AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 1/1/2014 – 31/12/2014.
CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1 – Oggetto del servizio, durata e compenso.
Il servizio comprende tutte le prestazioni inerenti gli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alle attività del Medico Competente, come dettagliato nei successivi artt. 2 e 3.
Il servizio viene affidato per il periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014.
Importo a base di gara pari ad € 25.000,00, IVA esente (art. 10 DPR 633/72).
Art. 2 – Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria definisce l’area di intervento del Medico Competente e comprende tutte le attività previste alla Sezione V, D.lgs 9/4/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 41, “Sorveglianza sanitaria”.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata su tutto il personale della Provincia di Pisa e sui suoi assimiliati, ove prescritto dalla normativa vigente, e comprende tutte le visite mediche di cui all’art.
41, comma 2, lettere da a) a d) – preventive, periodiche, integrative per cambio di mansione o assegnazione nuovi compiti – nonché quelle di cui all’art. 20 del D.lgs 151/2001 e tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente, compresi tutti gli accertamenti ed indagini diagnostiche e/o strumentali ritenuti utili e necessari dal medico competente al fine dell’emissione del giudizio di idoneità.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire tutte le prestazioni di cui all’art. 25 D.lgs 81/2008 e s.m.i., “Obblighi del medico competente”, in collaborazione con le altre figure previste dalla normativa sulla sicurezza, garantendo allo scopo l’adeguata disponibilità di tempo.
Art. 3 – Il Medico Competente – Titoli e requisiti
Possono partecipare alla procedura di affidamento per l’incarico di Medico Competente i singoli medici e le strutture sanitarie in possesso di uno dei seguenti titoli (artt. 38 e 39 D.lgs 81/2008 e s.m.i.):
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
autorizzazione a svolgere l’attività di Medico Competente, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 277/91;
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
e degli ulteriori requisiti richiesti dall’Amministrazione:
a) esperienza di almeno 2 anni come medico competente, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., presso Enti Pubblici e/o aziende private, ove l’incarico non sia stato risolto per inadempienza del medico (in caso di Società/Associazione/Raggruppamento, il requisito deve essere posseduto dal Medico incaricato);
b) iscrizione all’ordine dei medici;
c) in caso di Impresa Commerciale, Studio Associato o Raggruppamento, anche temporaneo, occorre l’indicazione della persona designata ad assumere l’incarico di Medico Competente all’interno dell’Amministrazione, sottintendendo che egli stesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti;
d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Art. 4 – Sedi ed organizzazione del servizio
Il servizio dovrà essere erogato entro 15 Km dalla sede centrale della Provincia di Pisa, in luogo agevolmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in locali messi a disposizione dall’aggiudicatario, che se ne assume tutte le spese e le responsabilità; sono fatte salve eventuali condizioni migliorative presentate in sede di offerta tecnica.
Gli accertamenti sanitari periodici dovranno essere svolti con la cadenza prevista dalla normativa vigente, dal DVR della Provincia di Pisa e dal protocollo di sorveglianza sanitaria, per le specifiche tipologie di rischio.
I relativi calendari dovranno essere concordati con la Provincia di Pisa e, una volta definiti, trasmessi alla UO Organizzazione, Bilancio e Gestione Personale almeno 15 giorni prima dell’inizio delle visite. La programmazione delle visite periodiche dovrà escludere i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, per motivi di natura organizzativa.
Le visite al personale neo assunto e quelle a carattere di urgenza dovranno essere effettuate tempestivamente, e comunque entro 5 giorni di calendario dalla richiesta da parte della Provincia di Pisa.
Le visite mediche dovranno essere organizzate in modo da garantire l’assenza minima del personale dal servizio; saranno valutate positivamente in sede di offerta tecnica, e quindi oggetto di attribuzione di punteggio, la capacità di sottoporre ciascun dipendente alla visita ed agli eventuali accertamenti necessari all’emissione del giudizio di idoneità in unica convocazione e l’organizzazione delle visite su singolo appuntamento, piuttosto che l’invio di gruppi di persone in unico orario.
Sono fatti salvi gli eventuali accertamenti diagnostici straordinari, ove ritenuti assolutamente necessari ai fini della salute del lavoratore, che non possano essere effettuati in ambulatorio ma in struttura sanitaria ospedaliera o specializzata.
I giudizi di idoneità dovranno essere comunicati immediatamente alla provincia di Pisa, in particolar modo in presenza di prescrizione/limitazione, e comunque entro 5 giorni di calendario dalla visita.
Art. 5 – Sostituzione del medico competente
In caso di Società, Associazione o Raggruppamento, qualora durante lo svolgimento dell’incarico si renda necessario provvedere alla sostituzione della persona designata a svolgere le funzioni di Medico Competente, ciò potrà avvenire solo se il sostituto possieda i requisiti di idoneità richiesti e su espressa preventiva accettazione da parte della Provincia di Pisa.
Art. 6 – Obblighi della Provincia di Pisa
Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, la Provincia di Pisa, in accordo con il Medico Competente, si impegna a:
trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione e l’area di attività di appartenenza;
comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione e quant’altro necessario allo svolgimento delle funzioni affidate;
provvedere, sulla base di calendari concordati con il Medico Competente, come al precedente art. 4, alla convocazione a visita del personale interessato;
archiviare, nel rispetto della normativa sulla privacy, le certificazioni di idoneità rilasciate;
informare i responsabili delle strutture delle prescrizioni/limitazioni impartite dal Medico Competente al personale di rispettiva assegnazione.
Art. 7 – Obblighi, oneri, garanzie e responsabilità civile
Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla stipula ed all’esecuzione dell’obbligazione contrattuale, sono a carico del soggetto affidatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso terzi.
L’aggiudicatario si impegna ad effettuare tutte le prestazioni sanitarie dovute nell’ambito della sorveglianza sanitaria ordinaria (art. 41 D.lgs 81/2008 e s.m.i.), tenendo conto della percentuale di tolleranza indicata nell’allegato “Informazioni utili per formulare l’offerta”, e quelle che dovessero rendersi necessarie nell’eventualità di eventi di rischio straordinari e/o eventuali prestazioni aggiuntive connesse alle mansioni da svolgere.
L’aggiudicatario assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in pendenza dell’espletamento del servizio, dovesse occorrere a cose e/o persone, siano esse maestranze o soggetti estranei ai lavori, liberando sin d'ora la Provincia di Pisa da ogni responsabilità e conseguenza civile ed economica. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, diritti d'autore o copyright. L’aggiudicatario assume inoltre a proprio carico tutti gli oneri e responsabilità derivanti da azioni di contraffazione esperite nei confronti della Provincia di Pisa, in relazione al servizio effettuato, mantenendo quindi la stessa indenne dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a seguito di condanna con sentenza passata in giudicato.
La Provincia di Pisa e l’aggiudicatario assumono l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche e/o amministrative di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale. L’aggiudicatario si assume la totale responsabilità del comportamento del proprio personale, che dovrà essere improntato alla massima serietà, nonché della capacità tecnico - professionale dello stesso, in relazione agli interventi che è chiamato ad eseguire, nonché la responsabilità di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti al momento dell’aggiudicazione o entrate successivamente in vigore.
Nell’espletamento di quanto previsto nel contratto, l’aggiudicatario dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di che trattasi, per un massimale minimo di Euro 1.000.000,00.
Il Medico Competente è soggetto alle contravvenzioni di cui all’art. 58 del D.lgs 81/2008 e s.m.i..
I documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant’altro consegnato all’aggiudicatario ed elaborato dallo stesso in relazione all’attività del Medico Competente, rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà della Provincia di Pisa.
Art. 8 – Monitoraggio delle attività
Per consentire di monitorare l’andamento delle attività, l’aggiudicatario si impegna a:
- trasmettere trimestralmente un report sulle attività svolte nel periodo di riferimento, con evidenziati le visite e gli accertamenti effettuati e le eventuali attività svolte (incontri, sopralluoghi, ecc.);
- partecipare alle riunioni informative con il Datore di Lavoro e/o con i referenti dell’Amministrazione conferente, da concordare periodicamente, con cadenza almeno trimestrale;
- trasmettere, al termine dell’incarico, il report finale delle attività svolte.
Art. 9 – Pagamenti
I pagamenti del corrispettivo spettante per il servizio reso avverranno entro 30 giorni dall’emissione delle fatture per prestazioni rese nel trimestre di riferimento.
Art. 10 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, e s.m.i., i dati della Provincia di Pisa e del personale in servizio, forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente, in fase di adempimento, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge connessi.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente che mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati, con logiche strettamente correlate alla finalità di cui sopra, e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, atte a prevenire il rischio di perdita o distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.
Art. 12 – Segreto d’ufficio
L’aggiudicatario obbliga se stesso ed i propri collaboratori e/o prestatori d’opera a non divulgare né utilizzare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto che possa arrecare pregiudizio all’Ente.
E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura riferita all’incarico oggetto del contratto, salvo espressa autorizzazione della Provincia di Pisa.
Art. 13 – Stipulazione del contratto
L’aggiudicatario, entro il termine previsto che sarà stabilito dalla Provincia di Pisa, dovrà produrre tutti i documenti che verranno richiesti. L'omissione e/o l'incompletezza di tale documentazione comportano la decadenza dall’aggiudicazione.
In sede di gara verrà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria.
L’inizio del servizio può avvenire anche subito dopo l'aggiudicazione ed in assenza del formale contratto, previo regolare verbale a firma delle parti.
Resta, comunque, stabilito e convenuto fin d'ora che l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun pagamento prima della firma e della repertoriazione del contratto.
Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) di cui alla legislazione vigente.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto, e quelle concernenti il rilascio di copie.
In caso di non rispetto delle norme contrattuali, la Provincia di Pisa si avvarrà di quanto formalmente dovuto alla Ditta aggiudicataria.
Art. 14 - Cauzioni
La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali è pari al 10% dell'importo massimo.
Art. 15 – Norme finali
La Ditta partecipante alla gara accetta sin d'ora che, in caso di aggiudicazione del servizio, nel contratto siano inserite le seguenti clausole:
1.Controversie : qualora insorgessero controversie tra la Provincia di Pisa e l’aggiudicatario in ordine all’applicazione o all’interpretazione del presente capitolato e del contratto stipulato è competente il Foro di Pisa.
2. Recesso : la Provincia di Pisa, previa assunzione di apposito provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al Medico Competente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel rispetto e nei modi di cui all’art. 1671 del Codice Civile.
3. Risoluzione : ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del Medico Competente, anche relativamente ad una sola delle obbligazioni di cui ai precedenti punti del presente capitolato, previa notificazione scritta da parte della Provincia di Pisa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio del Medico Competente, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno subito.
La Provincia di Pisa ha diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto qualora accerti che l’aggiudicatario non sia in grado o non esegua correttamente quanto previsto nel presente atto o qualora lo stesso abbia commesso infrazioni ai suoi compiti tali da aver totalizzato penalità per un importo complessivo di Euro 1.000,00 (euro mille). A tale scopo, metterà in mora l’aggiudicatario e, trascorsi quindici giorni dal ricevimento della messa in mora senza che questo si sia attivato adeguatamente, il contratto sarà risolto di diritto.
4.Sanzioni : l’aggiudicatario riconosce alla Provincia di Pisa il diritto di applicare le seguenti sanzioni:
a) Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o per negligenza nell'effettuare il servizio la cauzione sarà trattenuta. Sarà inoltre esperita l'azione di risarcimento del danno per le eventuali maggiori spese che la Provincia di Pisa ha dovuto o dovrà sostenere.
b) Nel caso di inadempimento o di inosservanza dei termini o di altra violazione degli obblighi previsti dal contratto è prevista la penale di Euro 100,00 (euro cento) per ogni violazione. Per l'applicazione delle penalità e/o dei danni la Provincia di Pisa potrà avvalersi sui crediti maturati dall’aggiudicatario e sulla cauzione prevista.
Art. 16 – Disposizioni di legge
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si intendono applicabili le norme legislative vigenti in materia ed il Regolamento dei Contratti della Provincia di Pisa.