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Divieto di pagare lo stipendio i contanti: i nuovi obblighi

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Divieto di pagare lo stipendio i contanti: i nuovi obblighi

21 Novembre 2018 | Autore: Noemi Secci

Obbligo per i datori di lavoro di pagare le retribuzioni con strumenti tracciabili: chi è soggetto alle nuove regole, quali sono gli adempimenti, chi è esonerato.

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Stipendio in contanti addio: dal 1° luglio 2018 sono diventate operative le previsioni della legge di Bilancio 2018 [1], che vietano il pagamento delle retribuzioni con strumenti non tracciabili. Il divieto riguarda le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori. In pratica, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti privati hanno l’obbligo di provvedere al pagamento degli stipendi e dei salari con modalità e forme che escludono l’uso del contante: le nuove disposizioni hanno la finalità di combattere l’evasione, ma comportano adempimenti e verifiche aggiuntive a carico delle aziende, considerando anche che sono previste delle severe sanzioni per chi trasgredisce alle regole sui pagamenti. Facciamo allora il punto della situazione sul divieto di pagare lo stipendio i contanti: i nuovi obblighi, a quali adempimenti ci si deve attenere, chi è esonerato, quali somme si possono ancora pagare in contanti..

Come si può pagare lo stipendio?

Dal 1° luglio 2018 le retribuzioni dei lavoratori subordinati e dei collaboratori possono essere corrisposte con le seguenti modalità:

bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

È fondamentale conservare la ricevuta delle operazioni, per provare di aver adempiuto correttamente ai nuovi obblighi.

Per quali lavoratori vale il divieto di pagamento dello stipendio in contanti?

Il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti vale per:

i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia del rapporto (a termine, part time, a chiamata, stagionale…);

i lavoratori parasubordinati, ossia coloro che hanno stipulato col committente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

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i soci lavoratori, ossia coloro che, in qualità di soci, hanno stipulato un contratto di lavoro con la cooperativa, a prescindere dalla forma.

Sono dunque esclusi i lavoratori autonomi [2], compresi i lavoratori autonomi occasionali. Al di fuori del raggio d’azione della nuova normativa anche i lavoratori occasionali, cioè coloro che svolgono la propria attività attraverso il contratto di prestazione occasionale e il libretto famiglia. Tuttavia, per loro il pagamento in contanti non è comunque possibile, in quanto l’utilizzatore versa delle somme all’Inps in modalità tracciabile, e successivamente l’istituto, sempre con modalità tracciabili, retribuisce i lavoratori occasionali.

Per quali lavoratori non vale il divieto di pagamento dello stipendio in contanti?

Il divieto dell’uso del contante non riguarda il pagamento di altre forme di collaborazione che non consistono in rapporti di lavoro propriamente detti. Niente divieto di pagamento in contanti, dunque, per i compensi derivanti dai tirocini, dalle borse di studio, dall’attività di amministratori di società.

Sono poi esclusi dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili:

i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione;

i lavoratori domestici, come colf e badanti.

Il divieto di pagamento in contanti vale per tutti i compensi?

Il divieto di pagamento in contanti si applica a tutte le tipologie di retribuzione, comprese le anticipazioni: si devono quindi utilizzare strumenti tracciabili anche per gli anticipi dello stipendio.

Considerando che la normativa coinvolge nel divieto di pagamento in contanti, però, solo le retribuzioni, è possibile pagare in contanti le somme che non rappresentano una retribuzione dal punto di vista fiscale o previdenziale, come i rimborsi spese per trasferte o trasferimenti e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro, anche per finalità diverse dalla trasferta. Su questo punto si è pronunciato l’Ispettorato nazionale del lavoro, con una circolare [3].

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La firma della busta paga resta obbligatoria?

Contestualmente all’entrata in vigore del divieto di pagamento in contanti dello stipendio, la legge ha stabilito che la firma apposta dal lavoratore sul cedolino paga non prova l’avvenuto pagamento della retribuzione. Questo, ovviamente, perché la tracciabilità del pagamento ne costituisce la prova: per esempio, la ricevuta del bonifico costituisce senza dubbio prova del pagamento della retribuzione.

Il fatto che la firma della busta paga non provi l’avvenuto pagamento dello stipendio, ad ogni modo, non comporta automaticamente che la firma non debba essere apposta: resta sempre, difatti, l’obbligo di consegnare mensilmente il cedolino paga, in cui figurano tutte le competenze e le trattenute, al lavoratore.

Quali sanzioni per chi trasgredisce il divieto di pagamento in contanti?

La normativa prevede delle sanzioni severe per chi continuerà a pagare le retribuzioni con strumenti non tracciabili: in particolare, si applica al datore di lavoro o al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 5mila euro.

Le sanzioni non sono applicate per le violazioni commesse entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma: nessuna multa, dunque, per chi si dimentica delle nuove regole, ma solo sino al 27 dicembre 2018.

Qual è la cifra massima che si può corrispondere in contanti?

La nuova normativa si affianca al divieto di pagamento in contanti per importi pari o superiori ai 3mila euro [4]: sarà dunque ancora consentito pagare in contanti, sino alla predetta soglia, nella generalità dei casi, in quanto il divieto riguarda le sole retribuzioni.

[1] Art.1, Co. 910-913, L. 205/2017.

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[2] Art. 2222 Cod. Civ.

[3] Inl. Circ. n.4/2018.

[4] Art.49, Co.1, D.lgs. 231/2007.

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