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IL REGOLAMENTO IN SINTESI Estratto

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Academic year: 2021

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IL REGOLAMENTO IN SINTESI - 1 di 4

IL REGOLAMENTO IN SINTESI

Estratto da Notizie della Scuola 2/3

Coordinamento della norme vigenti per la valutazione degli alunni Art. Oggetto Elementi significativi

1

Oggetto del Regolamento finalità e caratteri della valutazione

* La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

* Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

* La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento.

La scuola certifica i livelli di apprendimento (...) al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (...) al termine del secondo ciclo dell'istruzione.

4

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe (...) con deliberazione assunta, ove necessario a maggioranza.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola (...) forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi e (...) concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

Nulla è cambiato rispetto all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione "è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico".

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e (...) una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

Per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, il consiglio di classe sospende in giudizio. Verranno poi realizzati interventi didattici per il recupero delle carenze. A conclusione il consiglio di classe, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio finale. In caso di esito positivo, l'alunno sarà ammesso alla frequenza della classe successiva con l'attribuzione del credito scolastico.

5 Assolvimento dell'obbligo di istruzione

Per l'obbligo di istruzione si rinvia al Regolamento del 22 agosto 2007, n.

139 (Documento tecnico, Assi culturali, Competenze chiave di cittadinanza).

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Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo. Essi devono aver seguito anche un regolare corso di studi.

7 Valutazione del comportamento

* La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata:

 sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri;

 nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti;

 nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convi- venza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

* La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi (...) è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi DPR 24/06/1998 n. 249 e successive modificazioni.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e (...) verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare (...) iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni.

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.

8 Certificazione competenze

Certificazione assolvimento dell’obbligo d’istruzione:

conoscenze abilità e competenze di cui all’art.4 DM 22/08/2007 n. 139

Certificazione esami di stato:

art.6 L.10/12/97 n. 425 e successive modificazioni

Con decreto del MIUR, ai sensi art.10,c.3 DPR 8/03/99 n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini d’istruzione.

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9 Valutazione degli alunni con disabilità

Si confermano in linea generale le disposizioni in vigore

 Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale (...) corrispondenti agli insegnamenti impartiti.

 Le prove possono essere adattate dai docenti della commissione in relazione al piano educativo individualizzato,

 Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

 Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

 All'alunno con disabilità che non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi necessari.

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Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell' attività didattica e delle prove di esame, sono adottati (...) gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

11 Valutazione degli alunni in ospedale

Per coloro che frequentano temporalmente corsi di istruzione in ospedale, i docenti che impartiscono gli insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

 Nel caso in cui la frequenza dei corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

 Analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

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13 Norme transitorie, finali e abrogazioni

 Per gli "ottisti" le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/201 1.

 Sono abrogati i riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42.

Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

 È abrogato il decreto del MIUR 16 gennaio 2009, n. 5.

 Anche per la scuola secondaria di secondo grado (non appena andrà in vigore la riforma) è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

 Modifiche e integrazioni possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 [nuovi parametri rapporto alunni/docente, riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica, razionalizzazione, ridefinizione dei curricoli vigenti, ecc.].

14 Clausola di invarianza della spesa

Dall'attuazione del presente Regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti

Documenti correlati

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