Quesito proposto dal dott. ……. Presidente di sezione del Tribunale di ….. (settore penale), diretto a conoscere se spetti al Presidente della sezione penale, ai sensi dell’art. 47 quater dell’Ordinamento giudiziario, l’esercizio dei poteri di cui agli artt. 132 e 160 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
(Risposta a quesito del 19 febbraio 2003)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 febbraio 2003, ha adottato la seguente delibera:
“Il Consiglio, premesso che con nota in data 5 gennaio 2001 il dott. ……….., Presidente della Sezione Penale presso il Tribunale di …….., formulava un quesito diretto a conoscere "se spetti al Presidente della Sezione Penale, ai sensi dell'art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario, l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 132 e 160 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale”;
rilevato che la questione è stata già oggetto di esame da parte dell'Ufficio Studi di questo Consiglio che nei pareri n. 178/01 e 323/02, ha rappresentato che la competenza all'esercizio dei poteri di cui agli artt. 132 e 160 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è propria del Presidente del Tribunale e che tale previsione “tende a realizzare l'unificazione del sistema di fissazione delle udienze dibattimentali penali, anche in ossequio al fondamentale principio costituzionale del giudice naturale precostituito”;
ritenuto di condividere le osservazioni formulate nei due pareri menzionati dell'Ufficio Studi, d e l i b e r a
di rispondere al quesito nei termini di cui in premessa”.