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Le misure rieducative per i minorenni irregolari nella condotta e nel carattere

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Academic year: 2022

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Corso di Alta Formazione

Il Giudice Onorario nel Tribunale per i Minorenni:

funzioni, attività e competenze in un contesto multidisciplinare VIII edizione

Alessandro RUDELLI

Le misure rieducative per i minorenni irregolari nella condotta e nel carattere

8 marzo 2021

(2)

Perché è necessario

collocare la questione dei ‘giovani’

e dell’educazione

nella sua posizione storica

sociale

culturale

linguistica

(3)
(4)

Germania weimariana

1921: Tribunale per i Minorenni a competenza penale

1922: Tribunale per i Minorenni con competenza civile e

amministrativa

(5)

Apfelbock – Monaco – 1919

In mite luce Jakob Apfelbock Ammazzò il padre e la madre suoi, Li chiuse tutt’e due nel guardaroba

E restò nella casa, solo lui.

Correvano, a nuoto, nubi sotto il cielo E intorno la casa mite il vento estivo

Soffiava e nella casa c’era lui solo, Sette giorni prima era ancora un bambino

(6)

Maria Farrar – Augusta sul Lech – 1921

Maria Farrar, nata in aprile, Defunta nelle carceri di Meissen, Ragazza madre, condannata, vuole Mostrare a tutti quanto siamo fragili.

Voi, che partorite comode in un letto

E il vostro grembo gravido chiamate benedetto Contro i deboli e i reietti non scagliate l’anatema.

Fu grave il suo peccato, ma grande la sua pena.

Di grazia, quindi, non vogliate sdegnarvi:

Ogni creatura ha bisogno dell’aiuto degli altri

(7)

Italia

Regio Decreto Legge 1404/34

istitutivo del

Tribunale per i Minorenni

(8)

Con l’articolo 2 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934 n. 1404

il legislatore ha definito la composizione del Tribunale per i Minorenni

prevedendo sin da subito la presenza di

“ un cittadino benemerito dell’assistenza sociale scelto fra i cultori di biologia, di psichiatria,

di antropologia criminale e di pedagogia”

(9)

1926 istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 1927 Opera Nazionale Balilla

1930 codice Rocco

1931 approvazione del Regolamento Carcerario

1933 inclusione delle organizzazioni giovanili nella Gioventù Italiana del Littorio 1934 Tribunale per i Minorenni

(10)

La competenza ‘amministrativa’ delle misure ‘rieducative’

art. 25

per i minori d’età che

“per abitudini contratte diano prova di traviamento

e appaiano bisognosi di correzione morale”

(11)

Il dettato normativo

degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del RDL 1404/34

disciplina le misure amministrative

(7 articoli su 33)

(12)

L’impronta dei giovani traviati nell’atto di nascita

del Tribunale per i Minorenni

(13)

1907 fondazione dell’Associazione Cesare Beccaria

‘Possiamo salvarti e non lo fa nessuno:

O suprema viltà!’

1921 Acquistata villa Fagnani ad Arese, sono inseriti i primi 14 ragazzi

‘disadattati’

(nel giro di pochi anni le presenze saranno oltre 100, arrivando a superare le 500 dal 1943 agli anni del Dopoguerra, fino al 1955 quando passerà ai Salesiani)

1927 Inaugurato in piazza Filangeri l’Istituto per i Minorenni che comprende:

Sezioni per i minorenni imputati

Sezioni per i minorenni condannati

Sezioni per i minorenni ‘disadattati’

Centro di osservazione psichiatrico-antropologica

In forma sperimentale viene distaccato un giudice dedicato ai minore che si fa affiancare dal Centro di Osservazione e da rappresentanti dell’Opera Nazionale maternità e infanzia ed istituzioni di beneficenza

(14)

Dopo la guerra

il problema della ‘disciplina’ dei giovani resta.

Ma con le stesse parole e gli stessi istituti, altri scenari cominiciano a prendere forma

https://www.youtube.com/watch?v=VKBiqFjP1_w

https://www.youtube.com/watch?v=Jzo4n0MkQpM

(15)
(16)
(17)
(18)

Introdotta la figura dell’assistente sociale nel settore del disadattamento minorile con una circolare del 1951

e con la costituzione degli uffici di servizio sociale tra i centri di rieducazione per i minorenni

DPR 153/55

(19)

legge 888/56

Alle quattro aree scientifiche originarie afferenti il profilo

curriculare dei componenti privati viene aggiunta la psicologia

Si stabilisce l’affiancamento del giudice onorario uomo da parte di un giudice onorario donna: per la prima volta in Italia

vengono assegnate funzioni giurisdizionali alle donne

La composizione del Tribunale per i Minorenni passa da due

giudici togati ed un giudice onorario all’assetto paritario di due

giudici togati e due onorari

(20)

Legge 888/56

ha una tensione paternalistico-previdenziale

Introduce l’affidamento al servizio sociale

tra le misure rieducative amministrative e avvia la pluralità delle istituzioni competenti

Il minore “traviato” è sostituito dal minore

«irregolare nella condotta e nel carattere»

che sposta l’asse dalla condanna morale alla

categoria del disadattamento.

(21)

Legge 888/56

attribuisce per la prima volta alla componente onoraria funzioni monocratiche riferite

all’espletamento di audizioni e atti istruttori

attinenti la competenza amministrativa dei

Tribunali per i Minorenni

(22)

1965

inaugurazione nella attuale sede

dell’Istituto di Custodia e Rieducazione Minorile

‘Cesare Beccaria’

Presenza media giornaliera:

70 ragazzi in misura ‘amministrativa’

50 ragazzi in custodia penale

(23)

dicembre 1971

a seguito di ordinanza

del Presidente del Tribunale per i Minorenni viene chiusa la sezione ‘amministrativa’

dell’Istituto ‘Beccaria’

(24)

Gli ambiti rieducativi, trattamentali e istituzionali

tra minorenni d’area penale e

minorenni in misura amministrativa

vanno separandosi

(25)

D.P.R. 616/77

attua il processo di decentramento

La gestione delle misure amministrative passa del Ministero di Grazia e Giustizia

all’ente locale (art. 23 lettera c) rivoluzionando il sistema rieducativo

con l’abolizione di fatto delle Case di rieducazione e con il trasferimento della materia

nell’ambito del Welfare e dell’assistenza

(26)

Sempre più manifesta la differenza tra

Misure amministrative Misure penali

Misure di sicurezza

Misure di prevenzione

(27)

Art. 25 bis

introdotto dalla legge 269/98

Interventi amministrativi di tutela di minori

che esercitino la prostituzione

(28)

La difficile posizione degli amministrativi tra tutela

(civile rafforzato?)

responsabilità genitoriali

e prescrizioni

(29)

La difforme applicazione sul territorio nazionale

e i dubbi di legittimità costituzionale

(art. 13 della Costituzione che protegge la libertà

personale)

(30)

Principi costituzionali fondamentali

Art. 30

E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori

la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela

giuridica e sociale (…)

(31)

Art. 31

La repubblica (…)

protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,

favorendo gli istituti necessari a tale scopo

(32)

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività

e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i

limiti imposti dal rispetto della persona umana .

(33)

Fascicoli amministrativi

 Lombardia oltre 700

 Piemonte 5

 Puglia 1

 Toscana 0

(34)

Comportamenti segnalati per l’avvio del procedimento

(ricerca Fondazione Zancan Difensore Civico Emilia Romagna sul TM Bologna):

Violazione regole scolastiche 29,5%

violazione regole famigliari 24,6%

Fughe da casa 21,1%

Uso di droghe 21,1%

Bullismo 9,8%

Prostituzione 9,1%

Prossimità con ambienti devianti 7,4%

Autolesionismo 3,2 %

Comportamenti sessuali promiscui 3,2 %

(35)

Difficoltà registrate in ambito famigliare:

Conflitti 76%

Maltrattamenti 62 %

Abbandono 62 %

Violenza assistita 53 %

Lutti 38 %

Devianza in famiglia 34 %

Almeno un genitore tossicodipendente 34 %

(36)

Sono state fatte e sono in corso specifiche ricerche sul campo al

Tribunale per i Minorenni

di Milano per approfondire gli aspetti di vittimizzazione, le vulnerabilità, le tipologie delle condotte irregolari,

i provvedimenti emessi

e i risultati degli interventi posti in essere

(37)

Nuove forme dell’adolescenza:

profili di rischio, vulnerabilità, condotte irregolari

tra inediti bisogni di cura, difficoltà diagnostiche e

domande pedagogiche

(38)

Il Giudice Onorario degli amministrativi:

figura, compiti, rapporti coi servizi,

il decreto

(39)

Delibera n. 25/A del 9 luglio 2003 del Consiglio Superiore della Magistratura esclude che:

a) il componente privato possa svolgere la sua funzione ponendo in essere un’attività del tipo di quella che solitamente è richiesta ad un consulente tecnico;

b) il componente privato possa condurre l’espletamento dei mezzi di prova (in specie l’audizione) secondo tecniche di comunicazione proprie delle

scienze psicologiche e sociali che contengono un rischio di manipolazione del soggetto o dedurre dal linguaggio non verbale o da altri elementi

conseguenze non documentabili e quindi non utilizzabili ai fini della decisione

(40)

Al giudice onorario minorile, quindi, sia esso psicologo, medico, assistente sociale, educatore, psichiatra, criminologo, pedagogista od altro, è

raccomandato di astenersi dall’attivazione delle proprie metodiche cliniche, nel mentre è richiesto ad esso di contribuire alla decisione

apportando contributi di valutazione non circoscritti al campo giuridico, ma favorenti una prospettiva prognostica in grado di orientare l’esito del procedimento in considerazione della crucialità dell’interesse in gioco

assegnato alle prospettive evolutive del minore.

(41)

La dimensione prognostica sopra richiamata non è assegnata per competenza esclusiva alla componente onoraria, ma

dispone l’orientamento decisionale collegiale nel quale tra

magistratura togata e magistratura onoraria è richiesto che si produca una dialettica tra saperi che debbono comunque

esprimersi sul territorio e nell’ambito del diritto e non in

quello clinico.

(42)

Apporti specifici della componente onoraria:

contribuire all’individuazione delle aree in trattazione nelle quali sia opportuno disporre un accertamento;

acquisire con pertinenza ed adeguata comprensione i contributi di

osservazione formulati dai Servizi, dai consulenti tecnici o dagli esperti;

favorire in fase istruttoria l’emersione di elementi utili alla cognizione e alla valutazione complessiva della situazione;

facilitare una vicinanza anche linguistica e relazionale tra il minore e l’autorità giudiziaria.

Riferimenti

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