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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 195 del 18/11/2016

OGGETTO: FESTA DELLA TOSCANA ED. 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE CELEBRATIVE .

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 13:45 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Assente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA ED. 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE CELEBRATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che questa Amministrazione intende, da sempre, promuovere e perseguire i valori universali della pace, della libertà, della democrazia, della civile convivenza, del riconoscimento dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli;

Richiamato il documento contenente gli indirizzi generali di governo fatti proprie dall’Amministrazione, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10/6/2014;

Visto che tra gli obiettivi di questa Amministrazione persiste quello di divulgazione dei principi civici essenziali della libertà personale e della solidarietà sociale, da realizzarsi anche attraverso l’organizzazione di iniziative celebrative tese alla sensibilizzazione della cittadinanza ai valori civili espressi dalle ricorrenze istituzionali, (quali il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, la Commemorazione dell’Eccidio di Montemaggio, l’Anniversario della Liberazione, la Festa della Toscana e la celebrazione del 4 Novembre );

Tenuto conto che la Regione Toscana, con la L.R. 21 giugno 2001, n. 26, ha istituito la Festa della Toscana, quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione;

Considerato che la Regione Toscana dedica quest’anno la Festa della Toscana a Modernizzazione e riforme dall’età del Granduca Pietro Leopoldo con particolare riferimento all’istituzione delle comunità, alle bonifiche ed alle infrastrutture”;

Vista la specifica deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.108 del 28 settembre 2016, con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo della Festa della Toscana, Edizione 2016;

Ritenuto che la Festa della Toscana per la sua connotazione di opportunità di riflessione sui valori fondamentali della convivenza civile e, soprattutto, occasione per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano l’originale identità del popolo toscano, costituisca il momento più appropriato per dare attuazione ad un programma di iniziative che includano anche l’ intitolazione simbolica di una piazza del Centro Storico alle finalità sopra indicate;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di voler celebrare quest'anno la Festa della Toscana attraverso un programma di eventi che possano farla divenire momento di informazione e di sensibilizzazione sul tema, quanto mai attuale, della Tortura quale terribile delitto che viola il fondamentale rispetto della dignità della persona e dei diritti essenziali dell'individuo;

Premesso che:

-la nostra Costituzione, Carta fondamentale sulla quale si basa l'ordinamento giuridico italiano, all'art. 13, comma 4 espressamente prevede : “ È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà;

- la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti , adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, prevede che gli Stati Parte della Convenzione,”considerato che, conformemente ai principi

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proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana, considerato che gli Stati sono tenuti, in virtù della Carta, e in particolare dell’articolo 55, a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tenuto conto dell’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono entrambi che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale il 9 dicembre 1975, animati dal desiderio di aumentare l’efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero” , convengono e dettano i principi che tutti gli stati firmatari si impegnano a condividere e rispettare;

Visto in particolare il disposto dell'art. 1 di detta Convenzione , che al comma 1 definisce il significato del termine “tortura” con queste parole: “il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.”;

Considerato che al comma 2 dello stesso articolo si lascia impregiudicato ogni strumento internazionale e ogni legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di portata più ampia;

Vista la Legge della Repubblica Italiana del 3 novembre 1988 n. 498 di ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, con la quale all'art. 3 sono previste norme di esecuzione della convenzione, come di seguito riportate, nessuna delle quali in realtà prevede espressamente l’introduzione nel Codice Penale della fattispecie incriminatrice della “Tortura”: art. 3. 1. è punito, secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazia e giustizia: a) il cittadino che commette all'estero un fatto costituente reato che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione; b) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in danno di un cittadino italiano; c) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a), quando si trovi sul territorio dello stato e non ne sia disposta l'estradizione;

Dato atto che, attualmente , esclusivamente il Codice Penale Militare di Guerra dal 2001, all’art 185 bis – “Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali”

prevede le pene per il “militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette.”;

Preso atto infine che il percorso legislativo finalizzato al riconoscimento del Delitto di Tortura quale nuova e specifica fattispecie incriminatrice tra i delitti contro la libertà è proseguito, e sopratutto nel 1996, attraverso la produzione di numerosi disegni di legge senza che tuttavia sia stato ancora concluso alcun iter normativo;

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Visto che la lacuna legislativa ha contribuito a far sì che episodi di maltrattamento, o tortura vera e propria, siano stati qualificati come reati generici;

Visto che, per quanto sopra, a seguito di un procedimento di difesa attivato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, il 7 Aprile 2015 la Corte stessa con propria sentenza ha sancito che con le vicende accadute nel 2001 presso la Scuola Diaz di Genova l’Italia ha violato l’art. 3 della Convenzione europea, che vieta la tortura;

Visto che, ad oggi, il Parlamento Italiano sta lavorando alla stesura di un decreto legge che disciplini la fattispecie del delitto di “Tortura” ma l'iter normativo diretto all'approvazione del testo di legge si è bloccato nel luglio 2016;

Ritenuto necessario:

·perseguire in ogni tempo e in ogni condizione il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona e dei popoli;

·sostenere, pertanto, la decisa affermazione del valore assoluto del rispetto della dignità della persona umana;

Ritenuto opportuno, più che mai in questo frangente, esprimere la netta convinzione della necessità di riprendere l'iter legislativo per la previsione specifica della fattispecie incriminatrice della Tortura quale delitto contro la libertà della persona, rispettando così l'impegno assunto dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti , adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984;

Ricordato che negli anni precedenti, in occasione della Festa della Toscana, Piazza delle Erbe è stata simbolicamente intitolata:

•anno 2012 a Aung San Suu Kyi, a cui è stato attribuito il Premio Nobel per la pace nel 1991;

•anno 2013 ai “Migranti morti nelle acque del Mediterraneo”;

•anno 2014 ai “Diritti dei bambini in una terra senza confini”;

•anno 2015 al “Diritto alla pace”;

Vista la volontà di questa Amministrazione di costruire l’iniziativa celebrativa della Festa della Toscana in modo che essa possa divenire momento di informazione e di sensibilizzazione del valore essenziale del diritto al rispetto della dignità della persona umana ma anche occasione di attività a sostegno e promozione della positiva conclusione dell'iter normativo diretto alla previsione specifica del Delitto di Tortura all'interno nell'ordinamento giuridico italiano, ancora sospeso;

Considerato opportuno, in occasione della Festa della Toscana 2016, procedere a:

- intitolare simbolicamente, per il periodo di un anno, Piazza delle Erbe al tema “Contro ogni forma di tortura” con la motivazione “diamo piena attuazione alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 –New York “;

- sostenere e promuovere la positiva conclusione dell'iter normativo diretto alla previsione della fattispecie incriminatrice della “Tortura” tra i delitti disciplinati dall'ordinamento giuridico italiano;

Visto infine il vigente Protocollo d’Intesa sulle Attività di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico, Politico e Culturale dell’Antifascismo e della Resistenza siglato in data 27/01/2012 tra Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano e locale Sezione A.N.P.I., nel quale gli Enti aderenti si impegnano ad organizzare e promuovere, nei futuri anni scolastici, iniziative che facciano sviluppare un

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percorso virtuoso di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli;

Preso atto di quanto disposto dal documento costituente l’allegato (A del Protocollo, nel quale appunto sono definite le attività di educazione civica oggetto dell’Intesa indicata, fra la Festa della Toscana è inclusa quale occasione fondamentale di riflessione sull’importanza della cancellazione della Pena di morte e della Giustizia come metodo riabilitativo;

Visto il programma dell’iniziativa celebrativa della Festa della Toscana, in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare l’intitolazione simbolica, in occasione della Festa della Toscana 2016, per il periodo di un anno, di Piazza delle Erbe al tema “Contro ogni forma di tortura” con la motivazione “diamo piena attuazione alla Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 –New York”;

3) di apporre in Piazza delle Erbe una targa contenente la motivazione dell’intitolazione simbolica, tradotta anche in lingua inglese e mantenerla fino a una nuova intitolazione;

4) di dare mandato al Sindaco di proporre al Consiglio Comunale di sostenere e promuovere il percorso normativo diretto alla previsione della fattispecie incriminatrice della Tortura tra i delitti disciplinati dall'ordinamento giuridico italiano;

5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione delle iniziative aperte a tutta la cittadinanza e celebrative della Festa della Toscana come dettagliate nel programma in allegato;

6) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;

7) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO

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