Regolamento Edilizio
Comune di Cogliate
Provincia di Monza e della Brianza
Modificato in accoglimento delle osservazioni
Indirizzo generale L.R 11 marzo 2005 n° 12
Adozione delibera C.C. n° 14 del 17.02.2004 Approvazione delibera C.C. n° 31 del 26.04.2004 Pubblicato B.U.R.L. del 19.05.2004 Revisione
INDICE
Titolo I Norme procedurali
Capo I Principi generali Sezione I - Principi
Articolo 1 - Principi ...10
Articolo 2 – Regolamento edilizio e piani attuativi...10
Articolo 3 – Interpretazione delle norme ...10
Capo II L'iniziativa Sezione I - Soggetti Articolo 4 – Provvedimenti abilitativi ...11
Articolo 5 – Certificato di agibilità...11
Sezione II - Soggetti Articolo 6 – Richiesta permesso di costruire ...11
Articolo 7 – Domanda di voltura...11
Articolo 8 – Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività...12
Articolo 9 – Procedimento per le opere minori ...12
Articolo 10 – Domanda di autorizzazione paesistica...13
Articolo 11 – Proposta di piani attuativi di iniziativa privata...14
Articolo 12 – Richiesta di certificato di agibilità ...14
Sezione III Documenti ed elaborati da allagare alle istanze Articolo 13 – Documenti ed elaborati da allegare alle istanze...15
Articolo 14 – Permesso di costruire ...15
Articolo 15 – Certificato di agibilità...16
Articolo 16 – Autorizzazione paesistica ...16
Articolo 17 – Piani attuativi...16
Sezione IV Autocertificazione ed asseverazione Articolo 18 – Autocertificazioni...16
Articolo 19 – Asseverazione ...17
Capo III
Le fasi del procedimento amministrativo Sezione I - Fase di avvio
Articolo 20 – Presentazione dell’istanza ...17
Articolo 21 – Responsabile del Procedimento ...17
Sezione II - Fase istruttoria Articolo 22 – Denuncia inizio attività ...18
Articolo 23 – Comunicazioni opere minori...18
Articolo 24 – Permesso di costruire ...18
Articolo 25 – Titolo abilitativo per attività non compreso nel D.P.R. 380/2001 ...19
Articolo 26 – Autorizzazione paesistica ...19
Articolo 27 – Piani attuativi...20
Sezione III - Fase decisionale Articolo 28 – Permesso di costruire ...20
Articolo 29 – Titolo abilitativo per attività non compreso nel D.P.R. 380/2001 ...21
Articolo 30 – Autorizzazione paesistica ...21
Sezione IV - Provvedimento finale Articolo 31 – Piano Attuativo...21
Articolo 32 – Provvedimento di permesso di costruire ...22
Articolo 33 – Termine di inizio ed ultimazione lavori ...22
Articolo 34 – Autorizzazione – extra D.P.R. 380/2001 ...23
Articolo 35 – Rilascio del certificato di agibilità ...23
Articolo 36 – Libretto d’uso e di manutenzione ...23
Sezione V - Fase integrativa dell'efficacia Articolo 37 – Comunicazione del provvedimento ...23
Articolo 38 – Pubblicazione del provvedimento ...24
Articolo 39 – Autorizzazione paesistica ...24
Capo IV Semplificazione dei procediemnti amministrativi Sezione I - Conferenza dei servizi Articolo 40 – Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune ...24
Articolo 41 – Conferenza dei servizi tra Amministrazioni diverse...25
Sezione II - Sportello unico attività produttive
Articolo 42 – Ambito di applicazione ...25
Articolo 43 – Definizione di impianti a struttura semplice ...25
Articolo 44 – Struttura organizzativa ...25
Articolo 45 – Procedimento mediante conferenza dei servizi...25
Articolo 46 – Procedimento mediante autocertificazione ...26
Articolo 47 – Verifica ...27
Articolo 48 – Procedura di collaudo ...27
Articolo 49 – Sportello unico per l’edilizia...28
Sezione II - Collaborazione tra privati e Comune Articolo 50 – Parere preventivo...28
Articolo 51 – Indicazioni interpretative ...28
Capo V L'accesso ai documenti Sezione I - Fonti normative Articolo 52 – Norme applicabili ...28
Articolo 53 – Casi di esclusione ...28
Articolo 54 – Differimento dell’accesso ai documenti...29
Sezione II - Procedimento di accesso Articolo 55 – Modalità di acceso ai documenti ...29
Articolo 56 – Richiesta di accesso ...29
Articolo 57 – Conclusione del procedimento...29
Sezione III - Rilascio di copie Articolo 58 – Esame del documento ...29
Articolo 59 – Estrazione di copie dal documento ...30
Capo VI Vigilanza e sanzioni Sezione I - Fonti normative Articolo 60 – Sanzioni edilizie ...30
Articolo 61 – Sanzioni paesistiche ...30
Sezione II - Fasi del procedimento sanzionatorio Articolo 62 – Avvio del Procedimento ...30
Articolo 63 – Fase istruttoria ...30
Articolo 64 – Fase decisionale ...31 Articolo 65 – Fase integrativa dell’efficacia ...31 Articolo 66 – Fase di esecuzione d’ufficio ...31
Titolo II
La Commissione edilizia
Capo I
Composizione e nomina Sezione I - Composizione
Articolo 67 - Composizione ...31
Sezione II - Nomina e durata
Articolo 68 - Nomina e designazione ...32 Articolo 69 – Scadenza ...32
Sezione III - Casi di incompatibilità
Articolo 70 – Incompatibilità ...32 Articolo 71 – Conflitto di interessi...32
Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari
Articolo 72 – Incompatibilità sopravvenuta...33 Articolo 73 – Assenze ingiustificate ...33
Capo II Le attribuzioni Sezione I - Individuazioni delle attribuzioni
Articolo 74 – Attribuzione della Commissione...33 Articolo 75 – Pareri obbligatoria...33 Articolo 76 – Altri pareri obbligatori ...34
Sezione II - Casi di esclusione del parere
Articolo 77 – Casi di esclusione del parere ...34
Sezione III - Ambito di valutazione
Articolo 78 – Modalità di valutazione della Commissione Edilizia ...34 Articolo 79 – Modalità di valutazione ai fini dell’autorizzazione paesistica ...35
Capo III Funzionamento Sezione I - Modalità di convocazione
Articolo 80 – Convocazione ...35
Articolo 81 – Ordine del Giorno...35
Sezione II - Valudità delle sedute e delle decisioni Articolo 82 – Validità delle sedute e delle decisioni ...36
Articolo 83 – Parere degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale ...36
Articolo 84 – Pubblicità delle sedute ...36
Articolo 85 – Verbalizzazione...36
Articolo 86 – Sopralluogo...36
Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative del Comune Articolo 87 – Rapporto con le strutture organizzative del Comune ...37
Articolo 88 – Disciplina del verde su aree pubbliche...37
Titolo III Disposizioni sull'attivita' edilizia Capo I Ambiente urbano Sezione I - Spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 89 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico ...38
Articolo 90 – Insegne e mezzi pubblicitari...38
Articolo 91 – Chioschi, cabine telefoniche, edicole, contenitori per le raccolte ...38
Articolo 92 – Passaggi Pedonali ...38
Articolo 93 – Percorsi ciclabili ...39
Articolo 94 – Insegne e mezzi pubblicitari...39
Articolo 95 – Occupazione degli spazi pubblici ...39
Articolo 96 – Disciplina d’uso del sottosuolo ...39
Articolo 97 – Reti di servizi pubblici ...40
Articolo 98 – Volumi Tecnici ed impiantistici ...40
Articolo 99 – Intercapedine e griglie di aerazione ...41
Sezione II - Spazi privati Articolo 100 – Accessi e passi carrabili...41
Articolo 101 – Strade private...41
Articolo 102 – Allacciamento alle reti fognarie ...41
Articolo 103 – Allacciamento alle reti impiantistiche ...42
Articolo 104 – Recinzioni e manutenzione aree scoperte ...42
Articolo 105 – Spazi inedificati ...43
Articolo 106 – Sistemazione esterna dei fabbricati ...43
Articolo 107 – Toponomastica e segnaletica ...43
Articolo 108 – Numeri civici...43
Capo II Requisiti delle costruzioni in rapporto all'ambiente e allo spazio urbano Sezione I - Inserimento ambientale delle costruzioni Articolo 109 – Decoro delle costruzioni...44
Articolo 110 – Allineamenti ...44
Articolo 111 – Spazi conseguenti ad arretramenti ...45
Articolo 112 – Prospetti su spazi pubblici...45
Articolo 113 – Ombre portate...46
Articolo 114 – Sporgenze e aggetti ...46
Articolo 115 – Portici e gallerie ...46
Articolo 116 – Salubrità dei terreni edificabili ...46
Articolo 117 – Disciplina del Colore ...47
Articolo 118 – Disciplina dell’uso dei materiali di finitura...47
Articolo 119 – Disciplina del verde su aree private ...48
Sezione II - Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni Articolo 120 – Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni ...48
Capo III Requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili Sezione I - Requisiti di confort ambientale Articolo 121 – Qualità dell’aria in spazi confinanti...49
Articolo 122 – Ventilazione naturale ...49
Articolo 123 – Ventilazione attivata...49
Articolo 124 – Illuminazione naturale ...50
Articolo 125 – Illuminazione artificiale ...50
Articolo 126 – Controllo del soleggiamento...50
Articolo 127 – Comfort igrotermico ...51
Articolo 128 – Comfort acustico ...51
Sezione II - Requisiti spaziali Articolo 129 – Caratteristiche dimensionali delle unità abitative ...51
Articolo 130 – Cortili, cavedi, patii...52
Articolo 131 – Sottotetti...53
Articolo 132 – Spazi di cantinato e sotterraneo...53
Articolo 133 – Autorimesse ...54
Sezione III - Requisiti funzionali
Articolo 134 – Dotazione di servizi ...54
Articolo 135 – Spazi di cottura ...54
Articolo 136 – Flessibilità distributiva ...54
Articolo 137 – Flessibilità impiantistica...54
Articolo 138 – Accessibilità ...55
Capo IV Realizzazione degli interventi Sezione I - Disciplina delle opere Articolo 139 – Requisiti delle costruzioni...55
Articolo 140 – richiesta e consegna dei punti fissi ...55
Articolo 141 – Inizio dei lavori ...55
Articolo 142 – Disciplina del cantiere ...56
Articolo 143 – Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie ...56
Articolo 144 – Sicurezza del cantiere...56
Articolo 145 – Demolizioni ...57
Articolo 146 – Sicurezza del cantiere...57
Articolo 147 – Rinvenimenti ...57
Articolo 148 – Ultimazione dei lavori ...57
Capo V Modalità di presentazione dei progetti Sezione I - Unificazione grafica Articolo 149 – Ultimazione dei lavori ...58
Sezione II - Criteri di rappresentazione dell'inserimento ambientale Articolo 150 – Rappresentazione del contesto ambientale ...58
Sezione III - Elenco degli elaborati grafici e degli elementi di dimensionamento soggetti a verifica Tecnica Articolo 151 – Documentazione tecnica...59
Sezione IV - Indice dei capitoli della relazione illustrativa e degli allegati di calcolo Articolo 152 – Relazione illustrativa ...59
Titolo IV
Norme Finali e transitorie
Capo I
Durata del Regolamento
Articolo 153 – Modifiche al Regolamento Edilizio ...60 Capo II
Rapporti tra regolamento Edilizio e le N.T.A. del P.G.T.
Articolo 154 – Modifiche al Regolamento Edilizio e alle N.T.A. del P.G.T...60
Abcdefg = revisione apportate
Titolo I
PRINCIPI GENERALI CAPO I
Principi generali
Sezione I - Principi
Articolo 1 - Principi
1. In forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione Nazionale e Regionale, con il presente Regolamento il Comune di Cogliate disciplina le caratteristiche degli edifici e loro pertinenze, le destinazioni d’uso, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo.
2. Le norme del presente Regolamento si ispirano all’esigenza di consentire la migliore fruibilità dell’abitato e di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico - edilizio quanto sotto il profilo igienico sanitario.
3. Le norme del presente Regolamento definiscono anche le caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie, degli spazi aperti, del verde e dell’arredo urbano, per concorrere a realizzare un’elevata qualità dell’ambiente urbano, e di conseguenza della vita, sia negli ambiti privati sia nelle attrezzature e nei servizi pubblici e privati, per la collettività.
4. Per un migliore adempimento dei compiti istituzionali l’Amministrazione Comunale promuove la costante realizzazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.
Articolo 2 – Regolamento edilizio e piani attuativi
1. In osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le Norme Tecniche di attuazione del P.G.T. dettano le norme necessarie a disciplinare la corretta esecuzione delle scelte di piano.
2. In caso di interventi diretti, in particolare mediante permesso di costruire, si applicano integralmente le norme del presente Regolamento edilizio.
3. In caso di interventi complessi, mediante permesso di costruire convenzionato ovvero in esecuzione di piani urbanistici attuativi, si applicano le norme edilizie contenute in tali strumenti che prevalgono sulle norme del presente Regolamento di edilizia.
4. Restano fermi i limiti di distanza minima tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Detti limiti possono essere disapplicati unicamente ove si procede mediante apposita convenzione contenente prescrizioni planivolumetriche, ovvero in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti mediante specifico istituto che possieda altresì valore di permesso di costruire.
5. Sono ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 64 delle N.T.A. del P.G.T. fatte salve le deroghe previste dalla legislazione nazionale e regionale.
Articolo 3 – Interpretazione delle norme
1. Nel caso di interpretazioni contrastanti fra i regolamenti e/o norme comunali, prevale il principio di efficienza al fine di non ostacolare l’istanza. In tal caso l’eventuale provvedimento autorizzativo del dirigente deve contenere il parere favorevole dell’organo esecutivo dell’Amministrazione Comunale.
CAPO II L’ iniziativa
Sezione I - Soggetti
Articolo 4 – Provvedimenti abilitativi
1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (permesso di costruire, D.I.A., comunicazione opere minori):
a) Il proprietario e nel caso di comproprietà, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari, ovvero autocertificazione del firmatario dell’ istanza attestante che gli altri comproprietari autorizzano tale richiesta;
b) Ogni altro soggetto titolare di un godimento reale del bene, oggetto dell’ istanza, con allegata l’autorizzazione della proprietà, qualora il titolare dell’ istanza non fosse espressamente autorizzato da specifica legge.
Articolo 5 – Certificato di agibilità
1. Sono legittimati a chiedere il rilascio del certificato di agibilità tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienico sanitaria.
Sezione II – Contenuti dell’istanza
Articolo 6 – Richiesta permesso di costruire
1. La domanda richiedente il titolo abilitativo di costruire indirizzata alla struttura competente, deve contenere l’individuazione del soggetto richiedente, la qualifica, nonché quanto necessario per identificare con esattezza l’oggetto della richiesta (relazione dettagliata dell’ intervento, elaborati tecnici, documentazione fotografica).
Il responsabile del procedimento dell’ istanza può richiedere documentazione integrativa se l’ istanza non contiene sufficiente documentazione per l’ identificazione esatta dell’ oggetto della richiesta.
Articolo 7 – Domanda di voltura
1. Nell’ ipotesi di trasferimento del titolo abilitativo ai lavori rilasciato dal Comune, gli aventi causa possono chiedere che tale titolo sia intestato agli stessi; la richiesta presentata alla struttura competente deve essere corredata dai medesimi disegni allegati al permesso di cui si chiede la voltura, nonché copia autentica dell’ atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto di voltura.
Articolo 8 – Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività
1. Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione redatta in forma libera e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati:
a) generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimato a presentare la denuncia in base allo statuto o allo specifico atto deliberativo che deve indicare nella denuncia stessa;
b) numero del codice fiscale del richiedente;
c) generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
d) ubicazione ed estremi catastali dell’ immobile oggetto dell’ intervento con la specificazione:
- della zona urbanistica in cui l’ immobile oggetto dell’ intervento insiste;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull’ immobile oggetto dell’ intervento;
e) dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività;
f) generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
g) indicazione dell’ impresa alla quale si intende affidare i lavori;
h) indirizzo esatto, se non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.
2. La domanda deve riportare l’ elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
3. Il professionista deve descrivere nella relazione, in modo analitico, le opere oggetto della D.I.A., ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente regolamento edilizio, e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che particolari; deve altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti.
Articolo 9 – Procedimento per le opere minori
1. Il soggetto legittimato deve presentare alla struttura competente una propria comunicazione con cui dà notizia delle opere da compiersi non soggette a titolo abilitativo nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente.
2. Le opere minori possono così definirsi:
a) lavori che non determinano alterazioni planivolumetriche;
b) lavori che non determinano cambio di destinazione d’ uso per entità contenute nel 30% della s.l.p.;
c) lavori che non modificano le condizioni igieniche;
d) lavori che non pregiudicano la staticità dell’ immobile;
3. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
a) Generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimato a presentare la domanda in base allo statuto e allo specifico atto deliberativo che deve indicare nella domanda stessa;
b) Codice fiscale di colui che dà la comunicazione;
c) Estremi ed ubicazione dell’ immobile, con l’ indicazione della zona urbanistica in cui insiste l’ immobile oggetto dell’ intervento;
d) Dichiarazione che l’ immobile non è soggetto a vincoli;
e) Dichiarazione di proprietà dell’ immobile oggetto dell’ intervento o indicazione dell’altro titolo che legittima il dichiarante all’ esecuzione delle opere interne;
f) generalità del professionista, con relativo codice fiscale, nonché degli estremi dell’
iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale;
g) Generalità dell’ imprenditore che è stato incaricato della esecuzione delle opere interne;
h) Sottoscrizione del dichiarante, data e luogo di presentazione della comunicazione.
4. Il professionista, nella relazione, deve:
a) Autocertificare di essere abilitato alla progettazione, indicando gli estremi dell’
iscrizione al Collegio o all’Ordine professionale di appartenenza;
b) Descrivere analiticamente le opere da compiersi;
c) Asseverare che le opere da compiersi:
- non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, e con il presente Regolamento edilizio;
- non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
- non modifichino la destinazione d’ uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
- non rechino pregiudizio alla statica dell’ immobile;
- per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A, che gli stessi rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
5. La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Articolo 10 – Domanda di autorizzazione paesistica
1. I soggetti legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art.4 del presente Regolamento, devono indicare nell’ istanza medesima i seguenti elementi:
a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il oggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
b) numero del codice fiscale del richiedente;
c) estremi catastali e ubicazione dell’ immobile oggetto dell’ intervento;
d) generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
e) specificazione della natura del vincolo;
f) comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi oppure di compatibilità ambientale emessi sull’ immobile in questione;
g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento.
2. La domanda deve riportare l’ elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
Articolo 11 – Proposta di piani attuativi di iniziativa privata
1. La proposta di piani attuativi di iniziativa privata, redatta in conformità ad un modello predisposto dall’Amministrazione comunale ed alla stessa indirizzata per il tramite della competente struttura organizzativa, deve contenere tutti i dati richiesti nello stesso modello ed in particolare deve indicare:
a) generalità del proponente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
b) il codice fiscale del richiedente;
c) le generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
d) l’ubicazione ed estremi catastali dell’ immobile oggetto dell’ intervento con la specificazione:
- della zona urbanistica in cui l’ immobile oggetto dell’ intervento insiste;
- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull’ immobile oggetto dell’ intervento;
e) l’indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata;
f) il luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista.
2. La domanda deve riportare l’ elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati e ogni altro documento ritenuto indispensabile dal responsabile del procedimento.
Articolo 12 – Richiesta di certificato di agibilità 1. La domanda di certificato di agibilità deve indicare:
a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;
b) codice fiscale del richiedente;
c) estremi dei titoli abilitativi in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l’ abitabilità o l’ agibilità;
d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data);
e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente.
2. La domanda deve riportare l’ elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.
Sezione III – Documenti ed elaborati da allegare alle istanze
Articolo 13 – Documenti ed elaborati da allegare alle istanze
1. Alle istanze di provvedimenti abilitativi o permessi di costruire, alle dichiarazioni di inizio attività ed alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata deve essere allegata la documentazione indicata al successivo art. 14 del presente Regolamento, e comunque quelli previsti dalle leggi vigenti al momento di presentazione della pratica.
Articolo 14 – Permesso di costruire
1. A corredo delle domande di permesso di costruire devono essere presentati i seguenti elaborati di progetto, redatti secondo quanto disposto dall’art. 13 del presente Regolamento:
a) relazione tecnica illustrativa con documentazione fotografica;
b) planimetria di progetto con indicate le opere in oggetto, le distanze dai confini di proprietà e dagli edifici adiacenti, il calcolo del volume del progetto e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PGT, ed eventuali aree vincolate;
c) piante relative a tutti i piani (compreso quello di copertura) debitamente quotate e con l’ indicazione delle destinazioni d’ uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, della dislocazione dei pluviali e degli scarichi, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi;
d) almeno due sezioni quotate di cui una sul vano scala, ove esistente.
2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione:
a) Titolo che abilita alla richiesta;
b) estratto di mappa catastale con evidenziato l’ immobile;
c) estratto della tavola di azzonamento del PGT;
d) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione;
e) assunzione di impegno per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
f) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d’ Igiene;
g) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M. 11 Marzo 1988, D. M. 14.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
h) se necessario, copia dell’ autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico;
i) se necessario, copia dell’ autorizzazione a vincolo paesistico-ambientale;
j) se necessario, parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3. Qualora l’istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del procedimento (o dell’ istruttoria) richiede, la documentazione mancante nei termini di legge. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto; se il soggetto richiedente la concessione non presenti la necessaria documentazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata d’ ufficio.
4. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l’ emanazione del provvedimento finale.
Articolo 15 – Certificato di agibilità
1. A corredo delle richieste dei certificati di agibilità devono essere allegati documenti attestanti le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico riguardanti l’edificio di cui si chiede il certificato.
2. Oltre alla documentazione di cui al punto 1. devono essere allegati i documenti elencati dall’ art. 25 del D.P.R. 380/2001, successive modifiche ed integrazioni; il responsabile del procedimento valutata l’entità dell’ intervento, stabilisce quale documento non risulta necessario al fine dell’ottenimento del certificato.
Articolo 16 – Autorizzazione paesistica
1. Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesistica si rimanda a quanto indicato nell’abaco contenuto nell’ allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/30194 del 25 Luglio 1997, pubblicata sul 3° supplemento straordinario al n. 42 del B.U.R.L. del 17 Ottobre 1997.
Articolo 17 – Piani attuativi
1. Per la documentazione da allegare alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata si rimanda a quanto specificatamente indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 Luglio 1997 in B.U.R.L. n. 35 del 25 Agosto 1997, serie ordinario.
Sezione IV – Autocertificazione ed asseveramento Articolo 18 – Autocertificazioni
1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure del presente Regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni delle leggi 4 Gennaio 1968 n. 15 e 15 Maggio 1997 n.127 come successivamente modificate ed integrate, nonché in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403, recanti norme di attuazione degli art. 1, 2, 3 della legge 15 Maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia in oggetto del presente Regolamento risultanti da atti pubblici, possono essere autocertificate mediante l’
attestazione delle stesse con una dichiarazione redatta e sottoscritta dall’ interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra citate e l’ indicazione espressa degli estremi dell’ atto pubblico che sostituisce. Il responsabile del procedimento può chiedere documentazione comprovante il contenuto dell’autocertificazione per le verifiche di legge.
Articolo 19 – Asseverazione
1. Nell’ ipotesi in cui l’Amministrazione Comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente Regolamento, il progettista e/o l’interessato possono produrre un’asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 25 Settembre 1998 n. 6/38573, in un’ attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell’ atto richiesti nelle distinte procedure.
2. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, deve essere asseverata:
a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti;
b) la superficie delle aree da edificare;
c) la volumetria di fabbricati esistenti;
d) le distanze di edifici esistenti dal confine;
e) i distacchi dagli edifici ; f) l’ altezza dei fabbricati.
CAPO III
Le fasi del procedimento Amministrativo Sezione I – fase di avvio
Articolo 20 – Presentazione dell’istanza
1. L’ istanza del permesso di costruire o autorizzazione paesistica o D.I.A. o di comunicazione opere minori, redatta in conformità con le vigenti normative sull’imposta di bollo, può essere presentata personalmente nei giorni e nelle ore previsti dal responsabile della struttura competente, oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. In caso di presentazione personale, viene rilasciata ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’istanza con l’ indicazione del protocollo generale.
3. Ogni istanza deve contenere un unico procedimento abilitativo.
4. L’ esame delle istanze deve avvenire, in linea di principio, secondo l’ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo d’ingresso della domanda stessa.
Articolo 21 – Responsabile del Procedimento
1. L’Amministrazione Comunale provvede secondo quanto disposto dall’ art. 38 comma 2 della legge Regionale 12/2005 e successive modifiche de integrazioni a comunicare agli interessati l’ avvio del procedimento.
2. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese:
a) le generalità del responsabile dell’ istruttoria, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico;
b) l’ unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento;
c) la persona legittimata ad assumere l’ atto finale;
d) l’ indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento.
Sezione II – fase istruttoria
Articolo 22 – Denuncia inizio attività
1. Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. di cui all’ art. 41 della Legge Regionale 12 del 11.03.2005 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della D.I.A.
2. Qualora venga riscontrata l’ assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile della struttura competente con provvedimento motivato, da notificare nello stesso termine di cui al comma 1, dichiara la non procedibilità all’ interessato.
Articolo 23 – Comunicazioni opere minori
1. Sono soggetti a semplice comunicazione tutti gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo non compresi nell’ attività libera di cui all’ art. 6 del D.P.R. 380/2001 e non soggetti ad altre discipline (D.I.A., permesso di costruire, ecc.); in particolare tutte le attività comprese nell’ art. 3 lettera “b” del D.P.R. 380/2001, nonché tutte le attività di cambio d’ uso senza opere che superano il 30% dell’ unità interessata nel limite di 150 mq. di s.l.p.
Articolo 24 – Permesso di costruire
1. Completato l’esame dei documenti allegati alla pratica edilizia secondo quanto previsto dall’ art. 13 del presente Regolamento, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda (salva motivata eccezione) il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce avvalendosi, laddove è costituito dello sportello unico per l’edilizia, i prescritti pareri degli uffici comunali, ove previsto, della commissione edilizia, se istituita, nonché di tutti i pareri previsti dall’art. 32 comma 5 della Legge regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che questi non siano allegati alla richiesta, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui all’art. 38 comma 3, della Legge Regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 2. L’interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro il termine fissato, che non può essere inferiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di ricezione della documentazione
integrativa. Qualora l’interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso in senso negativo.
3. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
4. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 32, comma 5, il competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, lo sportello unico per l’edilizia, convoca, nel termine di cui al comma 3, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 241/1990.
Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del D.Lgs. 42/2004.
5. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l’edilizia, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati, nonché notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
Articolo 25 – Titolo abilitativo per attività non compreso nel D.P.R. 380/2001
1. Il responsabile del procedimento (o dell’ istruttoria), qualora emergano carenze o incompletezze nella documentazione prevista dal titolo I, capo II, sezione III del presente Regolamento, provvede a formulare la richiesta di completamento o regolarizzazione della documentazione stessa.
2. Completato l’ esame dei documenti allegati alla pratica, il responsabile del procedimento (o dell’ istruttoria) predispone una relazione motivata, ove necessaria, diretta al soggetto competente per l’ emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Articolo 26 – Autorizzazione paesistica
1. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione paesistica è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale termine può essere sospeso esclusivamente per richiedere l’integrazione della documentazione di cui al titolo I, capo II, sezione III del presente Regolamento, ovvero per accertare gli elementi di cui al successivo comma 2; il termine riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
2. Successivamente alla presentazione dell’ istanza, il responsabile del procedimento:
a) verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati;
b) individua il tipo di vincolo in cui ricade l’intervento e l’eventuale motivazione esplicitata;
c) se la Commissione é interna all’Ente provvede alla convocazione della stessa, in tempi utili per rispettare quanto previsto dal comma 1, mentre se si istituisce in forma consorziata o associata, provvede all’invio di tutta la documentazione necessaria per l’espressione del relativo parere
3. La Commissione del paesaggio può convocare il progettista e colui che ha presentato l’
istanza al fine di dare indicazioni per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico tutelato dal vincolo.
Articolo 27 – Piani attuativi
1. L’ istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione del relativo progetto all’Amministrazione Comunale per mezzo della competente struttura organizzativa, unitamente alla documentazione di cui all’ art. 17 del presente Regolamento.
2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta qualora il responsabile del procedimento (o dell’ istruttoria) richieda, con provvedimento espresso da assumere nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’ adeguamento della stessa alle prescrizioni normative vigenti.
In questo caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste.
3. Della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della medesima, è data comunicazione al soggetto proponente.
4. Contestualmente alla comunicazione all’interessato della conclusione della fase istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta comunale, unitamente alla relazione istruttoria, la proposta di piano, per l’ iscrizione della stessa all’ ordine del giorno del Consiglio comunale.
Sezione III – Fase decisionale
Articolo 28 – Permesso di costruire
1. Determinato, sulla base della vigente normativa, il calcolo del contributo laddove previsto, il responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento dell’istanza del permesso di costruire. Ai sensi dell’ art.
38 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dell’ avvenuta emanazione del provvedimento si dà avviso agli interessati, nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 37, nonché notizia al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio, invitandoli a versare al Comune entro 30 giorni la quota di contributo relativo all’ incidenza degli oneri di urbanizzazione. L’avviso deve indicare la data del provvedimento del permesso di costruire, le prescrizioni a cui esso è eventualmente subordinato e l’ammontare del contributo richiesto.
2. E’ in facoltà dell’ istante o del progettista sottoporre alla verifica del responsabile del procedimento (o dell’ istruttoria) il calcolo del contributo del permesso di costruire.
3. La consegna o la notifica del permesso di costruire deve avvenire dopo la presentazione della quietanza di pagamento dei contributi afferenti al rilascio.
4. In caso di diniego, contestualmente all’emanazione del provvedimento di reiezione dell’
istanza del permesso di costruire, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente.
Articolo 29 – Titolo abilitativo per attività non compreso nel D.P.R. 380/2001
1. Il responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento dell’ istanza.
2. L’ istanza di autorizzazione si intende respinta qualora il responsabile della struttura organizzativa competente non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell’ istanza. In tal caso il richiedente può dar corso ai poteri sostitutivi nei modi indicati dalla legge.
3. In caso di diniego, contestualmente all’ emanazione del provvedimento di reiezione dell’istanza di autorizzazione, il responsabile della struttura organizzativa competente comunica il provvedimento negativo al soggetto richiedente.
Articolo 30 – Autorizzazione paesistica
1. Una volta acquisito il parere della Commissione paesistica integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico - ambientale, il responsabile della struttura competente assume il provvedimento finale di autorizzazione paesistica (o di diniego della stessa).
2. Copia del provvedimento autorizzativo con allegati il parere della Commissione paesistica integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico - ambientale e la relativa relazione, le tavole progettuali concernenti l’intervento autorizzato e la documentazione fotografica dei luoghi interessati dal progetto, vengono trasmessi alla competente sopraintendenza ai beni architettonici e ambientali per consentire l’esercizio del relativo controllo, fatto salvo per gli interventi di sub-delega di esclusiva competenza comunale.
Articolo 31 – Piano Attuativo
1. Il piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla positiva conclusione della fase istruttoria di cui al precedente art. 27.
2. La deliberazione di adozione è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno dell’ affissione all’ albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi 15 giorni gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge.
3. Per i piani attuativi interessanti le aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, la delibera di adozione del piano attuativo con i relativi allegati, è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente all’ente gestore del parco, per l’espressione del relativo parere, da rendere nei termini di cui al comma 1 del precedente art. 27, decorso il quale si prescinde dal parere e si procede, comunque ai sensi del successivo comma 4.
4. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni, nonché quello previsto per i pareri di cui al comma precedente, il Consiglio comunale, nel termine di 60 giorni dalla scadenza sopraindicata, decide sulle stesse ed approva, in via definitiva, il piano attuativo.
Sezione III – fase decisionale
Articolo 32 – Provvedimento di permesso di costruire 1. Il provvedimento di permesso di costruire deve contenere:
a) la definizione tecnico-giuridica dell’ intervento indipendentemente dalla qualificazione proposta dall’ istante (ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.);
b) le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato istanza di concessione, ovvero nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l’ istanza in rappresentanza dello stesso;
c) la descrizione delle opere con l’ elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso di costruire e l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;
d) l’ ubicazione e l’ identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’ intervento;
e) gli estremi della richiesta del permesso di costruire, con indicazione dell’ eventuale documentazione integrativa o modificativa depositata;
f) gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nulla osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi;
g) la data del parere della Commissione edilizia se istituita;
h) l’ammontare del contributo afferente il rilascio del permesso di costruire, se dovuto;
i) eventuali prescrizioni e /o condizioni, se del caso prescrivendo la presentazione di elaborati corretti o aggiornati;
j) la data e la sottoscrizione da parte del responsabile della competente struttura;
k) il termine per l’ inizio e la fine dei lavori. Qualora non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono quelle stabilite dall’ art. 15 del D.P.R. 380/2001.
Articolo 33 – Termine di inizio ed ultimazione lavori
1. L’ inizio e l’ ultimazione dei lavori devono avvenire entro i termini stabiliti dalla lettera k) del precedente art. 32.
2. Il permesso di costruire deve comunque menzionare l’obbligo del titolare di non iniziare i lavori prima dell’ avvenuta denuncia delle opere in cemento armato o struttura metallica e altra documentazione obbligatoria.
3. I lavori non possono avere inizio se non a seguito di esito positivo, anche per infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.
4. I lavori riguardanti le opere soggette al procedimento di valutazione di impatto ambientale possono avere inizio solo dopo l’ espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte dell’ ente competente.
5. Il titolare del titolo abilitativo ad edificare deve presentare, all’apposita struttura comunale, la denuncia di inizio lavori e la denuncia di ultimazione lavori entro cinque giorni dall’ inizio o dall’ ultimazione dei lavori al fine di consentire il necessario controllo.
Articolo 34 – Autorizzazione – extra D.P.R. 380/2001 1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
a) Le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato istanza di autorizzazione ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l’istanza in rappresentanza dello stesso;
b) L’ubicazione ed eventuale identificazione catastale della struttura oggetto d’intervento;
c) Eventuali prescrizioni e/o condizioni, se del caso prescrivendo la presentazione di elaborati corretti o aggiornati;
d) Il termine per l’ inizio e la fine dei lavori.
Articolo 35 – Rilascio del certificato di agibilità
1. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di agibilità, il dirigente della competente struttura comunale ovvero, in mancanza dello stesso, il responsabile della struttura competente rilascia il certificato di agibilità nei modi indicati nel punto 3 dell’ art. 25 del D.P.R. 380 /2001.
Articolo 36 – Libretto d’uso e di manutenzione
1. E’ facoltà dell’ istante, ove la legge non prevede l’ obbligo, di allegare alla richiesta di agibilità il libretto d’ uso e di manutenzione del fabbricato.
2. Le attestazioni riportate sul libretto d’ uso e manutenzione rappresentano la situazione di riferimento per l’ uso del fabbricato e per gli interventi di manutenzione da programmare sullo stesso, nonché per eventuali responsabilità, connesse ad un uso improprio del fabbricato, o a carenza di manutenzione.
Sezione IV– fase integrativa dell’efficacia
Articolo 37 – Comunicazione del provvedimento
1. Il responsabile della struttura competente comunica al richiedente, presso il domicilio da questi indicato e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso di emanazione del permesso di costruire o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni.
2. Il richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di permesso di costruire, è tenuto a provvedere al ritiro dell’atto, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall’art. 43 del L.R. 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, ossia dopo aver provveduto al pagamento del contributo afferente il rilascio del permesso di costruire.
3. Nel caso di ritardati pagamenti si applicano i disposti di cui all’art. 42 del D.P.R. 380/01.
Articolo 38 – Pubblicazione del provvedimento
1. La pubblicazione del permesso di costruire costituisce atto dovuto e deve essere effettuata contestualmente all’ avvenuto rilascio del provvedimento.
Articolo 39 – Autorizzazione paesistica
1. Secondo quanto previsto dai “criteri per l’ esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali” il provvedimento di autorizzazione paesistica, ovvero il diniego della stessa, viene comunicato direttamente ai soggetti che hanno proposto l’ istanza e pubblicato per non meno di 15 giorni consecutivi all’ albo del Comune, nonché trasmesso alla Soprintendenza per il necessario controllo.
CAPO IV
Semplificazione dei procedimenti amministrativi Sezione I – Conferenza dei servizi
Articolo 40 – Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune
1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento (o dell’ istruttoria) può indire una conferenza dei servizi tra le strutture interne all’Amministrazione comunale, ai sensi dell’ art. 14, legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dell’ istruttoria) deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 10 giorni prima della data stabilita.
3. Nella convocazione viene indicato l’ oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione.
4. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari dell’Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento definitivo e conclusivo dell’ istruttoria, ovvero del procedimento, a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma I o comma II dell’ art. 14 della legge 241/90.
5. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore provvedimentale nel caso di Conferenza decisoria.
Articolo 41 – Conferenza dei servizi tra Amministrazioni diverse
1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando l’Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo.
Sezione II – Sportello unico attività produttive
Articolo 42 – Ambito di applicazione
1. La disciplina di cui al paragrafo 1 della presente sezione ha per oggetto la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione di impianti produttivi di beni e servizi, la riattivazione e riconversione dell’ attività produttiva nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114. ora d Lgs 26.03.2010 n°59
Articolo 43 – Definizione di impianti a struttura semplice
1. Sono impianti a struttura semplice, quelli individuati dalla Regione con D.G.R.
n.6/41318 del 5 Febbraio 1999, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per gli impianti a struttura semplice si applica il procedimento mediante autocertificazione di cui al successivo art. 46.
Articolo 44 – Struttura organizzativa
1. L’Ente nella propria autonomia, nel rispetto delle leggi di indirizzo, determina in relazione al proprio organico la struttura competente al rilascio dei relativi permessi di costruire nonché le garanzie alle informazioni per gli iter procedurali.
Articolo 45 – Procedimento mediante conferenza dei servizi
1. Per gli impianti e i depositi di cui all’ art. 27 del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, nonché nelle ipotesi previste dall’ art, 1 del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447, successive modifiche ed integrazioni, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazione di cui al successivo articolo, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura di cui al precedente art. 44, la quale invita ogni Amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzativi o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.
2. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione d’ impatto ambientale il termine è di 150 giorni, prorogabile di 90 giorni, in base alla normativa vigente. Qualora si necessitasse
d’ulteriore documentazione, il termine di decorrenza ricomincia dalla presentazione della documentazione completa.
3. Se una delle Amministrazioni di cui al comma 1 deputate al rilascio di atti autorizzativi o di consenso, comunque denominati, si pronuncia negativamente, la struttura trasmette detta pronuncia al richiedente e il procedimento si intende concluso. Il richiedente, entro il termine tassativo (di 20 giorni dalla comunicazione) pena decadenza, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di concordare eventualmente quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente comma 1, entro i successivi 10 giorni, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, il Sindaco o suo delegato convoca una Conferenza dei servizi ai sensi dell’ art. 14, e seguenti della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
5. La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante affissione dell’ avviso di convocazione all’ albo pretorio o mediante modalità informatiche. Alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio della realizzazione del progetto dell’ impianto produttivo, presentando osservazioni che la Conferenza è tenuta a valutare.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento che viene comunicato, a cura della struttura, richiedente.
7. Il procedimento si conclude nel termine di 6 mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il procedimento si conclude nel termine di 11 mesi.
Articolo 46 – Procedimento mediante autocertificazione
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive ha inizio presso la struttura competente con la presentazione da parte dell’
impresa di un'unica domanda contenente, ove necessario, anche la richiesta del permesso di costruire corredato da autocertificazione attestante la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, alla sicurezza degli impianti, alla tutela sanitaria e ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi unitamente al legale rappresentante dell’ impresa. Resta ferma la necessità dell’ acquisizione delle autorizzazioni nelle materie per cui non è consentita l’autocertificazione, quali, in particolare, le autorizzazioni in materia paesistico - ambientale, idrogeologica, storico artistico e monumentale.
2. La struttura, ricevuta la domanda ne dà notizia tramite pubblicazione all’ albo pretorio.
3. Il responsabile della struttura può richiedere per una sola volta l’ integrazione degli atti, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti, i termini di legge rimangono sospesi.
4. Il responsabile della struttura può chiedere chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche progettuali convocando il soggetto richiedente per un’ audizione in contraddittorio.
5. Ferma restando la necessità dell’ acquisizione dell’ autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l’ autocertificazione nel caso di impianti a struttura semplice, di cui al precedente art. 43, la realizzazione dell’ intervento si intende autorizzata se la struttura, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso. La realizzazione dell’ opera è comunque subordinata al permesso di costruire.
6. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte. L’ impresa è tenuta a comunicare alla struttura l’ inizio dei lavori per la realizzazione dell’ impianto. La realizzazione dell’ opera è comunque subordinata al rilascio del permesso di costruire.
Articolo 47 – Verifica
1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte ai sensi del precedente art. 46. Successivamente verifica la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici.
2. La verifica riguarda inoltre:
a) La prevenzione degli incendi;
b) La sicurezza degli impianti elettrici, degli apparecchi di sollevamento e degli impianti in genere;
c) L’ installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) L’ installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) Il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) Le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) Le immissioni nei corpi idrici ed ogni altro rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute e per l’ ambiente;
h) L’inquinamento acustico ed elettromagnetico all’ interno ed all’ esterno dell’
impianto produttivo;
i) Le industrie qualificate come insalubri;
j) Le misure di contenimento energetico.
3. Le funzioni di controllo da parte del Comune non hanno decorrenza di termini.
Articolo 48 – Procedura di collaudo
1. Come previsto dalla disciplina vigente i fabbricati e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell’impianto e dal direttore lavori e non collegati né professionalmente né economicamente (in modo diretto o indiretto) all’impresa, con il compito di attestare la conformità al progetto approvato, l’agibilità e l’immediata operatività.
2. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge ed in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni in sede di autorizzazione.
3. Il certificato di cui al precedente comma è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. La struttura di cui al precedente art. 44, nel caso in cui la certificazione non risulti conforme all’ opera ovvero quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, assume i provvedimenti necessari ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell’impresa e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Articolo 49 – Sportello unico per l’edilizia
1. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale istituire un’ apposita struttura organizzativa per interventi edilizi riferiti ad attività non produttive, singole o in forma associata.
2. Per i procedimenti amministrativi valgono le norme dello sportello unico per le attività produttive.
Sezione III – Collaborazione tra privati e Comune
Articolo 50 – Parere preventivo
1. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché di nuova costruzione o ampliamento, i soggetti interessati possono presentare alla struttura competente un progetto preliminare corredato da elaborati concordati con il responsabile del procedimento, che permettono l’ individuazione urbanistica e l’ oggetto della richiesta.
2. La struttura competente può esaminare e discutere il progetto con l’ interessato; il progettista in via informale e, se del caso, lo trasmette alla Commissione Edilizia ( se costituita) per un esame preliminare.
Articolo 51 – Indicazioni interpretative
1. I soggetti interessati (proprietari di aree, professionisti e aventi titolo) possono chiedere all’Amministrazione Comunale indicazioni interpretative della disciplina urbanistico edilizia. L’Amministrazione può fornire tali indicazioni, sia per iscritto che verbalmente tramite la struttura indicata.
CAPO V
L’ accesso ai documenti Sezione I – Fonti normative
Articolo 52 – Norme applicabili
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle modalità indicate dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 53 – Casi di esclusione
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti coperti da segreto sulla base di espressa disposizione di legge, nonché i documenti la cui conoscenza possa pregiudicare le esigenze di cui alla lettera a), b), c) dell’ art. 24 della legge 241/90.
2. Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni della legge 31 Dicembre 1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, per quanto applicabile.
Articolo 54 – Differimento dell’accesso ai documenti
1. E’ disposto il differimento dell’accesso ai documenti, ove sia necessario, per assicurare la tutela della vita privata e della riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese o associazioni. Il differimento è disposto inoltre per l’accesso a quei documenti la cui conoscenza possa impedire o ostacolare gravemente lo svolgimento dell’ azione amministrativa.
2. Il differimento dell’ accesso e la sua durata sono stabiliti dal responsabile del procedimento con proprio provvedimento motivato e sono comunicati per iscritto al richiedente.
Sezione II – Procedimento di accesso
Articolo 55 – Modalità di acceso ai documenti
1. L’ accesso ai documenti amministrativi deve avvenire sempre mediante richiesta scritta da presentarsi, anche tramite fax, all’ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti, con le modalità indicate nel Regolamento Comunale per l’ esercizio del diritto di accesso.
Articolo 56 – Richiesta di accesso 1. La richiesta di accesso deve indicare:
a) Le generalità o i poteri rappresentativi del soggetto richiedente;
b) Gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’ individuazione;
c) L’ impegno al rimborso delle eventuali spese di riproduzione, di spedizione e di bollo in quanto dovute;
d) L’ interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nell’indirizzo dell’ art.
22 della legge 241/90.
Articolo 57 – Conclusione del procedimento
1. Il procedimento di accesso ai documenti amministrativi deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 25 della legge 241/90, questa s’ intende rifiutata.
Sezione III – Rilascio di copie
Articolo 58 – Esame del documento
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia del documento amministrativo richiesto. L’ esame del documento è gratuito.