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Cosa fare se l’ex coniuge non paga le spese straordinarie?

written by Salvatore Cirilla | 30/04/2021

Quali strumenti ha a disposizione il genitore anticipatario di quelle somme sostenute per eventi imprevedibili che hanno interessato i figli?

Finito l’amore tra due persone, occorre affrontare le questioni legali relative al vincolo coniugale e alla ripartizione delle spese necessarie a educare e mantenere i figli. Di queste somme vengono onerati entrambi i genitori, sulla base di vari parametri, primo fra tutti, la capacità economica e reddituale di ognuno dei due.

Una volta ottenuto il provvedimento del giudice che ordina ai genitori la misura con la quale contribuire alle spese della prole, questi sono chiamati a rispettare quelle decisioni.

Ma cosa fare se l’ex coniuge non paga le spese straordinarie? Cosa succede se non vengono rispettate le decisioni rese in giudizio? In questo articolo scopriremo se il provvedimento giudiziale ottenuto in sede di separazione, o divorzio, sia sufficiente per costringere il coniuge inadempiente a pagare quanto non versato in occasione del mantenimento del figlio, o se invece si è costretti ad

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ottenere una nuova pronuncia in giudizio per avere diritto al recupero di quel credito.

Il mantenimento dei figli

Una volta emesso il provvedimento di separazione tra coniugi, il giudice dovrà attenzionare quello che è l’interesse da tutelare maggiormente nella vicenda:

l’affidamento ed il mantenimento dei figli.

Mentre per l’affidamento, la regola, oggi, stabilita da legislatore e giurisprudenza è finalizzata alla parità di gestione tra i genitori (a meno di casi particolari, coinvolgenti in negativo uno dei due), in tema di mantenimento, il principio regolatore stabilisce degli strumenti di ripartizione dipendenti dalla capacità economica dei due coniugi.

Il giudice chiamato a stabilire l’assegno di mantenimento da corrispondere al genitore collocatario dei figli dovrà fare una valutazione onnicomprensiva che riguardi:

la capacità patrimoniale dei genitori;

le esigenze del figlio, dal punto di vista scolastico, sociale, sportivo, adeguate a rispondere a tutte le sue necessità;

il tenore tenuto dal figlio in costanza di matrimonio;

i tempi di permanenza del figlio presso i genitori;

i tempi a disposizione di ciascun genitore per gestire la vita familiare, in rapporto agli impegni lavorativi.

Spese ordinarie e straordinarie

Quando si parla di mantenimento, non si può non fare la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie necessarie ai bisogni del figlio; la differenza è molto importante, anche per stabilire, in sede giudiziale, quali siano gli oneri di entrambi i genitori.

Risultano spese ordinarie quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli: quei bisogni prevedibili, rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese quantificabili e determinabili in anticipo, o di lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. Ad

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esempio, rientrano le ricariche telefoniche, l’acquisto dei libri, le spese alimentari.

Sono, invece, ritenute straordinarie le spese occasionali, ossia quelle che per rilevanza ed imprevedibilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, il cui ammontare esorbita rispetto all’ordinaria possibilità dei genitori ed altera in modo sensibile la regolamentazione stabilita con la determinazione dell’assegno di mantenimento ordinario.

Si tratta di spese che presentano carattere eccezionale, o episodico, la cui necessità sorge improvvisamente, o non abitualmente, e di cui non è possibile predeterminarne in anticipo l’importo. Queste spese, per loro natura, devono considerarsi estranee all’assegno periodico di mantenimento. Ad esempio, sono da considerarsi straordinarie le visite specialistiche di controllo, acquisto farmaci, o viaggi.

In particolare, relativamente alle esigenze sanitarie della prole, si deve ritenere che rientrino tra le spese ordinarie le cosiddette cure ordinarie, quali le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o, comunque, di uso frequente, visite di controllo routinarie; diversamente, dovranno essere qualificate come straordinarie le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico.

Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico- reddituale, sono chiamati a soddisfare.

Così, ad esempio, dovrà ritenersi straordinario, e non ordinario, l’acquisto di un computer, o quello di un motorino, come anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del Codice della strada da parte dei figli.

Criteri per la ripartizione delle spese

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straordinarie

Mentre abbiamo visto, nel primo paragrafo, in che modo il giudice procede all’identificazione del genitore chiamato a sostenere le spese ordinarie, tramite il versamento di un assegno di mantenimento, con riguardo alle spese straordinarie, la situazione cambia, per la natura occasionale di quest’ultime.

La regola stabilita dai tribunali considera onerati al 50% i genitori per la spesa di natura straordinaria da sostenere; tale regola può subire un’eccezione nel caso in cui la capacità economica dei due genitori sia totalmente squilibrata, a favore di uno dei due.

Per semplificare tale ripartizione, non sempre di facile decisione, è stato ideato un protocollo d’intesa siglato tra magistrati ed avvocati del foro competente a decidere sulla questione.

Se alcuna pronuncia è stata emessa sulla questione delle spese straordinarie, queste ultime, tuttavia, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi [1].

Cosa fare se l’ex coniuge non paga?

Si discute da anni in giurisprudenza su quale strumento sia riconosciuto in capo al genitore anticipatario delle spese straordinarie, per recuperare la quota non versata dall’ex coniuge.

Se da un lato si è sostenuto che per agire esecutivamente il coniuge adempiente debba procurarsi un autonomo titolo esecutivo, dall’altro si è detto che il decreto presidenziale, o il provvedimento che abbia disposto la separazione, o il divorzio, siano sufficienti per procedere direttamente con un’azione esecutiva finalizzata ad ottenere il recupero del credito.

Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione [2], con un’ordinanza che ha cercato di chiarire le modalità operative per il recupero del credito maturato dal coniuge adempiente.

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Nella vicenda, i giudici di merito avevano ritenuto che affinché le spese straordinarie potessero essere oggetto di esecuzione forzata ne occorresse l’accertamento in una autonoma sede giudiziale, non potendo intendersi come immediatamente esecutivo il provvedimento cautelare disposto nel giudizio di separazione, o scioglimento del matrimonio.

Di regola, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore non può richiedere un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto, sempreché la condanna sia idoneamente delimitata e quantificata, o comunque lo possa essere in forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche.

Questo problema si prospetta nel caso di spese straordinarie che, in quanto imprevedibili, non sono ricomprese nell’assegno mensile disposto con la sentenza di separazione, o divorzio. La decisione è molto importante, in quanto deve realizzare un equo contemperamento tra le ragioni del genitore, creditore anticipatario, e quelle dell’altro, tenuto al rimborso della sua parte, senza dimenticare l’interesse preminente e, cioè, quello del figlio ad essere educato e mantenuto dai genitori nel rispetto delle sue formazioni.

Secondo la Cassazione, le spese che, pur qualificate come straordinarie, finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento, possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di ottenere un decreto ingiuntivo.

Potremo così distinguere tra:

gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice; queste spese possono essere azionate in forza del titolo originario adottato in sede di separazione, divorzio, annullamento, o nullità del matrimonio, previa la documentazione che consenta, con una semplice operazione aritmetica, di determinarne l’ammontare;

le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, richiedono

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per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento che rispetti le condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.

Ciò non toglie che quelle spese straordinarie saranno eventualmente contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi dal preesistente titolo esecutivo, attraverso gli strumenti posti dal nostro legislatore.

Riferimenti

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