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COMUNE DI BAGHERIA PROVINCIA DI PALERMO SETTORE III Urbanistica e LL.PP. Servizio Edilizia Privata

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P.E

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588/10

COMUNE DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE III – Urbanistica e LL.PP.

Servizio Edilizia Privata

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE N. 02/12___

IL DIRIGENTE DELL’ URBANISTICA E LL.PP.

Vista la nota assunta in data 09/12/2011, assunta al prot. 95964, ad integrazione della originaria istanza del 10/10/2011, assunta al prot. nr. 78605, riguarda la richiesta di Concessione Edilizia in variante alla concessione edilizia già rilasciata, nr. 61/10 del 27/10/2010, avente per oggetto:

- Il mantenimento ai sensi dell’art. 13, L. 47/85 della ristrutturazione strutturale del piano terra, con il mantenimento del paramento murario esistente;

- mantenimento delle coperture lignee al piano terzo, a copertura di terrazzo esistente ed a supporto dei pannelli fotovoltaici, con adeguamento a tutte le caratteristiche dimensionali e strutturali di facile rimovibilità di cui all’art. 20 L. 4/2003;

- demolizione dei tompagni al piano primo e secondo su via Platone, al fine di ricondurre l’edificio ai volumi ed alle sagome di cui alla Concessione Edilizia nr. 61/10;

nell’immobile composto da piano rialzato, piano primo, piano secondo e locale tecnico non abitabile al piano terzo, ubicato in via Nicolò Macchiavelli nr. 34 angolo via Platone, edificio legittimato originariamente con Concessione Edilizia in sanatoria nr. 3/95, del 30.03.1995, con la quale è stato autorizzato il mantenimento dell’edificio composto da solo piano rialzato, catastalmente identificato al foglio di mappa 14 particella 3426 del N.C.E.U., confinante con proprietà Di Fiore, con proprietà Gagliano, con via Platone e con via N. Macchiavelli da cui trae accesso;

Vista l’originaria istanza del 10/10/2011, assunta al prot. nr. 78605;

Premesso Che:

in data 08/11/2010, con prot. nr. 85195, la Ditta ha comunicato l’inizio dei lavori, ed allo stesso è stato allegato copia della ricevuta di avvenuto deposito del progetto strutturale all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, avvenuto in data 05/11/2010, nr. 20536/C4;

in data 30/11/2010, con prot. nr. 22210/C4, assunta al protocollo generale di questo Comune in data 07/02/2011, al nr. 10294, con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell’art.

17 della L. 02/002/1974 nr. 64 e con le procedure dell’art. 32 della L.R. 7/2003 ha comunicato che non si è potuta avviare l’istruttoria per l’autorizzazione ai sensi della succitata legge 64/74;

in data 28/02/2011, con prot. nr. 9334, assunta al protocollo generale di questo Comune in data 15/04/2011 al nr. 30153, con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della L. 02/02/74 nr. 64, ha fatto presente che la pratica rimane sospesa e che la stessa procederà al provvedimento negativo;

a seguito delle sopradette note dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, quest’Ufficio ha emesso Diffida a proseguire i lavori in data 23.05.2011, prot. nr. 42764;

In data 26/05/2011, con prot. nr. 44414, l’Architetto Giuseppe Cangialosi, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Palermo al nr. 2816, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato che per motivi personali si dimette da Direttore dei lavori;

(2)

in data 13/07/2011, si sono portati sui luoghi Agenti di polizia municipale i quali hanno redatto verbale nr. 41/P.G. di sequestro ed affidamento in custodia, dal quale si prende atto che nell’edificio di che trattasi erano state realizzate delle difformità al progetto autorizzato e al momento del sopralluogo i lavori consistevano:

Piano primo: struttura costituita da nr. 15 pilastri in c.a. solaio di copertura e pareti perimetrali in cemento alleggerito con polistirene, il tutto rivestito con lastre di polistirolo, tramezzatura interna in segati di tufo, creazione di nr. 4 aperture per ingresso e nr. 6 aperture per finestre, l’interno risulta distribuito in 8 vani, il tutto ancora allo stato grezzo, privo di impianti tecnologici, di pavimentazione, con le pareti interne traversate al grezzo e falsi telai in legno nelle aperture interne;

Piano secondo: realizzato con le stesse tecniche costruttive e stessi materiali del primo piano, identica anche la consistenza delle opere;

Piano terzo: corpo tecnico e scala in c.a. di collegamento tra i piani, vano do mq 40.00 circa, costituito da pareti in cemento alleggerito con polistirene e rivestite con lastre di polistirolo, solaio di copertura a doppia falda, con travi lamellari in legno con sovrastante tavolato e pannelli in fibrocemento, creazione di nr. 2 aperture per ingresso e nr. 1 apertura per finestra, il tutto allo stato grezzo, privo di pavimentazione ed impianti e intonaci. Inoltre ai lati del sopradescritto vano, sono state realizzate nr. 2 verande aperte, entrambe di mq 15 circa costituite da travi in lamellare e tavolato in legno, ancorati da un lato tra le pareti ed il solaio del vano, dal secondo lato ad una parete di visuale, mentre dal terzo lato su nr. 2 pilastri in blocchetti di pomi-cemento. E’ stato realizzato, pure, un parapetto in muratura di altezza mt 1.20 per una lunghezza di mt. 4.00 circa. Si precisa che la copertura del corpo tecnico è costituita da travi e tavolato in legno, e nell’intera superficie coperta del piano sono stati collocati nr. 39 pannelli fotovoltaici;

in data 05/09/2011con prot. nr. 69123, la Ditta proprietari ha trasmesso a quest’Ufficio, provvedimento nr. 156107 del 01/09/2011, emesso dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo con il quale è stato autorizzato il progetto strutturale per la ricostruzione di un fabbricato con struttura portante in c.a. a tre elevazioni fuori terra e parziale quarta elevazione, con mantenimento del comparto murario e della volumetria esistente al piano terra;

in data 10/10/2011, prot. nr. 78605, integrata in data 09/12/2011, prot. nr. 95964, la ditta proprietaria ha presentato istanza ai sensi dell’art. 13, L. 47/85, per l’approvazione del progetto, per il mantenimento di parti di opere ed adeguamento di altre, già realizzate in difformità al progetto autorizzato con C.E. nr 61/10, avente per oggetto: “lavori di ricostruzione strutturale, mantenendo il paramento murario esistente, in variante alla Concessione Edilizia nr. 61/10 del 27/10/2010, relativa alla nuova costruzione di un piano primo e secondo, oltre locale tecnico per impianti tecnologici, al piano terzo, su un edificio di civile abitazione, composto da un piano rialzato, sito nel Comune di Bagheria in via N. Macchiavelli, angolo via Platone, catastalmente identificato al foglio nr. 14, p.lla 3426”;

Tutto ciò Premesso

Accertato che le istanti hanno titolo per richiedere la suddetta concessione nella qualità di proprietarie dell’immobile, giusta dichiarazione di successione del 12.01.2007 n° 16/176;

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione (rese a mente degli art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 nr.

445) del 22.02.2012, con le quali le signore Aiello Maria Luisa ed Aiello Lucrezia, nelle qualità sopra citate, hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 39 della Legge 724/94, così come modificato dall’art. 2 comma 37 lettera b) della legge 23 dicembre 1996 nr. 662, di non avere carichi pendenti, di non essere attualmente soggette ad indagini, di non aver riportato condanne penali di cui agli art.li 416-bis, 648-bis e 648 ter del codice penale;

Vista la pratica di condono edilizio n° 2437/c;

Vista la concessione edilizia in sanatoria n° 3/95 del 30.03.1995, relativa ad un immobile composto da piano terra, con soprastante lastrico solare;

Vista la pratica edile n° 588/10;

(3)

Vista la Concessione Edilizia per la esecuzione di opere nr. 61/10 del 27 ottobre 2010 di eseguire i lavori per la soprelevazione dei piani primo e secondo (da destinare a civile abitazione), e terzo (da destinare a corpo tecnico, locale per impianti tecnologici e terrazzo), per un volume pari a mc.

829,24, su un immobile esistente composto da piano terra e soprastante lastrico solare, sito in via Nicolò Macchiavelli n° 34, catastalmente identificato al foglio di mappa 14 particella 3426 del N.C.E.U., confinante con proprietà Di Fiore, con proprietà Gagliano, con via Platone e con via N.

Macchiavelli da cui trae accesso;

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa, redatti dall’Arch. Giuseppe Cangialosi, iscritto al n° 2816 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo;

Visto il verbale n° 01/12 con con il quale il Dirigente del settore III Urbanistica e LL.PP. in data del 26.01.2012, ha espresso il seguente parere: “favorevole, al mantenimento ai sensi dell’art. 13, L.

47/85 della ristrutturazione strutturale del piano terra, con il mantenimento del paramento murario esistente, oltre il mantenimento delle coperture lignee al piano terzo, a copertura di terrazzo esistente ed a supporto dei pannelli fotovoltaici, con adeguamento a tutte le caratteristiche dimensionali e strutturali di facile rimovibilità di cui all’art. 20 L. 4/2003 e demolizione dei tompagni al piano primo e secondo su via Platone, al fine di ricondurre l’edificio ai volumi ed alle sagome di cui alla Concessione Edilizia nr. 61/10;;

Vista il provvedimento n° 156107 del 01.09.2011 con il quale l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ha autorizzato ai sensi dell’art. 18 della Legge 02.02.1974 n° 64, “ per i lavori di ricostruzione di un fabbricato con struttura portante in c.a. a tre elevazione fuori terra e parziale quarta elevazione, con mantenimento del comparto murario e della volumetria esistente del piano terra;

Vista la dichiarazione del 09.12.2011, resa dal progettista, dall’Arch. Giuseppe Cangialosi, iscritto al n°

2816 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo resa ai sensi dell’art 96 della L. R.

11/2010, attestante la conformità delle opere alle norme igienico-sanitarie vigenti;

Visto che l’immobile in oggetto ricade in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico, pertanto non è necessario acquisire il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza BBCCAA di Palermo, ai sensi del D.Lgs n° 42/04;

Vista la nota del 08.02.1012, con la quale la signora Aiello Maria Luisa, ha dato incarico dall’Arch.

Giuseppe Cangialosi, iscritto al n° 2816 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, di assumere la direzione dei lavori e la contestuale accettazione dell'incarico sottoscritta dal professionista;

Preso atto delle dichiarazioni del 08.02.1012 prodotte dal Direttore dei Lavori in ordine agli impianti elettrici, all’abbattimento delle barriere architettoniche, ed al risparmio energetico, ai sensi, rispettivamente, del D.M. 37/08 del 22.01.2008 e della L. 13/89 del 09.01.89 e della L. 10/91;

Preso Atto della nota del 08.02.1012, con la quale l’Arch. Giuseppe Cangialosi, iscritto al n° 2816 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, ha fatto presente che i materiali provenienti dalle opere di sbancamento, saranno smaltiti presso la discarica pubblica autorizzata di Palermo;

Visto il computo metrico estimativo dei lavori di ricostruzione dell’immobile della presente concessione Edilizia eseguiti ai sensi dell’art. 13 L. 47/85, ammontante ad € 23.834,39, redatto in data 11.10.2011, dall’Arch. Giuseppe Cangialosi, iscritto al n° 2816 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo;

Visto che la quota relativa al costo di costruzione delle opere di cui all’art. 6 della legge 28-1-77 n. 10, calcolato nella misura del 6% sul costo documentato dell’intervento, è stato determinato in € 1.430,06+ € 1.430,06 a titolo di oblazione per un totale di € 2.860,12, e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella Delib. Consiliare n. 180 del 21.04.80;

Vista l’attestazione di versamento di € 2.861,00 nr. 0102 del 17.10.2011, su c.c. nr. 83534826 al Comune di Bagheria Settore Urbanistica Servizio Edilizia Privata, quale saldo del contributo sul costo di intervento per le opere di ricostruzione dell’immobile di piano terra ai sensi dell’art. 13 L. 47/85;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto che alla data del rilascio della C.E. 61/10, nel P.R.G. “ delle zone stralciate di cui al D. dir. n.

148/DRU del 08/04/2002, zone B/2 e zone B3 (poste a monte e a valle dell’autostrada) e revisione del regime vincolistico, discendente dal nuovo studio geologico e da quello agricolo forestale”, adottato con deliberazione del Commissario ad Acta, nr. 46 del 05/04/2006, divenuto efficace “ope

(4)

Legis”, con Determinazione Settore VI nr. 35 del 01/05/2009, a tutti gli effetti, nella sua integrità, così come è stato adottato, “essendo trascorsi i termini per l’approvazione del Piano Regolatore Generale, senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione, con o senza modifica d’Ufficio, di rielaborazione totale o parziale, né alcuna richiesta di chiarimenti o di documenti integrativi, da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, ai sensi dell’art. 19 della Legge regionale nr. 71/78”, così come modificato dall’art. 33 della L. R. nr. 37/85, in Z.T.O.

contraddistinta con il simbolo “B2”: aree urbane con sottoutilizzazione delle cubature e fenomeni diffusi di abusivismo edilizio, definitivamente approvato con D.R.U. n° 1350 del 21.12.2009;

Vista la Sentenza del C.G.A. n° 960/2010 con la quale è stato annullato il PRG di Bagheria, adottato con D.Comm. n. 238/comm del 23.11.1998, passata in giudicato giusta decisione CGA n° 648/2011;

Vista la nota n° 32810 del 27.04.2011, e le successive n° 65285 del 17.08.2011, n° 74589 del 26.09.2011, e n° 85097 del 31.10.2011, con le quali questa amministrazione ha chiesto l’avviso dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ufficio di consultazione, a proposito della regolamentazione urbanistica da applicare in conseguenza dell’annullamento del Prg vigente, sottoponendo all’attenzione dello stesso ufficio regionale, il parere protoc. n° 63335 del 05.08.2011, reso dal legale incaricato dal Comune, con il sopra richiamato parere legale protoc. n° 63335 del 05.08.2011, condiviso da questo Comune, secondo cui in conseguenza dell’annullamento del Prg del 2002, il territorio comunale si trova sprovvisto di strumento urbanistico e come tale trovano applicazione le norme di edificazione restrittive previste dall’art. 1 della L.r. n° 65/81 ed art. 4 della Legge n° 10/77 confluito nell’art. 9 del DPR n° 380/01, e ciò, in considerazione che nelle more dell’adozione del nuovo Prg in itinere, non sembra applicabile il vecchio PRG approvato con D.A. n° 176/76 del 19/06/1976;

Considerato che a lavori ultimati l’edificio riacquisterà le stesse caratteristiche volumetriche, dimensionali e di sagoma a quanto già autorizzato con C.E. n° 61/2010, parametri ritenuti legittimi e facenti parte di un diritto acquisito con la C.E. n° 61/2010 e consolidato con l’effettivo inizio dei lavori accertato.

Visti i Regolamenti Comunali di igiene e di Polizia Urbana;

Visti i Capo IV del titolo II della legge 17.8.42, n. 1942, n. 1150, e la legge 6.8.67, n. 765;

Vista la legge 28.1.77, n. 10;

Viste le norme generali per l’igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19.3.56, n. 303;

Viste le leggi regionali 31.3.72, n. 19 e 26.5.73, n. 21;

Visto la legge 457/78;

Visto la legge 47/85;

Visto la L.R. 71/78;

Vista la L.R. 37/85;

Vista la L.R. 17/94;

Visto l’art. 2 della legge 23/98;

CONCEDE

Salvo i diritti dei terzi e ogni determinazione dell’Autorità giudiziaria penale per il relativo procedimento

Alle signore Aiello Maria Luisa, nata a Palermo il ……OMISSIS…… (ai sensi del D.L.Gs n° 196/03 sulla tutela dei dati personali), c.f. ……OMISSIS…… (ai sensi del D.L.Gs n° 196/03 sulla tutela dei dati personali)e residente in Bagheria in via Vallone De Spuches n° 38 e Aiello Lucrezia, nata a Palermo il

……OMISSIS…… (ai sensi del D.L.Gs n° 196/03 sulla tutela dei dati personali), c.f. ……OMISSIS…… (ai sensi del D.L.Gs n° 196/03 sulla tutela dei dati personali) e residente a Bagheria in via N. Macchiavelli n° 34, nella qualità di proprietarie, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori per il mantenimento ai sensi dell’art. 13, L. 47/85 della ristrutturazione strutturale del piano terra, con il mantenimento del paramento murario esistente, oltre il mantenimento delle coperture

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lignee al piano terzo, a copertura di terrazzo esistente ed a supporto dei pannelli fotovoltaici, con adeguamento a tutte le caratteristiche dimensionali e strutturali di facile rimovibilità di cui all’art. 20 L. 4/2003 e demolizione dei tompagni al piano primo e secondo su via Platone, al fine di ricondurre l’edificio ai volumi ed alle sagome di cui alla Concessione Edilizia nr. 61/10, nell’immobile composto da piano rialzato, piano primo, piano secondo e locale tecnico non abitabile al piano terzo, ubicato in via Nicolò Macchiavelli n° 34, catastalmente identificato al foglio di mappa 14 particella 3426 del N.C.E.U., confinante con proprietà Di Fiore, con proprietà Gagliano, con via Platone e con via N. Macchiavelli da cui trae accesso, secondo il progetto costituito di n. 2 tavole, compresa la relazione tecnica, che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell’attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

• i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d’uso indicate nel progetto approvato;

• che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell’inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all’interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell ’avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell’esecuzione dell’opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall’incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell’opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1. il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2. il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3. la ditta esecutrice dei lavori;

4. la data e il numero della presente concessione;

5. destinazione d’uso e le unità immobiliari consentite.

La mancata esposizione della tabella comporterà una sanzione di € 51,65 al giorno a decorrere dalla data di inizio lavori.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in c.a. indicate nell’art.1 della legge 05.11.71 n. 1086, il costruttore è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima e nella legge 02.02.74 n. 64; in particolare è tenuto a provvedere prima dell’inizio dei lavori al deposito del progetto presso l’Ufficio del Genio Civile ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della L. 1086/71 e ad acquisire l’autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio ai sensi degli articoli 17 e 18 della L. 64/74.

A strutture ultimate, per ottenere la dichiarazione di abitabilità e/o di agibilità della costruzione, è fatto obbligo alla ditta di richiedere all’Ufficio del Genio Civile il rilascio del certificato di conformità ai

sensi e per gli effetti dell’art.28 della L. 02.02.74 n. 64 ed il deposito della relazione del D.L. a strutture ultimate ai sensi dell’art.6 della L. 05.11.71 n. 1086 e del certificato di collaudo statico ai sensi dell’art.7 della stessa legge.

Qualora non siano state eseguite opere in c.a., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell’opera non sono state attuate strutture in c.a.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il certificato di collaudo del comando dei VV.FF.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10.5.76, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall’inquinamento; 30.4.76, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13.7.66, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l’inquinamento atmosferico; 31.3.68, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della presente concessione ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro 3 anni.

(6)

L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l’ultimazione può essere comunque, a richiesta dell’interessante, prorogato eccezionalmente se durante l’esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell’opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concernente la parte non ultimata. L’inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell’ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell’ avvenuta copertura del fabbricato e l’ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l’altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all’immobile esistente o realizzando.

L’inosservanza del progetto approvato e delle condizioni poste comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Del presente atto di concessione vengono redatte n. 4 copie, delle quali una viene trasmessa alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione di cui all’art. 36 della legge regionale n. 71/78, una viene consegnata al Sig.____________________________ nella qualità di ____________________ , una rimane allegata alla pratica d’ufficio, una viene pubblicata ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 1/76.

Prescrizioni speciali

L’inizio dei lavori e subordinato alla rimozione dei sigilli da parte dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito dell’avvenuto inizio dei lavori dovrà effettuarsi adeguamento e il ripristino dell’immobile così come previsto in progetto ed approvato, con parere n° 01/12 del 26.01.2012 espresso dal Dirigente del settore III Urbanistica e LL.PP. .

L’avvenuto adeguamento e ripristino dovrà essere accertato dal Comando dei Vigili Urbani di Bagheria, conseguentemente potrà completarsi l’edificio.

La presente concessione viene rilasciata alle condizioni, fermo restando quanto dovuto per oneri di concessione previsti nella C.E. n° 61/10 del 27.10.2011, che qui si intendono tutte riportate e trascritte integralmente.

Il mancato o ritardato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal primo comma dell’art. 15 della citata legge 28.01.77 nr. 10 e dell’art. 50 della L.R.S. nr. 71 del 27.12.78. Le spese per gli allacciamenti elettrici, idrici, pubblici e privati inerenti l’immobile sono a totale carico del concessionario.

I Lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri, di cui al D.Lgs. 494/96, modificato successivamente dal D.Lgs. 528/99;

La ditta intestataria della presente concessione dovrà dare comunicazione per iscritto a quest’Ufficio dell’inizio dei lavori entro 24 ore dall’inizio degli stessi, alla quale dovrà essere allegato, pena la nullità della presente autorizzazione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), previsto dall’art. 3, comma 8 del D. Lgs.

14.08.1996 n. 494, come modificato dall’art. 86, comma 10, del D. Lgs n. 276 del 2003 e successivamente dall'articolo 20, comma 10, del D. Lgs n. 251 del 2004;

La ditta è tenuta a segnalare a quest’Ufficio prima dell’inizio dei lavori il nominativo, l’indirizzo e dati fiscali dell’impresa assuntrice degli stessi e nel caso di successiva sostituzione dovrà comunicare immediatamente all’Ufficio i nuovi nominativi;

Dovrà essere comunicato a quest’ufficio la fine dei lavori entro 48 ore dalla stessa, allegando le copie dei formulari di consegna dei materiali all’impianto di smaltimento.

Contestualmente alla presente si autorizza, ex art.39 della l.r. nr. 27 del 15.05.86, lo scarico nella pubblica fognatura dei reflui provenienti dai locali destinati a civile abitazione, previa richiesta di autorizzazione per lo scavo fognario.

(7)

Le spese per gli allacciamenti elettrici, idrici, pubblici e privati inerenti l’immobile sono a totale carico del concessionario.

L’immobile dovrà essere realizzato alle condizioni espresse dalla C.E.C., nella seduta del 08.06.2010 con verbale n° 07/09.

Bagheria addì 22.02.2012

acquisita tutta la documentazione necessaria, potrà rilasciare concessione edilizia in variante per l’adeguamento dell’immobile ed il ripristino a quanto autorizzato con C.E. 61/10, fermo restando che le opere potranno essere iniziate successivamente alla rimozione dei sigilli da pare dell’Autorità Giudiziaria. La Concessione edilizia prescriverà che dovrà essere accertato da parte dei Comando dei Vigili Urbani di Bagheria, l’avvenuto adeguamento e ripristino prima del completamento dell’edificio.

Il Resp. Serv. Edil Privata Il Dirigente del Settore III (Arch. Giovanbattista Giammanco) (Ing. Giovanni Mercadante )

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addì Il Concessionario

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