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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

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(1)

Delibera del Direttore Generale n. 392 firmata digitalmente il 27-06-2019

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 392 del 27-06-2019

Proposta n. 717 del 2019

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON CENTRO DI TERAPIA FISICA MEDICA SAS PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI “ORTOPEDIA”

Dirigente: BINI CARLA

Struttura Dirigente: AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL PERSONALE

(2)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER (Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)

Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto LIBERA PROFESSIONE - CONVENZIONE

Contenuto STIPULA CONVENZIONE CON CENTRO DI TERAPIA FISICA MEDICA SAS PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE AMBULATORIALI “ORTOPEDIA”

Area Tecnico Amm.va AREA TECNICA AMMINISTRATIVA Coord. Area Tecnico

Amm.va BINI CARLA

Struttura AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL PERSONALE Direttore della

Struttura BINI CARLA Responsabile del

procedimento

SPAGNOLO GIANFRANCO Immediatamente

Esecutiva SI

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice

Conto Anno

Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice

Conto Anno

Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

1 10 Convenzione

(3)

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Alberto Zanobini

(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)

VISTO il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono state assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;

Dato atto che il Direttore Amministrativo è assente e che, in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 2.03.2017, avente ad oggetto

"Sistematizzazione delle deleghe allo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa e dei Dirigenti Responsabili delle Strutture Organizzative dell'Area Tecnico Amministrativa", le funzioni vicarie dello stesso sono svolte dalla Dr.ssa Carla Bini, Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa;

Su proposta della Responsabile della S.O.C Amministrazione Legale e del Personale, Dr.ssa Carla Bini la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;

(4)

Richiamati:

-il D. Lgs 502/1992 e successive integrazioni e modifiche, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare riferimento all’art. 15 quinquies;

-l'art. 55 comma 1 lettera c) del CCNL Comparto Sanità per l'area dirigenziale medica e veterinaria sottoscritto in data 8.06.2000;

-il Capo V dell'Atto aziendale sulla libera professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30.12.03 che definisce, tra le altre cose, le modalità di collaborazione con i soggetti terzi, i contenuti minimi della convezione ed le modalità di determinazione dei compensi ai professionisti per l’attività prestata.

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 529 del 1/7/2013, recante le nuove linee di indirizzo regionali in materia di attività libero professionali, che prevede per l’attività extraregionale, in prima istanza, di richiedere alla ASL territorialmente competente lo svolgimento di libera professione intramuraria e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, in caso di assenza di risposta o diniego degli spazi, di poter procedere all’attivazione di una convenzione con una struttura privata non accreditata;

Visto che la procedura attivata dall’Azienda, a seguito di richiesta di un proprio professionista di svolgere attività di libera professione intramuraria allargata presso le strutture della ASL di Chieti, non ha avuto risposta trascorsi i 30 giorni;

Confermata la disponibilità della nostra professionista, dr.ssa Mariateresa D’Ortona, dirigente medico disciplina di ortopedia a prestare l'attività richiesta nel territorio provinciale su menzionato.

Visto che il Centro di Terapia Fisica Medica SAS, con sede legale in San Salvo (CH), Via Sandro Pertini:

- ha chiesto con lettera del 3 giugno 2019 (ns. prot n. 4626/19), l’attivazione di una convenzione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche sanitarie ortopediche da effettuarsi su propri pazienti;

- ha dichiarato che la struttura non è convenzionata e non è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Valutata l’opportunità per l’Azienda di favorire, anche attraverso questa tipologia di convenzione, processi coerenti con i propri obiettivi istituzionali, come quelli di fornire prestazioni sanitarie ad alta complessità specialistica, a pazienti provenienti dal territorio nazionale;

Visto che il meccanismo operativo individuato dalla convenzione allegata, nel quadro della normativa nazionale, permette la tracciabilità delle prestazioni in termini di orari e di anagrafica dei pazienti, nonché il monitoraggio ed il controllo dei volumi prestazionali, tali da confrontarli in termini di “prevalenza”

con l’equivalente attività istituzionale, come richiesto dalla normativa regionale richiamata;

(5)

Ritenuto, pertanto, di procedere alla stipula di una convenzione con il Centro di Terapia Fisica Medica SAS, secondo lo schema allegato N. 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, per la disciplina delle condizioni operative ed economiche della collaborazione professionale a carattere ambulatoriale di personale dipendente medico di questa Azienda, da svolgersi fuori dall'orario di servizio;

Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di formalizzare in tempi brevi il rapporto convenzionale attivato, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/90 della persona del Dr. Gianfranco Spagnolo sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

1) Di autorizzare la stipula di una convenzione con Centro di Terapia Fisica Medica SAS, con sede legale in San Salvo (CH), Via Sandro Pertini, secondo lo schema allegato N. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, diretta a regolamentare le modalità di erogazione di prestazioni specialistiche ortopediche, da parte di personale medico specializzato nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia;

2) Di autorizzare a richiesta dei singoli professionisti la partecipazione alla collaborazione professionale del personale della dirigenza medica e sanitaria, secondo i contenuti del presente atto;

3) Di stabilire che l’ammontare dei compensi riscossi saranno liquidati al personale che ha svolto l’attività secondo quanto previsto al Capo V dell’Atto aziendale sulla libera professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30.12.03.

4) Di dare atto che i ricavi introitati a seguito dello svolgimento delle suddette prestazioni saranno imputati al conto 4102302000 dei Bilanci Aziendali

(6)

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di formalizzare in tempi brevi il rapporto convenzionale attivato, ai sensi dell’art.

42 comma 4, L.R.T. n. 40/2005.

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE

SANITARIO IL DIRETTORE

AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)

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1

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N._____ DEL_________

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

“ORTOPEDIA”

TRA

L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze – Viale Pieraccini, 24 (Cod.Fiscale e Partita IVA n. 02175680483), nella persona del Direttore Generale Dott. Alberto Zanobini nato a Monteverchi (AR) il 26.09.1965, domiciliato per la carica presso la suddetta

E

il Centro di Terapia Fisica Medica SAS., di seguito denominato Centro, per il presente atto rappresentato dal legale rappresentante Dott.

Di Casoli Tommaso nato a Vasto il 12/03/1961 domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, Via Sandro Pertini, San Salvo,

premesso che

- il Centro ha chiesto l’attivazione di una convenzione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di visite specialiste ambulatoriali di ortopedia da effettuarsi su propri pazienti;

- visto l’esito della procedura attivata dall’Azienda, ai sensi dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 529 del 1/7/2013, a seguito di richiesta della nostra professionista di svolgere attività di libera

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2

professione intramuraria allargata presso strutture comprese nel territorio di competenza della ASL di Chieti.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’oggetto della presente convenzione concerne la fornitura, da parte dell’Azienda, di prestazioni specialistiche sanitarie: visite specialiste ambulatoriali ortopedia.

Il personale medico dell’Azienda autorizzato presterà l’attività presso il Centro al di fuori dell’orario di lavoro dopo aver preso visione, condiviso ed accettato clausole e condizioni della presente convenzione.

ART. 2

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE Gli obblighi convenzionali derivanti intercorrono esclusivamente tra il Centro e l’Azienda e riguardano una collaborazione che dovrà essere articolata nei seguenti termini:

1) la collaborazione oggetto della presente convenzione non dovrà compromettere il buon andamento dell’attività dei servizi presso cui opera il personale dell’Azienda;

2) l'impegno è quantificabile indicativamente in un accesso mensile da effettuarsi nella giornata del primo venerdì del mese, con orario dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

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3

Si dà atto tra le parti che lo svolgimento dell'attività di cui trattasi non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del S.S.N.

Il Centro si impegna alla tenuta, conservazione ed archiviazione dei dati e dei dati sensibili nel pieno rispetto del diritto di accesso e della normativa sulla riservatezza.

Il Centro si impegna altresì a trasmettere, oltre quanto indicato nel successivo Art. 5, a richiesta dell’Azienda, ogni informazione utile al fine di salvaguardare le esigenze aziendali di vigilanza e controllo, imposte anche dalla normativa di settore, in tema di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di tracciabilità delle singole prestazioni effettuate dai propri professionisti ed in tema di corretto esercizio nel rispetto dei volumi e dei termini di orario autorizzato.

ART. 3

CONFLITTO DI INTERESSI

I professionisti autorizzati ai sensi della presente convenzione non possono esercitare attività peritale verso utenti/clienti che abbiano in atto o abbiano avuto una controversia con l’Azienda o con le strutture coinvolte.

ART. 4

SEDE E ATTREZZATURE

Le prestazioni si svolgeranno presso i locali del Centro, con sede in San Salvo che si assume l’obbligo di mettere a disposizione del personale dell’Azienda i locali, le attrezzature ed il personale necessario per

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4

l’espletamento delle attività, oltre gli eventuali farmaci e presidi sanitari e quanto altro si rendesse necessario per effettuare le prestazioni di cui all'art. 1.

Il Centro provvede altresì a garantire l’idoneità dei locali e delle attrezzature, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie ed alle leggi sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e seguenti).

ART. 5

COMPENSI PER L’ATTIVITA’ SVOLTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Centro si impegna a corrispondere per l’attività effettuata dal personale medico dell'Azienda, al di fuori del normale orario di servizio, le somme di seguito indicate, esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 18 DPR 622/72 e successive modificazioni:

Prestazione Quota

Meyer

Tariffa Utente

Visita specialistica ortopedica (Prima visita)

112,500 euro 150,00 euro

Visita specialistica ortopedica (Visita di controllo)

112,50 euro 150,00 euro

Il compenso relativo all’attività svolta verrà corrisposto all'Azienda su fattura emessa dalla SOS Risorse Economiche Finanziarie in base all’attestazione dell’attività svolta, che dovrà essere inviata dal Centro

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5

con cadenza mensile (entro il giorno 5 del mese successivo) alla SOC Amministrazione legale e del Personale. Tale attestazione dovrà contenere il nome del medico ed i dati analitici giornalieri delle prestazioni effettuate con l’indicazione dell’anagrafica del paziente e l’orario in cui l’attività è stata svolta. Il piano di lavoro di riepilogo delle prestazioni effettuate dovrà essere firmato dal medico dirigente dell’Azienda e dal Direttore Sanitario del Centro. Tutti i dati oltre che su carta dovranno essere trasmessi anche tramite file elettronico.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, l’Azienda si riserva il diritto di richiedere gli eventuali interessi di legge per ritardato pagamento.

I compensi dovuti dovranno affluire all’Azienda che provvederà ad attribuirli, detratte le quote poste a carico del datore di lavoro, al proprio personale mediante inserimento nel trattamento stipendiale.

I versamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso l’Istituto di credito affidatario del Servizio di Cassa dell’AOU Meyer codice IBAN IT83R0616002832100000046034 - Cassa di Risparmio di Firenze Spa, Centro Tesorerie Firenze Via Bufalini 4 – 50122.

ART. 6 ASSICURAZIONI

Il Centro subordina l’accesso alle proprie strutture al solo personale medico dell’Azienda che sia in possesso di valida ed idonea copertura

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6

assicurativa per la responsabilità civile del medico, sollevando l’Azienda dalla copertura del rischio professionale.

ART. 7

DECORRENZA E MODIFICHE

La presente convenzione ha validità annuale a partire da 1 luglio 2019 con possibilità di rinnovo, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, anche mediante scambio di corrispondenza.

Tale convenzione, nel periodo di valenza, potrà essere disdetta in ogni momento, purché la disdetta sia notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di cessazione della validità della convenzione per qualsivoglia causa (scadenza del termine di validità, risoluzione di diritto per accreditamento, revoca unilaterale, ecc …) ogni attività oggetto della presente convenzione dei medici autorizzati dovrà cessare contestualmente.

Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata da entrambe le parti e formalizzata per iscritto.

ART. 8

AUTORIZZAZIONI SANITARIE

Il Centro dichiara sotto la propria responsabilità, e fatti salvi i controlli che l’Azienda potrà eseguire, di essere in possesso delle autorizzazioni comunali e/o regionali necessarie per lo svolgimento dell’attività

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7

sanitaria, ed in particolare di quelle relative all’oggetto della presente convenzione.

ART. 9

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Le parti si impegnano a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti- corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l’inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ART. 10

TRATTAMENTO DATI

Il personale nell’attività dedotta nel presente atto specificativo è soggetto all’osservanza del segreto professionale ed in particolare alla normativa prevista dal codice sulla privacy, il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2013 e dal Regolamento UE 2016/679.

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8

L’Azienda e il Centro, ai sensi della sopra citata normativa, utilizzeranno i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente a fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa il Centro è Titolare del trattamento, l’A.O.U. Meyer con il presente atto, è nominato Responsabile del trattamento, limitatamente alle finalità ed alla durata del presente atto. Il responsabile del trattamento individua i soggetti coinvolti nell’attività quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e sono tenuti all’osservanza del segreto professionale ed al rispetto delle norme per quanto riguarda il trattamento dei Dati Personali.

ART. 11

DISPOSIZIONI VARIE

Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che, qualora sopravvenissero disposizioni di legge (o del regolamento aziendale attuativo della stessa) incompatibili con l'attività in convenzione o che imponessero modalità di svolgimento diverse, si provvederà con ulteriore atto alle necessarie variazioni contrattuali lasciando peraltro le parti libere di recedere dalla data di ricevimento di una semplice comunicazione da trasmettere a mezzo raccomandata R.R. senza che perciò possano essere accampati diritti di sorta.

Eventuali modificazioni della convenzione di interesse dei medici autorizzati saranno portate a conoscenza degli stessi.

Anche qualora, a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con la struttura ospedaliera, ovvero per qualsiasi altra causa

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inerente lo status di lavoratore subordinato (aspettativa, congedo, ecc..) si verificasse un oggettivo impedimento all'espletamento delle prestazioni in oggetto, il rapporto convenzionale in atto tra l' Azienda e la struttura privata (relativamente al dipendente di cui trattasi) si intenderà risolto a far data dall'insorgere della causa impeditiva.

In tali casi la comunicazione da parte dell'Azienda dovrà essere effettuata con tempestività ma potrà anche essere successiva all'evento.

Eventuali variazioni della tipologia delle prestazioni fornite dal medico e/o delle relative tariffe di cui all'allegato modulo non comporteranno variazioni del testo della convenzione. Tali variazioni saranno concordate fra l'Azienda, il Centro ed il medico interessato.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 12

SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, consta di n 10 pagine e sarà registrato in caso d’uso, a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese relative all’imposta di bollo sono a carico del Centro beneficiario delle prestazioni oggetto dell’accordo.

La predetta imposta viene assolta tramite apposizione di n. 3 marche da bollo da euro 16,00 (n.1 ..., n. 2 ….. e n.3 …….. del... recanti i rispettivi identificativi n.1 ….., n.2 …… e n. 3...).

Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, si rimanda al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

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10

Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso e le eventuali spese verranno poste a carico della parte che richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, lì

Per Centro di Terapia Fisica Medica SAS per l’A.O.U. Meyer Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale Dr. Di Casoli Tommaso Dr. Alberto Zanobini _________________________ ___________________

Il Centro di Terapia Fisica Medica SAS, ai sensi dell’art. 1341 CC, dichiara di approvare espressamente la clausola di cui all’art. 6 della presente convenzione.

Per Centro di Terapia Fisica Medica SAS Il Legale Rappresentante

Dr. Di Casoli Tommaso

_________________________

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