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REGOLAMENTO N.2 RELATIVO AL TRASPORTO AL SEGUITO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI FINANZIARI IN
ENTRATA O USCITA DALLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO
Il Presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria
− Vista la Legge vaticana 30 dicembre 2010 n. CXXVII concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo ed in particolare:
a) l’articolo 33, comma 5, lettera a), secondo cui l’Autorità di Informazione Finanziaria emana disposizioni di attuazione delle norme contenute nella predetta legge;
b) l’articolo 39, contenente norme in materia di “Obbligo di dichiarazione, registrazione e conservazione”;
− Vista la Lettera Apostolica promulgata da Sua Santità Benedetto XVI il 30 dicembre 2010 in forma di Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario;
− Visto il Regolamento dell’Autorità di Informazione Finanziaria n. 1 del 1° Marzo 2011;
− Considerata l’opportunità di apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento n. 1 del 1°
marzo 2011;
− Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Autorità di Informazione Finanziaria del 27 ottobre 2011;
EMANA
il seguente Regolamento.
Articolo 1
Obbligo di dichiarazione
1. Ogni persona che entra nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o ne esce è tenuta a dichiarare, con le modalità di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, il trasporto al seguito di denaro contante e di strumenti finanziari di importo pari o superiore al controvalore di euro 10.000.
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2. Ai fini del presente Regolamento:
a) per “denaro contante” si intendono: gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; le banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio;
b) per “strumenti finanziari” si intendono:
i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di organismi di investimento collettivo, i contratti di opzione e gli strumenti finanziari derivati.
3. Non sono oggetto di dichiarazione i titoli di credito emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità.
Articolo 2
Modalità e trattamento della dichiarazione
1. La dichiarazione è resa in forma scritta al momento dell’entrata o dell’uscita presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria o presso gli uffici di enti ed organismi tenuti agli obblighi di cui alla Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, operanti nello Stato della Città del Vaticano, dove deve compiersi l’operazione.
2. La dichiarazione, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Autorità di Informazione Finanziaria, è ricevuta previa identificazione, a mezzo di valido documento, del soggetto dichiarante.
3. La dichiarazione contiene:
a) i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario dei valori;
b) l’importo dei valori trasportati, la loro origine e la loro destinazione.
4. Le dichiarazioni in originale sono inviate, entro 48 (quarantotto) ore dal loro ricevimento, all’Autorità di Informazione Finanziaria.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai trasferimenti effettuati mediante plico postale. La dichiarazione, in tal caso, deve essere consegnata all’atto della spedizione agli uffici delle Poste Vaticane. In caso di ricezione di un plico, la dichiarazione deve essere effettuata, entro le 48 (quarantotto) ore successive, presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi secondo il calendario dello Stato della Città del Vaticano.
6. In caso di trasporto dei valori a mezzo di furgoni portavalori, alla dichiarazione può essere allegata una distinta dei valori medesimi.
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7. L’obbligo della dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. Tale eventualità si verifica anche quando i campi “obbligatori” del modulo non sono riempiti o lo sono parzialmente.
8. Le informazioni contenute nella dichiarazione devono essere registrate e conservate, da parte dei riceventi, per un periodo di 5 (cinque) anni.
Articolo 3 Autorità competenti
1. Gli Agenti del Corpo della Gendarmeria, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, possono, ove sussistano fondati motivi di sospetto:
a) procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che entrano o escono dal territorio dello Stato della Città del Vaticano;
b) procedere alla visita dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che entrano o escono dal territorio dello Stato della Città del Vaticano;
c) invitare coloro che entrano o escono dal territorio dello Stato della Città del Vaticano ad esibire i valori trasportati.
In caso di rifiuto gli Agenti della Gendarmeria possono disporre, con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, la perquisizione personale. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso, nelle 48 (quarantotto) ore successive, al Promotore di Giustizia presso il Tribunale. Questi, entro le 48 (quarantotto) ore successive, provvede all’eventuale convalida ed emana comunque le disposizioni relative inviando all’Autorità di Informazione Finanziaria il provvedimento.
Articolo 4
Contestazione e notificazione
1. In caso di violazione dell’articolo 1 gli Agenti del Corpo della Gendarmeria redigono un processo verbale di accertamento che, sottoscritto dai verbalizzanti e dall’interessato, viene inviato, nelle 48 (quarantotto) ore successive, all’Autorità di Informazione Finanziaria.
2. I Funzionari abilitati a ricevere la dichiarazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in caso di violazione dell’articolo 1, ne danno comunicazione all’Autorità di Informazione Finanziaria, nelle 48 (quarantotto) ore successive.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, l’Autorità di Informazione Finanziaria notifica gli estremi della violazione alle persone interessate, se residenti nello Stato della Città del Vaticano o in Italia entro il termine di 90 (novanta) giorni, se residenti in un altro Stato entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla conclusione della fase istruttoria.
4. L’Autorità di Informazione Finanziaria provvede ad applicare le sanzioni stabilite dalla Legge.
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Articolo 5
Sequestro amministrativo
1. In caso di violazione dell’articolo 1, i valori eccedenti la soglia sono sottoposti a sequestro amministrativo, nella misura del 40%, con un minimo di euro 10.000.
2. Il sequestro è eseguito per intero quando:
a) l’oggetto è indivisibile;
b) l’autore è ignoto;
c) la natura e l’entità dei valori, o il relativo controvalore in euro, non risulta immediatamente determinabile all’atto del sequestro.
3. I valori sequestrati sono depositati presso la Direzione della Ragioneria dello Stato della Città del Vaticano e computati per l’eventuale riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità di Informazione Finanziaria ai sensi dell’articolo 42 della Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010.
4. L’interessato può ottenere dall’Autorità di Informazione Finanziaria un provvedimento di restituzione dei valori sequestrati depositando presso la Direzione della Ragioneria dello Stato della Città del Vaticano una cauzione pari al 40% dell’eccedenza con un massimo di euro 250.000.
5. Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all’Autorità di Informazione Finanziaria, che decide con ordinanza motivata entro 10 (dieci) giorni dall’opposizione.
6. I valori sequestrati sono in ogni caso restituiti agli aventi diritto, previo pagamento delle spese di custodia, qualora:
a) l’interessato dimostri la sussistenza della fattispecie prevista dall’articolo 1, comma 3 del presente Regolamento;
b) sia deceduto l’autore della violazione;
c) sia stata emessa l’ordinanza di archiviazione o non sia disposta la confisca;
d) non siano computati per il pagamento della sanzione amministrativa.
7. I valori sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. L’Autorità di Informazione Finanziaria dispone la restituzione dei valori sequestrati, non prelevati in pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, a favore degli aventi diritto che ne facciano richiesta entro 5 (cinque) anni dalla data del sequestro.
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Articolo 6 Oblazione Volontaria
1. Il soggetto al quale è stata contestata la violazione di cui all’articolo 4 può far cessare il corso del procedimento amministrativo, versando una somma calcolata come segue, e comunque con un minimo di euro 200:
a) 5% se l’eccedenza rispetto alla soglia di euro 10.000 non supera euro 15.000;
b) 20% negli altri casi.
2. Il versamento deve essere effettuato, con le modalità indicate nel processo verbale di accertamento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione. L’Autorità di Informazione Finanziaria dispone la restituzione dei valori sequestrati entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prova di avvenuto versamento.
3. Nel caso di pagamento al momento della contestazione non si procede al sequestro di cui all’articolo 5, comma 1, del presente Regolamento.
4. L’oblazione volontaria non è ammessa qualora l’eccedenza sia superiore a euro 250.000 o qualora l’interessato si sia avvalso di detta facoltà nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di notifica del processo verbale di accertamento.
Articolo 7 Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento, che sostituisce il Regolamento dell’Autorità di Informazione Finanziaria n.1 del 1° marzo 2011, viene pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Città del Vaticano 14 novembre 2011
Attilio Card. Nicora Presidente