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Manifestazioni no-vax, le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno

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Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0076293 del 10/11/2021

N. 11001/110(32)

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, I O novembre 2021

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Segreteria del Dipartimento

OGGETTO: Direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto.

Si trasmette, per l'attuazione, l'unita direttiva della Sig.ra Ministro in data odierna, concernente l'oggetto.

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Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0076293 del 10/11/2021 Direttiva recante indicazioni sullo svolgimento di

manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto

Le misure sanitarie di contenimento del contagio da COVID-19, sia con riguardo all'introduzione dell'obbligo del green pass, sia con riferimento alla campagna vaccinale in atto, continuano a essere oggetto di frequenti manifestazioni di protesta e di contestazione che si svolgono sull'intero territorio nazionale.

Tali manifestazioni, che sono rappresentative del diritto ad esprimere il dissenso, stanno determinando, tutta_via, elevate criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché sul libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, quali, in particolare, quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini, con effetti, peraltro, particolarmente negativi nell'attuale fase di graduale ripresa delle attività sociali ed economiche.

Inoltre, in occasione di tali manifestazioni, si riscontra frequentemente un significativo livello di inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio, concernenti il divieto di assembramenti, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con potenziale pericolo di incremento dei contagi e, dunque, per la salute dei cittadini.

Si rende, pertanto, necessario dettare apposite indicazioni affinché lo svolgimento delle manifestazioni in questione avvenga nell'equilibrato contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco.

Sul punto, preme ricordare che indicazioni di tenore generale furono impartite con direttiva del Ministro dell'interno del 23 gennaio 2009 per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili.

Alla luce di quanto detto in premessa, e considerata la rilevanza in tale contesto dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla I.

22 maggio 2020, n. 35, che affida ai Prefetti il compito di assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19 fino al perdurare dello stato di emergenza, si rende, tuttavia, necessario intervenire sul quadro degli orientamenti esistenti - che restano comunque in vigore - al fine di integrarli con ulteriori disposizioni calibrate sulla particolare situazione determinatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto.

Si conferma che la cornice istituzionale più idonea per una valutazione collegiale e complessiva delle diverse situazioni che vengono in evidenza, è rappresentata dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

È nell'ambito di questo contesto che dovranno essere valutati, grazie anche all'apporto dei Sindaci, nella loro veste di autorità sanitaria locale, i profili di criticità

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suscettibili di caratterizzare taluni luoghi del tessuto urbano cittadino, alla luce dell'andamento del fenomeno epidemiologico.

Nella specie, il Comitato provinciale potrà analizzare l'intero spettro degli interessi coinvolti in modo da consentire alle Autorità partecipanti - e in particolare al Prefetto, al Questore e al Sindaco - l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Più nel dettaglio, in una logica integrata e unitaria e ferme restando le prerogative previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 2) e dal relativo regolamento di attuazione, i Prefetti vorranno prowedere con apposite direttive, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, ad individuare specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'attuale situazione pandemica.

L'individuazione di tali aree dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, atteso che il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico costituisce espressione fondamentale della vita democratica e come tale va preservato e tutelato.

Sulla base delle determinazioni adottate dai Prefetti, i Questori eserciteranno i poteri previsti dall'art. 18 TULPS e delle connesse disposizioni regolamentari, provvedendo ad adottare, laddove necessario, i divieti e le prescrizioni riguardanti lo svolgimento delle manifestazioni preavvisate.

Laddove gli stessi Questori non ravvisino esigenze impeditive, potranno adeguatamente modulare, per le aree diverse da quelle individuate come sensibili, l'esercizio del loro potere prescrittivo e conformativo in ragione di considerazioni fattuali, di tempo e di luogo, o di altre, rilevanti circostanze quali il coinvolgimento nella manifestazione di un numero elevato di partecipanti.

Ne discende che, per assicurare la più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per le quali, ad esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, owero prevista la regolamentazione di percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche.

Nell'esercizio del potere del Questore di cui all'art. 18 TULPS, andrà altresì valutata ogni altra prescrizione finalizzata al rispetto delle misure anti contagio.

Andranno poi pianificati i conseguenti, adeguati servizi di ordine pubblico - per la cui predisposizione i Questori potranno awalersi del concorso della polizia locale -, ai fini di una mirata attività di presidio e vigilanza delle zone interessate dallo svolgimento delle manifestazioni pubbliche.

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Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0076293 del 10/11/2021

Le valutazioni emerse in seno al Comitato provinciale potranno altresì rivelarsi utili anche per l'adozione da parte dei Sindaci, nella loro veste di autorità sanitarie locali, dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 5, TUEL e di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nel precisare che le presenti indicazioni, per la loro valenza generale, potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche attinenti ad ogni altra tematica, si evidenzia come l'evoluzione del fenomeno correlato alla protesta per le misure emergenziali dettate dal COVID-19 ne renda necessaria l'urgente e immediata attuazione.

Roma, 10 novembre 2021

L'INTERNO

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