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Formulazione dei rapporti informativi da parte dei Capi degli Uffici: esposizione di fatti di rilevanza disciplinare per il Consiglio giudiziario.

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Formulazione dei rapporti informativi da parte dei Capi degli Uffici: esposizione di fatti di rilevanza disciplinare per il Consiglio giudiziario.

(Risposta a quesito 21 dicembre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura

- vista la nota con la quale il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di … chiede un parere in ordine al seguente quesito:” Se i Capi degli Uffici debbano dare conto nel rapporto informativo sui magistrati di fatti ed esposti trasmessi ai titolari dell’azione disciplinare o penale e se di tali fatti il Consiglio giudiziario debba tenere conto nel corpo del parere da trasmettersi al Consiglio superiore”.

Osserva

La nota tende ad ottenere un chiarimento, atteso che il Consiglio giudiziario ha rinviato l’espressione del parere in ordine alla richiesta di attribuzione di un ufficio direttivo avanzata da un magistrato nei cui confronti sono stati segnalati ai titolari dell’azione disciplinare fatti di rilievo ancora, tuttavia, in fase di accertamento.

Il Consiglio è già intervenuto, in precedenza, con delibera in data 11 luglio 2012, affermando che

“il presidente della Corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa Corte, venuti a conoscenza a seguito di comunicazione riservata dell’Autorità giudiziaria procedente dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. a carico di magistrati in servizio nel distretto, sono tenuti, ove sussista un collegamento funzionale con la notizia acquisita e l’espletamento di competenze proprie dell’organo collegiale, a dare atto della pendenza, senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti del procedimento.”

La disposizione trova una ulteriore conferma nell’art 4 secondo comma del vigente TU dirigenza, che, nel definire il profilo del “merito”, confermando le precedenti prescrizioni, prevede:

I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che, in ragione delle proprie funzioni, abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento.

L’espressa previsione della notizia del procedimento disciplinare o penale, nei soli casi in cui ci sia un collegamento funzionale con l’espletamento delle competenze proprie dell’organo collegiale, consente di affermare che il Consiglio giudiziario può valutare solo i fatti che risultino già documentalmente accertati, indipendentemente dalle veriche svolte nell’ambito del procedimento disciplinare o penale in corso.

In caso contrario non si comprenderebbe la ragione di tale segnalazione.

Tale valutazione spetta anche al Consiglio giudiziario che è il primo destinatario di tale notizia.

La conclusione trova, peraltro, un espresso fondamento nella norma primaria dettata in materia di valutazioni di professionalità.

L’articolo 11, comma 4, lettera f), del D.Lgs 150/2006, come modificato dalla L. 111/2007 prevede, infatti, che alla scadenza del periodo di valutazione il Consiglio giudiziario acquisisca e valuti:

“il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità,

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con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al Consiglio giudiziario dal presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.”

La disposizione è univoca: il rapporto da trasmettere da parte dei capi degli uffici, nell’ambito del potere-dovere di sorveglianza loro attribuito, e le eventuali considerazioni, devono riguardare:

- “fatti specifici incidenti sulla professionalità”

- situazioni “concrete ed oggettive” di esercizio non indipendente della funzione - situazioni che “denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

Il riferimento ai concetti di specificità, concretezza, oggettività e evidenza, indica un limite ineludibile e restringe l’area delle situazioni che devono essere portate a conoscenza.

D’altra parte il Consiglio giudiziario è non solo il destinatario della prima segnalazione, ma l’articolazione dell’autogoverno “di prossimità”, deve fornire il primo importante contributo per le valutazioni finali del Consiglio superiore della magistratura.

Prevedere una esplicita possibilità di valutazione consente di evitare considerazioni della pendenza disciplinare o penale “nascoste” in quanto non esplicitate nella motivazione.

I limiti di valutazione possono essere definiti nei termini che seguono.

- Pertinenza con l’oggetto del parere (di valutazione professionalità o ai fini del conferimento di incarichi direttivi/semidirettivi) e autonomia della valutazione;

- Che siano accertati “fatti” o elementi oggettivi di valutazione e il tutto non si risolva nella mera notizia della pendenza del procedimento (salvo che rilevi di per sé come fatto che incide sulle valutazioni dell’organo di autogoverno);

- Che su questi elementi l’interessato abbia potuto interloquire.

Quanto ai poteri di accertamento va ribadito che il Consiglio giudiziario può procedere quelle verifiche o attività istruttorie che non si traducano in una inammissibile sovrapposizione con l’accertamento del giudice penale o disciplinare sulla condotta che ha dato origine al relativo procedimento.

In definitiva il Consiglio giudiziario deve tenere conto di tali fatti nel parere da esprimere, ferma restando la valutazione dell’oggetto di tale segnalazione da parte del Consiglio superiore.

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