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Possibilità – in termini di legittimità e/o opportunità – che i dirigenti di Uffici giudiziari formulino ufficialmente «osservazioni, suggerimenti e critiche utili all’eventuale miglioramento» di un disegno di legge elaborato da un Gruppo parlamentare.

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Possibilità – in termini di legittimità e/o opportunità – che i dirigenti di Uffici giudiziari formulino ufficialmente «osservazioni, suggerimenti e critiche utili all’eventuale miglioramento» di un disegno di legge elaborato da un Gruppo parlamentare.

(Risposta a quesito del 6 ottobre 2004)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 ottobre 2004, ha adottato la seguente delibera:

«1. Con nota in data 5 febbraio 2003, la dott.ssa … e il dott. … , rispettivamente presidente del tribunale per i minorenni … e procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale, formulavano al Consiglio un quesito in merito “alla possibilità – in termini di legittimità e/o opportunità – che i dirigenti di Uffici giudiziari formulino ufficialmente «osservazioni, suggerimenti e critiche utili all’eventuale miglioramento» di un disegno di legge elaborato da un Gruppo parlamentare.”

Il quesito traeva origine da una nota in data 16 ottobre 2002 con la quale il Presidente della Corte di appello … dott. … aveva trasmesso ai dirigenti indicati, nonché al presidente del collegio civile per i minori presso la Corte di appello il testo di un disegno di legge elaborato da un Gruppo parlamentare e inviatogli dal Presidente di tale Gruppo con preghiera di esaminarlo e di esprimere le osservazioni ritenute appropriate; a tal fine, il Presidente … chiedeva ai destinatari della nota “di trasmettere, nel più breve tempo possibile, una relazione, che auspicava dettagliata, contenente osservazioni, suggerimenti, critiche utili all’eventuale miglioramento del disegno di legge.”

Con successiva nota del 14 gennaio 2003, il Presidente … chiedeva nuovamente la trasmissione della relazione richiesta con la nota del 16 ottobre 2002.

Con nota del 5 febbraio 2003, la dott.ssa … e il dott. … manifestavano al Presidente della Corte di appello perplessità in merito alla richiesta, segnalando di avere formulato al Consiglio il quesito di cui sopra.

2. Per un corretto inquadramento del quesito in esame, risultano indispensabili alcune premesse.

La partecipazione del magistrato al dibattito pubblico rappresenta non solo l’esercizio di libertà fondamentali del magistrato stesso, ma anche l’espressione del contributo essenziale del cittadino allo sviluppo della vita democratica del Paese: tale principio ha valenza generale, ma si rivela tanto più significativo con riferimento al dibattito sui temi della giustizia, rispetto ai quali il contributo dei giuristi e, tra essi, dei magistrati riveste particolare valore.

E’ di tutta evidenza, poi, come la partecipazione del magistrato al dibattito pubblico tragga dall’esperienza giudiziaria in concreto svolta e dalla competenza professionale acquisita elementi di conoscenza e di valutazione destinati a conferire una particolare rilevanza a tale partecipazione.

E’ dunque possibile ed anzi naturale che l’esigenza di partecipazione dei magistrati al dibattito pubblico o la sollecitazione in tal senso maturino nell’ambito degli uffici di appartenenza o

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con riferimento ad essi, traendo spunto dall’esperienza e dal confronto quotidiano del magistrato con gli operatori della giustizia.

D’altra parte, che la partecipazione della magistratura al dibattito sui temi della giustizia possa esprimersi anche attraverso la formulazione da parte di organi giudiziari di pareri su disegni di legge – al di là, dunque, dell’indicazione rinvenibile nell’art. 10 cpv. della legge n. 195 del 1958, che prende in considerazione tale funzione consultiva, attribuendola, in via per così dire “ordinaria”, al Consiglio superiore della magistratura – è confermato dall’esperienza storica del varo dei codici:

anche l’adozione del nuovo codice di procedura penale fu preceduta, infatti, da un approfondita riflessione alla quale parteciparono proficuamente molteplici organi giudiziari.

3. Sulla base di queste premesse, può dunque ricavarsi la conclusione che la partecipazione della magistratura al dibattito sui temi della giustizia – eventualmente anche attraverso riflessioni su disegni di legge – non incontra, in via astratta, ostacoli normativi.

Con specifico riferimento al quesito in esame, inoltre, va rilevato che il coinvolgimento di organi giudiziari da parte di altri organi giudiziari titolari di poteri di vigilanza o di coordinamento dovrà essere assicurato attraverso forme che preservino la sfera di autonomia dei primi e che, in particolare, assicurino a ciascuno di tali organi la possibilità di assumere responsabilmente e in piena autonomia le proprie determinazioni in ordine al contributo di riflessione sollecitato.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, delibera

di rispondere ai quesiti formulati dalla dott.ssa … e dal dott. … , rispettivamente presidente del tribunale per i minorenni … e procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale, con la nota sopra indicata nei sensi di cui in motivazione.»

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