• Non ci sono risultati.

Clausole elastiche orario lavoro part time: ultime sentenze

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Clausole elastiche orario lavoro part time: ultime sentenze"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Clausole elastiche orario lavoro part time: ultime sentenze

written by Redazione | 19/01/2021

Orario di lavoro e lavoro a tempo parziale: il potere del datore di lavoro di modificare il turno del dipendente.

Cosa sono le clausole elastiche

Le clausole elastiche sono utilizzate sia per variare in aumento la prestazione lavorativa, sia per variarne la collocazione temporale (art. 6 co. 4 del DLgs.

81/2015).

Le parti del rapporto di lavoro possono pattuire clausole elastiche nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. Per “contratti collettivi” si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o anche aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (art. 51 del DLgs. 81/2015). L’art. 51, perciò, racchiude nella stessa nozione di “contratti collettivi”, ai fini del DLgs.

(2)

81/2015, i diversi livelli della contrattazione collettiva e legittima espressamente i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale anche nel caso in cui in azienda non siano presenti rappresentanze sindacali.

Pertanto, per la pattuizione di clausole elastiche, in primo luogo bisognerà verificare se siano presenti nei contratti collettivi delle particolari e specifiche previsioni.

In mancanza di previsioni collettive, le parti possono prevedere clausole elastiche ad hoc (art. 6 co. 6 del DLgs. 81/2015). È data facoltà di pattuire dette clausole avanti alle commissioni di certificazione (previste dall’art. 76 del DLgs. 276/2003).

Il lavoratore può decidere di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o un consulente del lavoro (art. 6 co. 6 del DLgs. 81/2015).

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento (art. 6 co. 8 del DLgs. 81/2015).

Clausole elastiche: giurisprudenza

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere

“a comando” la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la “ratio” dell’art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n.

863 – che, se le parti concordano un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, ne va determinata anche la collocazione nell’arco della giornata, e che, se parimenti le parti convengono che l’attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, pure la distribuzione delle giornate lavorative deve essere previamente stabilita.

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2014, n.25680

In materia di lavoro a tempo parziale, le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere a comando la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime, attesa che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta che, se la parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se

(3)

parimenti le parti convengono che l’attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana e del mese, anche la distribuzione di tali giornate sia previamente stabilita; dall’accertata illegittimità di tali clausole non consegue l’invalidità del contratto part-time, né la trasformazione del contratto in tempo indeterminato, ma solo l’integrazione del trattamento economico, atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto della maggiore penosità e onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato.

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2012, n.14999

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere

«a comando» la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita.

Dall’accertata illegittimità di tali clausole non consegue l’invalidità del contratto part time, né la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma solo l’integrazione del trattamento economico ( ex art. 36 Cost. e 2099, comma 2, c.c.), atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, a tal fine rilevando la difficoltà di programmazione di altre attività, l’esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all’intera prestazione. Al lavoratore incombe l’onere di dimostrare la maggiore penosità ed onerosità delle prestazioni effettuate in ragione degli effetti pregiudizievoli prodotti dalla disponibilità richiesta.

Cassazione civile sez. lav., 23/01/2009, n.1721

(4)

Il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, stipulato per iscritto e comunicato al competente organo pubblico per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale, è conforme al disposto dell’art. 5 del d.l. n. 726/1984, conv. con mod. nella l. n. 863/1984, ove indichi soltanto il limite quantitativo della prestazione lavorativa purché rimetta all’autonomia del dipendente la distribuzione dell’orario, atteso che la sicura ammissibilità del contratto a tempo parziale anche per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, da una parte, implica necessariamente la previsione di un limite quantitativo senza il quale non sarebbe possibile configurare tale contratto, dall’altra esclude che tale previsione possa, di per sé, considerarsi come orario di lavoro la cui distribuzione, nell’arco della giornata, della settimana o del mese, sia rimessa al potere del datore di lavoro, siccome la qualifica dirigenziale indurrebbe a presumere piuttosto il contrario.

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2008, n.22003

Nel contratto di lavoro part time – che con il contratto di lavoro a tempo pieno ha in comune la causa giuridica tipica (cioè lo scambio di lavoro – retribuzione), differenziandosene soltanto per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione) – il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché della collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti, salvo che nel contratto individuale l’orario della prestazione lavorativa sia determinato soltanto nella durata senza alcuna specificazione della sua collocazione temporale (cosiddette clausole elastiche).

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2003, n.13470

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere

“a comando” la prestazione lavorativa dedotta in un contratto di “part time” sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la “ratio” dell’art. 5 l. n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario deve essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia

(5)

previamente stabilita.

Dall’accertata illegittimità di tali clausole non consegue l’invalidità del contratto part time, nè la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma solo l’integrazione del trattamento economico (ex art. 36 cost. e 2099 comma 2 c.c.), atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato; a tal fine rilevano la difficoltà di programmazione di altre attività, l’esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all’intera prestazione.

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere

“a comando” la prestazione lavorativa dedotta in un contratto di part time (nella specie concluso prima dell’entrata in vigore del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, conv.

nella l. 19 dicembre 1984 n. 863) sono illegittime, in quanto potenzialmente lesive del diritto a conseguire una retribuzione conforme all’art. 36 cost., nella misura in cui impongono al lavoratore tempi di disponibilità non utilizzabili in altre attività, siano esse redditizie o meno.

In tal caso non tutto il contratto part time perde validità, ma solo quella parte di esso che riserva al datore di lavoro il potere unilaterale di fissare le modalità temporali della prestazione pattuita; con l’ulteriore conseguenza che, per il periodo in cui la prestazione di lavoro è stata resa in base ad una clausola nulla, la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto di come quella disponibilità abbia avuto in concreto incidenza sulla possibilità di attendere ad altre attività redditizie, di quale sia stato il tempo di preavviso previsto o di fatto osservato per la richiesta di lavoro

“a comando”, dell’eventuale quantità di lavoro predeterminata in maniera fissa e della possibile convenienza dello stesso lavoratore a concordare di volta in volta le modalità della prestazione.

Cassazione civile sez. lav., 26/03/1997, n.2691

Nel contratto di lavoro part-time – che con quello a tempo pieno ha in comune la

(6)

causa giuridica (cioè lo scambio lavoro-retribuzione) differenziandosene soltanto per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione) – il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario – la sussistenza di una pattuizione in ordine al quale, in caso di contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 30 ottobre 1984 n.

726, convertito con modificazioni nella l. 19 dicembre 1983 n. 863 (il cui art. 5 richiede che tale stipulazione avvenga per iscritto, in essa indicandosi, fra l’altro, anche la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno), può desumersi da un comportamento concludente delle parti, come quello consistente nella prolungata osservanza di un orario sempre identico – comporta che ogni modifica dell’orario stesso non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti, salvo che nel contratto individuale l’orario della prestazione lavorativa sia determinato soltanto nella durata senza alcuna specificazione della sua collocazione temporale (cosiddette clausole elastiche).

Cassazione civile sez. lav., 17/07/1992, n.8721

Riferimenti

Documenti correlati

81/2015, prevede che: “Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al

Si prega di consegnare il seguente modulo al proprio dipendente per raccogliere maggiori informazioni sull’incapacità lavorativa o di guadagno. Questo modulo deve essere compilato

pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di

Il rapporto di lavoro in oggetto è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i

L’ESU di Padova, per esigenze di carattere organizzativo e funzio- nale, correlate a garantire il corretto e regolare funzionamento del servizio ristorativo,

non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia, quando il lavoratore abbia provato di aver contratto una malattia e che questa sia derivata eziologicamente

L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto,

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. Nel rapporto di