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COMUNE DI CALVI DELL UMBRIA PROVINCIA DI TERNI Via Daniele Radici Calvi dell Umbria C.F P.IVA

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COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA

PROVINCIA DI TERNI

Via Daniele Radici 2 – 05032 Calvi dell’Umbria C.F.00179790555 – P.IVA 00179790555

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE, LA VALORIZZAZIONE E L ‘ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.

Approvato con delibera di C.C. n.26 del 24.10.2019

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INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Realizzazione e gestione delle opere Art. 3 – Beni del demanio comunale

Art. 4 - Beni del patrimonio indisponibile Art. 5 – Beni del patrimonio disponibile

Art. 6 – Consegna degli immobili ai fini del Piano Esecutivo di Gestione Art. 7 – Ambito di applicazione del regolamento

TITOLO II – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI INDISPONIBILI

Art. 8 – Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi Art. 9 – Atto di concessione

Art. 10 – Determinazione del canone ordinario di concessione Art. 11 – Determinazione del canone agevolato di concessione Art. 12 – Obblighi del concessionario

Art. 13 – Durata della concessione Art. 14 – Rinnovo

Art. 15 – Revoca e decadenza Art. 16 – Diritto di recesso

Art. 17 – Controlli da pare dell’Amministrazione concedente

TITOLO III – GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Art. 18 - Forme giuridiche di concessione in uso a terzi dei beni patrimoniali disponibili Art. 19 - Determinazione del canone di locazione/affitto

TITOLO IV – NORME COMUNI

Art. 20 - Scelta del contraente Art. 21 - Istruttoria e stipula atto Art. 22 - Garanzie

Art. 23 - Interventi da eseguirsi sugli immobili Art. 24 - Riconsegna

TITOLO V

TITOLO V – ALIENAZIONI DI IMMOBILI CAPO I

Art. 25- Ambito di applicazione Art. 26- Beni da alienare

Art. 27 – Identificazione e determinazione del valore di vendita CAPO II

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Art. 28 - Procedure di vendita Art. 29 – Procedura aperta Art.30 – Commissione di gara Art. 31- Offerte e aggiudicazione Art.32 - Procedura negoziata

Art. 33 – Procedura negoziata diretta

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE

Art. 34 - Disciplina dei rapporti in corso Art. 35 - Norme finali

Art. 36 - Entrata in vigore

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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

1. Il Comune, così come previsto dall’art. 119 della Costituzione, ha un proprio patrimonio attributo secondo i principi generali determinati dalla Legge dello Stato e strumentale a garantire la propria autonomia finanziaria.

2. La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune è:

a. ispirata ai principi di economicità, efficienza, redditività e contenimento della spesa pubblica, nonché di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;

b. rivolta a ottimizzare, razionalizzare e valorizzare gli immobili garantendo l’idoneità agli scopi ai quali sono stati destinati, salvaguardando l’esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, anche attraverso forme di collaborazione, secondo il principio della partecipazione e di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, diretti a realizzare interventi di cura e rigenerazione del patrimonio immobiliare della comunità.

3. Per quanto riguarda i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, il presente regolamento si uniforma alle disposizioni programmatorie di cui all’art. 58 del Decreto Legge n. 112 /2008 e s.m.i. per favorire il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune.

Art. 2 – Classificazione del patrimonio

1. In base alla normativa vigente i beni immobili di proprietà del Comune di Calvi dell’Umbria sono classificati in:

a. beni demaniali , di cui agli artt. 822 e 824 del Codice Civile, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività;

b. beni patrimoniali . Si distinguono in:

1) beni patrimoniali indisponibili, destinati ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli articoli 822 e 824 e come meglio individuati dall’art. 826 del cc;

2) beni patrimoniali disponibili, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato.

2. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette devono risultare negli appositi elenchi inventariali, con le loro destinazioni d’uso.

3. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento deliberativo dell’organo competente, trasferirsi da una categoria di appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.

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Art. 3 – Beni del demanio comunale ( art. 824 c.c.)

1. I beni demaniali comunali sono assoggettati al medesimo regime giuridico dei beni appartenenti al demanio statale. Sono considerati incommerciabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi. Possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa ( o concessione in godimento), che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è in genere deputato..

2. Sono inalienabili, non suscettibili di usucapione da parte di terzi e non assoggettabili ad esecuzione forzata.

3. Il demanio comunale è costituito dai beni di proprietà del Comune , in particolare:

a) le strade, le piazze le loro pertinenze;

b) gli acquedotti;

c) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi vigenti in materia;

d) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

e) i cimiteri;

f) i mercati comunali;

g) gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

4. A tali beni sono collegati le servitù attive e passive costituite per la loro utilità o a carico di essi , quali: lo scolo attraverso fondi privati delle acque provenienti dalle strade demaniali, le distanze di rispetto da strade e cimiteri, posa e passaggio di acque pubbliche a carico di privati, l’uso di sorgenti di acque private.

5. Ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice del Beni Culturali) gli immobili comunali per i quali è stato dichiarato l’interesse storico artistico appartengono al demanio culturale. Tutti gli immobili comunali la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono comunque considerati inalienabili fino alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale, previsto dall’articolo 12 del Codice stesso.

Art. 4 – Beni del patrimonio indisponibile ( art. 826 c.c.)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile si caratterizzano per il duplice requisito di appartenere ad un Ente pubblico e di essere destinati ad un pubblico servizio o ad una pubblica finalità, finché permanga tale destinazione. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, sono imprescrittibili e impignorabili, Al pari dei beni demaniali sono inalienabili.

2. Appartengono a questa categoria gli immobili di proprietà comunale destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, nonché gli altri beni destinati ad utilizzo di pubblico servizio. Tra questi rientrano::

a. i palazzi, ed in genere gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi compresi i magazzini per servizi comunali;

b. gli edifici e gli impianti adibiti ad attività sportive, culturali, teatrali, sociali;;

c. gli edifici adibiti alla raccolta di beni culturali (archivio, museo, biblioteca, pinacoteca);

d. gli edifici scolastici ivi comprese le palestre annesse;

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e. gli immobili , gli impianti ed i mezzi occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali ( raccolta rifiuti, trasporti urbani, ecc.)

f. i parchi e i giardini;

g. gli impianti di illuminazione pubblica;

h. gli impianti di depurazione;

i. gli alloggi sovvenzionati E.R.P. di tipo economico popolari costruiti per l’assegnazione alle fasce deboli;

j. le aree espropriate ex art. 9 e ss. della legge 865/1971 per le quali è cessata la destinazione urbanistica e sulle quali il Comune ha esercitato il diritto di prelazione ( art. 21 L.

865/1971);

k. le aree espropriate per l’attuazione dei P.E.E.P.

3. Tali beni, sono prioritariamente utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; in tal caso l’utilizzo oltre a prevedere l’obbligo di mantenimento dei beni medesimi, deve essere supportato da piani di razionalizzazione degli spazi.

4. Laddove utilizzati solo in parte, tali beni possono essere concessi a terzi per usi compatibili con la destinazione istituzionale e senza comprometterne il corretto esercizio, previa verifica delle esigenze e necessità dei vari Settori dell’Ente che prevalgono su qualunque richiesta di terzi.

5. L’utilizzazione di porzioni dei beni del patrimonio indisponibile da parte di terzi, finché permane la destinazione dell’intero immobile, avviene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, con atto di concessione amministrativa.

6. I beni (o le porzioni funzionalmente autonome ed indipendenti) del patrimonio indisponibile che cessano tale loro destinazione ( ad es. per dismissione del servizio o dell’attività) entrano a far parte della categoria disponibile di cui all’articolo successivo.

Art. 5 – Beni del patrimonio disponibile

1. I beni patrimoniali disponibili non sono beni pubblici in senso stretto e comprendono tutti i beni che non sono ricompresi nel demanio o nel patrimonio indisponibile, beni che non sono funzionali all’attività caratteristica del Comune, ma che prioritariamente assolvono, in via indiretta ed eventuale, ad una funzione di utilità economica per il Comune. Essi hanno, pertanto, un valore strumentale e vanno considerati per la loro capacità di produrre un reddito utile al Comune per raggiungere i propri fini.

2. La facoltà di un utilizzo comportante la rinuncia anche parziale al reddito che possono produrre, deve essere prevista da specifiche disposizioni regolamentari e/o adeguatamente motivata da finalità riconducibili ai compiti istituzionali del Comune

3. Tali beni possono quindi essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile. Sono alienabili in base alle leggi vigenti.

Art. 6 – Consegna deli immobili ai fini del Piano Esecutivo di gestione

1. I beni immobili di proprietà comunale sono consegnati ai diversi Uffici/Settori in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, quale dotazione strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali approvati con appositi atti dalla Giunta o dal Consiglio Comunale.

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2. Il Responsabile dell’Ufficio/Settore a cui viene assegnato in gestione il bene diventa così

“Consegnatario” dello stesso ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e del presente regolamento.

3. Al di fuori della formale assegnazione è vietato l’utilizzo e la gestione anche di fatto del patrimonio da parte di chiunque.

4. I Consegnatari sono tenuti:

a. alla custodia ed al corretto utilizzo degli immobili a loro consegnati;

b. alla vigilanza sulla buona conservazione e sul regolare uso dei medesimi, rispetto alla loro destinazione e alle finalità degli utilizzatori e in generale al rispetto dei contratti in essere promuovendo quei provvedimenti in grado di tutelare giuridicamente ed economicamente l’immobile controllando le attività svolte e di pervenire eventuali comportamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per il medesimo;

c. alla tempestiva comunicazione agli uffici competenti di eventuali problemi emergenti relativamente all’immobile e al suo uso e ogni variazione e modifica dello stato dei beni immobili ai fini dell’aggiornamento dell’inventario.

5. E’ facoltà dei Responsabili consegnatari proporre alla Giunta la regolamentazione particolare e specifica per l’uso degli immobili a loro consegnati, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi generali esposti nel presente regolamento.

Art. 7 Ambito di applicazione del regolamento ed esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo non occasionale da parte di soggetti terzi, dei beni immobili di proprietà del Comune di Calvi dell’Umbria appartenenti alle categorie descritte ai precedenti artt. 3, 4 e 5, non idonei ovvero non suscettibili di uso istituzionale, concreto ed attuale, allo scopo di assicurarne la migliore fruibilità, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a. gli immobili facenti parte del patrimonio abitativo definito di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della vigente normativa statale;

b. gli immobili utilizzati in modo promiscuo e temporaneo (ripetitivo o meno) da più soggetti in base ad una tariffa oraria/giornaliera (ad es. palestre scolastiche, contenitori culturali, teatro ecc.);

c. gli impianti sportivi;

d. strade e piazze pubbliche o di pubblico transito, nonché spazi e aree pubbliche soggette alla regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico;

e. parchi e giardini;

f. gli immobili concessi in uso nell’ambito di appalto o concessione di servizi , project financing ecc.

g. in generale, ogni altro immobile il cui utilizzo è disciplinato da diverso e specifico regolamento comunale.

3. Il presente regolamento costituisce “ regolamento quadro” contenente i principi e i criteri a cui devono ispirarsi i diversi e specifici regolamenti che disciplinano l’uso dei beni immobili esclusi di cui al precedente comma.

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TITOLO II - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI INDISPONIBILI

Art. 8 – Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi

1. L’utilizzo da parte di terzi di beni demaniali o patrimoniali indisponibili è ammesso allorché l’attività da svolgere sia conforme alle attività di interesse pubblico dell’amministrazione comunale

2. L’assegnazione in uso a terzi di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili disciplinati dal presente regolamento è effettuata attraverso la concessione amministrativa. Il rapporto concessionario è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per la concessione dell’immobile sono disposte unilateralmente dall’Amministrazione.

3 Si intendono per soggetti terzi, ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione o altra Organizzazione regolarmente costituita secondo le norme del codice civile che persegua fini distinti da quelli propri del Comune, ancorché compatibili con l’interesse pubblico, salvo che l’Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche ed attività, alle finalità istituzionali dell’Ente locale.

4. Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose ed il relativo canone è determinato nel rispetto delle leggi vigenti e del presente regolamento.

Art. 9 – Atto di concessione

1. L’atto di concessione, da far sottoscrivere per accettazione alla controparte, contiene di norma:

a. l’esatta individuazione dei beni;

b. gli obblighi del concessionario;

c. il canone e i termini di pagamento;

d. la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza;

e. tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico.

2. Le spese dell’atto di concessione (imposta di registro, di bollo, eventuali diritti di rogito) sono a carico del concessionario per intero.

Art. 10 – Determinazione del canone di concessione

1. Il canone ordinario di concessione da corrispondersi al Comune per l’utilizzo dell’immobile comunale è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per le analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d’uso dell’immobile con perizia estimativa a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

2. La Giunta Comunale approva i criteri per la determinazione dei valori unitari (al mq.) di redditività annua e i costi unitari di gestione, quali parametri di riferimento per il calcolo del canone di concessione e per il rimborso delle spese di gestione (quando i contratti per le forniture sono intestate al Comune) dei fabbricati comunali concedibili in tutto o in parte a terzi e rientranti nel presente regolamento.

3. L’Ufficio Tecnico Comunale provvede ad aggiornare i dati di cui al precedente comma con le seguenti modalità :

a. redditività: ogni anno, in base alle variazioni del mercato immobiliare di Calvi dell’Umbria riscontrate ai fini IMU da applicare alle nuove concessioni, in quanto il canone delle

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concessioni in corso di validità, viene aggiornato in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente;

b. costi di gestione: ogni tre anni, sulla base della media della spesa sostenuta nel periodo precedente dal Comune intestatario delle utenze, forniti dall’ufficio servizi finanziari.

4. I Responsabili Consegnatari applicheranno tali valori unitari rapportandoli alla superficie da concedere in uso.

5. La Giunta Comunale con apposito provvedimento deliberativo potrà derogare alla determinazione del canone prevista nel presente articolo purché sia dimostrato il rispetto dei principi generali del presente regolamento, su proposta dei Responsabili Consegnatari qualora per le caratteristiche dei locali, l’attività svolta dal richiedente, il tipo di utilizzo o altre motivate condizioni, i suddetti parametri non risultino applicabili al singolo caso concreto.

Art. 11 – Determinazione del canone agevolato di concessione per attività del volontariato e dell’associazionismo

1. Il Comune intende valorizzare e sostenere le libere forme associative, le attività di volontariato che possono concorrere alla cura di interessi pubblici e a promuovere lo sviluppo della comunità locale anche attraverso l’assegnazione in uso di propri immobili a canone agevolato.

2. Sono ammesse con apposito provvedimento deliberativo di Giunta, riduzioni del canone di concessione come determinato ai sensi del precedente articolo 10 sino ad un massimo del 90%, per le seguenti categorie di soggetti:

a. enti pubblici;

b. associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con o senza personalità giuridica, purché senza fini di lucro che siano iscritte nell’Albo delle Associazioni del Comune di Calvi dell’Umbria.

c. altri enti ed organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di rilevante interesse sociale valutate dalla Giunta.

3. In caso di applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere comunque coperti dal concessionario i costi correlati alla manutenzione ordinaria e quelli inerenti le utenze ( luce, acqua, gas, ecc.) e gli oneri fiscali.

4. La Giunta dovrà prevedere all’atto dell’assegnazione se la concessione del bene a canone ridotto è compatibile o esclude altri contributi e sovvenzioni economiche da parte del Comune per l’attività svolta dal concessionario.

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio e alle associazioni ed organizzazioni di dipendenti dell’Ente. Parimenti non vengono applicate a partiti politici e organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

6. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta comunale congruamente motivata, il canone può essere ridotto del 100% (comodato gratuito) nel caso di:

a. enti pubblici o assimilati;

b. soggetti operanti nel settore del volontariato convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro;

c. soggetti che erogano prestazioni di servizi d’interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con l’eventuale coinvolgimento della struttura comunale.

7. Sono a carico del comodatario tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione e quelli relativi alla utenze.

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8. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone sarà condotta periodicamente dal Settore/Area Consegnatario che potrà richiedere prima del rilascio della concessione e durante la vigenza della stessa, copia dello statuto e dell’atto costitutivo, l’elenco delle cariche sociali, il bilancio o rendiconto dell’attività svolta. La mancanza o la sopravvenuta insussistenza delle condizioni previste, comporteranno lo scioglimento del rapporto o l’applicazione del canone per intero.

Art. 12 – Obblighi del concessionario

1. Gli atti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario almeno i seguenti obblighi:

a. il pagamento del canone per l’utilizzo da aggiornarsi annualmente nella misura dell’indice ISTAT;

b. le spese inerenti la manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza;

c. il pagamento (o rimborso) delle utenze e spese di gestione;

d. la stipulazione di idonee assicurazioni contro i danni e incendio;

e. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso;

f. il divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto e a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente disposto.

g. altre clausole ritenute importati.

2. Il concessionario deve altresì garantire un utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.lgs. n. 81/2008), dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni negli impianti o quant’altro.

3. Nel caso i locali o aree dell’immobili siano da attribuire a più soggetti utilizzatori, le spese inerenti le utenze a servizio della struttura intestate al Comune di Calvi dell’Umbria ( luce, gas, acqua, riscaldamento, ecc.) saranno ripartite ed addebitate sulla base dei consumi effettivi di ogni singolo utilizzatore. Se non risulta possibile rilevare i consumi tramite la presenza o l’installazione di idonei misuratori, le spese relative ai consumi verranno ripartite sulla base dei millesimi , in proporzione alla superficie e/o tempi d’uso. A garanzia dei pagamenti che il Comune effettuerà per la gestione degli spazi/immobili oggetto di concessione in uso, dovrà essere prevista , a carico dei soggetti utilizzatori, apposita garanzia fidejussoria. E’, inoltre , fatto obbligo agli utilizzatori stipulare una polizza assicurativa RC verso terzi nonché a copertura di eventuali danni alle strutture in caso di eventi di particolare rilevanza.

4. Il mancato rispetto di uno o più obblighi di cui sopra comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale

Art. 13 – Durata della concessione

1. La durata delle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è di norma triennale , salvo rinnovo ai sensi del successivo art. 14.

2. La durata può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 9 anni, a fronte del costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni alla ristrutturazione e/o adeguamento e/o valorizzazione degli immobili come previsto all’art. 23.

3. In ogni caso qualora la durata della concessione superi i 9 anni, la concessione equivale ad atto di disposizione permanente ed è di competenza del Consiglio Comunale.

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Art. 14 – Rinnovo

1. Non è ammesso il rinnovo tacito della concessione.

2. Le concessioni possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito ovvero per quello eventualmente stabilito dall’Amministrazione, in favore del soggetto concessionario, previa verifica:

a) dell’attualità e congruità del canone;

b) del comportamento tenuto dall’utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l’effettuazione delle opere di manutenzione previste;

c) dell’inesistenza di domande di altri soggetti interessati alla concessione;

d) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell’immobile;

3. Il rinnovo dovrà essere formalizzato con un nuovo atto di concessione se cambia almeno una delle condizioni principali dell’atto originario, in particolare il canone ( non per semplice adeguamento ISTAT).

4. Il Responsabile Consegnatario potrà richiedere al concessionario rendiconto/relazione delle attività svolte in vigenza del rapporto in scadenza.

Art. 15 – Revoca e decadenza

1 . La concessione è sempre revocabile in qualunque momento, per esigenze di interesse Pubblico, anche manifestate da altri Enti o Autorità, senza diritto ad indennizzo alcuno e con un preavviso variabile da uno a sei mesi a seconda del bene concesso e specificato nell’atto concessorio.

2. La concessione dovrà prevedere le ipotesi di decadenza con l’obbligo di restituzione dell’immobile libero da persone e cose, concretizzantesi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in:

a. mancato pagamento del canone superiore a tre mensilità consecutive;

b. mancato rispetto del divieto di subconcessione;

c. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto;

d. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione, conduzione, gestione dell’immobile, alla sicurezza degli impianti, all’igiene e salute pubblica;

3. Verificandosi una causa di decadenza il Comune, a mezzo di raccomandata a.r. intimerà al concessionario l’adempimento, fissando un congruo termine, scaduto il quale potrà

dichiarare decaduta la concessione o applicare penali fino ad un ammontare pari al 50% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento, da stabilirsi nell’atto di concessione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori ed eventuali danni.

5. In caso di morosità il Responsabile Consegnatario potrà concordare un piano rateizzato del debito fino ad un massimo di dodici mensilità ( in ragione dell’entità del debito e del canone) senza interessi , da pagarsi unitamente al canone in corso, fatta salva l’esistenza delle garanzie di cui all’art. 22.

Art. 16 – Diritto di recesso

1.E’ data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone avviso scritto motivato, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve

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avere esecuzione e continuando a versare il canone per il periodo relativo e sino all’ef = fettivo rilascio se successivo alla data del recesso.

Art. 17 – Controlli da parte dell’Amministrazione concedente

1.Il concessionario deve sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento.

TITOLO III – GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Art. 18 – Forme giuridiche di concessione in uso a terzi dei beni patrimoniali disponibili

1. La concessione in uso a terzi di beni del patrimonio disponibile è di norma effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile e più precisamente:

a. Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. Codice Civile, L. n. 392/1978 e s.m.i., L.431/1998 e s.m.);

b. Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. Codice Civile e leggi speciali in materia agraria);

c. Contratto di comodato (art. 1803 e segg. Codice Civile) gratuito solo nelle ipotesi descritte all.art.11 c.6.

A tal fine verranno predisposti i contratti tipo da sottoporre a periodica revisione per effetto di eventuali modifiche normative

Art. 19 – Determinazione del canone di locazione/affitto

1 . Il canone ordinario di locazione da applicarsi al patrimonio disponibile è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d’uso dell’immobile, come determinato con apposita perizia di stima del Responsabile dell’Area Tecnica , che si atterra ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

a) valore immobiliare dell’immobile;

b) parametri di redditività dell’immobile in base alla destinazione d’uso prevista ( commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro);

c) eventuale impegno da parte dell’utilizzatore all’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, per la realizzazione di costruzioni o altra opera, materiale ( prestazione d’opera volontaria), destinata ad accrescere e valorizzare stabilmente il valore dell’immobile anche in termini di utilità sociale;

d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta.

2. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT ( al 100% per l’uso abitativo o al 75% per l’uso non abitativo) dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente.

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TITOLO IV – NORME COMUNI Art. 20 – Scelta del contraente

1.Per tutti i beni appartenenti al patrimonio comunale da concedere a terzi si procede alla scelta del contraente generalmente mediante una procedura ad evidenza pubblica a mezzo di avviso o invito a manifestare interesse a cura del Settore /Ufficio Consegnatario del quale è data ampia pubblicità attraverso i canali ritenuti più idonei.

2.Il Responsabile Consegnatario può tuttavia procedere a trattativa privata, quando:

a. è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica o nessuna offerta risulta appropriata;

b. qualora, in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene, vi sia un unico soggetto interessato;

c. per la concessione ad un ente pubblico o assimilato;

d. qualora il canone della concessione e/o locazione sia esiguo e comunque non superi € 1.200,00 annui( soglia da aggiornarsi ogni anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento, nella misura dell’indice ISTAT);

e. un soggetto già utilizzatore di un bene immobile di proprietà del Comune chiede l’affi=

damento di un altro bene immobile costituente pertinenza del precedente ovvero sia l’unico confinante con quest’ultimo ovvero qualora gli altri confinanti abbiano dichiara=

to espressamente di non essere interessati.

3 .La procedura concorsuale si può basare, ai fini dell’assegnazione, a seconda delle caratteristiche del rapporto da instaurare:

a. esclusivamente sul prezzo (canone di locazione/concessione) rispetto al quale gli interessati potranno produrre offerte in aumento;

b. sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, includendo, oltre al prezzo, altri fattori quali a titolo esemplificativo:

 la valutazione della struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;

 le finalità prevalenti perseguite con l’attività per l’esercizio della quale viene richiesta l’assegnazione del bene;

 i progetti di ristrutturazione /sistemazione del bene;

 la precedente collaborazione con il Comune in attività, progetti e iniziative di quest’ultimo;

 la mancanza di altre sedi per il richiedente ove esercitare l’attività;

 la disponibilità del richiedente a condividere la sede con altri terzi;

 l’assenza di altri contributi e agevolazioni erogati dal Comune al richiedente o in caso positivo l’entità e la ricorrenza;

2. L’offerta è valutata da una Commissione di almeno 3 componenti di cui uno facente parte dell’Area Tecnica e presieduta dal Responsabile Consegnatario;

3. Ai soggetti già titolari di concessione o contratto spetterà il diritto di prelazione, qualora partecipanti alla procedura di selezione, alle condizioni stabilite nella miglior offerta pervenuta.

Tempi e modalità di esercizio saranno indicati nell’avviso o invito.

4. Non possono ottenere l’uso degli immobili comunali i terzi che si trovano in situazione di morosità per canoni, spese accessorie, tributi, contributi o sanzioni nei confronti del Comune e non abbiano concordato un piano rateizzato di pagamenti o non siano in regola con i pagamenti previsti da detto piano.

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Art. 21 – Istruttoria e stipula atto

1.Le domande per l’utilizzo degli immobili comunali sono istruite a cura del Settore/Ufficio Consegnatario con la collaborazione dell’Area Tecnica.

2.La Giunta delibera l’assegnazione del bene in caso di applicazione del canone agevolato e negli altri casi ove è previsto il suo intervento in base al presente regolamento; diversamente

l’assegnazione avviene con determinazione del Responsabile Consegnatario nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, fatta salva preventiva informazione alla Giunta.

3.Il Responsabile Consegnatario rilascia la concessione/sottoscrive il contratto secondo i fac simili approvati con Determinazione del Responsabile dell’ufficio in attuazione del presente regolamento

o se occorre, approva con propria determina una bozza appositamente predisposta in base alle risultanze dell’istruttoria.

4.La successiva gestione del rapporto concessionario/contrattuale è di competenza del Settore/Ufficio Consegnatario con il supporto dell’Ufficio tecnico tecnica.

Art. 22 – Garanzie

1.A garanzia degli obblighi assunti dalla parte contraente può essere prevista la prestazione di una cauzione sotto forma di deposito alla tesoreria comunale o polizza fideiussoria, ritenuta congrua (per specie ed importo) da parte del Responsabile Consegnatario, salvo sia diversamente previsto

dalla legge.

Art. 23 – Interventi da eseguirsi sugli immobili

1.In caso di esecuzione da parte dell’utilizzatore di opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento alla normativa igienico sanitaria e di sicurezza che sarebbero a carico della proprietà comunale, l’atto/contratto possono preveder lo scomputo del canone alle seguenti condizioni:

a. Preventivo/computo metrico dettagliato dei lavori da presentare prima dell’avvio degli stessi al Responsabile Consegnatario che provvederà a richiede all’Ufficio Tecnico l’assenso sulla tipologia di lavori e sulla congruità dei prezzi;

b. Presentazione al Comune di idoneo titolo edilizio ( se prescritto per legge) tramite unTecnico di fiducia scelto dall’utilizzatore;

c. Presentazione di regolari certificazione e dichiarazione di conformità per gli impianti:

d. Verifica finale da parte dell’Ufficio Tecnico ;

e. Spesa fatturata e quietanza a nome dell’utilizzatore o ricevuta di acquisto del materiale nel caso di lavori eseguiti in economica (se ammissibili) e conteggio manodopera.

2.Tutte le addizioni e migliorie apportate all’immobile e oggetto di scomputo sono acquisite alla proprietà del Comune.

3.In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza o di mancato rinnovo per cause imputabili al terzo non sarà riconosciuto alcun indennizzo per le opere non scomputate. In caso di revoca anticipata da parte del Comune, la Giunta potrà valutare un eventuale rimborso rapportato all’entità delle opere e alla minor durata del rapporto.

Art. 24 - Riconsegna

1.L’atto della riconsegna al Comune dell’immobile oggetto di utilizzo da parte di terzi, nei casi di scadenza, revoca, recesso o decadenza consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio,

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della consistenza e stato di fatto dell’immobile.

2.L’atto/contratto potrà prevedere nel caso di mancata riconsegna del bene alla scadenza prevista, il pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo, ritenuta congrua (per specie ed importo) da parte del Responsabile Consegnatario, salvo sia diversamente previsto dalla legge;

3.Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto, ogni danno riscontrato, anche qualora dipenda da mancanza o insufficienza di opportuni interventi di manutenzione, comporta per l’utilizzatore l’obbligo del risarcimento dello stesso;

4.L’immobile dovrà essere restituito libero da persone e cose e il Comune manterrà le migliorie e addizioni apportate senza l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo all’infuori di quanto previsto all’art. 23.

5.Per quanto riguarda gli arredi , attrezzature e suppellettili, il Comune acquisirà al proprio patrimonio, senza alcun rimborso o indennizzo, tutto quanto non asportato dall’utilizzatore al momento della riconsegna.

TITOLO V – ALIENAZIONI DI IMMOBILI CAPO I

Art. 25- Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 127/1997, le modalità e le procedure per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Calvi dell’Umbria.

2. Le procedure del presente regolamento si ispirano a principi di efficienza, imparzialità, semplificazione, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

3. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le compravendite immobiliari disciplinate da leggi speciali

Art. 26- Beni da alienare

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, la Giunta, individua annualmente, redigendo apposito elenco con una descrizione dettagliata delle loro principali caratteristiche ( ubicazione, consistenza, dati catastali, destinazione urbanistica, valore di massima, eventuali elementi rilevanti per l’alienazione), i singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione . Per i fabbricati il valore è espresso indicativamente sulla base di un importo non impegnativo ( stima provvisoria). Per i terreni la stima è effettuata dopo l’approvazione dell’alienazione. I beni da alienare sono inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che è approvato dal Consiglio Comunale ed allegato al Bilancio di previsione, il quale ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

L’indicazione in Bilancio ha il valore di atto fondamentale del Consiglio

2. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari può essere modificato o integrato nel corso dell’anno: il Consiglio Comunale può, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato stabilire di procedere all’alienazione di un dato bene sebbene non compreso del suddetto Piano oltre che a permute e ad acquisizioni.

3. La delibera di approvazione del Consiglio Comunale del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso degli immobili.

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4. Gli elenchi suddetti vengono pubblicati mediante le forme previste per l’ente ed hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, producendo gli effetti ex art. 2644 c.c.

, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto.

5. Il Comune può individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi.

Art. 27 – Identificazione e determinazione del valore di vendita

1. I beni da alienare vengono preliminarmente identificati sulla base dei dati catastali o altri dati necessari.

2.Per ciascun immobile da alienare si procede alla stima del valore di mercato da parte dell’ufficio tecnico competente comunale ovvero per stime complesse è possibile ricorrere a tecnici o studi esterni qualificati,

3. La relazione estimativa specifica i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno determinato il prezzo base, oltre al livello di appetibilità dello stesso e il potenziale mercato di riferimento.

4. Il prezzo di stima così determinato si intende al netto degli oneri fiscali. Le spese di pubblicità, le spese tecniche eventualmente occorrenti a formalizzare l’atto di vendita e quelle contrattuali sono a carico dell’acquirente.

CAPO II Art. 28 - Procedure di vendita

1.Il Responsabile del Settore competente in materia di patrimonio adotta apposita determinazione con cui approva la stima definitiva del bene , individua le procedure di vendita e, ove necessario approva il bando di gara.

2.Alla vendita del patrimonio immobiliare si procede, in relazione al tipo di bene e in connessione con il, livello di appetibilità dello stesso, mediante:

a. Procedura aperta;

b. Procedura negoziata

c. Procedura negoziata diretta.

Art. 29 – Procedura aperta

1. All’alienazione di beni si procede di norma mediante pubblica gara con il metodo delle offerte segrete di cui all’art. 73 del R.D. n. 827/1924, eccettuati i casi di cui ai successivi artt._____ e con possibilità di uso di mezzi elettronici. Il termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla dara di pubblicazione del bando

2. La procedura aperta inizia con la pubblicazione di un avviso integrale di gara( sul sito Internet del Comune, nonché per estratto su almeno un giornale a diffusione locale per un giorno e almeno 20 giorni prima della data fissata per la vendita) contenente, a seconda dei casi, le seguenti

informazioni:

a) la descrizione generica dei beni da alienare;

b) la procedura di gara;

c) il prezzo posto a base di gara;

d) i termini e le modalità di presentazione dell’offerta;

e) l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il luogo in cui si procederà alla gara;

f) l’indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;

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g) l’indicazione delle cause di esclusione dalla gara;

h) il responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti;

i) l’ammontare e la tipologia della cauzione;

j) l’eventuale indicazione che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida il cui importo sia almeno pari al prezzo della base d’asta;

k) i termini e le modalità di pagamento;

l) eventuali altre garanzie bancarie necessarie per attestare la capacità finanziaria dell’offerente.

3. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara, oltre le cause previste per legge:

a) le offerte presentate da soggetti incapaci di contrarre con la P.A. ; b) le offerte che non rispettano le prescrizioni previste nell’avviso di gara;

c) le offerte che pongono condizioni al Comune di Calvi dell’Umbria;

d) le offerte presentate da dipendenti del Comune di Calvi dell’Umbria che hanno preso parte in qualsiasi modo al procedimento e i professionisti che hanno partecipato alla valutazione degli immobili.

3. La pubblicazione della gara è fatta:

- con avviso integrale per alienazioni di qualsivoglia importo affisso all’Albo Pretorio del Comune dove insiste il bene e sul sito internet dell’Ente;

- per estratto:

- su almeno un giornale a diffusione integrale per un giorno e almeno 20 giorni prima della data fissata per la vendita , per alienazioni di importo inferiore a 40.000,00 euro;

- su almeno un giornale a diffusione nazionale ed uno locale per un giorno ed almeno 30 giorni prima della data fissata per la vendita per alienazioni di importo superiore a 40.000,00 euro 4. La partecipazione alla gara è condizionata dalla prova dell’avvenuta costituzione di una cauzione

provvisoria pari al 10% del valore a base di gara, da prestarsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Calvi dell’Umbria o fidejussione bancaria o assicurativa.ù 5. E’ richiesta apposita dichiarazione, secondo il modello allegato al bando, ove si attesti:

a) di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso di gara;

b) di aver effettuato il sopralluogo dell’immobile;

c) di aver considerato tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull’offerta, compresi lo stato dell’immobile, tutti gli atti inerenti la loro consistenza e la destinazione urbanistico-

edilizia;

d) l’assenza di cause ostative a contrattare con la P.A.

Art.30 – Commissione di gara

1. La gara mediante procedura aperta si svolge presso la sede del Comune di Calvi dell’Umbria ed è presieduta dal Responsabile del Settore tecnico o funzionario delegato incaricato assistito da due dipendenti in qualità di testimoni, di cui uno con funzione di segretario.

2. In relazione alla particolare complessità e valore dell’immobile , la commissione di gara potrà essere composta anche da professionisti esterni all’occasione incaricati.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

4. La Commissione redige apposito verbale delle operazioni di gara, da approvarsi , previa sottoscrizione dei commissari , con determina .

5. Il verbale riporta ora, giorno, mese, anno e luogo di svolgimento della gara , il nominativo e la carica dei componenti la commissione, il numero delle offerte presentate, le offerte escluse con l’indicazione dei motivi, l’entità delle offerte.

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Art. 31- Offerte e aggiudicazione

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile di acquisto e rimangono vincolanti per un periodo di centottanta (180) giorni successivi a quello dello svolgimento della gara. Esse non sono vincolanti per l’amministrazione se non dopo l’aggiudicazione.

2. L’aggiudicazione dovrà comunque essere disposta nei termini di novanta giorni ( 90) da quello in cui è stata esperita la gara.

3. L’aggiudicazione è fatta all’offerta più conveniente per il Comune; in caso di parità si procede nella medesima seduta e qualora i relativi offerenti siano tutti presenti, mediante rilancio al rialzo dell’offerta stessa . Qualora manchi anche uno solo degli offerenti o se i presenti non vogliono migliorare l’offerta, viene richiesto, a mezzo lettera raccomandata A/R o Pec entro un termine perentorio di dieci ( 10) giorni, a chi ha formulato le offerte uguali, di migliorare la propria offerta.

Ove nessuno trasmetta offerta, si procede in seduta pubblica al sorteggio.

4. Ove il primo esperimento di gara risulti infruttuoso si può procedere , oltreché con le modalità di cui al successivo art. 32, con ulteriori esperimenti e successive riduzioni di prezzo del 10% e quindi fino ad un massimo del 20%.

5. Il Responsabile competente in materia di patrimonio , preso atto delle risultanze di gara, adotta, previa verifica della regolarità del procedimento , dell’attualità dell’interesse pubblico a contrarre , apposita determinazione di alienazione del bene. Si dà atto dell’esito della gara con apposito avviso sul sito istituzionale del Comune.

6. La sottoscrizione del contratto è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

7. La cauzione prodotta sarà trattenuta dal Comune nel caso l’aggiudicatario si rifiutasse di stipulare il contratto di compravendita nei termini prescritti dal Comune, che potrà chiedere il risarcimento dei danni e avrà la facoltà di procedere ad un nuovo avviso di vendita o all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Altrimenti la cauzione avrà carattere di versamento in acconto all’atto della stipulazione.

8 Con l’approvazione del presente regolamento vengono azzerati gli eventuali diritti di prelazione stabiliti dal Comune; è riconosciuto il diritto di prelazione , al prezzo di aggiudicazione , sugli altri concorrenti, solo nei casi previsti dalla legge sugli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in vendita, L’esistenza del diritto di prelazione deve essere menzionato nel bando d’asta.

Art.32 - Procedura negoziata

1. Dato atto che l’amministrazione qualora lo ritenga opportuno può procedere ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento alla scelta dell’acquirente, tuttavia quest’ultima può avvenire tramite procedura negoziata nei seguenti casi:

a) quando sia andata deserta la procedura aperta precedentemente esperita;

b) quando il valore dell’immobile sia pari o inferiore a 40.000,00 euro.

2. La vendita in tal caso è svincolata da particolari formalità e viene diretta e gestita dal Responsabile competente in materia di patrimonio..

3. La procedura negoziata si svolge in cue fasi;

a) la prima di carattere esplorativo, che consente di ottenere una serie di manifestazioni di interesse all’acquisto , previa pubblicazione della notizia di vendita all’albo dei Comuni dove insistono i beni e sul sito internet dell’ente;

b) la seconda in cui si svolge una gara tra i soggetti di cui al punto a)

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Art. 33 – Procedura negoziata diretta

1. Per procedura negoziata diretta si intende la facoltà dell’amministrazione di negoziare l’alienazione direttamente con un unico soggetto.

2. La procedura in esame è ammessa nei seguenti casi:

- quando sia andata deserta una gara esperita precedentemente ai sensi degli artt. 29 e 32 del presente regolamento;

- immobile il cui valore sia inferiore a 15.000,00 euro;

- immobili che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi, la cui utilità quali beni a se stanti sia ridotta a causa di limitazioni d’uso derivanti dalla interclusione;

- alienazioni di relitti di tereno che, per proprie caratteristiche, risultano appetibili solo ad uno o pochi soggetti, quali, i frontisti e/o confinanti, sempre che siano agevolmente identificabili e reperibili.

- qualora la situazione oggettiva dell’immobile evidenzi , secopndo criteri di economicità, l’esistenza di un unico soggetto interessato all’acquisto;

- alienazione a favore di soggetti giuridici a capitale interamente pubblico , laddove i beni sono necessari a tale soggetto a realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di riferimento;

- alienazioni a favore dello Stato o di altri enti pubblici sia locali che nazionali per usi istituzionali di interesse pubblico;

- alienazioni a favore di associazioni e fondazioni senza fini di lucro riconosciute in base al DPR n.

361/2000 ed a favore di Cooperative sociali di tipo a) e b) di cui all’art. 1 dellqa legge n. 381/1991; il relativo contratto di vendita dovrà prevedere una specifica clausola che impegni l’acquirente a mantenere la destinazione del bene a finalità di pubblicop interesse , per le proprie finalità

istituzionali, e a non alienarlo per un periodo di 10 anni , decorso tale termine, in caso di successiva alienazione, il Comune di Calvi dell’Umbria, avrà comunque un diritto di prelazione;

- quando esista un diritto di prelazione , ai sensi di legge o del presente regolamento, a favore del conduttore con esperimento di gara secondo la normativa del presente regolamento.3. Nelle ipotesi previste dal comma precedente il prezzo offerto deve, comunque, essere congruo sulla base di una relazione di stima redatta ai sensi dell’art.27.

4. Le alienazioni a favore dello Stato o di altri enti pubblici sia locali che nazionali possono essere effettuate a prezzi concordati.

TITOLO VI– NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 34- Disciplina dei rapporti in corso

1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti e contratti stipulati successivamente alla sua data di entrata in vigore.

2.Gli atti e i contratti perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro scadenza naturale.

3.Qualora, in qualunque tempo, emergano occupazioni di fatto, le stesse dovranno essere ricondotte alle norme del presente regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore o dalla scoperta dell’occupazione se successiva.

Art. 35- Norme finali

1.Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge sopravvenute, le modifiche non

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sostanziali allo scopo di interpretare e dettagliare i principi ivi contenuti sono di competenza della Giunta Comunale.

2.Ai fini di trasparenza amministrativa ogni anno dovranno essere resi disponibili sul sito istituzionale del Comune i dati relativi alle concessioni/locazioni riferite all’anno precedente. A tale scopo entro il 31 gennaio di ogni anno, i Responsabili Consegnatari dovranno trasmettere l’aggiornamento dei dati all’Ufficio Tecnico anche ai fini dell’elenco di cui all’art. 6.

Art. 36 – Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la sua delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

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