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Co.N.A.P.I. Nazionale. O.P.N. Co.N.A.P.I. E.Bi.N.Conf. E.Lav.

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Academic year: 2022

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(1)

Co.N.A.P.I. Nazionale O.P.N. Co.N.A.P.I.

E.Bi.N.Conf.

E.Lav.

A SOSTEGNO DELLE AZIENDE ADERENTI

EMERGENZA COVID-19

(2)

Co.N.A.P.I. Nazionale, in sinergia con O.P.N. Co.N.A.P.I. Organismo Paritetico Nazionale e con gli enti bilaterali E.Bi.N.Conf. ed E.Lav., rispettando la “mission” che da sempre la contraddistingue, ovvero garantire supporto, fornire procedure ed erogare servizi a tutela delle aziende e dei lavoratori, in questo periodo storico, di enorme difficoltà, causato dalla diffusione del Covid-19, mette a disposizione degli aderenti al sistema della bilateralità E.Bi.N.Conf. ed E.Lav., il fondo solidale per sopperire anche se in piccola parte all’emergenza che le imprese e di conseguenza i lavoratori sono costretti a fronteggiare. Operazione che ha dato un piccolo sollievo agli imprenditori nella fase iniziale dell’emergenza, in attesa di richiedere gli ammortizzatori sociali che il Governo ha predisposto.

DCPM 17/03/2020

Come previsto dal DPCM dell’11/03/2020, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo rispettando un protocollo sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In virtù del suddetto protocollo abbiamo ha stilato un manuale aziendale “Misure aziendali per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19” per le aziende operative in collaborazione con Mab Security e O.P.N. Co.N.A.P.I..

FORMAZIONE

La sospensione delle attività formative in presenza dovuta alla necessità di evitare assembramenti pericolosi per la diffusione del contagio nelle realtà lavorative, ha procurato grande disagio alle aziende nell’ottica di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

(3)

A tal proposito Co.N.A.P.I. Nazionale e O.P.N. Co.N.A.P.I. hanno inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie la richiesta di poter estendere a tutti i corsi di formazione obbligatori che non richiedono prove pratiche specifiche e/o tramite l’impiego di attrezzature, la possibilità di erogazione tramite modalità “e-learning” e “webinar”, per tutta la durata dell’emergenza, fiduciosi di un tempestivo riscontro positivo.

LE TUTELE DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, DELL’ASSEGNO ORDINARIO E DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER L’EMERGENZA COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA “COVID-19 ORDINARIA”

Chi può richiederla:

 imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,

 produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

 cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli

 operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del

 Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

(4)

 imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

 cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,

 manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con

 contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola

 cinematografica;

 imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

 imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

 imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

 imprese addette all'armamento ferroviario;

 imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di

 proprietà pubblica;

 imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

 imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

 imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,

 con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture

 e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

(5)

AZIENDE IN CIGS

 Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

 La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

 Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga (CIGD).

ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Beneficiari

✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):

• lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;

(6)

• i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a

• copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

✓ Per i Fondi di solidarietà di settore:

• lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19 Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

• per un periodo non superiore a nove settimane;

• a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

• sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

Soggetti esclusi

• Datori di lavoro domestico.

• Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.

(7)

• Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

I datori di lavoro, anche quelli con meno di 5 dipendenti, possono richiederla per un massimo di 9 settimane. La domanda per accedere alla cassa integrazione deve essere presentata all’INPS con la causale “EMERGENZA COVID-19”.

In questo modo i lavoratori potranno ricevere un assegno direttamente da parte dell’Istituto di Previdenza sociale in modo da coprire il periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. L’indennità prevista è pari all’80% della retribuzione.

A tal proposito abbiamo stilato i moduli per la presentazione della CIGD e seguiamo, attraverso gli sportelli dei nostri enti bilaterali, le aziende nella presentazione della domanda e, se richiesto, anche l’attuazione del procedimento di informazione e consultazione sindacale.

SOSTEGNO FINANZIARIO

Altresì mettiamo a disposizione dei professionisti per permettere alle imprese di accedere alle misure di sostegno finanziario in modo tale da aiutarle a garantire la continuità produttiva a fronte del rallentamento della domanda interna e dell’export che la situazione di crisi attuale ha determinato.

Intervento creditizio rivolto alle aziende appartenenti ai settori: Industria, Commercio, Turistico Alberghiero, Servizi e Terziario.

(8)

L’iniziativa risponde a diverse esigenze la ricostituzione delle scorte, il pagamento dei fornitori, la corresponsione stipendi, compensi vari e per fronteggiare alle scadenze fiscali con una durata massima del finanziamento di 18 mesi con 6 mesi di ammortamento. L’importo richiesto deve essere in linea al cash flow disponibile del richiedente, e deve rispettare i requisiti di bancabilità e il tasso d’interesse viene determinato sulla base del rating. Per un primo screen basta inviare la Partita Iva.

CREDITO D’IMPOSTA

Inoltre forniamo consulenza e modulistica anche per il credito d’imposta per di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna

“importi a debito versati”.

(9)

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

CONGEDI PARENTALI

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

I beneficiari sono i genitori:

Lavoratori dipendenti privati

✓ Chi sono

• Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

• Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.

• Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

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• o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID- 19

✓ Come fare domanda:

• I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.

• I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.

• I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

• I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo

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parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

• I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

✓ Chi sono

• Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.

• Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.

• Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

✓ Come fare domanda:

• I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

• I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo,

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utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

• I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

• I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

✓ Chi sono

• Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

• Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

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• Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

✓ Come fare domanda:

• I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

• I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

• I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

• I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

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Lavoratori dipendenti Pubblici

Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

✓ Come possono fare domanda:

• Non devono presentare domande all’INPS.

• La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

IMPORTANTE:

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

 se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito

 se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

 nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

 nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

(15)

PERMESSI LEGGE 104

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

Chi sono i beneficiari

Lavoratori dipendenti Privati

✓ Chi sono

• lavoratori che assistono un familiare con handicap grave

✓ Come fare domanda:

• Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

• Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

• I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete

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modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

Lavoratori dipendenti Pubblici

Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

✓ Come possono fare domanda:

• Non devono presentare domande all’INPS.

• La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

IMPORTANTE:

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

 se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito

 se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

 nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

 nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

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BONUS BABY-SITTING PER EMERGENZA COVID-19

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:

 ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

 anche in caso di adozione e affido preadottivo;

 oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

 è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Chi sono i beneficiari

Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

• lavoratori dipendenti del settore privato;

• lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

• lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

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• lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Lavoratori dipendenti Pubblici

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

• Medici;

• Infermieri;

• Tecnici di laboratorio biomedico;

• Tecnici di radiologia medica;

• Operatori sociosanitari

• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:

 è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;

 l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

IMPORTANTE:

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

 se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;

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 se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

 il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

 Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

 per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;

 avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

 WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" >

autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;

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 CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

 PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby- sitting

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”.

Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando

“l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.

Tutti i servizi attivi sono a vostra disposizione.

TUTELE ASSICURATIVE COVID-19

Mettiamo a disposizione 2 polizze realizzate ad hoc per l’emergenza COVID-19:

POLIZZA 1

polizza malattia, che viene stipulata dall’Azienda, in favore dei propri dipendenti, e si attiva (in termini risarcitori) in caso di ricovero ospedaliero causato da COVID 19.

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QUALI SONO LE GARANZIE?

• Diaria da ricovero: per ogni giorno di ricovero nel quale risulti positività al virus Covid-19 verrà corrisposta una diaria di 100 euro con una franchigia di 3 giorni.

• La diaria verrà corrisposta per un massimo di 10 giorni per Assicurato e per periodo assicurativo;

• Diaria forfettaria di 3.000 euro per la convalescenza a seguito di dimissioni dall’istituto di cura qualora l’assicurato sia stato ricoverato in terapia intensiva con intubazione dell’Assicurato.

ASSISTENZA

• Informazioni sanitarie telefoniche;

• Pareri medici immediati.

Nei 30 giorni successivi al ricovero l’assicurato avrà diritto alle ulteriori seguenti prestazioni:

• Prenotazione di prestazioni sanitarie;

• Trasporto dall’ospedale al domicilio con un massimo di 1.000 euro;

• Assistenza infermieristica specializzata domiciliare con un massimo di 20 ore;

• Counseling psicologico.

La tariffa è di euro 12 a dipendente con un premio minimo di 80 euro.

Il premio per l'Azienda è interamente detraibile come costo e il dipendente non deve pagare nulla in quanto è un benefit sotto i 258 euro.

La durata è fino al 31/12/2020 senza tacito rinnovo.

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POLIZZA 2

Si tratta di una polizza assicurativa (unica nel suo genere) nata, in un momento di grave difficoltà alla tutela sanitaria del personale medico e paramedico nonché di associazioni di volontariato che prestano servizio e forze dell'ordine coinvolte.

QUALI SONO LE GARANZIE?

• Diaria da ricovero 50 euro al giorno - max 30 giorni

• Rimborso spese sanitarie - 10.000 euro

• Rimborso spese viaggio e soggiorno per parenti conviventi (più di 100 km da casa) - 10.000 euro

QUALI SONO LE LIMITAZIONI?

• Limite Età Anagrafica - 60 Anni

• Carenza 60 giorni - Periodo Scoperto per chi ha viaggiato fuori UE QUANTO COSTA?

500,00 euro.

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