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Pagamento in contanti all amministratore di condominio

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Pagamento in contanti all’amministratore di condominio

Autore: Redazione | 25/02/2021

Cosa succede se l’amministratore non versa i soldi sul conto corrente condominiale o li versa sul conto di un altro condominio?

È possibile effettuare un pagamento in contanti all’amministratore di condominio oppure è necessario utilizzare il conto corrente condominiale? Cosa

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rischia l’amministratore che, ricevuti i contanti, non li versa sul conto o li versa sul conto di un altro condominio dallo stesso amministrato?

Il versamento delle rate condominiali in contanti è soggetto ad alcune importanti regole che è bene conoscere per evitare di incorrere in sanzioni. Di tanto ci occuperemo qui di seguito sia con riferimento alle quote ordinarie che a quelle straordinarie per i lavori di manutenzione o di ristrutturazione.

Indicheremo inoltre qual è la nuova soglia per l’utilizzo dei contanti per i pagamenti al condominio e cosa succede se, in un’unica soluzione, si pagano più mensilità. Ma procediamo con ordine.

Prima però di parlare del pagamento in contanti all’amministratore di condominio sarà bene fare un breve accenno all’obbligo del conto corrente condominiale.

Conto corrente condominiale e pagamento in contanti all’amministratore

Ogni condominio, sin dalla sua nascita, deve essere obbligatoriamente munito di un conto corrente su cui far transitare le quote condominiali ordinarie e straordinarie versate dai vari condomini.

L’apertura del conto corrente condominiale non richiede l’autorizzazione dell’assemblea; autorizzazione che sarebbe invece necessaria se l’amministratore volesse aprire una linea di credito a nome del condominio.

Si può pagare in contanti il condominio?

La presenza del conto corrente tuttavia non esclude che i condomini possano effettuare un pagamento in contanti all’amministratore di condominio, purché detto pagamento non superi le soglie della tracciabilità imposte dalla legge.

In buona sostanza, la legge prevede un limite all’utilizzo dei contanti: entro tale tetto si può utilizzare il cash anche nei confronti del condominio; oltre il limite, invece, è necessario pagare con assegno non trasferibile, bonifico o vaglia.

La soglia relativa all’utilizzo dei contanti è la seguente: fino al 31 dicembre 2021, è pari a 1.999,99 euro. Dunque, se la quota condominiale dovesse essere inferiore

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a tale importo (così come è quasi scontato che sia), è diritto del condomino scegliere se pagare in contanti o con strumenti tracciabili. Viceversa, se l’importo dovesse essere superiore, il condomino non avrebbe scelta ed è tenuto necessariamente a utilizzare l’assegno, il bonifico, il vaglia.

Dal 1° gennaio 2022, la soglia per l’utilizzo dei contanti scende a 999,99 euro.

Questo significa che, al di sotto di essa, si può continuare a pagare in contanti mentre, da 1.000 euro in su, bisogna utilizzare gli strumenti di pagamento tracciabili.

Chi viola queste regole, ossia usa i contanti per pagamenti oltre la soglia legale, rischia una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 50.000 euro. Tale sanzione grava sia su chi paga (il condòmino) che su chi riceve il pagamento (il condomìnio).

Cosa succede invece se un condomino, risultato moroso per due o più mensilità, decidesse di versare tutti gli arretrati in un’unica soluzione, così superando la soglia relativa all’uso dei contanti? A nostro avviso, trattandosi di pagamenti tra loro distinti e riconducibili a una causa diversa, è possibile pagare in contanti, sempre che la singola mensilità non superi il tetto imposto dalla legge. Tanto per fare un esempio, un condomino che non abbia pagato due annualità e abbia un debito di 2.000 euro col condominio potrebbe comunque versare tale importo in contanti.

La possibilità di pagare in contanti il condominio riguarda qualsiasi tipo di debito:

quindi, sia le quote ordinarie che quelle straordinarie per eventuali lavori.

Cosa deve fare l’amministratore di condominio con i contanti?

Cosa deve fare l’amministratore con i contanti, una volta che li ha ricevuti dai vari condomini? La risposta è contenuta nell’articolo 1129 del Codice civile in base al quale «l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio».

Questa norma non implica l’obbligo per i condomini di versare le quote con

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bonifico, sul conto del condominio, ma impone all’amministratore, nel caso in cui abbia ricevuto i contanti, di depositarli immediatamente sul conto corrente.

L’amministratore di condominio non può avere una cassa di liquidi da cui attingere per le spese quotidiane o urgenti.

Dunque, se anche è diritto dei condomini pagare in contanti le quote condominiali, è obbligo per l’amministratore, una volta ricevuti i soldi, recarsi in banca o alle poste e versarli sul conto corrente. Non può né tenerli in un’eventuale

“cassa”, né spenderli. Tutto deve essere tracciabile e, quindi, deve per forza transitare per un conto corrente in modo da avere la prova sia del versamento che del successivo utilizzo del denaro per gli interessi condominiali.

Lo stesso obbligo riguarda anche le somme ricevute dall’amministratore da parte di terzi per conto del condominio.

L’obbligo di utilizzare il conto corrente riguarda, quindi, l’amministratore e non i condòmini. Il singolo condomino può pertanto recarsi presso l’ufficio dell’amministratore e pagare la propria rata condominiale mediante denaro contante, lasciando poi all’amministratore il successivo versamento sul conto.

Se l’amministratore disattende quest’obbligo commette una grave irregolarità di gestione tale da legittimare la richiesta di revoca al tribunale.

Ciascun condomino può, attraverso l’amministratore, chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli estratti conto della banca o della posta, con la banca o la posta che può esigere una commissione per il servizio.

Cosa rischia l’amministratore che versa i soldi di un condominio sul conto di un altro?

L’amministratore non può prendere i soldi di un condominio e versarli nella cassa di un altro. Il professionista non può cioè compensare le spese condominiali tra le varie amministrazioni. Diversamente, secondo la Cassazione [1], l’amministratore può essere querelato per il reato di appropriazione indebita.

Secondo la giurisprudenza, integra il reato di appropriazione indebita la condotta

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dell’amministratore di più condomìni che, senza autorizzazione, utilizzi i saldi attivi dei singoli palazzi per affrontare le esigenze di altri condomìni amministrati, sia di colui che prelevi le somme, dai conti correnti condominiali per operare un’indebita compensazione con una somma a credito di importo minore. In entrambi i casi, le condotte violano il vincolo di destinazione impresso al denaro nel momento del suo conferimento dai condòmini. Ne consegue che integra il reato commesso dall’amministratore, con la piena consapevolezza della violazione, la sua destinazione delle somme di denaro per fini diversi da quelli per cui le aveva ricevute.

Note

[1] Cass. sent. n. 6594/2021.

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