Corso di Alta Formazione
Il Giudice Onorario nel Tribunale per i Minorenni:
funzioni, attività e competenze in un contesto multidisciplinare VIII edizione
Alessandro RUDELLI
Le misure rieducative per i minorenni irregolari nella condotta e nel carattere
8 marzo 2021
Perché è necessario
collocare la questione dei ‘giovani’
e dell’educazione
nella sua posizione storica
sociale
culturale
linguistica
Germania weimariana
1921: Tribunale per i Minorenni a competenza penale
1922: Tribunale per i Minorenni con competenza civile e
amministrativa
Apfelbock – Monaco – 1919
In mite luce Jakob Apfelbock Ammazzò il padre e la madre suoi, Li chiuse tutt’e due nel guardaroba
E restò nella casa, solo lui.
Correvano, a nuoto, nubi sotto il cielo E intorno la casa mite il vento estivo
Soffiava e nella casa c’era lui solo, Sette giorni prima era ancora un bambino
Maria Farrar – Augusta sul Lech – 1921
Maria Farrar, nata in aprile, Defunta nelle carceri di Meissen, Ragazza madre, condannata, vuole Mostrare a tutti quanto siamo fragili.
Voi, che partorite comode in un letto
E il vostro grembo gravido chiamate benedetto Contro i deboli e i reietti non scagliate l’anatema.
Fu grave il suo peccato, ma grande la sua pena.
Di grazia, quindi, non vogliate sdegnarvi:
Ogni creatura ha bisogno dell’aiuto degli altri
Italia
Regio Decreto Legge 1404/34
istitutivo del
Tribunale per i Minorenni
Con l’articolo 2 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934 n. 1404
il legislatore ha definito la composizione del Tribunale per i Minorenni
prevedendo sin da subito la presenza di
“ un cittadino benemerito dell’assistenza sociale scelto fra i cultori di biologia, di psichiatria,
di antropologia criminale e di pedagogia”
1926 istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 1927 Opera Nazionale Balilla
1930 codice Rocco
1931 approvazione del Regolamento Carcerario
1933 inclusione delle organizzazioni giovanili nella Gioventù Italiana del Littorio 1934 Tribunale per i Minorenni
La competenza ‘amministrativa’ delle misure ‘rieducative’
art. 25
per i minori d’età che
“per abitudini contratte diano prova di traviamento
e appaiano bisognosi di correzione morale”
Il dettato normativo
degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del RDL 1404/34
disciplina le misure amministrative
(7 articoli su 33)
L’impronta dei giovani traviati nell’atto di nascita
del Tribunale per i Minorenni
1907 fondazione dell’Associazione Cesare Beccaria
‘Possiamo salvarti e non lo fa nessuno:
O suprema viltà!’
1921 Acquistata villa Fagnani ad Arese, sono inseriti i primi 14 ragazzi
‘disadattati’
(nel giro di pochi anni le presenze saranno oltre 100, arrivando a superare le 500 dal 1943 agli anni del Dopoguerra, fino al 1955 quando passerà ai Salesiani)
1927 Inaugurato in piazza Filangeri l’Istituto per i Minorenni che comprende:
Sezioni per i minorenni imputati
Sezioni per i minorenni condannati
Sezioni per i minorenni ‘disadattati’
Centro di osservazione psichiatrico-antropologica
In forma sperimentale viene distaccato un giudice dedicato ai minore che si fa affiancare dal Centro di Osservazione e da rappresentanti dell’Opera Nazionale maternità e infanzia ed istituzioni di beneficenza
Dopo la guerra
il problema della ‘disciplina’ dei giovani resta.
Ma con le stesse parole e gli stessi istituti, altri scenari cominiciano a prendere forma
https://www.youtube.com/watch?v=VKBiqFjP1_w
https://www.youtube.com/watch?v=Jzo4n0MkQpM
Introdotta la figura dell’assistente sociale nel settore del disadattamento minorile con una circolare del 1951
e con la costituzione degli uffici di servizio sociale tra i centri di rieducazione per i minorenni
DPR 153/55
legge 888/56
Alle quattro aree scientifiche originarie afferenti il profilo
curriculare dei componenti privati viene aggiunta la psicologia
Si stabilisce l’affiancamento del giudice onorario uomo da parte di un giudice onorario donna: per la prima volta in Italia
vengono assegnate funzioni giurisdizionali alle donne
La composizione del Tribunale per i Minorenni passa da due
giudici togati ed un giudice onorario all’assetto paritario di due
giudici togati e due onorari
Legge 888/56
ha una tensione paternalistico-previdenziale
Introduce l’affidamento al servizio sociale
tra le misure rieducative amministrative e avvia la pluralità delle istituzioni competenti
Il minore “traviato” è sostituito dal minore
«irregolare nella condotta e nel carattere»
che sposta l’asse dalla condanna morale alla
categoria del disadattamento.
Legge 888/56
attribuisce per la prima volta alla componente onoraria funzioni monocratiche riferite
all’espletamento di audizioni e atti istruttori
attinenti la competenza amministrativa dei
Tribunali per i Minorenni
1965
inaugurazione nella attuale sede
dell’Istituto di Custodia e Rieducazione Minorile
‘Cesare Beccaria’
Presenza media giornaliera:
70 ragazzi in misura ‘amministrativa’
50 ragazzi in custodia penale
dicembre 1971
a seguito di ordinanza
del Presidente del Tribunale per i Minorenni viene chiusa la sezione ‘amministrativa’
dell’Istituto ‘Beccaria’
Gli ambiti rieducativi, trattamentali e istituzionali
tra minorenni d’area penale e
minorenni in misura amministrativa
vanno separandosi
D.P.R. 616/77
attua il processo di decentramento
La gestione delle misure amministrative passa del Ministero di Grazia e Giustizia
all’ente locale (art. 23 lettera c) rivoluzionando il sistema rieducativo
con l’abolizione di fatto delle Case di rieducazione e con il trasferimento della materia
nell’ambito del Welfare e dell’assistenza
Sempre più manifesta la differenza tra
Misure amministrative Misure penali
Misure di sicurezza
Misure di prevenzione
Art. 25 bis
introdotto dalla legge 269/98
Interventi amministrativi di tutela di minori
che esercitino la prostituzione
La difficile posizione degli amministrativi tra tutela
(civile rafforzato?)
responsabilità genitoriali
e prescrizioni
La difforme applicazione sul territorio nazionale
e i dubbi di legittimità costituzionale
(art. 13 della Costituzione che protegge la libertà
personale)
Principi costituzionali fondamentali
Art. 30
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori
la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale (…)
Art. 31
La repubblica (…)
protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana .
Fascicoli amministrativi
Lombardia oltre 700
Piemonte 5
Puglia 1
Toscana 0
Comportamenti segnalati per l’avvio del procedimento
(ricerca Fondazione Zancan Difensore Civico Emilia Romagna sul TM Bologna):
Violazione regole scolastiche 29,5%
violazione regole famigliari 24,6%
Fughe da casa 21,1%
Uso di droghe 21,1%
Bullismo 9,8%
Prostituzione 9,1%
Prossimità con ambienti devianti 7,4%
Autolesionismo 3,2 %
Comportamenti sessuali promiscui 3,2 %
Difficoltà registrate in ambito famigliare:
Conflitti 76%
Maltrattamenti 62 %
Abbandono 62 %
Violenza assistita 53 %
Lutti 38 %
Devianza in famiglia 34 %
Almeno un genitore tossicodipendente 34 %
Sono state fatte e sono in corso specifiche ricerche sul campo al
Tribunale per i Minorenni
di Milano per approfondire gli aspetti di vittimizzazione, le vulnerabilità, le tipologie delle condotte irregolari,
i provvedimenti emessi
e i risultati degli interventi posti in essere
Nuove forme dell’adolescenza:
profili di rischio, vulnerabilità, condotte irregolari
tra inediti bisogni di cura, difficoltà diagnostiche e
domande pedagogiche
Il Giudice Onorario degli amministrativi:
figura, compiti, rapporti coi servizi,
il decreto
Delibera n. 25/A del 9 luglio 2003 del Consiglio Superiore della Magistratura esclude che:
a) il componente privato possa svolgere la sua funzione ponendo in essere un’attività del tipo di quella che solitamente è richiesta ad un consulente tecnico;
b) il componente privato possa condurre l’espletamento dei mezzi di prova (in specie l’audizione) secondo tecniche di comunicazione proprie delle
scienze psicologiche e sociali che contengono un rischio di manipolazione del soggetto o dedurre dal linguaggio non verbale o da altri elementi
conseguenze non documentabili e quindi non utilizzabili ai fini della decisione
Al giudice onorario minorile, quindi, sia esso psicologo, medico, assistente sociale, educatore, psichiatra, criminologo, pedagogista od altro, è
raccomandato di astenersi dall’attivazione delle proprie metodiche cliniche, nel mentre è richiesto ad esso di contribuire alla decisione
apportando contributi di valutazione non circoscritti al campo giuridico, ma favorenti una prospettiva prognostica in grado di orientare l’esito del procedimento in considerazione della crucialità dell’interesse in gioco
assegnato alle prospettive evolutive del minore.
La dimensione prognostica sopra richiamata non è assegnata per competenza esclusiva alla componente onoraria, ma
dispone l’orientamento decisionale collegiale nel quale tra
magistratura togata e magistratura onoraria è richiesto che si produca una dialettica tra saperi che debbono comunque
esprimersi sul territorio e nell’ambito del diritto e non in
quello clinico.
Apporti specifici della componente onoraria:
contribuire all’individuazione delle aree in trattazione nelle quali sia opportuno disporre un accertamento;
acquisire con pertinenza ed adeguata comprensione i contributi di
osservazione formulati dai Servizi, dai consulenti tecnici o dagli esperti;
favorire in fase istruttoria l’emersione di elementi utili alla cognizione e alla valutazione complessiva della situazione;
facilitare una vicinanza anche linguistica e relazionale tra il minore e l’autorità giudiziaria.