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Spesometro e registri IVA: in arrivo semplificazioni - Diario quotidiano del 20 novembre 2017

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Spesometro e registri IVA: in arrivo semplificazioni - Diario quotidiano del 20 novembre 2017

Pubblicato il 20 novembre 2017

1) Reddito società tra professionisti: interpelli dell’Agenzia Entrate 2) Il patrimonio accantonato copre l’accertamento redditometrico

3) Avviso di accertamento IVA: dietro richiesta del contribuente, accesso libero al fascicolo delle violazioni

4) Responsabilità amministrativa della società: ampliata la fattispecie dei reati-presupposto

5) Spesometro alias trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute: situazione aggiornata con il maxi-emendamento

6) Regolarità dei registri IVA anche se non stampati

7) Operazioni di soccorso alpino: nuove modalità di presentazione della domanda di rimborso della retribuzione

8) Operatività del sistema degli esportatori registrati REX

9) Istituita causale contributo (EBFW) per la riscossione con modello F24

10) CNDCEC: guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari e Mandato 2.0, ingorgo fiscale e nuovo calendario per il CNCL

1) Reddito società tra professionisti: interpelli dell’Agenzia Entrate

2) Il patrimonio accantonato copre l’accertamento redditometrico

3) Avviso di accertamento IVA: dietro richiesta del contribuente, accesso libero al fascicolo delle violazioni

4) Responsabilità amministrativa della società: ampliata la fattispecie dei reati-presupposto 5) Spesometro alias trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute: situazione aggiornata con il maxi-emendamento

6) Regolarità dei registri IVA anche se non stampati

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7) Operazioni di soccorso alpino: nuove modalità di presentazione della domanda di rimborso della retribuzione

8) Operatività del sistema degli esportatori registrati REX

9) Istituita causale contributo (EBFW) per la riscossione con modello F24

10) CNDCEC: guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari e Mandato 2.0, ingorgo fiscale e nuovo calendario per il CNCL

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1) Reddito società tra professionisti: interpelli dell’Agenzia Entrate

Reddito società tra professionisti e soci senza partita Iva. L’argomento è stato anticipato nel

“Diario quotidiano fiscale del 9 novembre 2017”.

Adesso, ecco la sintesi degli interpelli dell’Agenzia Entrate n. 954-93/2014; n. 904-1126/2017.

Oggetto: Determinazione reddito prodotto S.t.P (art. 10, comma 3, legge n. 183 del 2011; artt. 6, comma 3, 81, comma 1 e 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR – Qualificazione del reddito dei soci professionisti e degli amministratori della società senza partita IVA.

La legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di

“costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile” ossia ricorrendo a tipi di società di persone, di capitali o società cooperative.

Preliminarmente è utile rimarcare che la disciplina costitutiva delle predette società S.t.P. nulla dice in merito alla qualificazione del reddito delle predette società, dei soci professionisti e soci professionisti che svolgano anche l’attività di consigliere di amministrazione della predetta S.t.P.. Pertanto, è emersa la necessità di chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sui seguenti quesiti:

– Qualificazione dei redditi prodotti delle S.t.P.

– Determinazione ai fini IRAP, del valore della produzione netta

– Eventuale assoggettamento dei compensi alla ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del D.p.r.

n.600 del 1973

– Soci professionisti senza partita iva consigliere di amministrazione – qualificazioni ai fini fiscali dei compensi erogati dalla S.t.P. agli stessi in relazione agli uffici di amministratore

– Soci professionisti senza partita iva – qualificazione fiscale del compenso percepito in relazione alla collaborazione coordinata e continuativa prestata a favore della S.t.P.

In merito agli interrogativi indicati nei punti precedenti l’Agenzia, in premessa agli interpelli

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sopracitati, evidenzia che dette società professionali sono regolate dalla disciplina civilistica- legale del modello societario prescelto e, fatte salve le deroghe e le integrazioni previste per la disciplina speciale contenute nella predetta legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo, alle stesse si applicano le previsioni di cui agli artt. 6, ultimo comma, e 81, del TUIR, per effetto dei quali il reddito delle stesse, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito di imprese.

Pertanto :

– I redditi prodotti dalle S.t.P. sono redditi di impresa ai sensi dell’art. 81 del TUIR;

– la predetta qualificazione rileva anche ai fini dell’applicazione dell’IRAP di cui al D.Lgs n. 446 del 1997;

– le prestazioni rese dalle S.t.P. non sono soggette a ritenute d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973;

– il compenso previsto per il socio professionista senza partita iva di una S.t.P. società di capitale costituisce reddito di capitale e pertanto verrà tassato solo in caso di distribuzione degli utili come redito di capitale ai sensi dell’art. 44 comma 1, lett. e) TUIR (fatta salva, se ammessa, l’opzione per il regime di trasparenza ex art. 116 del TUIR).

– il compenso erogato dalla S.t.P. al socio non titolare di partita iva per l’attività di amministratore è qualificato come reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma1, lett. c-bis del TUIR.

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2) Il patrimonio accantonato copre l’accertamento redditometrico

Patrimonio accantonato sufficiente a coprire l’accertamento basato sul redditometro.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26321 del 7 novembre 2017, è tornata in tema di accertamenti con redditometro, chiarendo che i fidi e le disponibilità sul conto corrente del contribuente fanno cadere l’atto impositivo, se risalgono a qualche anno prima dell’accertamento.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva notificato un accertamento sui beni indice, superiori rispetto alla dichiarazione dei redditi del contribuente. La CTR aveva giustificato la capacità contributiva dell’uomo negli anni in contestazione, ritenendo sufficiente la prova del contribuente grazie alla copia del conto corrente bancario dal quale si evinceva una forte somma derivata da fidi e redditi degli anni pregressi.

La Cassazione ha ricordato i confini della prova contraria a carico del contribuente, che può dimostrare, “attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta”, tuttavia è anche necessario dimostrare

“l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”, cosa che deve scaturire dalla documentazione depositata in difesa. Si tratta di qualcosa di più di una semplice prova della

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disponibilità di ulteriori redditi e, “non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”.

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3) Avviso di accertamento IVA: dietro richiesta del contribuente, accesso libero al fascicolo delle violazioni

Avviso di accertamento IVA: occorre dare al contribuente la possibilità di potere visionare il fascicolo con gli atti da cui scaturiscono le presunte violazioni.

Secondo la sentenza n. 298/3 del 09/11/2017 emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il contribuente può sempre accedere agli atti su cui si fonda l’accertamento ricevuto.

Nell’ambito di procedimenti amministrativi volti a verificare e determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, il privato deve avere la possibilità di ricevere, in seguito a propria richiesta, i dati contenuti nel fascicolo amministrativo presi in considerazione dall’amministrazione per l’adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso. Questo il principio enunciato dalla Corte di giustizia europea in una vicenda derivante da un avviso di accertamento per violazioni in materia di IVA nel quale l’Ufficio finanziario rumeno non aveva concesso al contribuente l’accesso a tutte le informazioni rilevanti sulla base delle quali aveva fondato il proprio atto. Gli eurogiudici hanno argomentato che il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa richiede l’esistenza di una reale possibilità di accesso ai suddetti atti ogni qualvolta l’amministrazione emetta atti amministrativi lesivi della sfera giuridica del contribuente.

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4) Responsabilità amministrativa della società: ampliata la fattispecie dei reati- presupposto

Responsabilità amministrativa della società (D.Lgs. 231/2001): dal 19 novembre 2017 viene estesa la fattispecie dei reati-presupposto. Questo per effetto dell’art. 30 della Legge 161/2017 che ha introdotto l’art. 25 duodecies c. 1 bis, 1 ter, 1 quater D.Lgs. 231/2001.

E’ stata, quindi, ampliata la lista dei reati-presupposto per i quali può sorgere responsabilità amministrativa della società (D.Lgs. 231/2001).

Sono stati infatti inclusi altri due reati previsti dal c.d. TU dell’Immigrazione (D.Lgs. 286/98) e precisamente:

– procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art.

12 c. 5 D.Lgs. 286/98) = in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (art. 25 duodecies c. 1-bis D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. 161/2017);

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– favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98) = in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (art. 25 duodecies c. 1-ter D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L.

161/2017).

Per entrambi i reati, in caso di condanna della società, è prevista la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno (art. 25 duodecies c. 1-quater D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. 161/2017).

Reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001

Reati ricompresi nella 231 dal 19 novembre 2017 (D.Lgs.

286/98) Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell’immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

art. 12 c. 3

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle

lettere a), b), c), d) ed e), la pena è aumentata. art. 12 c. 3 bis La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di

25.000 euro per ogni persona se i fatti:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

art. 12 c. 3 ter

Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato

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Fuori dei casi previsti dall’art. 12 c. da 1 a 4 ter TU immigrazione, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite dall’art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU

dell’immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

art. 12 c. 5

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5) Spesometro alias trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute: situazione aggiornata con il maxi-emendamento

Come è noto, il maxi-emendamento al DDL di conversione del D.L. 148 del 16 ottobre 2017 (cd.

decreto fiscale) è stato approvato il 16 novembre 2017.

In tale contesto, tra le varie misure, vi fa parte l’intervento modificativo sulla disciplina della trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (adempimento tristemente noto come Spesometro).

Intanto si prevede che le sanzioni non si applichino se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre del 2017 siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

Un ulteriore comma stabilisce, in via generale, la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Inoltre, viene stabilito che i dati possono limitarsi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 27 marzo 2017 aveva definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo (in luogo dei dati relativi alle singole fatture) delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro. Al di sotto di tale importo, infatti, il D.P.R. n. 695 del 1996, art. 6, commi 1 e 6, stabilisce la possibilità di annotare le fatture mediante un documento riepilogativo, evitando così l’annotazione di ciascuna fattura singolarmente. Il documento riepilogativo deve indicare i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

Come afferma il Servizio Studi parlamentare, tali dati devono peraltro essere trasmessi insieme alla partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la

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data e il numero del documento riepilogativo.

Altresì, vengono esonerate le amministrazioni pubbliche (ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165) dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; così come sono adesso esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli con un volume d’affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (soggetti individuati dall’art.

34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972, esonerati ai sensi dello stesso comma 6 dal versamento dell’IVA e da tutti gli oneri documentali connessi).

Si attende ora un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilisca le modalità di attuazione della novità contenuta nel max-emendamento.

Viene, infine, contenuta una modifica di coordinamento all’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n.

127 del 2015, al fine di applicare la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 11, comma 2- bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l’uso del Sistema di Interscambio.

Dunque, si prevede la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

Ulteriori disposizioni riguardano la tipologia dei dati da trasmettere e alcune esenzioni dagli obblighi di comunicazione.

L’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 (come modificato dall’art. 4 del decreto-legge n. 193 del 2016) stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (spesometro) e l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

– la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21);

– la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis).

Esso prevede, inoltre, che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Inoltre, l’articolo 14-ter del D.L. n. 244 del 2016 ha stabilito che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre era stato prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

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6) Regolarità dei registri IVA anche se non stampati

In relazione al D.L. 148 del 16 ottobre 2017 (cd. decreto fiscale), dal Dossier di novembre 2017 del Servizio Studi parlamentare emerge l’inserimento del comma 4-quater all’articolo 14 del D.L.

n. 357 del 1994.

In tal modo vengono qualificati come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti (rispettivamente, articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-ter dell’articolo 14, ai sensi del quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

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7) Operazioni di soccorso alpino: nuove modalità di presentazione della domanda di rimborso della retribuzione

Nuove modalità di presentazione della domanda di rimborso della retribuzione per operazioni o esercitazioni di soccorso alpino e/o speleologico da parte dei datori di lavoro del settore pubblico. Implementazioni procedurali per il servizio ai datori di lavoro privati.

L’INPS, con la circolare n. 171 del 17 novembre 2017, ha illustrato le modalità di presentazione telematica delle domande di rimborso della retribuzione corrisposta dai datori di lavoro del settore pubblico ai lavoratori dipendenti che si sono astenuti dal lavoro per operazioni o esercitazioni di soccorso alpino e/o speleologico. Vengono, inoltre, evidenziate le implementazioni procedurali per il servizio ai datori di lavoro privati.

La presente circolare disciplina anche per i datori di lavoro del settore pubblico (Enti e Pubbliche Amministrazioni) l’applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande dei rimborsi di cui trattasi, fino ad oggi presentate in modalità cartacea.

A tal fine la procedura esistente è stata implementata in maniera tale da consentire l’accesso al servizio per la presentazione delle domande, mediante uno dei seguenti canali:

– WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal datore di lavoro munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – Prestazioni e servizi – Tutti i servizi – Soccorso alpino e soccorso speleologico;

– Contact – Center – attraverso il numero verde 803.164.

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8) Operatività del sistema degli esportatori registrati REX

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 61168/RU del 16 novembre 2017, ha fornito le istruzioni per l’indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione delle attestazioni di origine (nuove modalità introdotte dal sistema REX), delle certificazioni d’origine (Modulo A - utilizzabile nel periodo transitorio) e delle dichiarazioni d’origine su fattura, nonché per la registrazione nel sistema REX degli esportatori nazionali.

Mentre, invece, la stessa Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 13/D del 16 novembre 2017, ha fornito specifiche indicazioni per la corretta e uniforme gestione del nuovo sistema, in considerazione sia delle disposizioni contenute nel RE, come modificato dal successivo Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, sia delle indicazioni contenute nel documento TAXUD (Orientamenti sul sistema degli esportatori registrati REX), diramato dalla Commissione Europea e disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Codice Doganale dell’Unione – CDU”.

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9) Istituita causale contributo (EBFW) per la riscossione con modello F24

Dunuqe, adesso il modello F24 accoglie una nuova causale contributo, si chiama “Ebfw” ed è stata istituita dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 141/E del 17 novembre 2017, per la riscossione dei contributi diretti al finanziamento di “Ebinwelfare” (Ente bilaterale nazione socio-sanitario-assistenziale-educativo). Gli importi arrivano al legittimo destinatario transitando per l’Inps.

Ed è, infatti, su richiesta dell’Istituto di previdenza che arriva la codifica, come previsto dalla convenzione siglata il 18 giugno 2008, e più volte rinnovata, con l’Agenzia delle entrate. L’intesa fissa le regole del servizio di riscossione prestato dall’amministrazione finanziaria, tramite il modello F24, dei contributi destinati direttamente all’Inps o agli enti che hanno incaricato l’Istituto stesso per la riscossione delle somme a essi dovute.

“Ebfw” deve essere inserita nel campo “causale contributo” della sezione “INPS”, del modello di pagamento, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”

Inoltre, all’interno della stessa sezione, negli appositi campi vanno riportati: il codice della sede Inps competente, la matricola Inps dell’azienda e il periodo di riferimento.

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10) CNDCEC: guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari e Mandato 2.0, ingorgo fiscale e nuovo calendario per il CNCL

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, il 17 novembre 2017, ha pubblicato due note informative.

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Con la n. 60/2017 si informa del software Mandato 2.0, mentre con la successiva n. 61/2017, si rende noto della guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari.

Dal canto suo, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con la nota del 17 novembre 2017, ritorna sulla seguente problematica:

Nuovo ingorgo fiscale

Riparte la corsa agli adempimenti e versamenti fiscali per contribuenti e professionisti nella seconda metà di novembre e per il mese di dicembre. Già da ieri, infatti, i datori di lavoro hanno dovuto provvedere non solo al versamento dei contributi e delle ritenute fiscali con relative addizionali regionali e comunali per i dipendenti, ma anche alla rata delle operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale. Ma non solo, perchè da ieri si doveva provvedere al pagamento della rata delle imposte sui redditi, contributi previdenziali, Iva, relative al modello Unico 2017 e tanto altro.

Altro giorno di versamenti sarà il 30 novembre che vedrà il versamento dell’acconto delle imposte e dei contributi per il periodo d’imposta 2017. Non solo, l’ultimo giorno di novembre, dovranno essere pagate anche Irpef, Irap, Ires e cedolare secca e scadrà la terza rata della rottamazione dei ruoli Equitalia e degli altri agenti della riscossione. Un appuntamento molto importante perchè un ritardo nel versamento comporta la decadenza dei benefici. E per concludere, arriva il momento della scadenza dei versamenti per l’estromissione agevolata dei beni d’impresa, per l’assegnazione dei beni ai soci di società e la voluntary disclosure.

“Speriamo sia la volta buona, servono interventi che diano la priorità alle esigenze dei contribuenti e professionisti” è quanto dichiarato dal Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Sergio Giorgini, evidenziando la necessità di riformulare il calendario fiscale. Proprio di fronte a questa miriade di adempimenti da svolgere in tempi così brevi, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha proposto all’Agenzia delle Entrate la volontà di formulare un calendario condiviso tra professionisti e contribuenti al fine di adempiere al meglio agli obblighi di versamento.

Vincenzo D’Andò

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