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2020 / 77. L'anno duemilaventi addì otto del mese di Ottobre con inizio alle ore 10:05, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

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COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

Deliberazione della Giunta Comunale N. 77 del 08-10-2020

OGGETTO:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. R.G. 3082/2020 - DECRETO INGIUNTIVO N. 1149/2020 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE E NOTIFICATO ALL'ENTE IN DATA 11/08/2020 PROT. N. 4898/2020.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di Ottobre con inizio alle ore 10:05, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 GISMONDI FRANCESCO Sindaco Presente

2 CONFORTI ANTONIO Vice Sindaco Presente

3 SAGGESE GERARDO Assessore Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. MONTEFUSCO RICCARDO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente DOTT. GISMONDI FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

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VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo n. R.G. 3082/2020 ed il pedissequo decreto ingiuntivo n.

1149/2020 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore e notificato al protocollo generale dell’Ente in data 11/08/2020, assunto in pari data al n.4898, promosso dal --- omissis... ---, rapp.to e difeso dalla Nigro

& Partners Avvocati Associati emesso a seguito di mancato pagamento di fatture relative a lavori quantificate in € 72.676,94 oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione;

VALUTATO di tutelare gli interessi dell’Ente nella procedura di che trattasi e di proporre opposizione al decreto ingiuntivo al fine di contestare la legittimità del titolo esecutivo;

Richiamati:

· principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

· l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

l’articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL, che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

Atteso che:

· la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) statuisce che

sia il Sindaco “il solo titolare del potere di rappresentanza processuale” ai sensi dell’art. 50 del TUEL;

· secondo la Corte, “l’autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto

necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

· l’art. 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale

in un procedimento giudiziario sono oggetto di “contratto d’appalto”;

· l’art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, riprendendo le disposizioni dell’art. 27,

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutti o in parte dall’ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, emerge come l’affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

RILEVATO che:

· invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene

espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

· la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di

affidamento alla luce del nuovo codice;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50 (codice dei contratti Pubblici)

· art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

· art.37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di

utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed

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autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Considerato che presso il Comune di Calvanico non è in servizio alcuna figura professionale di avvocato che possa intraprendere l’azione giudiziaria indicata, né è costituito un Ufficio Legale Comunale, si rende necessario individuare un legale che possa rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Calvanico nel procedimento in questione;

Valutata l’opportunità di procedere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1 e 2, lettera a) anche in termini di economicità e celerità del procedimento, considerando, tra l’altro, il rispetto dei termini imposti dal codice di procedura civile per proporre opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, contemperando, tra l’altro, gli obiettivi di efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

Considerata altresì la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06 giugno 2019 nella causa C- 264/2018 che sancisce il rapporto intuitu personae e, conseguentemente, la libera scelta del proprio difensore;

Tenuto conto dei termini processuali imposti dal codice di procedura civile, al fine di garantire la difesa in giudizio dell’Ente, si ritiene di avvalersi dell’Avv. Alessandro Citro, avvocato di fiducia dell’Ente dotato di elevata esperienza nel contenzioso di cui trattasi e che si è impegnato a quantificare l’onorario operando una notevole riduzione percentualistica sui minimi tariffari sullo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, prevedendo come anticipo le sole spese vive quantificate in € 379,50;

Dato atto della congruità di tale corrispettivo rispetto all’oggetto e valore della vertenza da affidare in rapporto ai parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55, così come aggiornato dal D.M.

37/18, nonché, dato atto che il sistema di individuazione del professionista prescelto è consono ai principii di economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza di cui al D.Lgs. n.

50/2016;

Evidenziato che trattasi di spesa urgente ed indifferibile al fine di garantire la difesa in giudizio dell’Ente; Ravvisata dunque la necessità di tutelare gli interessi dell’Ente nel giudizio di che trattasi dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore;

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di affidare all’avv. Alessandro Citro, l’incarico di patrocinio legale di cui in oggetto alle condizioni sopra esposte ossia di quantificare l’onorario operando una notevole riduzione percentualistica sui minimi tariffari sullo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, prevedendo come anticipo le sole spese vive quantificate in € 379;

Richiamate:

· le indicazioni fornite dall’ANAC nella sezione FAQ, punto 6.6, in materia di

pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;

· la deliberazione ANAC 556/2017 del 31 maggio 2017 che al par. 3,3 precisa che anche

il patrocinio legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. n. 136/2000 e che, pertanto è stato acquisito il seguente codice CIG Z382E9A001;

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Visti:

· i principi contabili contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 191, comma

1, in materia di assunzione di impegno contabile ed effettuazione di spesa;

· il vigente Regolamento di Contabilità;

· la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione

disciplinato dall’art.6 bis della legge 241/1990, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Ente; - l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si

intende qui integralmente riportata ed approvata e costituisce motivazione del provvedimento amministrativo ex art. 3 della legge n. 241/90 ed ss.mm.ii.;

2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a stare e resistere nel giudizio indicato in

oggetto in nome e per conto dell’Ente, per proporre opposizione al R.G. 3082/2020 ed il pedissequo decreto ingiuntivo n. 1149/2020 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore e notificato al protocollo generale dell’Ente in data 11/08/2020, dando mandato allo stesso, quale legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti;

3. Di conferire, per i motivi sopra esposti, all’avvocato Alessandro Citro l’incarico di

rappresentare il Comune di Calvanico nel giudizio in opposizione al R.G. 3082/2020 ed il pedissequo decreto ingiuntivo n. 1149/2020 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore e notificato al protocollo generale dell’Ente in data 11/08/2020di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria l’adozione degli atti gestionali occorrenti per l’affidamento dell’incarico professionale compresa la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico;

4. Di quantificare l’onorario operando una notevole riduzione percentualistica sui

minimi tariffari sullo scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, prevedendo come anticipo le sole spese vive quantificate in € 379,50;

5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.

lgs n.

267/00 ed ss.mm.ii, stante la brevità dei termini per proporre opposizione.

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COMUNE DI CALVANICO ( Provincia di Salerno )

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. R.G.

3082/2020 - DECRETO INGIUNTIVO N. 1149/2020 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE E NOTIFICATO ALL'ENTE IN DATA 11/08/2020 PROT. N. 4898/2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Calvanico, Lì 08-10-2020 Il Responsabile del Settore F.to MICHELE CITRO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di

deliberazione indicata in oggetto.

Calvanico, Lì 08-10-2020 Il Responsabile del Settore F.to PERLA AMALIA

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Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. R.G.

3082/2020 - DECRETO INGIUNTIVO N. 1149/2020 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE E NOTIFICATO ALL'ENTE IN DATA 11/08/2020 PROT. N. 4898/2020.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to DOTT. FRANCESCO GISMONDI F.to DOTT. RICCARDO MONTEFUSCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione :

[ ] - E’ divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 08-10-2020 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

[X] E' stata inviata al responsabile della pubblicazione per l'invio all'albo pretorio on-line come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n267/2000;

[X] E' stata comunicata con lettera ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.

n. 267/2000;

Calvanico, lì 08-10-2020 Il Segretario Comunale

F.to DOTT. RICCARDO MONTEFUSCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

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