Trasferimento di proprietà degli autoveicoli: ultime sentenze
written by Redazione | 05/07/2020
Pubblico registro automobilistico; obbligo a carico del venditore;
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un’autovettura.
La trascrizione al Pra
La trascrizione al p.r.a. è prescritta soltanto in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli o di altri mutamenti attinenti a quel diritto; non sussiste, invece, alcun obbligo di trascrizione in caso di perdita del mero possesso non collegata al trasferimento della proprietà ed ai mutamenti di quel diritto.
Giudice di pace Ancona, 09/04/1997
Risarcimento del danno
L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura, pur essendo volto a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.
Cassazione civile sez. III, 28/05/2015, n.11124
Trasferimento di proprietà degli autoveicoli
La richiesta al Pra degli adempimenti previsti dall’art. 94 d.lg. n. 285 del 1992 (recante il nuovo codice della strada), in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, costituisce un obbligo a carico esclusivo dell’acquirente, la cui inosservanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta.
Cassazione civile sez. VI, 31/01/2013, n.2263
Requisito di efficacia del trasferimento del veicolo
Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell’atto nell’ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore.
Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, n.6385
Valore di prova presuntiva della titolarità
Il trasferimento dei veicoli non è soggetto ad alcuna forma vincolata e può quindi aver luogo anche in forma orale. Pertanto la proprietà, che costituisce il titolo per pretendere il risarcimento, può essere fornita dall’attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni; là stessa trascrizione dell’atto di vendita non è requisito di validità e di efficacia del contratto ma soltanto un mezzo di pubblicità inteso a dirimere conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, che può assumere il valore di prova solo presuntiva della titolarità.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 11/10/2011, n.911
Individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni
L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un’autovettura, prevista dall’art. 6 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella l.19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2014, n.24681
Risoluzione dei conflitti tra gli aventi causa del venditore
L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (Pra) del trasferimento di proprietà di un’autovettura, prevista dall’art. 6 r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella l. 19 febbraio 1928 n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha confermato la sentenza di merito che, in controversia risarcitoria per danni cagionati dalla
circolazione stradale, aveva ritenuto non provata, in capo al convenuto contumace, la qualità di proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, non avendo l’attore prodotto in giudizio il documento proveniente dal Pra ed essendosi limitato a richiedere a tal fine l’ammissione di prove orali – interrogatorio formale e prova per testimoni – come tali ritenute inidonee a fornire il riscontro della qualità giuridica anzidetta).
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, n.9314
La validità del trasferimento di proprietà degli autoveicoli
L’art. 621 c.p.c. dettato per l’esecuzione individuale, trova applicazione anche in sede concorsuale, essendo comune la “ratio” delle due procedure. Il terzo proprietario che chiede la restituzione del bene ex art. 103 l. fall. e che propone quindi una opposizione di terzo all’esecuzione deve dimostrare con atto di data certa non solo di essere stato in passato proprietario del bene, ma altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore al momento del fallimento.
Tale principio opera anche in caso di autoveicolo iscritto al p.r.a. e intestato al terzo rivendicante, non essendo sufficiente tale intestazione a vincere la presunzione di appartenenza del bene al debitore al momento del fallimento, atteso che la validità del trasferimento di proprietà degli autoveicoli è indipendente dalla forma scritta, necessaria solo ai fini delle iscrizioni e trascrizioni al p.r.a.
Cassazione civile sez. I, 10/12/1984, n.6482
Doppio onere probatorio del rivendicante di beni mobili inventariati
Al fine di superare la presunzione di appartenenza al fallito del bene rinvenuto presso la sua sede, è onere del terzo che ne rivendica la proprietà provare, con atti aventi data certa opponibili al fallimento, non solo la pregressa proprietà del bene, ma anche il titolo, diverso dalla proprietà o da altro diritto reale, sulla base del quale il bene è stato successivamente affidato al fallito e conservato tra i beni del fallimento.
La circostanza per cui i beni mobili registrati oggetto di rivendica risultino intestati al terzo rivendicante non vale a vincere la presunzione di appartenenza al fallito che li possegga al momento della dichiarazione di fallimento, atteso che la validità del trasferimento di proprietà degli autoveicoli non dipende dalla forma scritta, la quale è richiesta solo ai fini delle trascrizioni o iscrizioni al P.R.A.
Tribunale Treviso sez. II, 12/07/2012, n.14
Mancata trascrizione del trasferimento di proprietà di un veicolo presso il Pra
La domanda di risarcimento danni, genericamente proposta, non può essere accolta ove l’istante, non abbia offerto alcun elemento di prova circa la sussistenza di un concreto pregiudizio economico eziologicamente ricollegabile alla mancata trascrizione del trasferimento di proprietà di un veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico.
(Nel caso in specie il motoveicolo veniva radiato dal Pubblico Registro, senza previamente provvedere alla variazione dell’intestazione di proprietà; avendo la pubblicità presso il PRA mero valore di pubblicità notizia, la trascrizione della vendita non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto).
Tribunale Reggio Calabria sez. II, 28/11/2018, n.1645