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Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

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Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

SIRF 11 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE E N N A

PIANO OPERATIVO RIPARTIMENTALE AIB

PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE CONTRO GLI INCENDI E PER LA

TUTELA DELLA QUALITA’DELL’ARIA

ANNO 2020

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2

INDICE

PIANO OPERATIVO RIPARTIMENTALE AIB 1

PRESENTAZIONE 5

QUADRO NORMATIVO Dl RIFERIMENTO 6

Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16 6

Legge quadro n. 353/2000 10

Decreto Assessore Per il Territorio e L’Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874 (GURS n.

44 del 17.10.2014 11

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" 14 Legge Regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 come modificata dall’art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 e dall’art.12, comma 3, della L.R. 30 settembre 2015, n. 21. 14 Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria in Sicilia approvato con Delibera di Giunta

n. 268 del 18/07/2018 16

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 17

Localizzazione geografica 17

Bacino del Simeto 17

Bacino dell‘Imera Meridionale 18

Bacino del Gela 19

Circoscrizioni statistiche 19

1° Settore 19

2° Settore 19

Aspetti pedologici ed orografici 20

Caratteristiche climatiche 20

Qualità dell’aria 21

Caratteristiche idrografiche ed idrologiche 21

Geologia 22

L’ISPETTORATO FORESTALE DI ENNA 23

Carta delle Categorie Forestali 25

Patrimonio forestale provinciale 26

Complesso Centro Meridionale 27

Complesso Settentrionale 28

Caratteristiche della vegetazione forestale 30

Aree naturali protette. 31

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3

Siti Natura 2000 provinciali 31

ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI 32

Definizione di incendio boschivo - 37

Definizione di incendio di interfaccia 37

Classificazione dei tipi di incendio 37

Caratteristiche comportamentali del fuoco 38

Combustibili del terreno 38

Combustibili di superficie 38

Combustibili aerei 38

Incendio sotterraneo 38

Fuoco sotterraneo superficiale 38

Fuoco sotterraneo profondo 39

Incendio radente 39

Fuoco radente di lettiera 39

Fuoco radente di strato erbaceo 39

Fuoco radente di cespugliato in zona aperta 40

Fuoco radente di sottobosco 40

Fuoco radente di macchia bassa e gariga 40

Fuoco radente di macchia alta 41

Incendio di chioma 41

Fuoco di chioma passivo o dipendente 41

Fuoco di chioma indipendente 41

Fuoco di chioma attivo 42

INTERVENTI DI PREVENZIONE 42

PREVISIONE DEGLI INCENDI 42

INTERVENTI DI PREVENZIONE DIRETTA 45

Selvicoltura Preventiva 45

Fuoco Prescritto 45

PREVENZIONE INDIRETTA 45

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 46

LOTTA ATTIVA 46

Generalita’ 46

Definizione delle attività’ di lotta attiva 47

(4)

4

Ricognizione 47

Sorveglianza 47

Avvistamento 47

Allarme 48

Spegnimento 48

Competenze e responsabilità’ 48

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 49

Lavoratori AIB a tempo determinato. 49

Addetti alle torrette di avvistamento incendi 49

Addetti alle squadre di pronto intervento per lo spegnimento degli incendi 51

Automezzi in dotazione: 53

Addetti alla guida delle autobotti 54

Lavoratori AIB a tempo indeterminato. 55

INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI E ATTIVITÀ DI EMERGENZA AMBIENTALE 55

Distretto di “Enna” 56

Distretto di “Piazza Armerina” 56

Distretto di “Nicosia” 56

Avvistamento incendi boschivi 57

Personale in servizio presso S.I.R.F. 11 58

Strutture S.I.R.F. 11 58

Competenze dei “Distaccamenti Forestali” 60

Competenze del “COP” 63

Competenze del N.O.P. 64

Perizie per l’attuazione della Programmazione A.I.B. 65

Analisi Statistica Incendi Boschivi 65

Grafico Incendi: 67

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5

PRESENTAZIONE

Obiettivo del “Piano operativo provinciale AIB” è quello di illustrare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva del Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di ENNA per la difesa della vegetazione dagli incendi e per il mantenimento della qualità dell’aria ambiente in Sicilia.

Com’è noto gli incendi boschivi possono considerarsi come una delle principali cause del depauperamento e del degrado del patrimonio forestale e per gli effetti nocivi nell’aria rappresentano, ancora oggi, una piaga a livello nazionale.

Per il corrente anno 2020, nel pianificare l’impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione, vengono distinte due macrocategorie di incendi, così come prevede il “P.A.I.B.

Regionale” vigente approvato con Decreto del Presidente della Regione del 11/09/2015 e aggiornato al 2017.

Incendio di bosco o di vegetazione

- evento che colpisce sia aree forestali e preforestali, sia aree caratterizzate da un diverso uso del suolo (aree a vegetazione arbustiva e erbacea, pascoli e incolti).

Incendio di interfaccia

- incendio di bosco in prossimità di centri urbani o industriali.

Pertanto, la programmazione dell’attività “AIB” tiene in considerazione la complessa realtà provinciale, caratterizzata da peculiari aspetti ambientali, sociali ed economici da tutelare e dalla notevole incidenza degli incendi di interfaccia che interessano aree del territorio e impegnano in gran parte le attività di prevenzione e lotta attiva.

Per arginare il fenomeno purtroppo in crescita, la Regione Siciliana ha approvato il 6 aprile 1996, la Legge Regionale n. 16 e ss.mm.ii. estendendo, così, l’attività antincendio a tutto il patrimonio forestale, ai terreni agricoli ed agli ambienti naturali, oltre che alle zone boscate.

In campo nazionale la successiva Legge Quadro n. 353 del 21 novembre 2000 ha introdotto altre importanti novità, in quanto si è posta, come obiettivo primario, la conservazione del patrimonio boschivo, promuovendo ed incentivando le attività di previsione e di prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. Ha previsto, altresì, l’articolazione di un

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6 nuovo modello organizzativo mirato al raggiungimento della riduzione delle superfici boscate percorse da un incendio.

La prevenzione, quindi, deve essere la strategia principale per potere tenere sotto controllo il fenomeno degli incendi e deve divenire un patrimonio della coscienza individuale e collettiva.

In tale direzione ed in attuazione dei contenuti della normativa nazionale e regionale, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna ha redatto il presente “Piano Operativo Provinciale AIB”, che dovrà rappresentare il nuovo ed aggiornato strumento pianificatorio di riferimento, seguendo un percorso analitico ragionato e scientifico.

Un punto di partenza, quindi, verso una più coerente e continua attività pianificatoria, che metta a fattore comune tutte le esperienze sino ad oggi maturate nel settore antincendio, in uno spirito di massima collaborazione tra i vari comparti della Provincia, nella considerazione che gli incendi boschivi costituiscono non solo un danno all’ecosistema forestale, ma in generale a tutto l’ambiente.

QUADRO NORMATIVO Dl RIFERIMENTO Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16

La Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, e ss.mm.ii, all’art. 3 recante norme sul “ Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” così recita:

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale.

1 bis. Nelle more dell’emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Inoltre, all’art. 4 detta la definizione di bosco:

1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

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7 2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.

5-bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.

La stessa Legge Regionale n. 16/96 all’art. 33 stabilisce che:

1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi la Regione avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS, o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone.

Inoltre, all’art. 34 viene specificato il contenuto del “Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi”.

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:

a. le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;

b. le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la

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8 individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile

c. i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

d. gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e. le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

f. gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

h. la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

i. le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

l. gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

m. le esigenze formative e la relativa programmazione;

n. le attività informative;

o. le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

p. la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

q. qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;

r. la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

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9 7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle

proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

Art. 34-bis.

Previsione e prevenzione del rischio di incendi

1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2 , lettera b).

3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 34-ter.

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le

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10 sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre 'a terra':

a. di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

b. di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;

c. di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

Legge quadro n. 353/2000

La Legge Quadro n. 353/2000, le cui disposizioni rappresentano “principi fondamentali dell’ordinamento” (ai sensi dell’art. 117 della Costituzione), contiene rilevanti elementi di innovazione, attesi da anni. Importante sottolinearne le finalità: conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, che viene dichiarato “bene insostituibile per la qualità della vita”.

Le novità principali della legge sono:

 La definizione giuridica di “incendio boschivo” che, pur essendo stata in passato individuata dalla giurisprudenza, non era mai stata fissata in termini precisi e oggettivi.

 L’art. 2 così recita: “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.”

Il riordino ed accorpamento di tutte le leggi sugli incendi.

L’attribuzione di importanti competenze alle regioni per la prevenzione e la lotta agli incendi, tra cui i censimenti cartografici e catastali delle aree incendiate negli ultimi cinque anni.

L’inasprimento delle sanzioni penali per il reato di “incendio boschivo”. In particolare è stato inserito nel codice penale il nuovo articolo 423 bis “incendio boschivo”, come reato specifico, che prevede un aumento di pena, rispetto al più generale reato di incendio. Sono state infine ripristinate anche le sanzioni dell’art. 424 c.p. “danneggiamento seguito da incendio boschivo”.

Queste sono ora le sanzioni in vigore: per incendio boschivo doloso la pena della reclusione va da 4 a 10 anni (per incendio doloso nelle aree protette); per incendio colposo, le pene vanno da 1 a 5 anni di reclusione. Le pene sono aumentate se dall’incendio deriva un pericolo per edifici o danno per le aree protette e sono aumentate della metà se dall’incendio deriva un disastro ecologico consistente in “un danno grave, esteso e persistente all’ambiente”.

Il divieto di nuove costruzioni per dieci anni (comprese infrastrutture e attività produttive) e di modifica della destinazione d’uso per quindici anni, sui terreni percorsi dal fuoco, con l’obbligo di menzionare espressamente il vincolo negli atti di compravendita (stipulati entro i quindici

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11 anni dall’incendio) di aree ed immobili situati nelle aree percorse dal fuoco, come individuate dai comuni. Per la violazione di questi obblighi si applicano anche le sanzioni penali previste dall’art. 20 della Legge 47/1985 (in materia urbanistico-edilizia), che prevede anche la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Il divieto di pascolo e caccia per i 10 anni successivi all’incendio.

Il divieto, per 5 anni, delle attività di rimboschimento e ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, escluse quelle specificatamente autorizzate.

La Legge 353/2000 ha inoltre attribuito alle regioni un ruolo rilevante nella lotta agli incendi boschivi: tutte le regioni devono recepire i principi fondamentali della Legge Quadro e modificare la normativa regionale eventualmente in contrasto con essa, entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Tra i compiti più importanti c’è l’approvazione di piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, la revisione annuale, la mappatura delle aree percorse dal fuoco nell’anno precedente e l’individuazione delle aree a rischio di incendio in apposite planimetrie.

Nella programmazione devono essere previste anche attività formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado ai fini della crescita e della promozione di un’effettiva educazione ambientale in attività di protezione ambientale, nonché mediante l’organizzazione di corsi rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione e lotta degli incendi boschivi.

Altresì devono prevedersi attività informative rivolte alla sensibilizzazione della popolazione.

Decreto Assessore Per il Territorio e L’Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874 (GURS n. 44 del 17.10.2014

Disposizioni relative alla cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi

Art. 1

Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi

A) E’ consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

B) E’ vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all’aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri cento dai loro margini esterni;

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12 C) nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio - 15 settembre la

combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

D) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le attività di cui alle lettere “a” e “b” devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

E) il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui alle lettere “a” e “b” tranne nel periodo di massimo rischio 15 luglio - 15 settembre, con appositi atti autorizzativi;

F) per le attività di cui alle lettere “a” e “b” la richiesta, da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'ente o del proprietario del bosco, va presentata al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, almeno venti giorni prima dell'esecuzione dei lavori e dovrà contenere:

 la motivazione;

 indicazione precisa del luogo;

 la data in cui si prevedono le operazioni di abbruciamento;

 la superficie oggetto dell'abbruciamento riportata su cartografia 1:10.000;

 le modalità di esecuzione;

 le cautele che si intendono adottare;

 il numero degli operatori che in ogni caso non deve essere inferiore a tre;

 i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate;

 le generalità dei responsabili delle operazioni e i recapiti telefonici.

L’abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;

- avere inizio alle ore 6.00 e terminare non oltre le ore 9.00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);

- l’area utilizzata per la bruciatura delle ristoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;

- il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature

F) a coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di

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13 spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Nelle aree attrezzate il fuoco può essere acceso solo negli spazi all’uopo destinati;

G) Nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno - 15 ottobre, per la violazione di cui alle lettere “a” e “b” si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di

€ 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell’art. 10 comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall’art.

26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra citate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 della L. n. 950/67 e s.m.i.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all’art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all’Autorità giudiziaria.

Art. 2

Provvedimenti per la prevenzione degli incendi

Al fine di prevenire gli incendi boschivi, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti anche con fondi pubblici di realizzare e mantenere efficienti fasce frangifuoco (viali parafuoco) lungo il perimetro di bosco nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate.

Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere adeguata larghezza in funzione della orografia. Detta larghezza in ogni caso non può essere inferiore a mt 15.

La realizzazione e l’efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 giugno di ogni anno. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell’anno in corso, dell’altimetria e dell’orografia del territorio, da parte del servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

La proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere cartografia 1:10.000 con l’indicazione della zona oggetto dell’intervento.

Per la violazione delle suddette norme si applica, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno - 15 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell’art. 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Fuori dal suddetto periodo per la violazione delle suddette norme si applica la sanzione prevista dall’art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 tenuto conto dell’art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi come modificato dall’art. 3, comma 64, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Quando ne sia seguito danno si applica altresì la pena comminata dall’art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

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Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

Art. 1 Principi e finalità

Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a:

a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;

c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate;

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;

f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

Legge Regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 come modificata dall’art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 e dall’art.12, comma 3, della L.R. 30 settembre 2015, n. 21.

Art. 12

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

 Al fine di migliorare l’efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale n.

16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri

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15 previsti dall’articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell’idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l’indennità di rischio. Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell’efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro

 Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall’articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 154 del 20 aprile 2007.

 per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma l.

 Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole «ed al triennio 2013-2015».

 (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

 I lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'art. 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

 Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.

 I commi 6 e 7 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.

 Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.

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16

Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria in Sicilia approvato con Delibera di Giunta n. 268 del 18/07/2018

Il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria è uno strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d’intervento volte a garantire il mantenimento della qualità dell’aria ambiente in Sicilia, laddove è buona, e il suo miglioramento, nei casi in cui siano stati individuati elementi di criticità.

Il Piano, redatto in conformità alla Direttiva sulla Qualità dell’Aria (Direttiva 2008/50/CE), al relativo Decreto Legislativo di recepimento (D.Lgs. 155/2010) e alle Linee Guida per la redazione dei Piani di QA approvate il 29/11/2016 dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, costituisce un riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali (trasporti, energia, attività produttive, agricoltura) e per l’armonizzazione dei relativi atti di programmazione e pianificazione.

Il Piano, partendo dalla valutazione dei dati di qualità dell’aria registrati dalle stazioni fisse della rete regionale di monitoraggio, dalla stima sul contributo delle diverse sorgenti emissive per gli inquinanti, per i quali si sono rilevati nel periodo 2012-2015 superamenti dei limiti previsti nel D.Lgs. 155/2010, nonché dall’elaborazione modellistica, validata sui dati di monitoraggio 2012, degli scenari futuri, propone alcune misure di risanamento della qualità dell’aria, (Scenario di Piano), quantificate in termini di riduzione delle emissioni derivanti dalla loro attuazione in uno scenario di previsione che va dal 2022 al 2027.

Il piano individua le seguenti fonti emissive che influenzano la qualità dell’aria con ripercussioni negative sulla salute umana:

- traffico veicolare;

- impianti industriali (IPPC);

- energia;

- porti;

- rifiuti;

- agricoltura;

- incendi boschivi.

Il Copro Forestale della Regione Siciliana viene pertanto individuato come attuatore della Misura M5 del Piano riguardante gli incendi boschivi che, sinteticamente, viene così schematizzata:

Codifica Misura

M5 Obiettivo di riduzione di superficie boscata incendiata massima pari a 4.000 ha/anno al 2022 e 2.000 ha/anno al 2027 con interventi attuali e successivi da

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17 inserire nel Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi

Boschivi

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il Libero Consorzio Comunale (L.C.C.) di Enna trovasi compreso fra 37° 17’ e 37° 53’ di latitudine nord e 1° 37’ e 2° 23’ di longitudine Ovest ed ha una superficie territoriale di Kmq 2.562, così ripartita:

Montagna Kmq 538,45 Collina Kmq 2.023,55 Pianura Kmq --

La superficie agraria è di Ha 218.448,00, quella forestale è di Ha 22.472 e quella improduttiva di Ha 11.622 (dati del 1992, comunicati dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura e convalidati dall’Istituto Centrale di Statistica).

Pertanto la superficie coltivabile rappresenta il 95,5% della superficie territoriale e quella improduttiva il 4,5%.

Localizzazione geografica

Il Libero Consorzio Comunale di Enna risulta delimitato a nord da un tratto dello spartiacque principale che divide il versante tirrenico dal resto dell’Isola passando sul crinale delle Madonie e dei Nebrodi, mentre è percorso in senso nord-sud da un altro importante spartiacque che si svolge sul crinale dei M. Erei, delimitando i bacini dei due maggiori corsi d’acqua siciliani, ossia i Fiumi Simeto e Salso (Imera Meridionale).

All’estremità meridionale lo spartiacque fra i due principali bacini si biforca costituendo i limiti idrografici del tratto montano del bacino del fiume Gela.

Bacino del Simeto

Il territorio comprende il settore centro-occidentale del bacino del Fiume Simeto, in cui hanno origine e si sviluppano i rami montani dci principali affluenti di questo corso d’acqua, ossia i Fiumi Salso, Dittaino e Gornalunga.

Questo bacino pertanto si articola in tre sottobacini principali, di cui il più esteso è quello del Fiume Salso che interessa circa 820 Kmq; segue il sottobacino del fiume Dittaino con circa 780 Kmq e quindi quello del fiume Gornalunga con circa 120 Kmq.

Il sottobacino del fiume Salso comprende i versanti meridionali dei Monti Nebrodi.

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18 Le quote più elevate del territorio compreso entro i limiti del sottobacino si riscontrano lungo il tratto di spartiacque principale interessato. Ossia da Monte della Grassa (1122 m) a Monte Sambughetti (1558 m).

Procedendo verso Est le quote dei rilievi costituenti lo spartiacque secondario con il limitrofo bacino del Fiume di Troina tendono gradualmente a diminuire per raggiungere i 600 m circa presso la confluenza con il Simeto.

Il limitrofo sottobacino del Fiume Dittaino si estende a Sud del precedente, risultando delimitato da un ulteriore tratto dello spartiacque principale con l’Imera Meridionale passante per il rilievo di Enna (997 m) e quindi dallo spartiacque secondario con il sottobacino del fiume Gornalunga, tra Monte Canalotto (801 m) e Monte Judica (765 m).

Le quote più basse si hanno sul fondovalle con un minimo di 150 m in corrispondenza della chiusura del bacino posta subito a valle di Catenanuova.

Il sottobacino del fiume Gornalunga, situato ancora più a Sud rispetto al precedente, risulta compreso nell’area studiata limitatamente al settore più montano.

Il limite dell’area è stato infatti posto in corrispondenza dell’immissione del corso d’acqua nell’invaso artificiale Ogliastro.

Esso è rappresentato dal tratto di spartiacque con il bacino del Fiume Gela, compreso tra Monte Canalotto (801 m) e la Montagna (705 m); prosegue quindi verso Nord-Est per Aidone (889 m) e Raddusa (350 m).

Bacino dell‘Imera Meridionale

La restante parte del territorio della provincia comprende il settore centro-settentrionale del bacino dell’Imera Meridionale, in cui si sviluppano vari corsi d’acqua secondari che concorrono alla formazione dell’asta principale traendo origine dai versanti meridionali delle Madonie. Fra questi, i due rami più importanti sono rappresentati dal Fiume Salso Superiore e dal Fiume Imera che confluiscono in prossimità di Villarosa configurando il limite del settore montano del Bacino.

Le quote più elevate di questa parte del territorio si localizzano evidentemente lungo lo spartiacque settentrionale, coincidente per un tratto con il crinale delle Madonie che divide il versante tirrenico dal resto dell’Isola.

Esse si individuano in corrispondenza dei rilievi di Monte Catuso (1042 m), Serra di Puccia (1052 m), Monte San Salvatore (1912 m), Pizzo del Corvo (1642 m) e Monte Zimarra (1333 m).

Il limite occidentale del territorio coincide con lo spartiacque del limitrofo bacino del Platani fin quasi all’altezza di Caltanissetta; quindi piega verso Est seguendo gli spartiacque secondari di alcuni affluenti di sinistra dell’Imera Meridionale (Fiume Torcicoda, Torrente Carusa e Torrente Braemi) per attestarsi quindi allo spartiacque occidentale del Fiume Gela.

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19 Bacino del Gela

Sul lato meridionale il limite del territorio segue lo spartiacque del Torrente Porcheria, che rappresenta il ramo montano del Fiume Gela, fino alla chiusura sul limite idrografico del bacino del Simeto all’altezza di San Cono-San Michele di Ganzeria.

Circoscrizioni statistiche

La superficie dei venti comuni costituenti il territorio del L.C.C. di Enna, ai fini dei vari rilevamenti statistici, è suddivisa nelle cosiddette “circoscrizioni statistiche”.

La circoscrizione si suddivide in due Settori e quattro Regioni Agrarie:

1° Settore

- Regioni di Montagna (Nebrodi Meridionali): comuni di Cerami, Nicosia, Sperlinga e Troina;

- Regioni di Collina (Colline di Enna): comuni di Calascibetta, Enna, Leonforte, Valguarnera e Villarosa;

2° Settore

- Regione di Collina (Colline del Salso) comuni di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Gagliano, Nissoria e Regalbuto;

- Regione di Collina (Colline di Piazza Armerina) comuni di Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina e Pietraperzia.

Detta ripartizione tiene soprattutto conto, oltre che della posizione geografica e altimetrica, anche della omogeneità economica e agraria dei comuni raggruppati nelle singole Regioni Agrarie - statistiche.

La superficie territoriale del L.C.C. di Enna, con riferimento alla sua altimetria media prevalente, può considerarsi così suddivisa:

- Terreni di Montagna (Nebrodi Meridionali) 21% - - Terreni di Alta Collina (Colline di Enna) 23% - - Terreni di Media Collina (Colline del Salso) 29% -

- Terreni di Bassa Collina e Colle Piano (Colline di Piazza Armerina) 27% -

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20

Aspetti pedologici ed orografici

I terreni del L.C.C. di Enna, per come si è rilevato in precedenza, sono essenzialmente a giacitura collinare (79%), presentando una superficie (21%), soprattutto nella parte Nord con un’altimetria prevalente di montagna.

Le zone piane e pianeggianti sono scarsamente rappresentate (zone del Dittaino, del Salso ed in parte Alta Pianura di Catania).

In genere si ha un susseguirsi di colline e di montagne, intersecate da vallate larghe ed a volte alquanto profonde.

La collina bassa è dolcemente ondulata; si trova per lo più nei territori dei comuni di Aidone, Enna e Piazza Armerina.

Caratteristiche climatiche

Gli aspetti climatici risultano chiaramente influenzati dalle sensibili differenze di quota esistenti tra la fascia più settentrionale e la restante parte del territorio; a queste si aggiungono le esposizioni e le locali condizioni morfologiche che determinano in linea generale condizioni di progressiva maggiore aridità man mano che si procede verso sud. Qui si riscontrano infatti caratteristiche climatiche di tipo prettamente mediterraneo con periodi molto lunghi di scarsa precipitazione o di completa siccità.

Le precipitazioni mostrano una regolare diminuzione di valori medi procedendo dalla fascia settentrionale verso Sud-Ovest e verso Sud-Est, con l’eccezione della zona centrale, coincidente con lo spartiacque tra i bacini dei fiumi Simeto ed Imera Meridionale, dove le precipitazioni si mantengono mediamente abbondanti.

Da valori sull’ordine dei 1000 mm annui, riscontrabili lungo il crinale dei Nebrodi e delle Madonie, con quote talora superiori ai 1000 metri, si passa rapidamente a valori di 700 mm alle falde dei rilievi montuosi costituenti i tratti montani dei bacini principali, per passare quindi gradualmente a valori più bassi, prossimi a 500 mm o poco meno, nelle parti centrali dei bacini del Simeto e dell’Imera Meridionale dove le quote scendono talora fino a 200 m.

La distribuzione delle temperature è chiaramente correlabile con quella delle precipitazioni.

Le temperature medie più elevate si hanno nei mesi di luglio e agosto con valori massimi di quasi 33 °C e minimi di circa 18 °C, mentre le temperature medie più basse si hanno nel mese di gennaio con valori minimi inferiori a 2 °C.

Le escursioni termiche sono sensibili, particolarmente nei mesi estivi, con scarti medi sull’ordine di 10 °C e con punte massime di oltre 14 °C.

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21

Qualità dell’aria

L’ARPA ha redatto la Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella Regione Siciliana anno 2018 pubblicata nel 2019 nella quale viene monitorata la presenza di sostanze inquinanti, individuate dal D.Lgs. 155/2010 che ne fissa i limiti oltre i quali tali sostanze rappresentano un pericolo per la salute umana.

Le sostanze inquinanti, oggetto di monitoraggio attraverso le centraline fisse e mobili distribuite sull’intero territorio regionale sono: NO2 NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2,5, benzene, benzo(a)pirene, piombo, arsenico, cadmio mercurio, precursori dell'ozono di cui il citato D.Lgs. 155/2010 fissa: i valori limite, la soglia di allarme e il valore obiettivo di riduzione verso cui tendere per preservare la salute umana.

L’analisi dei dati nella Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella Regione Siciliana viene suddivisa per grandi “agglomerati urbani”, per gli “agglomerati industriali” e per “altri territori”.

Enna rientra nell’analisi fatta nella parte che riguarda “altri territori”.

L’Allegato 8 - Relazione sulla qualità dell’aria mediante la centralina Valverde – Enna - anno 2018 ne analizza e interpreta i dati rilevati.

Si può vedere che le sostanze inquinanti sopra citate si mantengono tutte ampiamente al di sotto dei valori limite: Solo il parametro relativo all’ozono, limitatamente al periodo primaverile estivo, supera il valore limite senza però arrivare mai a superare la soglia di allarme.

La presenza di questo inquinante pare sia di origine naturale dovuta all’altitudine e al conseguente maggiore irraggiamento di raggi ultravioletti dell’aria nel territorio del comune di Enna.

In ogni caso, in considerazione delle sostanze inquinanti che si liberano ad ogni incendio boschivo quali CO2, CO, NOx, CH4, SO2, NH3, idrocarburi incombusti, fuliggine e polveri sottili, non si può prescindere dall’attuazione di Piani antincendio boschivo condotti secondo le linee guida Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria il cui obiettivo deve essere, oltre alla lotta attiva pronta ed efficace, a ridurre la superficie percorsa dagli incendi attraverso un’efficace azione di prevenzione.

Caratteristiche idrografiche ed idrologiche

Il sistema idrografico del territorio si articola come precedentemente accennato, attraverso i bacini imbriferi dei due principali corsi d’acqua della Sicilia, i Fiumi Simeto e Salso (o Imera Meridionale) e per una modestissima parte da quelli del Fiume Gela.

I primi traggono origine dalle pendici meridionali dei Monti Erei, laddove il limite fra i bacini dei due precedenti corsi d’acqua si divarica per seguire direzioni diverse.

(22)

22 Geologia

Data la variabilità litologica dei terreni affioranti nel territorio prima descritto, risulta più opportuno, ai fini di un inquadramento delle caratteristiche idrologiche dell’area, raggruppare i termini con affinità litologiche e quindi di analogo comportamento.

Pertanto le diverse formazioni affioranti sono state riunite nei seguenti complessi:

- Depositi alluvionali

- Sedimenti sabbiosi a volte cementati, calcareniti con intercalazioni sabbiose - Sedimenti argillosi, argilloso-marnosi, argilloso-silitoso-sabbiosi

- Conglomerati sabbiosi più o meno cementati

- Terreni evaporitici e diatomiti dalla Serie Gessoso-solfifera - Marne calcaree

- Termini calcareo-dolomitici - Calcari con selce e scisti silicei

- Alternanze di termini prevalentemente arenacei e argillosi - Alternanze di termini calcarei e marnoso-argillosi

- Argilliti con intercalazioni calcaree arenacee

- Complessi eterogenei a componente prevalentemente argillosa

Nel definire i raggruppamenti, partendo dalla base geologica, si sono operate delle amplificazioni nei casi di formazioni affioranti in maniera eccessivamente frammentaria o del tuffo modesta e quindi di scarsa incidenza nel quadro generale elaborato.

(23)

23

L’ISPETTORATO FORESTALE DI ENNA

L’Amministrazione Forestale è già presente ad Enna negli anni ‘20 con il Comando Centuria della Milizia Nazionale Forestale con competenza sulla Provincia di Enna, Caltanissetta ed Agrigento in parte.

Nei primi anni ‘50 l’Ispettorato Forestale inizia la gestione diretta dei beni demaniali la cui consistenza era costituita da 19 Ha di superficie boscata in località Dirupello ai piedi del Monte Ernia.

Da allora l’attività forestale nel territorio ha assunto notevole incremento con interventi di sistemazione idraulico-forestale per il risanamento idrogeologico di ampie zone degradate soggette ad intensa erosione.

L’intervento intensivo su microzone ha prodotto la formazione di ampi rimboschimenti per i quali sono utilizzati le conifere del gruppo mediterraneo e latifoglie, tra le quali negli anni ‘50 e ‘60 ha trovato maggiore impiego l’eucalipto.

Oltre alle finalità protettive nelle zone più dissestate, in quegli anni l’uso dell’eucalipto tendeva alla formazione di soprassuolo la cui utilizzazione trovava una specifica giustificazione nelle cartiere che rientravano nella politica industriale della Regione.

A tal fine nel 1955 venne stipulata apposita convenzione tra la Regione Siciliana e la SIACE per la quale l’amministrazione Forestale si impegnava a fornire la materia prima (biomassa dell’eucalipto)

Aree Boscate

- L’Inventario Forestale della Regione Siciliana “I.F.R.S.” suddivide la superficie forestale secondo uno schema distinto in tre livelli gerarchici: il primo livello è costituito dalle macrocategorie inventariali; le formazioni eleggibili ai fini Kyoto (a); le altre terre boscate (b) definite sulla base delle corrispondenti categorie “F.A.O.”. In particolare:

a) aree con un’estensione minima di Ha 0,5, larghezza minima 20 m e caratterizzate da una copertura > del 10 % e con specie capaci di raggiungere un’altezza a maturità di 5 m;

b) aree con copertura arborea compresa tra il 5 e il 10 % di alberi in grado di raggiungere un’altezza minima a maturità di 5 m, oppure le aree con una copertura > del 10 % costituita da alberi che non raggiungono un’altezza di 5 m a maturità o da arbusti e cespugli.

La ripartizione della superficie forestale è la seguente: a) formazioni eleggibili ai fini Kyoto Ha 23.264; b) altre terre boscate Ha 19.443; superficie forestale totale di Ha 42.707.

La superficie forestale totale viene suddivisa nelle seguenti categorie inventariali (secondo livello).

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24 Le formazioni eleggibili ai fini Kyoto comprendono:

Le altre terre boscate comprendono:

L’intera superficie forestale è stata suddivisa in categorie forestali (terzo livello), unità puramente fisionomiche, definite in genere dalla dominanza di una o più specie arboree o arbustive.

Nella rappresentazione cartografica allegata si tiene conto delle categorie forestali più significative e in particolar modo quelle assimilabili agli habitat CORINE Biotopes.

Boschi alti (Ha)

Impianti di arboricoltura (Ha)

Aree temporaneamente prive di vegetazione (Ha)

22.383 636 246

Boschi bassi (Ha)

Boschi radi (Ha)

Boscaglie (Ha)

Arbusteti (Ha)

Superfici forestali irraggiungibili (Ha)

Superfici incluse (Ha)

126 1376 - 7015 9043 1884

Codice

CORINE Biotopes Tipologia

32.215 Macchia bassa a Calicotome sp. Pl.

41.18 Faggete

41.732 Querceti a querce caducifolie

41.9 Castagneti

42.83 Pinete a pino domestico naturali e coltivate 42.84 Pineta a pino d'Aleppo

45.21 Sugherete tirreniche

45.31 Leccete sud italiane e siciliane 83.31 Rimboschimenti a conifere

TOTALE

(25)

25

Carta delle Categorie Forestali

(26)

26

Patrimonio forestale provinciale

Il patrimonio forestale provinciale è di Ha.17.700 circa, ripartito come appresso per comuni:

Agira Ha 265

Aidone Ha 2.998

Assoro Ha 325

Barrafranca Ha 83

Calascibetta Ha 399

Centuripe Ha 948

Cerami Ha 1006

Enna Ha 5.399

Gagliano Castelferrato Ha 297

Leonforte Ha 150

Nicosia Ha 2052

Nissoria Ha 477

Piazza Armerina Ha 1.948

Pietraperzia Ha 647

Regalbuto Ha 86

Sperlinga Ha 171

Troina Ha 66

Villarosa Ha 354

In Totale Ha 17.671

La consistenza del demanio forestale ammonta a Ha. 14.573 così distinto per territori comunali:

Agira Ha 265

Aidone Ha 2.894

Assoro Ha 325

Barrafranca Ha 83

Calascibetta Ha 205

Centuripe Ha 948

Cerami Ha 920

Enna Ha 4.869

Gagliano Castelferrato Ha 164

(27)

27

Leonforte Ha 88

Nicosia Ha 679

Nissoria Ha 388

Piazza Armerina Ha 1.691

Pietraperzia Ha 645

Regalbuto Ha 44

Sperlinga Ha 23

Troina Ha 66

Villarosa Ha 276

Circa 1.250 Ha sono tenuti in regime di occupazione temporanea, mentre circa 2000 Ha. sono stati acquisiti al demanio da altri Enti.

Il patrimonio forestale presente è costituito prevalentemente da soprassuoli artificiali di conifere e da latifoglie mediterranee ed in misura limitata da formazioni naturali di essenze quercine che ricadono nei Bacini dei Fiumi Simeto, Imera Meridionale, Gornalunga e Gela.

I complessi forestali sono sufficientemente raggiungibili da strade statali e da diverse provinciali e consortili.

Per comodità descrittiva il patrimonio forestale può distinguersi in due complessi, il complesso Centro Meridionale e il complesso Settentrionale.

Complesso Centro Meridionale

Il complesso Centro Meridionale ricade interamente nei Comuni di Enna, Piazza Armerina, Aidone, Pietraperzia Calascibetta, Villarosa, Leonforte, Barrafranca per una superficie complessiva di circa Ha 12.180.

Il demanio ricade nel bacino del Fiume Simeto, interessato limitatamente al settore centro occidentale, le cui aste principali sono rappresentate dai corsi dei Fiumi Salso (o Imera Meridionale), Dittaino e Gornalunga.

Per quanto riguarda il Fiume Salso (o Imera Meridionale) l’asta principale del corso d’acqua si individua a partire dalla confluenza del Fiume Salso Superiore con il Fiume Imera, subito a monte della località Ponte Cinque Archi.

Procedendo verso valle fino al Ponte di Capodarso il contributo al deflusso superficiale è dovuto ad un certo numero di piccoli valloni che drenano sottobacini di limitata estensione.

(28)

28 A valle del Ponte di Capodarso si ha invece la confluenza idrografica di alcuni importanti corsi d’acqua secondari che drenano bacini di significativa estensione, fra cui il Fiume Morello, il Fiume Torcicoda e il Torrente Braemi.

Il corso del Fiume Dittaino compreso nel complesso interessato è limitato al tratto montano e, in particolare, agli affluenti di destra il Vallone Nicoletti, i torrenti Girgia e Calderari;

tra quelli di sinistra, oltre al Torrente Crisa, il Vallone Salito ed il fosso Sciaguana.

Altri valloncelli di minore importanza sono presenti sia in sponda destra che in sponda sinistra.

Il Fiume Gornalunga nel territorio delimitato resta compreso soltanto in un modesto tratto che rappresenta la parte più montana del corso d’acqua.

L’asta principale si individua subito a Nord di Aidone dalla confluenza di alcuni valloni di modesto significato, sviluppandosi per una lunghezza di una decina di chilometri fino all’invaso artificiale Ogliastro, realizzato con uno sbarramento a Sud di Raddusa.

Il tratto più montano denominato Torrente Nociara e più a valle Torrente Porcheria. in territorio del comune di Piazza Armerina è compreso nel bacino del fiume Gela.

Il complesso in parola è costituito da un nucleo principale, che rappresenta la zona più evidente e di particolare interesse per la coltura e relativa utilizzazione dell’eucaliptus nell’isola.

Il nucleo principale interessa le Contrade Bannata, Furma, Ronza, Fundrò, Floristella, in territorio del Comune di Enna; Sambuco, Gennavi, Rabottano, Ramursura, Ciappa di Carini, in territorio del Comune di Piazza Armerina; Ciappino, Montagnola, Grottascura, Gornalunga, in Comune di Aidone.

Fanno corona a tale nucleo diverse zone individuabili nelle Contrade Calvino, Cittadella, nel territorio di Aidone; Gatta nel Comune di Piazza Armerina, a monte dell’abitato di Mirabella Imbaccari; Dirupello-Baronessa, Selva Pergusina, San Tomasello Pizzuto, nel Comune di Enna;

Ciappazzo e Tufo in comune di Piazza Armerina.

Il nucleo si presenta a forma alquanto irregolare ed è attraversato per intero dalle strade statali 288 e 177 bis Centrale Sicula nonchè da importanti strade provinciali e dalla trazzera Gela S. Cono- Paternò.

Orograficamente si riscontra un sistema alquanto vario che interessa terreni con una pendenza media del 15%.

Complesso Settentrionale

Il complesso forestale Settentrionale ha una superficie di Ha 5000 circa ripartita nei Comuni di Nicosia, Agira, Assoro, Cerami, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina.

(29)

29 Trattasi di un vasto complesso boscato che pur non presentando un organico aspetto geografico si può considerare come unica zona, anche perchè ha le stesse caratteristiche orografiche, ecologiche e tipiche della media montagna isolana.

Ricade nel bacino del Fiume Simeto, le cui aste principali sono rappresentate dai corsi dei Fiumi Salso e Dittaino.

Il corso del Fiume Salso resta compreso per l’intera sua lunghezza di 65 Km nel territorio considerato, dalle radici alla confluenza del Fiume Simeto.

L’asta principale si individua dopo la confluenza tra il Fiume Sperlinga, il Torrente Fiumetto ed il Vallone Intronata subito ad Ovest di Nicosia.

L’ultimo dei tre corsi d’acqua minori nasce dalle pendici sud orientali di Monte Zimmara e attraversa terreni che cedono alle acque la salinità che le caratterizza ed alla quale è dovuto il nome di Salso.

Gli affluenti in destra idrografica sono rappresentati da alcuni valloncelli che danno scarso contributo al deflusso superficiale, mentre quelli in sinistra sono più numerosi e presentano in alcuni casi maggiore sviluppo e un più significativo contributo all’alimentazione dell’asta principale. Tra questi i più importanti sono i Fiumi Cerami e il Fiume di Sotto di Troina o Fiumetto.

Il corso del Fiume Dittaino compreso nell’area considerata è limitato al tratto montano e a quello che precede la sua immissione nella Piana di Catania, ossia fino al punto in cui il bacino del corso d’acqua risulta chiaramente delineato da spartiacque che corrono alla sommità del sistema collinare delimitante la pianura.

L’asta principale si individua all’altezza della località stazione di Pirato, a Sud di Leonforte, dove si realizza la confluenza del Fiume Bozzetta (denominazione del tratto più montano del corso d’acqua) con il Torrente Crisa.

Tra gli affluenti di destra meritano menzione particolare il Vallone Nicoletti, il Torrente Girgia; tra quelli di sinistra, oltre al Torrente Crisa,vi sono il Vallone Salito e il Fosso Sciaguana.

Altri valloncelli di minore importanza sono presenti sia in sponda destra sia in sponda sinistra.

I rimboschimenti sono stati eseguiti in armonia alle direttive di sistemazione idraulico- forestale dei distretti di trasformazione integrale “Cerami”, “Roccella” e “Pozzillo” e interessano la sistemazione a monte delle Dighe Pozzillo ed Ancipa in territorio di Regalbuto e Cerami-Troina, eccetto quelli ricadenti nel Comune di Centuripe che sono stati eseguiti in amministrazione diretta dopo l’acquisizione dei terreni con la legge regionale 2/86.

Particolarmente interessanti sono le formazioni naturali di essenze quercine di Sperlinga, le sugherete di Nissoria e i faggi di Nicosia che probabilmente rappresentano la realtà più meridionale del continente europeo.

Notevole attenzione e importanza rivestono gli agrifogli presenti nel monte Campanito di Nicosia.

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Caratteristiche della vegetazione forestale

La copertura boschiva delle aree boscate è di origine quasi interamente artificiale, eccezione fatta per sporadiche formazioni naturali a roverella (quercus pubesciens) e leccio (quercus ilex).

Il soprassuolo boschivo predominante è a eucalipto, pino domestico e pino d’aleppo impiantato in epoca più recente.

Costituisce un tipo strutturale di soprassuolo derivante dal rimboschimento realizzato dall’Amministrazione Forestale.

Esso è stato ottenuto mediante piantagione di postime allevate in fitocelle su terreno in parte preventivamente lavorato a gradoni.

La densità di impianto originaria era di 1200/1300 piante per ettaro, essendo 3 metri la distanza fra i gradoni e 2 metri la distanza fra le piante sui gradoni.

La mescolanza fra eucalipto e pino non è legata ad alcun rigido criterio di natura tecnica geometrica, per cui si va dalla mescolanza a gruppi a quella per pedali, con circa il 70-80 % di eucalipto e circa il 20-30 % di pino.

Il grado di copertura del suolo è intorno all’80 % circa.

I soprassuoli boschivi a pino domestico, originariamente puri e coetanei, sono stati ottenuti in gran parte per semina diretta su terreno lavorato a gradoni, distanziati fra loro circa 3 metri su aree acclivi.

Gli impianti, eccetto i demani Dirupello ai piedi della Città di Enna, e della Selva Pergusina, sul Lago di Pergusa vennero effettuati dopo gli anni ‘50 dall’Amministrazione Forestale in esecuzione di progetti di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per la formazione del Demanio della Regione Siciliana.

In definitiva, i tipi di copertura vegetale, in varie condizioni strutturali e vegetative, sono:

1) soprassuolo boschivo misto di roverella, leccio ed eucalipto;

2) soprassuolo boschivo a eucalipto e pino domestico;

3) soprassuolo boschivo a pino domestico e/o d'aleppo;

4) castagneti;

5) soprassuolo boschivo ad eucalipto.

In larga misura, le condizioni vegetative sono buone.

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31 Aree naturali protette.

Siti Natura 2000 provinciali

Rete natura 2000 - Il sistema delle aree naturali protette è stato integrato da rete natura 2000, uno degli strumenti fondamentali per la conservazione della biodiversità che istituisce le Zone di Protezione Speciale “Z.P.S.” previste dalla Direttiva Uccelli (Direttive 74/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria “S.I.C.” previsti dalla Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE), come riportato nel seguente prospetto.

Sul territorio provinciale di Enna sono presenti 21 siti (SIC/ZPS) rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 2000.

Nella tabella seguente vengono riportati i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 che interessano, anche parzialmente, il territorio provinciale.

Parchi Comuni

Parco dei Nebrodi

24 Comuni il cui territorio ricade all’interno del parco:

- 19 in Provincia di Messina (Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, Cesarò, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, Raccuja, Sant’Agata Militello, Santa Domenica Vittoria, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Santo Stefano di Camastra, San Teodoro, Tortorici, Ucria),

- 3 in Provincia di Catania (Bronte, Maniace, Randazzo), - 2 in Provincia di Enna (Cerami, Troina).

Tipologia Riserve Comuni

R.N.O. Sambughetti - Campanito Nicosia – Cerami R.N.O. Grottascura - Rossomanno -

Bellia Enna - P. Armerina – Aidone

R.N.O. Pergusa Enna

R.N.O. Imera Meridionale Enna - Pietraperzia- Caltanissetta R.N.O. Vallone Piano della Corte Agira

R.N.O. Monte Altesina Nicosia - Leonforte

Riferimenti

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