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Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 22 gennaio 2021

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C o n s i g l i o n a z i o n a l e C u s s e g l n a z i u n a l

15.320 s Iv. Ct. TI. Possibilità di richiedere sistematicamente la fedina penale ai cittadini dell'Unione europea che chiedono il rilascio di un permesso di dimora

15.321 s Iv. Ct. TI. Possibilità di richiedere sistematicamente la fedina penale ai cittadini dell'Unione europea che chiedono il rilascio di un permesso di dimora

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 22 gennaio 2021

Riunitasi il 22 gennaio 2021, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha esaminato l’opportunità di prorogare il termine per l’elaborazione di un progetto relativo alle iniziative parlamentari in oggetto.

Le iniziative chiedono che prima del rilascio di un permesso di dimora o per frontalieri a cittadini di Stati dell’Unione Europea o prima del loro distaccamento in Svizzera da parte di un’impresa dell’UE sia richiesto sistematicamente e d’ufficio un estratto del casellario giudiziario.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza voti contrari, di prorogare il termine per l’elaborazione di un progetto fino alla sessione primaverile 2023.

In nome della Commissione:

Il presidente

Andreas Glarner

Contenuto del rapporto:

1 Testo e motivazione 2 Stato dei lavori

3 Considerazioni della Commissione

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1 Testo e motivazione 1.1 Testo

[15.320]

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone Ticino presenta la seguente iniziativa:

Il cantone Ticino chiede all'Assemblea federale di provvedere affinché le informazioni sui precedenti penali di cittadini di Stati dell'Unione Europea che chiedono di trasferirsi in Svizzera possano tornare ad essere chieste sistematicamente, d'ufficio, ai Paesi d'origine o a Stati terzi, senza bisogno di fornire alcuna particolare motivazione.

[15.321]

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone Ticino presenta la seguente iniziativa:

Il cantone Ticino chiede all'Assemblea federale di provvedere affinché le informazioni sui precedenti penali di cittadini di Stati dell'Unione Europea che chiedono di trasferirsi in Svizzera, sia per brevi periodi che durevolmente (compresi i lavoratori distaccati), possano tornare ad essere chieste sistematicamente, d'ufficio, ai Paesi d'origine o a Stati terzi, senza bisogno di fornire alcuna particolare motivazione.

1.2 Motivazione

[15.320]

Con la sua proposta di risoluzione del 22 settembre 2008 l'allora deputato Lorenzo Quadri ha chiesto che il Gran Consiglio approvi una risoluzione dal seguente tenore: "il Gran Consiglio, per evidenti ragioni di sicurezza interna, chiede all'Assemblea federale di volersi attivare affinché l'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone con l'UE venga urgentemente rivisto, reintroducendo la facoltà di chiedere sistematicamente la presentazione della fedina penale a tutti i richiedenti di qualsiasi tipo di permesso di dimora."

Il signor Quadri ha motivato come segue la sua proposta di risoluzione: "la sparatoria di Losone ha messo in evidenza le gravi lacune nella sicurezza provocate dagli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone. Tali accordi non prevedono più la possibilità di chiedere

sistematicamente la fedina penale nell'ambito del rilascio di un permesso di dimora, ma tale richiesta è possibile solo alla presenza di 'fondati sospetti' (e come fa l'autorità ad averli?). Conseguenza evidente e diretta di una simile regolamentazione, assurdamente limitativa, è che permessi di dimora vengano rilasciati anche a persone pericolose, pregiudicate in uno Stato UE per reati gravi e

reiterati. Questa situazione non può essere accettata. Non è sostenibile che permessi di dimora vengano rilasciati senza aver preso visione della fedina penale del candidato. A maggior ragione in un quadro legislativo come quello ticinese, che impone - per esempio - a un candidato ad un qualsiasi municipio di presentare l'estratto del casellario giudiziario. Presupposto per il rilascio di un permesso di dimora ad un qualsiasi cittadino straniero, anche dell'UE, deve essere la presentazione dell'estratto del casellario giudiziario o l'equivalente. Si tratta di un'esigenza elementare: tanto più che tali permessi, una volta rilasciati, diventano di fatto irrevocabili."

La commissione condivide le ragioni alla base della proposta di risoluzione, considerato che la conoscenza dei precedenti penali e dei carichi penali pendenti di una persona che entra nel territorio nazionale costituisce un presupposto importante per un efficace esercizio della sovranità da parte dello Stato.

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Questa verifica deve poter avvenire sistematicamente, ritenuto che - considerato il consistente numero di cittadini europei che entrano in Svizzera - l'obbligo di motivare la richiesta di informazioni per ogni singolo caso comporterebbe un onere burocratico insostenibile.

II fatto che non vi sia disparità di trattamento tra cittadini europei che intendono entrare in Svizzera e cittadini svizzeri che intendono entrare in uno Stato dell'Unione europea è in questo senso

irrilevante, dato che un'eventuale modifica dell'articolo 5 dell'allegato I dell'ALC comporterebbe ovviamente, per effetto del principio della reciprocità, che anche gli Stati dell'Unione europea potranno chiedere sistematicamente informazioni su cittadini svizzeri che desiderano entrare in uno Stato dell'Unione europea.

La commissione non condivide l'argomento del Consiglio federale secondo cui la mozione 13.3323 avrebbe dovuto essere respinta poiché, dato che "non tutti i casellari giudiziali indicano

necessariamente l'avvio di un'inchiesta penale o l'esistenza di un procedimento penale pendente ...

anche in caso di richiesta sistematica d'informazioni sui precedenti penali, non è escluso che persone oggetto di un'inchiesta giudiziaria in corso o di procedimenti giudiziari pendenti sfuggano ai controlli". Questo rischio è ovviamente presente alla maggioranza della commissione; occorre tuttavia considerare che è preferibile disporre di qualche informazione (per quanto incompleta), che di nessuna informazione, come allo stadio attuale; il fatto di ottenere informazioni sui precedenti penali costituirebbe già di per sé un'informazione preziosa per la sicurezza del nostro Paese. Inoltre, nel caso in cui da una prima verifica basata sul solo casellario penale dovessero emergere

precedenti penali, l'autorità svizzera - a dipendenza della gravità delle iscrizioni - potrebbe avere validi argomenti per giustificare la richiesta di ottenere dallo Stato di origine ulteriori informazioni su procedimenti in corso riferiti al caso individuale.

Secondo la maggioranza della commissione l'argomento del Consiglio federale secondo cui, in applicazione del principio della presunzione di innocenza, sarebbe "difficilmente giustificabile negare un permesso di soggiorno richiesto in base all'ALC adducendo che il richiedente rappresenterebbe, a causa di un procedimento penale in corso, una minaccia reale e attuale per l'ordine o la sicurezza pubblici" non implica che la proposta di risoluzione debba essere respinta. È in effetti immaginabile che, nonostante la presunzione di innocenza, una persona - in considerazione della gravità degli addebiti - possa comunque costituire una minaccia reale e attuale per la sicurezza del nostro Paese.

Inoltre le informazioni che si chiede di poter ricevere sistematicamente comprendono anche le condanne penali passate in giudicato, per le quali ovviamente non vale il principio della presunzione di innocenza.

Il fatto che il Consiglio nazionale abbia già respinto una mozione analoga potrebbe indicare che il destino della presente risoluzione sia già segnato; la commissione ritiene tuttavia che su un tema di questo tipo sia legittimo che il cantone Ticino formalizzi la propria richiesta all'Assemblea federale.

Occorre in effetti considerare che, a seguito dell'introduzione per voto popolare dell'articolo 121a della Costituzione federale, sarà necessario avviare trattative con l'Unione Europea al fine di rinegoziare l'ALC; in tale contesto potrebbe essere ridiscussa anche la disciplina attualmente stabilita all'articolo 5 dell'allegato I all'ALC.

La Consigliera federale Simonetta Sommaruga, nel suo intervento a proposito della mozione 13.3323 ha del resto dichiarato che "wenn Sie das" - il principio secondo cui non possono essere fatte richieste sistematiche - "ändern wollen, müssen Sie das mit der EU neu verhandeln, nebst den anderen Dingen, die wir mit der EU im Moment auch noch verhandeln sollten".

[15.321]

La proposta presentata dal signor Quadri nel 2008 ha come scopo quello di verificare

sistematicamente le eventuali pendenze penali di tutti coloro che intendono chiedere qualsiasi tipo di permesso di dimora. La richiesta è motivata "per evidenti ragioni di sicurezza interna".

La commissione della legislazione, aiutata dagli ultimi casi di cronaca, ha redatto questo rapporto che oggi noi dobbiamo discutere chiedendo l'accoglimento della proposta.

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Dato che il tema è di grande importanza, reputiamo fondamentale analizzare la questione tenendo in considerazione anche altri attori presenti sul territorio cantonale: nel caso specifico ci riferiamo ai lavoratori distaccati.

Basti pensare che nel solo 2014 sono state oltre 25 000 le persone che hanno raggiunto

temporaneamente il nostro territorio per svolgere in totale oltre 673 mila giorni di lavoro. Per capirci, stiamo parlando di circa 3000 posti di lavoro a tempo pieno.

Ma al di là delle questioni relative al mondo del lavoro che meriterebbero un'approfondita discussione, il punto focale in questo caso è il numero importante di persone che raggiungono il nostro territorio in maniera incontrollata. Infatti, a differenza dei frontalieri che si presentano agli sportelli per richiedere il proprio permesso di lavoro, queste persone arrivano nel nostro Paese semplicemente dopo essersi annunciate on line. A questo proposito cogliamo l'occasione per chiedere perché non è stata ancora implementata la mozione accolta il 10 marzo 2014 da questo Parlamento che chiedeva l'abolizione di questi ultimi. Gli abitanti di Cevio dopo 18 mesi stanno ancora aspettando l'apertura dello sportello come proposto da Fiorenzo Dadò.

Dunque non possiamo escludere dalla discussione questi ultimi e anzi, se si vuole davvero

percorrere la strada della sicurezza pubblica, senza strumentalizzazioni di sorta bisogna ampliare il discorso senza creare discriminazioni.

2 Stato dei lavori

L’8 novembre 2016, dopo aver sentito una delegazione del Cantone Ticino, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati aveva dato seguito a entrambe le iniziative con 5 voti contro 5 e il voto preponderante del presidente. La sua omologa del Consiglio nazionale aveva aderito a questa decisione il 20 gennaio 2017 con 13 voti contro 11.

L’attuazione delle due iniziative cantonali era stata affidata alla Commissione del Consiglio nazionale, che aveva incaricato l’Amministrazione di analizzarne le conseguenze giuridiche. La Commissione aveva preso atto del fatto che un’attuazione diretta delle iniziative avrebbe necessitato di una modifica della legge sugli stranieri, che tuttavia sarebbe stata incompatibile con una

disposizione dell'allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l’UE e avrebbe pertanto creato incertezza del diritto. Dall’analisi effettuata dall’Amministrazione emerge tuttavia che in seno all’UE esiste uno scambio di informazioni sui procedimenti penali nell’ambito del sistema europeo d’informazione sui casellari giudiziari ECRIS (European Criminal Records

Information System) per cui, aderendo a tale sistema, la Svizzera potrebbe presumibilmente adempiere la richiesta formulata nelle iniziative del Cantone Ticino.

Per questi motivi, la Commissione aveva preparato un postulato (17.3269 «Scambio internazionale di informazioni sui casellari giudiziari. Vagliare un’adesione della Svizzera a ECRIS») che incaricava il Consiglio federale di esaminare se la richiesta contenuta nelle iniziative del Cantone Ticino di introdurre la possibilità di richiedere sistematicamente l’estratto del casellario giudiziario ai cittadini dell'Unione europea che chiedono il rilascio di un permesso di dimora o ai lavoratori distaccati avrebbe potuto essere soddisfatta, interamente o almeno in parte, mediante l’adesione al programma UE ECRIS.

Dopo che il Consiglio federale aveva accettato il mandato d’esame, il Consiglio nazionale aveva accolto il postulato il 12 giugno 2017 senza che fosse stata depositata un’ulteriore proposta.

Un’adesione all’Ecris è attualmente al vaglio del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Per chiarire se un’eventuale adesione consenta anche la raccolta degli estratti del casellario

giudiziario richiesta dalle iniziative cantonali, sono in corso ampie precisazioni. Non è ancora chiaro quando il Consiglio federale presenterà esattamente le sue conclusioni nell’ambito del rapporto sul postulato.

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3 Considerazioni della Commissione

La Commissione intende aspettare il rapporto che il Consiglio federale presenterà in risposta al suo postulato per decidere, sulla base dei risultati scaturiti, la procedura da seguire. Pertanto propone di prorogare di due anni il termine per l’elaborazione di un progetto.

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