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Allegato Disciplinare di garaTRIESTE ESTATE 2019 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI PALCHI E DEI SERVICE TECNICIDISCIPLINARE DI GARA

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Allegato Disciplinare di gara TRIESTE ESTATE 2019

SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI PALCHI E DEI SERVICE TECNICI DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 1 - Piazza Verdi

Lotto 2 - Piazzale delle Milizie / Castello di San GiustoLotto 3 - Bastione Rotondo / Castello di San GiustoLotto 4 - area esterna Polo Giovani Toti

ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di allestimento dei palchi e dei service tecnici audio – luci – video e accessori vari per la manifestazione Trieste Estate 2019, rassegna di spettacoli musicali e di intrattenimento aperta al pubblico, che si terrà a Trieste in piazza Verdi, al Castello di San Giusto (Piazzale delle Milizie e Bastione Rotondo) e nell'area esterna del Polo Giovani Toti, sito in piazza della Cattedrale 4/A, (anziché nell’area esterna adiacente alla Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio), nel periodo giugno/agosto 2019, secondo le modalità e le caratteristiche di seguito specificate.

Il cambio di sede per lo svolgimento degli eventi, originariamente previsti nell’area esterna adiacente alla Centrale Idrodinamica di Porto vecchio ed ora calendarizzati nello spazio esterno del Polo Giovani Toti, è dovuto ai lavori di riqualificazione che stanno interessando l'area di Porto Vecchio e, in particolare, proprio le zone limitrofe alla Centrale Idrodinamica, rendendo tale sito non idoneo all'organizzazione di eventi. Per l'edizione 2019 della rassegna Trieste Estate sono stati individuati pertanto, quale sede principale degli eventi del filone ”Trieste Estate Giovani” gli spazi del Polo Giovani Toti, prevedendo in detta sede l'allestimento delle strutture previste nel 2018 per lo spazio esterno adiacente alla Centrale Idrodinamica.

ART. 2 DURATA

La durata del servizio decorre dalla data della comunicazione di affidamento e termina alla fine delle operazioni di disallestimento dei palchi a conclusione delle manifestazioni, come di seguito indicato:

• Lotto 1: entro il 21 agosto 2019 • Lotto 2: entro il 22 agosto 2019

• Lotto 3: entro il 2 settembre 2019 • Lotto 4: entro il 20 agosto 2019

salva diversa indicazione del Comune.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si ravvisi l’esigenza di una modifica della durata del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni o più favorevoli per il Comune, comunque entro il rispetto delle soglie previste per i servizi di cui all’art. 35 qualora la prestazione sia in aumento.

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ART. 3

AMMONTARE DELL’APPALTO

Il valore massimo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 156.500,00.- IVA esclusa, più Euro 10.600,00.- IVA esclusa per oneri della sicurezza esclusi dal ribasso d’asta.

L'importo a base di gara è suddiviso nei seguenti lotti: • Lotto 1 - piazza Verdi

importo stimato a base di gara pari a Euro 62.000,00.- IVA esclusa, più Euro 3.800,00.- IVA esclusa per oneri della sicurezza esclusi dal ribasso d’asta

• Lotto 2 - piazzale delle Milizie / Castello di San Giusto

importo stimato a base di gara pari a Euro 64.000,00- IVA esclusa, più Euro 4.800,00.- IVA esclusa per oneri della sicurezza esclusi dal ribasso d’asta

• Lotto 3 - Bastione Rotondo / Castello di San Giusto

importo stimato a base di gara pari a Euro 19.500,00.- IVA esclusa, più Euro 1.500,00.-- IVA esclusa per oneri della sicurezza esclusi dal ribasso d’asta

• Lotto 4 - spazio esterno Polo Giovani Toti

importo stimato a base di gara pari a Euro 11.000,00.- IVA esclusa, più Euro 500,00.- IVA esclusa per oneri della sicurezza esclusi dal ribasso d’asta.

Il valore definitivo del servizio sarà quello risultante in esito alla procedura di affidamento.

Gli operatori economici possono concorrere ed essere aggiudicatari di uno o più lotti senza limitazioni in ordine al numero massimo di lotti conseguibili da parte del medesimo operatore economico.

Non sono ammesse offerte in aumento nè offerte parziali.

Con riferimento a ciascun lotto l’offerta non dovrà contenere riserve ovvero condizioni né essere espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

ART. 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, con riferimento a ciascun lotto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del Codice mediante “richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto (e allegati).

L’aggiudicazione della RdO, per ciascun lotto, avverrà secondo il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, c. 9bis e dell’art. 95, comma 4 del Codice.

Una volta definita la graduatoria il Punto Ordinante procederà all’aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del MEPA.

Il Comune può decidere di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente, idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ovvero per sopraggiunte esigenze di carattere organizzativo a insindacabile giudizio dello stesso.

Ferma restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, l’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

La graduatoria della gara sarà determinata automaticamente dal sistema della piattaforma MEPA come da manuale d’uso del sistema di E-procurement per le Amministrazioni (RDO aggiudicata al prezzo più basso). Le regole del relativo manuale d’uso si intendono qui integralmente richiamate.

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eventuale ulteriore ribasso sul prezzo offerto. In caso di ulteriore parità o qualora non pervengano miglioramenti delle offerte, si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 85 del R.D. n. 827/1924.

ART. 5

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice letto in combinato disposto con l’art. 3, c. 1, lett. p).

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti.

1. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: - assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Requisiti d’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

- iscrizione presso CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Nel caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e si allega copia dell’Atto costitutivo;

- iscrizione e abilitazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) nella Categoria “Servizi organizzazione e gestione integrata degli eventi”.

3. Requisiti speciali di capacità tecnica ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 D.Lgs. n. 50/2016:

- aver svolto, nei cinque anni antecedenti al 26 aprile 2019, almeno tre servizi di allestimento, gestione e disallestimento di palchi e service tecnici audio - luci - video, nel settore culturale, a favore di enti pubblici e/o privati.

In caso di adesione all’avviso in raggruppamento (anche se non ancora costituito), consorzio (anche se non ancora costituito), GEIE o rete d’impresa, tutti gli operatori economici non devono trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Non sono ammesse, per alcun lotto, offerte da parte di concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che partecipino alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di contemporanea offerta di un soggetto singolo e raggruppato, verranno escluse dalla gara tutte le offerte in cui partecipi tale soggetto.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE DI GARA

L’operatore economico partecipante dovrà inviare la documentazione amministrativa e l’offerta economica mediante il sito internet www.acquistinretepa.it MEPA entro i termini indicati nel portale stesso.

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1. Disciplinare di gara (Disciplinare_gara_2019.pdf)

2. Capitolato Speciale d’Appalto (All_A_Capitolato_Speciale_Appalto_2019)

3. Capitolato tecnico piazza Verdi (All_A1_Lotto1_Piazza_Verdi_2019.pdf)

4. Capitolato tecnico piazzale Milizie (All_A2_Lotto2_Piazzale__Milizie_2019.pdf)

5. Capitolato tecnico Bastione Rotondo (All_A3_Lotto3_Bastione_Rotondo_2019.pdf)

6. Capitolato tecnico spazio esterno Polo Giovani Toti (All_A4_Lotto4_Polo_Giovani_Toti_2019.pdf)

7. Relazione Tecnica Illustrativa (All_B_relazione_tecnica_illustrativa_2019)

8. Piano di Sicurezza e di Coordinamento piazza Verdi (All_C1_PSC_Lotto1_Piazza_Verdi_2019.pdf)

9. Piano di Sicurezza e di Coordinamento piazzale Milizie (All_C2_PSC_Lotto2_Piazzale_Milizie_2019.pdf)

10. DUVRI Bastione Rotondo (All_C3_DUVRI_Bastione_Rotondo_2019.pdf)

11. DUVRI spazio esterno Polo Giovani Toti (All_C4_DUVRI_Polo_Giovani_Toti_2019.pdf)

12. DUVRI service luci audio spettacoli (All_C5_DUVRI_service_luci_audio_spettacoli_2019.pdf)

13. Calcolo della spesa (All_D_calcolo_spesa_2019.pdf)

14. Prospetto economico (All_E_prospetto_economico_2019.pdf)

15. Specifiche contrattuali (All_F_specifiche_contrattuali_2019.pdf)

16. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

17. Patto di integrità (Patto_integrità_gara_palchi_2019.pdf)

18. Informativa Privacy (Informativa_privacy.pdf)

19. Dichiarazione costi manodopera (Dichiarazione_costi_manodopera_gara_palchi_2019.pdf)

20. Dichiarazione, resa sul modello allegato (Dichiarazione_sostitutiva_gara_palchi_2019.pdf), attestante:

• l’impegno del concorrente a nominare un direttore tecnico dell'appalto e un professionista abilitato quale progettista, direttore lavori e collaudatore della struttura metallica dei palchi (che potranno coincidere con la stessa persona)

• di essere in grado di svolgere il servizio secondo le modalità, le caratteristiche e le tempistiche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto (e suoi allegati);

• di aver preso visione e accettare l’allegata informativa privacy. L’amministrazione si riserva di chiedere il dettaglio dei prezzi.

L’operatore dovrà presentare la documentazione sopra elencata e di cui al successivo articolo 10 “Cauzione provvisoria” con le modalità previste dalla piattaforma del MEPA.

ART. 7

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante portale MEPA secondo le tempistiche ivi indicate.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Tutte le comunicazioni tra Comune e operatori economici relative alla procedura svolta sulla piattaforma MEPA si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma MEPA stessa, mediante l’apposita area “Messaggi” della “RdO” relativa alla presente procedura.

Con l’accesso alla “RdO” ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’area “Messaggi”.

Il concorrente è tenuto a visionare costantemente l’area “Messaggi” e a prendere visione delle comunicazioni presenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto dell’affidamento.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, c. 1, ferma restando l’applicazione di quanto previsto all’articolo 80 del Codice.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 SUBAPPALTO

E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del Codice.

In particolare l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) l’operatore economico, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende subappaltare nell’Allegato 2 “Documento di gara unico europeo - DGUE” (Parte II – Sezione D);

b) la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo di legge dell’importo contrattuale complessivo.

Qualora l’operatore economico non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto dell’appalto.

L’aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.

ART. 10

CAUZIONE PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

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quantificato, salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 7 del Codice: • lotto1 - piazza Verdi: garanzia provvisoria 2% pari a Euro 1.316,00.-;

• lotto 2 - piazzale delle Milizie / Castello di San Giusto: garanzia provvisoria 2% pari a Euro 1.376,00.-• lotto 3 - Bastione Rotondo / Castello di San Giusto: garanzia provvisoria 2% pari a Euro 420,00.-; • lotto 4 - area esterna Polo Giovani Toti: garanzia provvisoria 2% pari a Euro 230,00.-;

b) dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93, c. 8 del Codice, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

Nel caso di partecipazione a più lotti, devono essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare e dovranno, altresì, essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

oppure

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Euro 5.000,00), in contanti, in assegni circolari, con bonifico mediante accreditamento sul c.c. IBAN IT74U0200802230000004685429 intestato al Comune di Trieste ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di Unicredit SpA, precisando in entrambi i casi la causale “garanzia provvisoria gara palchi e service tecnici per Trieste Estate 2019 – Lotto n. ___”;

oppure

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103 comma 9 del Codice.

La garanzia fideiussoria deve:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e della Stazione appaltante garantita;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

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comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in forma di documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

ART. 11

CAUZIONE DEFINITIVA

Nel termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, ovvero entro diverso termine concordato tra le parti, a garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni, l’aggiudicatario di ciascun lotto deve costituire il deposito cauzionale definitivo nell’ammontare stabilito dall’art. 103 del Codice, che deve coprire l’intera durata dell’appalto. Detta cauzione può essere costituita alternativamente:

• in contanti presso il Servizio Tesoreria comunale (qualunque sportello dell’Unicredit Banca S.p.a. con sede a Trieste), fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Euro 5.000,00);

• tramite bonifico bancario utilizzando il codice IT44S0200802230000001170836 (cc diverso da quello indicato per la cauzione provvisoria);

• mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

E’ necessario indicarne come causale “deposito cauzionale gara palchi e service tecnici per Trieste Estate 2019 - Lotto n. ___”.

Detto importo verrà restituito al termine dell'appalto qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni il Comune può, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal Capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore il Comune può incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, il deposito cauzionale, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fideiussoria o nella fideiussione bancaria.

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ART. 12 SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell’offerta non è obbligatoria ma può essere richiesta la visita dei luoghi con un preavviso di almeno 24 ore e comunque fino al giorno anteriore al termine per la presentazione dell’offerta.

ART. 13

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Con riferimento a ciascun lotto, l’offerta non dovrà contenere riserve ovvero condizioni, né essere espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sono ammesse offerte in aumento e non è consentita la facoltà di presentare offerte parziali. L’offerta dovrà contenere la documentazione di cui all’articolo 6. “Documentazione di gara”, nelle buste pertinenti, firmata digitalmente dal legale rappresentante

Il plico elettronico contenente l’offerta deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il portale MEPA.

Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale entro il termine (data e ora) che sarà indicato nella RdO. L’ora e la data esatta di ricezione del plico sono quelle registrate dal portale MEPA.

La presentazione dell’offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio del concorrente restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

ART. 14

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito ART. 15

VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3 bis del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine massimo per il riscontro.

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che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, non congrue. L'Amministrazione si riserva di chiedere il dettaglio dei prezzi.

ART. 16

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

In esito alle operazioni di gara il sistema provvederà alla formazione automatica della graduatoria dei concorrenti per ciascun lotto.

All’atto della stipulazione del contratto riferito a ciascun lotto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 11 del presente disciplinare.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita o invia alla pec del Comune, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

ART. 17 SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, l’appaltatore indica nella sua offerta le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore.

L'autorizzazione al subappalto sarà concessa se, in seguito ad istanza da parte dell’appaltatore con le modalità previste dall’art. 105 del Codice, sussistono in capo all'impresa subappaltatrice i requisiti previsti ai sensi dell'art. 80 del Codice.

ART. 18

TRATTAMENTO DEI DATI

Riferimenti

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