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Il Trattamento di Fine Rapporto

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(1)

Il Trattamento di Fine Rapporto

Principi generali

La Tassazione

(2)

Indice

z

Nozione di T.f.r.

z

Riferimenti normativi

z

Soggetti beneficiari

z

Base imponibile

– Retribuzione Utile – Periodi Utili

z

Accantonamento

z

Rivalutazione

z

Tassazione

z

Nuova Detrazione

(3)

Nozione

z Il Trattamento di Fine Rapporto, conosciuto anche come

“liquidazione”, è quella somma

che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore al termine del

rapporto di lavoro dipendente o in

corso di rapporto a titolo di

(4)

Riferimenti Normativi 1/2

z Articolo 2120 cod. civ.

z L. n. 297 del 20 maggio 1982: a decorrere dal 1° giugno 1982 il T.f.r. ha sostituito l’indennità di anzianità

z D.P.R. n. 917 art. 19 del 1986: modalità di tassazione

z L. n. 335 del 1995: estensione dell’istituto del T.f.r. anche ai dipendenti pubblici

z D.Lgs. n. 47 del 2000

– attuativo dell’art. 3 della L. n. 133 del 1999: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare

– modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001

– abrogato dal D.Lgs. n. 252 del 2005: riforma della previdenza complementare

(5)

Riferimenti Normativi 2/2

z

L. n. 243 del 2004

z

L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 749 ss.

z

D.M. 30 gennaio 2007

z

L. n. 244 del 2007

z

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

del 20 marzo 2008: nuova detrazione

(6)

Soggetti Beneficiari 1/2

z La disciplina del T.f.r. interessa la generalità dei lavoratori dipendenti, qualunque sia la forma del contratto individuale

z Il lavoratore matura il diritto a percepire il T.f.r., o

l’indennità equipollente, il giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro

z Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la ritenuta

d’acconto nel momento della corresponsione dell’indennità

z Alcune categorie particolari, come i lavoratori agricoli, i dirigenti, i domestici, i giornalisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori a termine, i marittimi ed i lavoratori part-time, presentano alcune particolarità

z La legge consente, alla cessazione del rapporto di lavoro,

(7)

Soggetti Beneficiari 2/2

z

Sono pertanto compatibili le indennità

– di tipo risarcitorio (ad esempio l’indennità supplementare dei dirigenti)

– pattuite per incentivare la cessazione del rapporto di lavoro es. incentivazione all’esodo

– corrisposte per eventi particolari (ad esempio per invalidità), non collegate alla cessazione del

rapporto di lavoro

(8)

Accantonamento

z Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 7,41% circa della retribuzione lorda utile (retribuzione utile diviso 13,5)

– Esempio:

z Imponibile T.f.r. = € 1.000,00

z Divisore = 13,5

z € 1.000,00 / 13,5 = € 74,07

z Rapporto tra € 1.000,00 ed € 74,07 = 7,41%

z Dall’importo così determinato si sottrae una somma pari allo 0,50% della retribuzione annua imponibile ai fini previdenziali

– Esempio

z Imponibile previd. annuo = € 1.000.00

z Importo da trattenere: € 1.000,00 x 0,50% = € 5,00

z T.f.r. da accantonare: € 74,07 - € 5,00 = € 69,07

z Di conseguenza, si può affermare che l’importo effettivamente

(9)

Accantonamento: Precisazioni

z

Le percentuali precedentemente analizzate sono utili ai fini pratici per evitare calcoli macchinosi, ma occorre ricordare che

l’articolo 2120 cod. civ. parla unicamente del divisore “13,5”

z

In tal senso, la percentuale matematica

effettiva è 7,41%

(10)

Retribuzione Utile 1/7

z

Si tratta della c.d. retribuzione di competenza

dell’anno, costituita di tutti i componenti liquidi ed esigibili, anche se erogati successivamente

z

Si considerano anche i compensi arretrati dovuti per effetto di vertenze, conciliazioni e rinnovi

contrattuali, con decorrenza retroattiva

z

Per i compensi con periodicità superiore al mese (ad esempio, la quattordicesima) che si riferiscono a

prestazioni dell’anno precedente, si computano le

relative somme nell’anno in cui vengono erogate in

quanto esigibili effettivamente in quel momento

(11)

Retribuzione Utile 2/7

z Si tiene conto della normativa vigente al momento

dell’effettivo accantonamento delle quote di T.f.r. (e non al momento della cessazione del rapporto di lavoro)

z Sono ricomprese nella retribuzione utile tutte le somme

corrisposte, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle somme in natura

z In particolare

– Elementi non occasionali

– Emolumenti collegati al rapporto lavorativo o connessi alla

particolare organizzazione del lavoro o in dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore nell’azienda

(12)

Retribuzione Utile 3/7

z

Il criterio della non occasionalità non è sinonimo di definitività in quanto è sufficiente che il lavoratore ne abbia beneficiato in modo normale durante lo svolgimento del rapporto di lavoro

z

Tale criterio attiene infatti alla natura e tipologia dell’erogazione

z

In questo il T.f.r. si differenzia dall’indennità di anzianità per la quale si applicava il criterio della

continuità, ossia si teneva conto della ripetizione nel

tempo di un determinato compenso

(13)

Retribuzione Utile 4/7

z Lavoro straordinario e notturno

– Va escluso se erogato solo per prestazioni saltuarie legate ai c.d.

picchi anomali

– Va incluso se prestato con frequenza anche se non necessariamente con periodicità assoluta

z Premio di fedeltà, connesso al raggiungimento di un certo grado di anzianità

– Rientra nell’imponibile se viene considerato, per effetto di un inequivoco comportamento delle parti, in un vincolo obbligatorio z Indennità estero

– Viene compresa nell’imponibile utile se ha una funzione

compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale

(14)

Retribuzione Utile 5/7

z

Indennità sostitutiva del preavviso

– Pur non essendo il corrispettivo di una

prestazione di lavoro, ha natura retributiva

z

Indennità per ferie non godute

– Due orientamenti contrapposti

z Natura retributiva

z Natura risarcitoria, corrisposta occasionalmente a titolo di indennizzo del danno conseguente ad uno svolgimento patologico del rapporto di lavoro

(15)

Retribuzione Utile 6/7

z

Benefici in natura

– Riferimento al valore normale del bene o servizio

– Relazione con la natura delle prestazioni che ne derivano – Carattere retributivo delle prestazioni finalizzati a

sostituire obblighi del datore di lavoro (ad esempio gli accantonamenti alle casse edili per ferie e tredicesima mensilità)

– Natura previdenziale ed assistenziale delle prestazioni eventuali legate all’avverarsi di determinate situazioni

(16)

Retribuzione Utile 7/7

z

Esempi di benefici in natura

– Autovettura ad uso personale: rientra

– Alloggio per esigenze personali e familiari:

rientra se connessa al rapporto di lavoro ed alla posizione lavorativa del dipendente

– Servizio mensa: non rientra. Eccezione: se accompagnata dall’indennità sostitutiva e, comunque, solo per il valore di quest’ultima

– Polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro

in favore del lavoratore: rientra, salvo deroga

(17)

Periodi Utili

z Si computa come mese intero solo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni

z I periodi di sospensione del rapporto di

lavoro nei quali non viene pagata alcuna

retribuzione al lavoratore, non vengono

presi in considerazione ai fini del calcolo

del T.f.r.

(18)

Periodi Utili: Eccezioni

z In casi tassativi la legge dispone il computo di una retribuzione

figurativa nella retribuzione annua valida per il T.f.r., pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito in condizioni normali

– Infortunio – Malattia

– Astensione obbligatoria per maternità

– Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria – Contratti di solidarietà

– Alcune leggi speciali e la giurisprudenza individuano ulteriori periodi

z Astensione facoltativa per maternità

z Riposi orari per allattamento

z Congedo matrimoniale

z Congedo per cure termali (se equiparato alla malattia)

z Richiamo alle armi

z Aspettativa per gli amministratori locali

(19)

Accantonamento: Calcolo

z

Esempio

Retribuzione imponibile annua:

€ 16.226,37

Accantonamento T.f.r. Lordo

€ 16.226,37 / 13,5 = € 1.201,95 Trattenuta dello 0,50%

€ 16.226,37 x 0,50% = € 81,13

T.f.r. da accantonare

(20)

Accantonamento: Datore di Lavoro

z

Il datore di lavoro ha l’onere di

comunicare annualmente, oltre che nei casi di richiesta del lavoratore, l’entità

dell’accantonamento stesso

(21)

Rivalutazione 1/2

z Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito da

– 1,5% in misura fissa

– 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat

z In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, la quota accantonata al 31 dicembre dell’anno precedente viene rivalutata con il coefficiente determinato sull’indice Istat risultante nel mese di cessazione

z La parte fissa dell’1,5% va proporzionata in dodicesimi al periodo lavorato

(22)

Rivalutazione 2/2

z Uno dei principi applicati è quello della separazione tra capitale e rendita

– la rendita o rivalutazione è tassata con un’aliquota annuale dell’11%

– il capitale accumulato non viene tassato

z La tassazione del capitale avviene, al momento della liquidazione

– dapprima a titolo di acconto mediante il sostituto d’imposta – poi a titolo definitivo mediante l’amministrazione finanziaria z La rivalutazione è tassata con la c.d. imposta sostitutiva

sulla rivalutazione del TFR

z Questo meccanismo riguarda solo la parte del TFR maturata a partire dal 2001

(23)

Tassazione

z Art. 17, lett. a), Tuir (DPR 917/1986):

Il trattamento di fine rapporto è sottoposto a tassazione separata

z Art. 19 Tuir

Modalità di applicazione dell'IRPEF

(24)

Tassazione

z Il T.f.r. è tassato applicando l’aliquota Irpef media

z Per le somme accantonate a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare

l’imposta

(25)

Tassazione Separata: Ratio

z

Il TFR rappresenta un reddito relativo ad un periodo pluriennale che spetta al

lavoratore nell’anno in cui cessa il suo rapporto di lavoro

z

La tassazione separata permette di evitare situazioni di eccessivo carico fiscale a

causa del meccanismo della tassazione

progressiva nell’anno di liquidazione del

TFR stesso

(26)

Base Imponibile 1/3

z Le modalità di determinazione della base imponibile variano a seconda che le quote siano maturate prima o dopo il 1°

gennaio 2001

z Fino al 31 dicembre 2000 la tassazione operata dal datore di lavoro è definitiva

z Dal 1° gennaio 2001 la tassazione è provvisoria in quanto l’amministrazione finanziaria determina in un secondo

momento quella definitiva

z In base al periodo di maturazione, per effettuare correttamente il calcolo occorre dividere le somme corrisposte in due quote

z Per le indennità equipollenti la tassazione è unica

(27)

Base Imponibile 2/3

z Quote maturate fino al 31 dicembre 2000

– L’imponibile è determinato sottraendo al T.f.r. maturato al 31 dicembre 2000 una detrazione pari ad € 309,87 per ogni anno di anzianità effettiva

z Tale somma è frazionabile a mese

z Nel caso di rapporto a tempo parziale, l’importo della deduzione viene ridotto in proporzione alla riduzione dell’orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno

– Non rilevano, ai fini della riduzione, i periodi di anzianità convenzionale

– Per periodi di anzianità convenzionale si intendono quelli concessi per effetto della contrattazione collettiva ulteriormente rispetto ai periodi di effettiva prestazione

(28)

Base Imponibile 3/3

z Quote maturate dal 1° gennaio 2001

– La base imponibile è determinata dall’importo al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva dell’11%

– Il datore di lavoro effettuerà il versamento anno per anno entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è maturata la

rivalutazione, salvo un acconto a dicembre.

– L’imposta versata ridurrà l’accantonamento del Tfr

z Tali quote non subiranno alcuna ulteriore tassazione all’atto della corresponsione del Tfr

z La base imponibile del Tfr maturato successivamente al 31 dicembre 2000, pertanto, è formata dall’importo del Tfr stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate alla predetta imposta sostitutiva

(29)

Tassazione: Calcolo Imposta

z

Occorre determinare l’aliquota media applicabile alla base imponibile

precedentemente determinata

z

L’aliquota si ottiene calcolando l’aliquota media corrispondente al mese di

riferimento

– Calcolo del reddito di riferimento – Calcolo dell’aliquota media

– Applicazione dell’aliquota all’imponibile e

(30)

Tassazione: Particolarità 1/2

z

Rapporti a tempo determinato (di durata effettiva non superiore a due anni)

– Ulteriore detrazioni di € 61,97 per anno, ad esclusione dei periodi nel quali non si è maturato il T.f.r.

– La detrazione, per i periodi inferiori all’anno, è rapportata al mese

– In caso di rapporto a tempo parziale, l’importo è proporzionalmente ridotto

– In caso di variazione del tempo parziale o di

trasformazione a tempo pieno, occorre tener conto del tempo medio trascorso con contratto a tempo parziale

(31)

Tassazione: Particolarità 2/2

z Rapporti di lavoro cessati tra il 01/01/2001 ed il 31/12/2005

– Detrazione di € 61,97 per anno

– Tale importo va a sua volta ridotto in ragione della minor durata del rapporto di lavoro o della percentuale di lavoro part-time

z Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 2 anni che sono cessati tra il 2001 ed il 2005, spettano dunque entrambe le detrazioni fiscali

z Tali detrazioni spettano anche nel caso in cui una parte del TFR sia stato conferito al fondo pensione

complementare

z In ogni caso le detrazioni fiscali possono andare a

compensare solo quella parte dell’imposta sul TFR che si

(32)

Tassazione: Calcolo 1/2

z

Calcolo reddito di riferimento

z

TFR1+(TFR2-R)x 12 : numero anni

RR = TFR1 + (TFR2 – R) x 144 N

RR = Reddito di Riferimento

TFR1 = T.f.r. maturato fino al 31/12/2000 TFR2 = T.f.r. maturato dal 1°/01/2001

R = Rivalutazione relativa al TFR2 assoggettata ad imposta sostitutiva

N = Numero di mesi di anzianità effettiva e convenzionale

(33)

Tassazione: Calcolo 2/2

z

Calcolo aliquota media

A % = IRR x 100 RR

Imposta corrispondente al reddito di riferimento x 100 diviso reddito riferimento

A = Aliquota media

IRR = Imposta calcolata applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef, al netto delle addizionali locali, in vigore nell’anno in cui è

maturato il diritto alla percezione del T.f.r., che sorge il giorno successivo a quello della cessazione del rapporto

(34)

Tassazione: 1° Esempio 1/7

z

Data di assunzione: 02/07/1997

z

Data di cessazione: 29/06/2005

z

Anni di anzianità : 8

z

TFR complessivo: € 30.084,23

(imposta sulla rivalutazione già detratta)

z

Quota di TFR1 maturata fino al

31/12/2000: € 11.569,74

(35)

Tassazione: 1° Esempio 2/7

z

Calcolo della base imponibile fino al 31/12/2000:

– Deduzione:

z € 309,87 x 3,5 = € 1.084,55

z oppure € 25,8225 x 42 = € 1.084,55 (in mesi)

– Base imponibile:

z € 11.569,74 – € 1.084,55 = € 10.485,19

(36)

Tassazione: 1° Esempio 3/7

z

Calcolo della base imponibile dal 01/01/2001:

– TFR complessivo: € 30.084,23

z Dedotta quota fino al 2000: € 11.569,74

z Dedotta rivalutazione netta: € 2.296,43

z Imponibile: € 16.216,08

(37)

Tassazione: 1° Esempio 4/7

z

Calcolo dell’imposta lorda:

– Reddito di riferimento fino al 29/06/2005:

z TFR dedotta rivalutazione netta:

– € 30.084,23 – € 2.296,43 = € 27.787,80

– Applicazione formula (TFR x 12 : n° anni)

– (RR = importo TFR moltiplicato x 12 e diviso per la durata del rapporto di lavoro):

z RR = € 27.787,80 x 12 / 8 = € 41.681,70

(38)

Tassazione: 1° Esempio 5/7

z

Aliquota fiscale:

– Sull’importo di € 41.681,70 RR si applicano le aliquote in vigore alla cessazione = nel 2005:

z € 26.000,00 x 23% = € 5.980,00

z € 7.500,00 x 33% = € 2.475,00

z € 8.181,70 x 39% = € 3.190,86

z Totale = € 11.645,86 IRR

z IRR x 100: RR

– Aliquota: € 11.645,86 x 100 = 27,94%

(39)

Tassazione: 1° Esempio 6/7

z

Imponibile fino al 31/12/2000: € 10.485,19

z

Imponibile dal 01/01/2001: € 16.218,06

z

Imponibile complessivo:

z

(€ 10.485,19 + 16.218,06 = 26.703,25)

€ 26.703,25 x 27,94% = € 7.460,89

(40)

Tassazione: 1° Esempio 7/7

z

Calcolo dell’imposta netta:

– Detrazione per il periodo dal 01/01/2000:

€ 61,97 x 4,5 = € 278,87 – Imposta netta:

€ 7.460,89 – € 278,87 = € 7.182,02 – TFR netto da erogare:

€ 30.084,23 – € 7.182,02 = € 22.902,21

(41)

Tassazione: 2° Esempio 1/3

z

Dati:

– Assunzione: 10/01/2001 – Cessazione: 30/11/2002

– Fondo T.f.r.: € 3.740,19, di cui

z € 197,10 di rivalutazione del Fondo maturato al 31/12/2001 e rivalutato a novembre 2002

– Imposta lorda su imponibile annuo di riferimento:

€ 5.239,27

(42)

Tassazione: 2° Esempio 2/3

z

Imponibile annuo di riferimento

(€ 3.740,19 - € 197,10) x 144 = € 22.182,82 23

z

Aliquota media

€ 5.239,27 x 100 = 23,62%

€ 22.182,82

(43)

Tassazione: 2° Esempio 3/3

z

Imponibile fiscale

€ 3.740,19 - € 197,10 = € 3.543,09

z

Imposta lorda

€ 3.543,09 x 23,62% = € 836,88

z

Imposta netta

€ 836,88 – (€ 61,97 x 23) = € 836,88 - € 118,78 = € 718,10 12

(44)

Nuova Detrazione

z

Dal 1° aprile 2008 sono previste nuove modalità di tassazione per

– trattamenti di fine rapporto – indennità equipollenti

– altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro

Con l’introduzione di una detrazione fiscale determinata in misura

proporzionale il cui reddito di riferimento

non superi € 30.000,00

(45)

Nuova Detrazione:

Reddito di Riferimento

z

Si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata

complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 19 del T.U.I.R. ai fini

dell’individuazione dell’aliquota di

tassazione del trattamento di fine rapporto

e delle indennità equipollenti

(46)

Nuova Detrazione: Riconoscimento

z

La detrazione è riconosciuta dal sostituto d’imposta

– In relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta; i lavoratori sono tenuti ad attestare in forma scritta e su richiesta del sostituto d’imposta di non aver già fruito della detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo anno

– anche sulle indennità di fine rapporto erogate agli eredi e agli aventi diritto del dipendente deceduto

– sulle somme liquidate a titolo di acconto, mentre non

(47)

Nuova Detrazione: Particolarità

z

La detrazione viene determinata in sede di

dichiarazione dei redditi nel caso in cui il

datore di lavoro non riveste la qualifica di

sostituto d’imposta, come ad esempio per i

datori di lavoro domestico

(48)

Nuova Detrazione: Regole

z

Reddito riferimento fino ad € 7.500,00 detrazione

= € 70,00

z

Reddito riferimento tra € 7.501,00 ed € 28.000,00 detrazione

= € 50,00 + € 20,00 x (€ 28.000,00 – reddito rif)

€ 20.500,00

z

Reddito riferimento tra € 28.000,00 ed € 30.000,00 detrazione

= € 50,00 x (€ 30.000,00 – reddito riferimento)

(49)

Cassazione sez tributaria

z Cassazione Civile del 11 novembre 2005 n. 22844

z Sentenza della Cassazione Civile del 09 marzo 2007 n. 5506

z Cassazione Civile del 09 marzo 2007 n. 5506

z Sentenza della Cassazione Civile del 29 marzo 2004 n. 6241

z Cassazione Civile del 29 marzo 2004 n. 6241

z Sentenza della Cassazione Civile del 27 giugno 2005 n. 13801

z Cassazione Civile del 27 giugno 2005 n. 13801

z Sentenza della Cassazione Civile del 10 settembre 2004 n. 18307

z Cassazione Civile del 10 settembre 2004 n. 18307

z Sentenza della Cassazione Civile del 28 luglio 2004 n. 14206

z Cassazione Civile del 28 luglio 2004 n. 14206

z Sentenza della Cassazione Civile del 11 novembre 2008 n. 22880

z Cassazione Civile del 11 novembre 2008 n. 22880

z Sentenza della Cassazione Civile del 17 dicembre 2004 n. 23479

z Cassazione Civile del 17 dicembre 2004 n. 23479

z Sentenza della Cassazione Civile del 05 dicembre 2005 n. 26395

z Cassazione Civile del 05 dicembre 2005 n. 26395

z Sentenza della Cassazione Civile del 02 maggio 2005 n. 9049

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