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La compravendita. written by Edizioni Simone 11/08/2016

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La compravendita

written by Edizioni Simone | 11/08/2016

Nozione e natura giuridica della compravendita; obbligazioni del venditore; la garanzia per l’evizione; la garanzia per vizi occulti della cosa; obbligazioni del compratore.

I contratti di alienazione sono in genere quelli che hanno ad oggetto una vicenda derivativa, cioè il trasferimento di un diritto o la costituzione di un diritto reale limitato. In questo ampio genus rientra la compravendita. La compravendita è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470). La compravendita è un contratto:

— non formale: il consenso può essere espresso con qualsiasi forma a meno che la natura dell’oggetto non richieda una forma particolare (es.: un bene immobile, per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta, art. 1350);

— consensuale: per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti: non occorre anche la effettiva consegna della cosa;

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— traslativo: attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto all’altro;

— a titolo oneroso: entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione;

— a prestazioni corrispettive;

— commutativo: è possibile, infatti, valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’atto fin dal momento della stipulazione;

— normalmente ad effetti reali, in quanto produce il trasferimento della proprietà della cosa, ovvero l’acquisto di altro diritto. Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi in cui la compravendita ha efficacia meramente obbligatoria: non trasferisce, cioè, immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferirla successivamente, conferendo al compratore soltanto un diritto di credito (vedi infra).

Obbligazioni del venditore

Il venditore ha l’obbligo di:

— consegnare la cosa: attuare, cioè, il materiale trasferimento del bene al compratore (questa obbligazione riguarda un momento diverso dal trasferimento della proprietà, che, al di fuori dei casi di vendita obbligatoria, si è già realizzato alla conclusione del contratto);

(3)

— fare acquistare al compratore la proprietà della cosa, nel caso di vendita obbligatoria;

— garantire il compratore dall’evizione e da eventuali vizi della cosa.

La garanzia per l’evizione

Si ha evizione quando il compratore è spogliato dell’acquisto, in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerta un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo che può vantare sulla cosa venduta un diritto di proprietà o altro diritto reale (art. 1483).

L’evizione può essere:

— totale, se si riferisce a tutta quanta la cosa venduta;

— parziale, se riguarda solo una parte di essa.

Effetti della garanzia sono:

— in caso di evizione totale: il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsargli le spese di contratto e le spese successive e utili fatte per la cosa (artt. 1479-1482);

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— in caso di evizione parziale: il compratore può ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Si applicano però le norme sull’evizione totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario (art. 1480).

Secondo quanto disposto dall’art. 1487 «i contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto ad alcuna garanzia». Non è in nessun caso ammessa l’esclusione della garanzia quando l’evizione derivi dal fatto proprio del venditore, pertanto è nullo ogni patto contrario.

La garanzia per vizi occulti della cosa

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da difetti che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. A differenza della garanzia per evizione, che attiene alla condizione giuridica dell’oggetto del trasferimento, in questo caso la garanzia è relativa alla condizione materiale della cosa. Si parla tradizionalmente di garanzia per vizi occulti in quanto essa è dovuta solo quando i vizi erano ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto (salvo, in quest’ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi).

Il compratore ha diritto alla scelta tra (art. 1492):

— la risoluzione del contratto (cd. actio redhibitoria);

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— la riduzione del prezzo (cd. actio aestimatoria).

In ogni caso, il venditore è tenuto al risarcimento del danno (art. 1494). Vizi e mancanza di qualità debbono essere denunziati dal compratore entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dall’azione la quale si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna della cosa viziata.

Obbligazioni del compratore

L’obbligazione principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo nel modo e nel luogo stabiliti dal contratto. Il prezzo, di regola, è determinato dalle parti; ma la determinazione può anche essere rimessa ad un terzo (cd. arbitratore).

Sono a carico del compratore le spese del contratto di vendita (art. 1475).

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