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Iper ammortamento, chi può usufruirne? Esclusi gli intermediari finanziari

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Academic year: 2022

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Divisione Contribuenti ________________

Direzione Centrale Grandi contribuenti

Principio di diritto n. 2

OGGETTO: Ambito soggettivo di applicazione dell'iper ammortamento - Locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari

L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., non si applica all'intermediario finanziario che risulti titolare - nella veste di locatore - di un contratto denominato come "locazione operativa" di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria.

Come precisato nella circolare n. 4/E del 2017, l'iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla predetta legge n. 232 del 2016. I beneficiari dell'agevolazione, quindi, sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario).

La citata circolare ha altresì chiarito che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare all'impresa di noleggio

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o che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa.

Tale condizione, si osserva, appare del tutto coerente con le caratteristiche dell'iper ammortamento (ma analoghe considerazioni valgono ovviamente anche per il super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii.). La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.

Da quanto precede si può rilevare che tutti i soggetti potenziali destinatari dell'agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.

Conseguentemente, devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell'agevolazione i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente rispetto all'accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di "locazione operativa", atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.

In proposito, si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia

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con la circolare n. 288 del 3 aprile 2015, avente ad oggetto "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", a tali soggetti è consentito lo svolgimento dell'attività di c.d. "leasing operativo" - anche in via prevalente - solo al ricorrere di determinate condizioni; tra le quali, quella secondo cui deve "essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene" (v.

sezione III, paragrafo 1, nota 1, della citata circolare). La necessaria presenza di tale specifica condizione, in particolare, serve proprio ad assicurare che i contratti pur denominati quali contratti di "leasing operativo" siano comunque contratti aventi causa finanziaria e, pertanto, non idonei in nessun caso a configurare il soggetto finanziario quale soggetto investitore destinatario dell'agevolazione dell'iper ammortamento (o del super ammortamento) in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.

A ulteriore conferma di quanto sopra precisato, si precisa che la FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2017, nel consentire di soddisfare il requisito dell'interconnessione sia presso il noleggiante sia presso il noleggiatore, si basa evidentemente, come confermato alla scrivente dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico, sul presupposto che entrambe le imprese siano potenzialmente in grado, dal punto di vista tecnico, di soddisfare il requisito dell'interconnessione secondo il "paradigma 4.0" nell'ambito del rispettivo processo di produzione.

IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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