obbligo di dichiarazione si applica quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs.

472/97 nel testo vigente.

Articolo 14 – Regolarizzazione di altre violazioni

1. In caso di violazioni di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l’omessa presentazione della dichiarazione, si applica quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 nel testo vigente.

2. Abrogato

Articolo 15 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del Comune.

3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzioni in caso di versamento del tributo a comune o concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo e degli interessi legali, ove il Comune di Tarcento non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l’ente od il concessionario che le ha percepite.

4. Nel caso di errore scusabile commesso nell’effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l’irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

CAPO QUINTO

DIRITTO D’INTERPELLO Articolo 16 – Oggetto

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto all’Amministrazione comunale circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l’applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evidenza, gli uffici comunicano all’interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Articolo 17 – Procedimento

1. L’interpello è proposto attraverso la presentazione di un’istanza circostanziata contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata da documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l’interpretazione normativa suggerita.

2. La presentazione dell’istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari né sulla decorrenza dei termini di impugnativa degli atti.

3. Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza. La risposta scritta dell’Amministrazione è debitamente motivata in ordine alle circostanze di fatto e di diritto dedotte dalla domanda, ed è notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

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Articolo 18 – Competenza

1. Competente a gestire il procedimento di interpello è il funzionario responsabile del tributo al quale l’istanza afferisce.

2. Il funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell’istanza.

3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta comunale la formulazione di un atto di indirizzo.

4. Nel caso in cui l’istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente attraverso una risoluzione generale da portare a conoscenza dei singoli interessati e da pubblicare, con omissione di ogni riferimento a dati personali o patrimoniali, nell’Albo Pretorio, sui mezzi di informazione locali e nel sito Internet comunale.

Articolo 19 – Effetti

1. La risposta dell’Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui al precedente articolo 17, si intende che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. In caso di adeguamento del contribuente al parere formulato dal Comune, non possono essere emanati, a pena di nullità, atti istruttori, impositivi o sanzionatori di contenuto difforme dalla risposta.

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di mancata risposta nel termine. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all’interpretazione prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata solamente a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata notificata.

4. Qualora l’evoluzione interpretativa o gli indirizzi giurisprudenziali impongano un mutamento di parere, il Comune ha l’onere di notificare il nuovo indirizzo ai soggetti interpellati con le stesse forme di cui all’art. 17. Le attività di accertamento potranno essere legittimamente esercitate solo per i presupposti impositivi insorti e gli adempimenti tributari posti in essere a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento del nuovo parere da parte del contribuente.

CAPO SESTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI Articolo 20 – Procedimento e condizioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

− generalità e codice fiscale del contribuente;

− il tributo dovuto al lordo della compensazione;

− l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta;

− l’affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l’indicazione della domanda in cui sono state esposte.

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3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non può essere riconosciuta qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia stata presentata o sia carente degli elementi ivi indicati.

5. L’indebita compensazione di tributi relativi ad anni per i quali è intervenuta decadenza del diritto a rimborso, dà luogo a recupero da parte del Comune del capitale non versato con applicazione di sanzioni ed interessi.

6. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere in alcun modo calcolati interessi.

7. Non è ammessa compensazione tra tributi diversi e nell’ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 21 – Competenza

1. La comunicazione di compensazione di cui all’art. 20 è indirizzata al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

2. In caso di tributi in autoliquidazione, la cui gestione e riscossione è affidata a concessionario, quest’ultimo è tenuto a ricevere la comunicazione di cui all’articolo precedente e ad osservare il procedimento ivi disciplinato. L’aggio di esazione è calcolato sulle somme liquidate dal contribuente in virtù della compensazione.

CAPO SETTIMO

TERMINI E INTERESSI Articolo 22 – Termini di accertamento

1. Gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni tributarie relativi a tutti i tributi comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo.

2. (Abrogato).

Articolo 23 – Termini di rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 23 bis – Misura degli interessi moratori.

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata in misura pari al saggio di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell’eseguito versamento.

Articolo 23 ter – Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare..

1. Per tutti i tributi comunali non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per importi che non superano il limite di 12 euro.

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CAPO OTTAVO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE Articolo 24 – Oggetto dell’adesione

1. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. E’ ammessa l’adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 25 – Ambito dell’adesione

1. L’accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l’obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

Articolo 26 – Effetti della definizione

1. L’atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L’adesione preclude l’ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3 . L’accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell’applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.

4. La definizione conseguente all’accertamento con adesione comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 27 – Responsabile del procedimento

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 28 – Attivazione della procedura su iniziativa del Comune di Tarcento

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l’accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:

− il giorno, l’ora ed il luogo dell’incontro;

− il nominativo del responsabile del procedimento;

− il periodo o i periodi d’imposta suscettibili di definizione;

− i dati e le notizie rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso del comune.

2. L’invito può essere formulato nell’avviso bonario di cui all’art. 6.

Articolo 29 – Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata, presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell’incontro. In tal caso, il comune procede a fissare una nuova data nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo e tenendo conto, ove

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possibile, delle eventuali indicazioni del contribuente. E’ ovviamente fatto sempre salvo l’impedimento causato da forza maggiore.

2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il comune procede a notificare l’avviso di accertamento. In questa ipotesi il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 30 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell’adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall’atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 31 – Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l’impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. L’impugnazione dell’atto preclude la possibilità di richiedere l’accertamento con adesione ovvero, se l’istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. All’atto del perfezionamento dell’adesione, l’avviso di accertamento perde efficacia.

3. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell’atto di accertamento.

4. Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, il procedimento è regolato dai precedenti articoli del presente capo.

Articolo 32 – Contenuto dell’atto di accertamento con adesione

1. L’accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell’atto occorre indicare:

− la motivazione dell’accertamento;

− la liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi;

− l’ammontare delle sanzioni dovute;

− la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall’atto di accertamento con adesione.

Articolo 33 – Modalità di pagamento

1. L’importo complessivamente dovuto in esito all’atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un’unica soluzione, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto.

2. In alternativa, qualora la somma globale superi euro 258,23, è consentito il pagamento in un

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alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione.

3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso euro 2.528,28, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

4. Qualora il contribuente non effettui il pagamento anche di una sola rata, decade dal beneficio della rateizzazione ed il Comune procede al recupero del credito residuo in unica soluzione, escutendo la garanzia prestata. Sull’atto di fideiussione prestato, il fideiussore deve dichiarare “la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale”.

5. Una volta eseguito il pagamento dell’intero importo ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l’attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia contestualmente copia dell’atto di accertamento con adesione.

Articolo 34 – Perfezionamento dell’adesione

1. L’adesione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

CAPO NONO

NORME FINALI Articolo 35 – Rinvio

1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2002.

2. Sono abrogati, oltre ad ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso:

- il regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione n. 134 del 29 dicembre 1998, che viene sostituito da quello contenuto nel capo ottavo del presente regolamento.

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