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CONTRATTO DI SUBAPPALTO

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Academic year: 2022

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1 Contratto di subappalto –

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 19 QUARRATA CASALGIUIDI CUP: H87H20001470001- CIG: 8800958C49.

ENTE APPALTANTE: PROVINCIA DI PISTOIA – Servizio di Viabilità

F.LLI FEGATILLI S.r.l., con sede in PALAIA (PI) in via Leonardo da Vinci località Montanelli (C.F./P.IVA n. 00351040506, mail: fegatilli@interfree.it; pec: f.llifegatilli@pec.it), nella persona del suo Legale Rappresentante GIANLUCA PIZZI nato a Palaia (Pi) il 13/07/1961 CF PZZGLC61L13G254M (d’ora in avanti: APPALTATORE).

e

VESCOVI RENZO SPA con sede legale in LAMPORECCHIO (PT) in via Leonardo da Vinci, 42 – 51035 Lamporecchio (PT) CF./P.IVA n. 00408860476 iscritta nel Registro delle Imprese di PISTOIA al REA nr. 92408 , tel. 0573-803455 e-mail amministrazione@vescovirenzospa.it Pec: vescovirenzospa@pec.it, nella persona del legale rappresentante Dott. Ing. Tommaso Vescovi, nato il 11/06/1974 a FIRENZE, C.F. VSCTMS74H11D612V (d’ora in avanti: SUBAPPALTATORE);

PREMESSO

- che, a seguito di gara esperita dalla Provincia di Pistoia, in appresso denominata “ENTE APPALTANTE”, o “STAZIONE APPALTANTE”, L’IMPRESA F.LLI FEGATILLI S.r.l., è risultata aggiudicataria del contratto per l’esecuzione dei “di Messa in Sicurezza e Riqualificazione della S.p.19 Quarrata Casalguidi “

- che la F.lli Fegatilli S.r.l. in sede di offerta, ha indicato quale oggetto di subappalto: “LAVORI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA OG3 E IN PARTICOLARE, SCARIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI, OPERE MURARIE STRADALI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN GENERE, TAPPETO DI USURA.

- che la F.llli Fegatilli S.r.l. ha ora necessità di affidare in subappalto parte delle prestazioni di cui sopra all'impresa VESCOVI RENZO SPA che si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l’esecuzione di parte dei lavori di cui sopra e a tal fine essa dichiara che:

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 possiede i requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;

 ha presentato autocertificazione di Iscrizione alla C.C.I.A.A. dichiarando che nulla-osta a fini antimafia;

 è in regola con l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali dei dipendenti a cui l’impresa subappaltatrice è tenuta;

 possiede idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con polizza N. 254.014.0000905492 della compagnia “VITTORIA ASSICURAZIONI SPA” – AG. EMPOLI (FI)

 ha esaminato nei dettagli i documenti del Contratto principale, di propria competenza, in particolare quelli costituenti il Progetto, , allegati al presente contratto di subappalto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente contratto valgono quelle sancite da quest’ultimo;

 si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori, prima della sottoscrizione del presente contratto, e ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi.

 è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;

 è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire, di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi di aver formulato la propria offerta tenendo conto, sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori a regola d’arte, e quindi, dichiara di ritenere congrui e

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3 Contratto di subappalto –

remunerativi i prezzi pattuiti;

 è in possesso delle seguenti iscrizioni:

INAIL sede di PISTOIA n° 3407216 – PAT 27544172 INPS sede di PISTOIA n° 6301140876

CASSA EDILE di PISTOIA n° 642/60

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 ‐ CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

I lavori oggetto del presente contratto di subappalto riguardano “Lavori di Messa in Sicurezza e Riqualificazione della S.p.19 Quarrata Casalguidi - CUP H87H20001470001 “

Tali attività dovranno essere svolte alle condizioni del progetto e secondo le disposizioni del Direttore dei lavori. Si precisa che:

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE alla APPALTATRICE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell’ENTE APPALTANTE;

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte secondo quanto previsto negli elaborati di progetto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., secondo le istruzioni della Stazione Appaltante.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento delle opere subappaltate a commessa nonché tutte le opere ed attività per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, il lavoro oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L’ APPALTATRICE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento

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dei programmi, qualora il subappaltatore si dimostri manifestamente inadempiente (accertata inadempienza), di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

Nell’ipotesi sopra specificata sarà riconosciuta al subappaltatore la contabilizzazione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione delle attività.

ART. 3 ‐ OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori , con particolare riferimento ai seguenti documenti che formando parte integrante del presente contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato;

- Elenco Prezzi;

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATRICE, di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATRICE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima, dal Contratto principale, dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato in €. 50.000,00 diconsi euro Cinquantamila/00) nella categoria OG3-, salva effettiva determinazione a misura calcolato, in contraddittorio, applicando lo sconto del 5 ,00% (Cinque virgola zerozero percento) sui prezzi netti di aggiudicazione. Gli oneri della sicurezza, compresi nell’importo di cui al precedente punto e non soggetti a ribasso, sono calcolati sulla base delle lavorazioni effettuate utilizzando gli importi liquidati dall’ente appaltante e si stimano pari ad € 1.500,00.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

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7 Contratto di subappalto –

Il prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere. In ragione di ciò il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, si obbligano, in relazione a quanto previsto dall’articolo 3 comma 9 dalla legge nr. 136 del 13 agosto 2010, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il subappaltatore in particolare si impegna a:

a) comunicare alla impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Conto Corrente dedicato:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - AG. LAMPORECCHIO (PT) – ABI 01030 – CAB 70400 IBAN: IT 91 U 01030 70400 000000497532.

INTESA SANPAOLO S.P.A. - AG. LAMPORECCHIO (PT) – ABI 03069 – CAB 70402 IBAN: IT 07 E 03069 70402 000000302552.

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sui conti correnti dedicati al subappalto ed a comunicare ai fornitori il CIG precedentemente indicato per le forniture utilizzate per l’esecuzione delle lavorazioni di cui al presente contratto;

c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato

all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed agli organi

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competenti dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

ART. 6– CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

I lavori oggetto del presente contratto verranno compensati a misura.

La contabilità verrà gestita secondo le disposizione e le tempistiche previste dalla Provincia di Pistoia in collaborazione con F.lli Fegatilli S.r.l.

Solo in seguito ad autorizzazione da parte dell’APPALTATRICE il SUBAPPALTATORE potrà emettere fattura.

Tale autorizzazione verrà concessa entro 5 giorni dalla ricezione del SAL trasmesso dalla Provincia di Pistoia.

Tali Fatture saranno liquidate entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento da parte della Provincia di Pistoia alla ditta Fegatilli S.r.L.

• Il subappaltatore potrà emettere fattura a seguito a formale autorizzazione che verrà rilasciata da F.lli Fegatilli S.r.l. dopo la ricezione del Sal e la verifica positiva dello stesso;

• alle fatture dovranno essere inoltre allegate copie dei DURC;

L'importo della fattura sarà quello dello Stato di Avanzamento spettante al SUBAPPALTATORE, al netto delle ritenute di garanzia del 0 , 50% per la corretta e regolare esecuzione dei

lavori.

Tali somme saranno restituite al SUBAPPALTATORE, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell’intera opera appaltata.

Le somme saranno infruttifere e trattenute semplicemente a garanzia della regolare esecuzione delle lavorazioni.

Le parti convengono sin da ora che i pagamenti in acconto e a saldo relativi alle attività, tutte, di cui ai punti precedenti, verranno eseguiti nel modo seguente:

• Le fatture emesse dal SUBAPPALTATORE, entro cinque giorni dalla data di emissione del SAL interno, dovranno indicare:

• Cantiere;

• Oggetto del contratto;

• CIG;

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9 Contratto di subappalto –

• Numero di SAL;

• Ritenuta di garanzia applicata;

L'eseguito pagamento di una o più fatture al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria. Farà fede unicamente il SAL finale ed il relativo certificato di collaudo.

Resta inteso che eventuali somme liquidate in eccesso verranno trattenute sui pagamenti, a qualsiasi titolo ancora dovuti anche trattenute a garanzia, ovvero verrà emessa apposita fattura di addebito che dovrà essere corrisposta a F.lli Fegatilli s.r.l. a vista.

ART. 7 ‐ REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art.

1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 8 ‐ CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE

La consegna dei lavori avverrà con apposita comunicazione scritta anche a mezzo pec e/o fax, mediante formale trasmissione di autorizzazione al subappalto.

Prima dell’inizio dei lavori il SUBAPPALTATORE dovrà trasmettere alla DITTA APPALTATRICE tre copie del proprio Piano Operativo di Sicurezza, copia delle Denunce di inizio Lavori fatte presso gli Enti competenti, elenco nominativo del personale corredato della qualifica, dei numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali e dei mezzi d’opera con relativo numero di targa o di telaio che il subappaltatore intende impiegare, oltre ai certificati di conformità dei mezzi e delle attrezzature impiegate ed agli attestanti abilitanti all’utilizzo dei dipendenti.

I lavori oggetto del presente contratto avranno durata fino all’esaurimento dell’importo di cui al

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comma 4 e comunque dovranno rispettare il programma Lavori dell’Ente Appaltante.

I termini di consegna verranno prorogati solo per cause di effettiva forza maggiore riconosciute tali dall’ENTE APPALTANTE e/o per sospensione dei lavori o proroghe concesse dalla D.L. o dall’ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma lavori approvato dall’ENTE APPALTANTE, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L’ APPALTATRICE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, qualora il subappaltatore si dimostri inadempiente, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE, rivalendosi anche sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno, qualora dal grave ed accertato inadempimento derivi un maggio danno per l’APPALTATRICE (applicazioni penali, non conformità ecc..).

ART. 9 ‐ PENALITA'

In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori e consegna delle opere rispetto al termine determinato dalla STAZIONE APPALTANTE o desumibile dalla data di scadenza delle relative ordinanze rilasciate dai preposti ENTI, sempre qualora le maggiori esigenze produttive, non rendano necessaria la differibilità dei lavori e tale differibilità sia accettata dall’ente appaltante, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, una penale pari a quella applicata dall’ENTE APPALTANTE ALLA APPALTATRICE o all’ATI aggiudicataria, maggiorata del 10%, sull’importo contrattuale di cui all’art. 4, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al

SUBAPPALTATORE e trattenuta su qualunque pagamento a scadere, oltre al risarcimento alla APPALTATRICE dal maggior danno da questa eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesimo.

Le penali verranno detratte anche qualora le stesse derivino da NON CONFORMITA’ applicate dall’Ente Appaltante ed imputabili a fatti riferibili al subappaltatore.

A tal fine si riportano le situazioni generanti e le penali maggiormente rilevanti che si

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applicherebbero in capo all’APPALTATORE o all’ATI aggiudicataria:

‐ Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse difetti o mancanze nell’esecuzione delle opere, comunicherà per iscritto all’Appaltatrice o all’ATI aggiudicataria i lavori di riparazione e/o completamento da eseguire, stabilendo i termini per ultimarli.

La mancata o inadeguata segnaletica stradale rilevata dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore della sicurezza da facoltà alla Stazione Appaltante di rivalsa nei confronti dell’appaltatrice o dell’ATI aggiudicataria dell’applicazione delle penali.

ART. 10 ‐ VERIFICA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE e a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE nè le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l’ APPALTATRICE in compiti che non le competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il diritto di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte della APPALTATRICE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 c.c., sia all'ultimazione dei lavori.

In caso di sopralluogo sui cantieri da parte del coordinatore della sicurezza dell'ENTE APPALTANTE, l'APPALTATRICE s’impegna ad inviare immediatamente alla ditta SUBAPPALTATRICE i relativi verbali di sopralluogo qualora emergano delle non conformità e/o osservazioni, in caso di contestazione alle non conformità il SUBAPPAL.TATORE tempestivamente e comunque entro i termini fissati dalla stazione appaltante farà pervenire le sue osservazioni, sarà cura dell’APPALTATRICE trasmetterle all’ENTE APPALTANTE.

Qualora si riscontrino delle situazioni non conformi gravi, il SUBAPPALTATORE potrà essere sospeso dall’esecuzione dei lavori.

Qualora dal controllo delle lavorazioni si rilevi un vizio e/o un ammanco verrà redatto un apposito elenco, con onere di eliminazione dei vizi in capo al SUBAPPALTAPORE, entro il termine concordato.

Resta comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora il SUBAPPALTATORE entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l’ APPALTATRICE, per

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far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell’APPALTATRICE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

Si richiama l’art. 6 per il caso di somme liquidate in eccesso.

Inoltre qualora l’ENTE APPALTANTE riscontri, a collaudo avvenuto, vizi o difformità dell’opera così come previsto dall’art. 1667 c.c. e ne effettui denunzia all’ APPALTATRICE nei termini di cui al detto articolo, quest’ultima potrà agire in regresso nei confronti del SUBAPPALTATORE una volta comunicatagli la denunzia.

ART. 11 ‐ SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’APPALTATRICE e derivante dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

Il SUBAPPALTATORE per nessun motivo, neppure in caso di controversie, potrà sospendere o rallentare di propria iniziativa, i lavori.

ART. 12 ‐ DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

I lavori oggetto del presente contratto non possono essere ceduti né subappaltati a terzi.

ART. 13 ‐ VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni del presente contratto debbono avvenire per iscritto previa contrattazione fra le parti.

Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le

Variazioni ordinate espressamewnte e per iscritto dalla APPALTATRICE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall' ENTE APPALTANTE.

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12 Contratto di subappalto –

ART. 14 ‐ ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente, senza alcun onere per l’ APPALTATRICE:

a) osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006;

b) a rendere tempestivamente edotta l’ APPALTATRICE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575, e s.m.i.;

c) a far lavorare nel cantiere esclusivamente personale regolarmente assunto tramite ricevuta di invio comunicazione ordinaria al Centro per l’impiego (ex Ufficio di Collocamento) o associato.

Non sarà, infatti, consentito l’ingresso o la permanenza in cantiere di personale non in carico all’Impresa

d) a dotarsi od a dotare i propri dipendenti della tessere di riconoscimento corredata di fotografia (“badge”) così come prescritto dall’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 di conversione del Decreto Legge (Bersani) n. 223/2006. I tesserini di riconoscimento di cui all’art. 18 c. 1 lett. U) del dlgs 81/2008 dovranno contenere altresì quanto prescritto all’art. 5 della LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

e) far osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dall’Azienda ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

f) far utilizzare correttamente i macchinari, i mezzi, gli utensili e tutte le attrezzature di lavoro in conformità alle istruzioni e disposizioni impartite dall’Azienda, all’addestramento, formazione ed informazione ricevuti;

g) con riferimento all’attività lavorativa da svolgersi nei cantieri, far rispettare ed osservare, inoltre, le prescrizioni contenute nei Piani Operativi di Sicurezza (POS) predisposti dall’Azienda e nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposti dal Coordinatore per la Sicurezza;

h) far utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI);

i) far mantenere in buono stato di manutenzione i DPI ;

j) non rimuovere, manomettere o modificare i dispositivi e/o gli altri mezzi di sicurezza e di

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protezione;

k) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

l) su richiesta dell’ APPALTATRICE, o dell'Ente Appaltante dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;

m) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

n) a provvedere annualmente al pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T./R.C.O. non specifica per il cantiere e generica per l’azienda e ad inviare immediatamente alla APPALTATRICE copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;

o) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge, di eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni oggetto previste dal presente contratto;

p) Ad approntare autonomamente il cantiere e provvedere all'impianto di uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;

q) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;

r) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di

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legge in materia;

s) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;

t) alla custodia dei materiali, manufatti o attrezzature di proprietà dell’Impresa stessa o della APPALTATATRICE, se regolarmente consegnati. Il SUBAPPALTATORE solleva pertanto la APPALTATRICE da ogni danno o eventuali responsabilità per furti, manomissioni, e/o danneggiamenti anche nel caso che la APPALTATRICE abbia messo a disposizione i locali per custodire i materiali, i manufatti o le attrezzature suddette;

u) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l’

APPALTATRICE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;

v) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, ove di competenza non esclusiva dell’appaltatore;

w) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

x) ad allestire, qualora necessario per la tipologia di lavoro da eseguire, per il proprio personale un impianto di cantiere costituito almeno da un container spogliatoio, un wc chimico, gru da cantiere, impianto elettrico di cantiere opportunamente certificato ai sensi della normativa vigente.

y) A comunicare prima dell’inizio del subappalto il nominativo della persona a cui è affidato l’incarico di Direttore di Cantiere per proprio conto;

z) Al pagamento dei diritti alle discariche autorizzate nel caso di smaltimento di rifiuti;

aa) A mantenere o provvedere all’iscrizione all’albo gestori ambientali per le attività di trasporto rifiuti non pericolosi almeno nella categoria 2 bis;

bb) Ad effettuare trasporto di rifiuti solo con mezzi appositamente autorizzati ed inseriti in apposito elenco rilasciato dagli enti preposti;

cc) A mettere a disposizione dell’APPALTATRICE e della STAZIONE APPALTANTE, la quarta copia del formulario rifiuti trasportati e prodotti e generati nelle attività coinvolte nel subappalto.

dd) A consentire all’APPALTATRICE ed alla STAZIONE APPALTANTE l’effettuazione di Audit di qualità/ambiente/sicurezza, da parte di incaricati preposti.

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ee) a consentire all’APPALTATRICE ed alla STAZIONE APPALTANTE l’effettuazione di controlli e verifiche sulle saldature effettuate, con rivalsa dei costi nell’ipotesi di risultanti non soddisfacenti o negativi, ed onere di eliminazione e ripristino dei vizi e/o difformità riscontrate.

ff) A rispettare il protocollo operativo per rilievi e non conformità della F.lli Fegatilli Srl che verrà sottoscritto per accettazione dal subappaltatore;

gg) A trasmettere entro giorno 5 di ogni mese il report degli infortuni occorsi durante l’esecuzione dei lavori affidati in subappalto;

ART. 15 ‐ OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e Decreto Legislativo 16/01/2008 co. IV.

La subappaltatrice dovrà curare di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell’Ente Appaltante o della Appaltatrice, e sotto la propria esclusiva responsabilità, l’attuazione di quanto previsto ai fini dell’osservanza delle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

In particolare, dovrà verificare, prima dell’inizio dei lavori, se nel corso degli stessi verranno prodotti rifiuti speciali e/o tossici e nocivi che richiedono la tenuta dei registri di carico e scarico, provvedendo, in caso affermativo, a procurarsi l’apposito registro, regolarmente vidimato dalla CCIAA di competenza.

Si impegna altresì a conferire i rifiuti speciali prodotti, unicamente a discariche autorizzate, avvalendosi inoltre di trasportatori autorizzati.

Garantisce la corretta tenuta dei registri di carico e scarico e si obbliga a consegnare alla APPALTATRICE e dietro formale richiesta della STAZIONE APPALTANTE, copia del registro stesso completo di tutte le registrazioni necessarie.

Il mancato adempimento di tale obbligo, comporta la mancata accettazione dello Stato d’Avanzamento lavori emesso dall’Impresa, nonché la sospensione di qualsiasi pagamento all’Impresa stessa ancorché scaduto, senza che quest’ultima possa richiedere, per questo, interessi per ritardato pagamento, risarcimento o compenso per qualsiasi titolo o causa.

Sono a carico della subappaltatrice tutti gli oneri derivanti dalla produzione e smaltimento dei rifiuti.

La subappaltatrice manleva sin da ora la Appaltatrice da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata osservanza delle norme di Legge in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché dal mancato adempimento di quanto sopra riportato.

(15)

15 Contratto di subappalto –

ART. 16 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Il Subappaltatore dovrà curare l’attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità di tutti I

provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell’

APPALTATRICE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all’ APPALTATRICE - prima dell'inizio dei lavori – ai sensi della normativa vigente - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dall’

APPALTATRICE.

Parimenti vengano fornite attrezzature in prestito o in nolo, il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall’ APPALTATRICE compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L’ APPALTATRICE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.

Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Il SUBAPPALTATORE indica quale proprio R.S.P.P. il DOTT. ING. PAOLO MANNELLI quale RLS il Geom.

NICCOLAI ALESSANDRO. e ha nominato come Medico Competente il Dott. COSCI PATRIZIO.

ART. 17 – DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo positivo da parte dell’ENTE APPALTANTE, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art.

1669 c.c.

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla

DITTA APPALTATRICE o all’ENTE APPALTANTE, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità

(16)

16

l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 18 ‐ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e ss. c.c., e dell’art. 1662 II comma c.c., è in facoltà della APPALTATRICE risolvere di diritto il contratto con semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;

b) quando, per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare l’ultimazione degli stessi nel termine concordato e/o fissato, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa l’esecuzione dell’opera a regola d’arte;

c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda l’esecuzione dell’opera o ritardi l’ultimazione dei lavori rispetto al termine stabilito;

d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi l’autorizzazione al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’APPALTATRICE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 19 ‐ RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell’APPALTATRICE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori regolarmente eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese

e del mancato guadagno.

Art.20 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

(17)

17 Contratto di subappalto –

L'efficacia del presente contratto è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ENTE Provincia di Pistoia , con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve ritenersi definitivamente inefficace senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 21 ‐ RINVIO AL CODICE CIVILE E ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili. Le parti si impegnano espressamente all’osservanza delle disposizioni della legge 13.08.2010 n. 136, ed in particolare degli art. da 3 a 5 (tracciabilità dei flussi finanziari, controlli degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e identificazione degli addetti ai cantieri); la mancanza osservanza degli obblighi di tracciabilità previsti dalla precitata legge comporta la nullità assoluta del presente contratto.

ART. 22 – ALLEGATI

Fanno parte integrale del presente contratto i seguenti allegati del Contratto principale, che il subappaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto in copia e di accettare:

‐ Documentazione rilasciata da Provincia di Pistoia in fase di gara -

ART. 23 REGIME I.V.A.

Alle prestazioni di cui al presente contratto non si applica I.V.A. ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.P.R.

633/1972 così come modificato dalla Legge 296/2006. Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono in ogni pagina.

ART. 24– SISTEMA QUALITA’-SICUREZZA-ETICA-AMBIENTALE-ANTICORRUZIONE-SICUREZZA STRADALE L’IMPRESA F.LLI FEGATILLI, in concomitanza con la firma del presente contratto di subappalto, consegna

(18)

18

al subappaltatore VESCOVI RENZO SPA i seguenti documenti:

- Elaborati grafici;

- Computo Metrico contrattuale;

- Elenco Prezzi;

Il Subappaltatore a sua volta consegna alla scrivente F.LLI FEGATILLI il proprio POS, accettazione del PSC.

Tali documenti fanno parte integrante del contratto di subappalto e costituiscono esplicito impegno ad operare nel rispetto delle Norme contrattuali, delle Norme del Sistema Qualità della Committente F.LLI FEGATILLI, delle Norme della Sicurezza.

La firma del presente contratto, inoltre, impegna il subappaltatore ad attivare un processo di miglioramento continuo e a garantire il soddisfacimento dei seguenti punti:

• Lavoro infantile: non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro minorile;

• Lavoro obbligato: non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro obbligato;

• Salute e sicurezza: garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre;

• Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispettare il diritto dei lavoratori di aderire e formare sindacati;

• Discriminazione: non attuare discriminazioni di qualsiasi natura;

• Pratiche disciplinari: non utilizzare o favorire punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e violenza verbale;

• Orario di lavoro: rispettare le leggi e i contratti nazionali del lavoro;

• Retribuzione: garantire il rispetto dei livelli retributivi minimi legali;

• Sistema di gestione: implementare un sistema di gestione della responsabilità sociale.

Inoltre, con la firma del presente Contratto, il Subappaltatore si impegna altresì a favorire le attività di monitoraggio aziendale ad implementare tempestivamente azioni di rimedio verso eventuali non conformità rispetto ai requisiti dello standard e a coinvolgere i fornitori / subappaltatori e sub-fornitori attuali e futuri sul rispetto dei requisiti della Norma.

Al rispetto delle leggi locali nazionale ed europee in materia di tutela dell’ambiente e tutte le eventuali prescrizioni sottoscritte, la ricerca di miglioramento continuo per la prevenzione dell’inquinamento.

Considerare il sistema ambientale ed i suoi risultati come parte integrante del sistema produttivo e gestionale dell’azienda.

Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 1 (Conferma delle premesse)

Art. 5 (tracciabilità dei flussi finanziari) Art. 6 (Contabilizzazione e pagamenti) Art. 7 (Revisione prezzi)

Art. 8 (Consegna dei lavori e tempi di esecuzione) Art. 9 (Penalità)

(19)

19 Contratto di subappalto –

Art. 10 (Verifica dei lavori) Art. 11 (Sospensione dei lavori)

Art. 14 (Ulteriori oneri a carico del SUBAPPALTATORE) Art. 15 (norme sullo smaltimento dei rifiuti)

Art. 17 (Danni)

Art. 18 (Risoluzione del contratto) Art. 19 (Recesso dal contratto) Art. 20 (Clausola sospensiva)

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 D.Lgs. 196/03 affinché l'APPALTATORE tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

IL SUBAPPALTATORE L’APPALTATORE

15.04.2022

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