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COMUNE DI TRECASE. (Città Metropolitana di Napoli) III SETTORE / IV SETTORE Tel /212

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COMUNE DI TRECASE

(Città Metropolitana di Napoli) III SETTORE / IV SETTORE

Tel. 0815365761/212

D ISCIPLINARE DI G ARA

Oggetto: Lavori di “Riqualificazione del fabbricato comunale denominato Casa Casella per la realizzazione del Museo del Vino”.

CUP N. E33B17000100001 CIG N. 8958389876

(2)

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto;

Il Comune di Trecase (NA) nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e proporzionalità, intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei Lavori di

“Riqualificazione del fabbricato comunale denominato Casa Casella per la realizzazione del Museo del Vino”.

La selezione dell’offerta avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50.

La presente procedura è svolta interamente attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, ovvero attraverso la piattaforma telematica del M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, accessibile al seguente indirizzo e sito web:

https://www.acquistinretepa.it. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile:

▪ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

▪ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000e ss.mm.ii.;

▪ la registrazione e l’accreditamento sulla piattaforma del M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione accessibile al seguente sito web:

https://www.acquistinretepa.it.

1. STAZIONE APPALTANTE

▪ Comune di Trecase (NA), con sede alla via Manzoni n. 20 - 80040 Trecase (NA);

▪ Telefono: 0815635761 - Fax: 0815369680;

▪ PEC: protocollo@pec.comunetrecase.it;

▪ Profilo del committente: http://halleyweb.com/c063091/hh/index.php;

▪ P. IVA: 90000940636

▪ Codice Univoco Pagamenti: UFOMYY

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Responsabile del III e IV Settore ing. Giovanni d’Iorio.

▪ Recapito Telefonico: 081 536 5761 #212

▪ P.E.C.: lavoripubblici.trecase@asmepec.it

(3)

1. DOCUMENTI DI GARA 1.1. Documentazione di Gara

La documentazione di gara comprende:

• Lettera d’invito (generata automaticamente dal sistema MePA);

• Capitolato Speciale d’Appalto;

• Disciplinare di gara;

• Elaborati del progetto esecutivo approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 04/10/2021 Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica MePA.

1.2. Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica MePA entro e non oltre sette giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nella richiesta di offerta (RdO).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sussistendo motivi di urgenza, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

1.3. Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica MePA e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(4)

2. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO

Oggetto dell’appalto sono i Lavori di “Riqualificazione del fabbricato comunale denominato Casa Casella per la realizzazione del Museo del Vino”.

I lavori oggetto dell’Appalto restano interamente definiti dal relativo Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rimanda.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono stati valutati pari ad € 3.784,37.

Il presente appalto, data la natura organizzativa del lavoro, non prevede la suddivisione in lotti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Il quadro economico è il seguente:

Regione di appartenenza: CAMPANIA

Intervento: RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "CASA CASELLE" PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL VINO

CUP: E33B17000100001

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D’APPALTO Costo attività Totale parziale

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA

1) Importo dei lavori € 636.295,57

2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art.

23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) € 159.031,09

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.784,37

4) servizi e forniture

Totale parziale quadro A € 640.079,94

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

Indagini

a) indagini archeologiche

b) indagini geologiche

c) analisi di laboratorio

d) analisi specialistiche

Totale spese indagini e analisi

Progettazione, D.L., collaudo

e) rilievi

f) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva

g) direzione lavori + contabilità € 23.861,13

h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione

i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 14.454,07

l) frazionamenti

m) responsabile lavori in fase di progetto

n) responsabile lavori in fase esecutiva

o) progettazione geologica

p) supporto al Rup

q) collaudo statico € 2.500,00

r) consulenze specialistiche € 1.497,33

s) consulenze e spese legali

t) compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 31 dicembre 2021 - art. 6, legge

120/2020)

u) collaudo amministrativo € 2.802,84

Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo € 45.115,37

B.2 Allacciamenti

v) alla rete di energia elettrica

y) alla rete telefonica

z) altro …………. € 3.000,00

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali

Oneri aggiuntivi discarica autorizzata (I.V.A. compresa) € 18.000,00

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 7.626,13

Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per

beni strumentali) € 12.615,54

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)

Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)

Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) € 375,00

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B.4 IVA/oneri

IVA su lavori € 139.985,03

IVA su manodopera

IVA su oneri sicurezza € 832,56

IVA su imponibile e su cassa professionale € 10.322,40

IVA su forniture e servizi

IVA su indagini

Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche € 1.804,61

Totale IVA/oneri € 152.944,60 TOTALE GENERALE INTERVENTO (Inclusa IVA) € 879.756,58

L’importo totale dei lavori è stabilito in € 636.295,57 (soggetti a ribasso) oltre € 3.784,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. al 22% (€ 780.897,53 comprensivo di I.V.A. al 22%).

I lavori del presente appalto sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate “OS24 – Verde e arredo urbano” ed ammontano al netto delle categorie scorporabili ad € 532.106,95. La categoria principale dell’appalto è meglio esplicitata nella seguente tabella, e precisamente:

Categoria Declaratoria

Importi in euro

Incidenza sul Totale

Classifica Lavori

OS24 prevalente Verde e arredo urbano 532.106,95 83,63 % III OG2

scorporabile e subappaltabile al 100%

Restauro e manutenzione dei

beni immobili sottoposti a tutela ….

104.188,62 16,37 % /

I lavori saranno remunerati dall’Amministrazione Comunale a corpo.

Del pari, l’aggiudicatario laddove richiesto dall’Amministrazione Comunale sarà tenuto a fornire, entro il quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12 del Codice), quantitativi in più rispetto a quanto prestabilito e comunque nei limiti della normativa vigente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

I lavori sono finanziati dal Piano Operativo “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Delibera CIPE 28 febbraio).

3. TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori (si riserva la facoltà di poter procedere alla consegna dei lavori anche sotto riserva di legge).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati anche nel bando di abilitazione MePA e di quelli specificati nel presente disciplinare.

(6)

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

(7)

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, purché in possesso dei requisiti dettagliati successivamente dal presente disciplinare:

a) gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 45 comma 2 del Codice;

b) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo.

Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

5. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011;

c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art.

37 del D.L. 78/2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

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6. REQUISITI SPECIALI EMEZZI DI PROVA

6.1. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice

I concorrenti devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso del seguente requisito:

a) iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di RTI tutti i componenti dovranno possedere l’iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) per le cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all’art. 83 comma 3 del Codice.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali ex art. 83 comma 1 lett.

b) e c) del Codice (devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m., ancora in vigore ai sensi dell’art. 217 c. 1 lett) u del D.lgs. 50/2016)

I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per le categorie di lavori oggetto dell’appalto:

Categoria Declaratoria

Importi in euro

Incidenza sul Totale

Classifica Lavori

OS24 prevalente Verde e arredo urbano 532.106,95 83,63 % III OG2

scorporabile e subappaltabile al 100%

Restauro e manutenzione dei

beni immobili sottoposti a tutela ….

104.188,62 16,37 % /

Per i lavori appartenenti alla categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” il possesso dei requisiti deve essere dimostrato con la forma di qualificazione “semplificata” di cui all’art.

90 del D.P.R. 207/2010.

I lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG2 possono essere eseguiti dall’aggiudicatario se in possesso della relativa qualificazione, ovvero, formare oggetto di associazioni temporanee di tipo verticale con imprese in possesso di idonea qualificazione ovvero essere subappaltati ad imprese in possesso di idonea qualificazione.

(9)

In caso di subappalto necessario, il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, la qualificazione nella categoria prevalente OS24 class. III, dichiarando a pena di esclusione la volontà di subappaltare al 100% le lavorazioni della categoria scorporata.

Ai sensi dell’art. 146 comma 3 del D.lgs. 50/2016 non è possibile procedere all’avvalimento per la categoria OG2.

Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del D.P.R.

207/2010 qualora sia di tipo verticale.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

In caso di raggruppamento orizzontale, la mandataria deve comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; in caso di raggruppamento verticale, ciascuna impresa deve possedere i requisiti in relazione alla parte del servizio che dovrà eseguire, fermo restando quanto previsto all’art.48 comma 2 del Codice.

In caso di consorzio stabile, si applica l’art. 47 del Codice.

Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte e l’impresa abbia richiesto la verifica triennale o il rinnovo della SOA con domanda presentata prima della scadenza, si invita a presentare copia conforme del contratto di verifica/rinnovo all’interno del plico contenente la documentazione amministrativa.

Comprova requisiti

Ai sensi dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l’espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario, avverrà ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema dell’AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 83 e 84 del Codice

(10)

per la categoria prevalente avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del Codice, con decreto del MIT è stato definito l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

*********

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliari indicati al punto 14.4.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiederà al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

(11)

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

La quota percentuale subappaltabile non può eccedere il limite massimo del 50% (D.L. 77/2021) dell’importo contrattuale.

9. GARANZIE

Per le modalità di affidamento previste dall’art. 1 Legge 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 “l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.”

10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Ai sensi della Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità pari ad € 70,00.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) sono rilasciate ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del D.lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;

(12)

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

(13)

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il concorrente deve inviare nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePA, pena la non ammissione alla gara, due buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l’offerta economica, ed in particolare:

• “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

• “B – OFFERTA ECONOMICA”.

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale per Busta non dovrà superare i 500 MB.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

14.1. Domanda di partecipazione:

(14)

La domanda di partecipazione alla procedura di RDO (richiesta di offerta) redatta in bollo secondo il modello di cui all’ALLEGATO 1 deve essere inserita nell’apposito campo obbligatorio della piattaforma telematica e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista.

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

(15)

• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

• copia conforme all’originale della procura.

14.1.1 Imposta di bollo

Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue:

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972).

L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta con una delle seguenti modalità:

A. Mediante acquisto della marca da bollo, scansione della stessa previo annullamento utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante, ed inserimento come allegato della domanda telematica di partecipazione nella sezione Documentazione;

ovvero

B. mediante il pagamento del modello F23 ed inserimento come allegato della domanda di partecipazione nella sezione Documentazione:

1) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall’ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.

2) Il modello precompilato dall’ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TER – 10. Estremi dell’atto o del documento:

Anno pubblicazione bando, CIG. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.

Prova dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere prodotta in allegato alla domanda di partecipazione, con le sopra indicate modalità: in mancanza si procederà alla segnalazione dell’operatore all’Agenzia delle Entrate al fine della verifica del corretto assolvimento dell’imposta.

14.2. Documento di gara unico europeo:

Il Documento di Gara Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in “Documentazione Amministrativa” sulla piattaforma telematica, deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato.

• Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Compilata dalla stazione appaltante.

• Parte II – Informazioni sull’operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

(16)

1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, – anche barrando direttamente la sezione ≪α≫ - in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria (ALLEGATO 2);

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

6) PASSOE dell’ausiliaria.

❖ In caso di ricorso al subappalto “necessario” si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 6 deve a pena di esclusione dichiarare - utilizzando preferibilmente la sezione C del DGUE - la volontà di dimostrare i requisiti in parola mediante tale istituto a soggetti qualificati nonché in maniera dettagliata le relative prestazioni che intende subappaltare.

❖ In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l’impossibilita di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

• Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

• Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α», ovvero, solo se necessario, compilando quanto segue:

➢ la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;

➢ la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;

➢ la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;

(17)

• Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell’apposito campo, compilato e firmato digitalmente.

14.3. Dichiarazioni integrative:

Dichiarazioni firmate digitalmente e inserite nell’apposito campo redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO 1bis - rese ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del D.lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all’estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

• di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 52 della L. R. 3/2007, l’obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

• che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.lgs.

81/08 e s.m.i;

• di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità”

sottoscritto dal Comune di Trecase e dalla Prefettura di Napoli nel 2021, pubblicato e consultabile sul sito internet istituzionale: www.comunetrecase.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 1° livello “Altri contenuti”, sotto-sezione 2° livello “Prevenzione della corruzione” e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

• di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;

• di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;

(18)

• l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;

• di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8/C del 13/02/2014, e pubblicati sul sito internet istituzionale: www.comunetrecase.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello “Atti generali”., che, all’art. 2, dispone l’applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Trecase; attesta, ai sensi dell’art. 6 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.N.B. Le sanzioni applicabili all’impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all’art. 16 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione;

• che l’elenco completo dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è il seguente: (indicare);

• di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X. (Ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo);

• di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell’apposito campo.

14.4. Documentazione in caso di avvalimento

L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico “Documentazione in caso di avvalimento” la seguente documentazione:

dichiarazione di ricorso all’avvalimento allegando l’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;

(19)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

L’impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente 14.5. Protocollo d’intesa per la legalità

Dovrà essere fornita una copia del Protocollo d’intesa per la legalità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.

Lo stesso dovrà essere inserito nell’apposito campo obbligatorio “Protocollo per la legalità”.

14.6. DOCUMENTO PASSOE

Il documento PASSOE, sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l’avvenuta registrazione al sistema AVCPass, deve essere allegato alla documentazione amministrativa. A tal fine si richiama la Deliberazione dell’ANAC (ex AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013 in attuazione dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20 comma 1 lettera a), legge n. 35 del 2012 istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare denominato AVCpass, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti stabilendo altresì i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione riconducibile ai requisiti.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

14.7. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

(20)

• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le quote percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le quote percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

• dichiarazione attestante:

➢ l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

➢ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

➢ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le quote percentuali del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

• dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

• dichiarazione che indichi le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(21)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

➢ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

➢ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

➢ le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14.8. Dichiarazione relativa al possesso dell’Attestazione SOA

L’operatore economico deve produrre dichiarazione relativa al possesso dell’attestazione SOA per la/le Categorie e Classifica richiesta/e dal bando, allegandone copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.

Per la/le Categorie di lavoro a qualificazione non obbligatoria il possesso dei requisiti deve essere dimostrato con la forma di qualificazione “semplificata” di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

14.9. Documentazione attestante l’avvenuto versamento del contributo ANAC

Il versamento dell’importo a carico del concorrente è determinato automaticamente dal sistema in fase di accreditamento, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per eseguire il pagamento l’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

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15. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso all’importo presunto a base d’asta.

L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

L’offerta economica deve contenere:

• l’indicazione del ribasso percentuale unico (massimo due cifre decimali) sull’importo posto a base d’asta;

• l’indicazione, ai sensi dell’art. 95 comma10 del Codice, dell’importo relativo ai propri costi della manodopera ed agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.. La stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sarà pervenuta o sarà rimasta in gara una sola offerta.

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di procedure di gara esperita mediante piattaforma elettronica, che assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, non sono previste sedute pubbliche.

Riferimenti

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