Mini Bond: i vantaggi Mini Bond: i vantaggi per Intermediari finanziari per Intermediari finanziari
e gruppi finanziari e gruppi finanziari
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Bologna, 22
Bologna, 22--23 Giugno 2015 23 Giugno 2015
Mini Bond e Cambiali Finanziarie: chi può emetterli, chi può sottoscriverli ed i vantaggi per gli intermediari finanziari e il mercato potenziale
Il percorso base per una emissione di bond
Il collocamento individuale secondo la normativa attuale
Il costo delle emissioni non quotate
Il costo della collocazione di mini bond presso il mercato «Extra Mot
Pro» di Borsa Italiana Spa
Accesso diretto al mercato dei capitali
Quotazione delle obbligazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
Possibilità di finanziare attraverso sottoscrizioni di bond Diversificazione delle fonti di finanziamento
Le opportunità per gli intermediari finanziari
Diversificazione delle fonti di finanziamento
Vantaggi del tipo fiscale attraverso la deducibilità degli interessi passivi
Allungamento della vita media del debito finanziario
Disponibilità di nuova finanza per gli investimenti e il
finanziamento del circolante
Il finanziamento attraverso l’emissione di bond Il finanziamento attraverso l’emissione di bond
Costo del finanziamento – in alcuni casi – inferiore a quello applicato per l’approvvigionamento di risorse finanziarie presso il canale bancario
Tasso di interesse passivo applicato dall’emittente, resta comunque appetibile agli occhi dei potenziali investitori
Entro determinate soglie di valore il procedimento di emissione è snello e rapidorapido
Il reperimento degli investitori interessati può essere gestito secondo meccanismi di negoziazione individuale: liberi, cioè, dai vincoli pubblicistici e stringenti tipici della collocazione dei titoli obbligazionari dei grandi emittenti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, ultimo periodo della Delibera CICR del 19 luglio 2005.
Il finanziamento attraverso l’emissione di bond Il finanziamento attraverso l’emissione di bond
Il procedimento di emissione
Fase prodromica di scelte operative:
- obbligazioni nominative o al portatore, queste ultime di valore < € 1.000;
- individuazione delle caratteristiche del prestito
data di deliberazione dell’emissione e dell’iscrizione nel registro delle imprese, ammontare complessivo dell’emissione, valore nominale di ciascun titolo e relativi diritti, rendimento (o criteri per la sua
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ciascun titolo e relativi diritti, rendimento (o criteri per la sua determinazione), modo di pagamento e di rimborso, data del rimborso, eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quella di altri creditori sociali, estremi dell’eventuale prospetto informativo;
- eventuali garanzie a copertura;
- taglio, fisso o variabile;
- tasso, fisso o variabile.
Presentazione della richiesta di attribuzione del codice ISIN e
conseguente accreditamento presso BankItalia.
Il finanziamento attraverso l’emissione di bond Il finanziamento attraverso l’emissione di bond
Il procedimento di emissione
La competenza per l’emissione delle obbligazioni ordinarie spetta all’organo amministrativo, se la legge o lo statuto non dispongono diversamente (art.
2410, co. 1 del Cod. civ.).
La deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta (con efficacia costitutiva), a cura del notaio stesso, nel registro delle imprese entro trenta giorni (art. 2410, comma 2 del Cod. civ.).
I titoli obbligazionari potranno essere materialmente emessi solo dopo l’iscrizione della deliberazione di emissione, non producendo alcun effetto prima di tale momento (art. 2436, comma 5 del Cod. civ.).
La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari ex art. 129 TUB.
Il finanziamento attraverso l’emissione di bond Il finanziamento attraverso l’emissione di bond
Il procedimento di emissione
Nella deliberazione di emissione del prestito obbligazionario, contenente il regolamento generale del prestito stesso, l’organo amministrativo deve indicare dettagliatamente una serie di informazioni, quali:
- l’importo del prestito, la serie ed il valore nominale di ciascun titolo;
- il tasso d’interesse, eventuali premi, o altri diritti attribuiti ai possessori;
- il rendimento (o i criteri per la sua determinazione);
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- il rendimento (o i criteri per la sua determinazione);
- le modalità di pagamento;
- la durata ed il piano di ammortamento, se previsto;
- eventuali garanzie e l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori sociali;
- le regole per l’eventuale rimborso anticipato;
- il trattamento fiscale.
Il finanziamento attraverso l’emissione di bond Il finanziamento attraverso l’emissione di bond
Il procedimento di emissione
I titoli obbligazionari possono essere emessi per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale (senza obbligo dell’integrale versamento), della riserva legale e delle riserve disponili secondo l’ultimo bilancio approvato (art. 2412, comma 1 del Cod. civ.).
L’ultimo bilancio approvato non corrisponde necessariamente a quello di esercizio, ben potendo emergere la consistenza del quello di esercizio, ben potendo emergere la consistenza del capitale da un bilancio straordinario ad hoc, redatto ed approvato dagli organi sociali ed aggiornato ad epoca immediatamente anteriore alla deliberazione del prestito obbligazionario.
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In tal modo, anche società neo-costituite, le quali non abbiano potuto approvare i relativi bilanci del primo esercizio sociale, possono ricorrere
all’emissione di un prestito obbligazionario in forza di bilancio straordinario approvato nel corso di esercizio
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Il processo di emissione dei bond quotati
Individuazione dei soggetti coinvolti nell’iniziativa
Società emittente Società emittente
Advisor
Advisor Arranger Arranger
Agenzia di rating
Agenzia di rating Studio legale Studio legale
Collocatore Collocatore
Quotazione
Quotazione
Il finanziamento attraverso l’emissione di bond Il finanziamento attraverso l’emissione di bond
La disciplina speciale per gli intermediari finanziari
Ex art. 9 della Delibera CICR del 19/07/2005, per le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Per le “107, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
La Banca d'Italia può elevare tale limite fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati.
La costituzione dell’intermediario sotto forma di società cooperativa, preclude la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.
Articolo 2
(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
Esso delibera nelle
materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze (1), che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture , dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia (2).
2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario (3).
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro (4) svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
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Testo Unico Bancario
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(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n.
303.
(4) Cfr. art. 1 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Articolo 3
(Ministro dell'economia e delle finanze) (1)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
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(1) Cfr. art. 1, comma 1, D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 2.
Raccolta del risparmio tra il pubblico
1. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia e, con riguardo all'emissione di strumenti finanziari, dalla presente delibera.
2. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione
all'emissione di moneta elettronica; presso soci, dipendenti o società del gruppo all'emissione di moneta elettronica; presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; sulla base di trattative
personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.