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FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2010/2011

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Regolamento Didattico del Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche (Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Biotecnologie)

Anno Accademico 2010/2011

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento ... 2

Art. 2 – Obiettivi formativi del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche e descrizione del percorso formativo ... 2

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati ... 2

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative... 3

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche ... 4

Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)... 4

Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi ... 5

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate ... 5

Art. 9 – Piano di studi ... 5

Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO) ... 5

Art. 11 – Tirocinio professionalizzante ... 6

Art. 12 – Semestri ... 6

Art. 13 –Verifica dell’apprendimento e acquisizione dei CFU ... 6

Art. 14 – Obbligo di frequenza ... 8

Art. 15 –Prova finale e conseguimento del titolo di studio ... 8

Art. 16 – Valutazione dell’attività didattica ... 8

Art. 17 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all’estero ... 9

Art. 18 – Orientamento e tutorato ... 10

Art. 19 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti ... 10

Art. 20 – Consiglio di Corso di Studio ... 11

Art. 21 –Entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo ... 11

Elenco allegati ... 11

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Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze e

Tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo e di Facoltà.

2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree in CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE n. L.29 come definita dal D.M.

270/2004.

Art. 2 – Obiettivi formativi del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche e descrizione del percorso formativo

Il Corso di laurea in scienze e tecnologie cosmetologiche ed erboristiche dovrà fornire conoscenze specifiche utili per la formulazione, produzione e controllo di qualità dei prodotti erboristici e cosmetici, nel cui ambito verrà svolta l’attività professionale e/o tecnica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti. I laureati dovranno conoscere in modo approfondito la natura delle materie prime, le modalità del loro impiego, la loro stabilità, le tecniche di lavorazione e formulazione e dovranno saper eseguire le analisi utili al loro controllo nonché alla valutazione della loro efficacia, innocuità, stabilità e valutazione della gradevolezza sensoriale. In particolare dovranno possedere conoscenze specifiche multidisciplinari utili per operare in modo funzionalmente completo nei settori di competenza (erboristico e cosmetico) in tutte le espressioni professionali, dal reperimento delle materie prime ed accessorie, alla formulazione, al controllo di qualità ed alla commercializzazione del prodotto finito.

Il Corso di Laurea ha di norma durata di tre anni.

Le attività formative sono suddivise in:

 attività formative di base con l’obiettivo di apprendere le nozioni necessarie della Fisica, Informatica, Statistica, Chimica generale, Chimica Organica, Biochimica, Anatomia Umana, Biologia e Fisiologia;

 attività caratterizzanti il Corso di Laurea, con l’obiettivo di apprendere le conoscenze specifiche del settore di appartenenza, inerenti alle discipline Farmaceutiche e tecnologiche, Chimiche, biologiche e mediche;

 altre attività con l’obiettivo di apprendere materie affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti inerenti la lingua straniera, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, relazionali e tirocini pratici;

 attività formative relative a tirocini formativi e stages presso imprese, amministrazioni pubbliche o private ivi comprese quelle del terzo settore, ordini e collegi professionali sulla base di apposite convenzioni (art. 10, comma 5, lettera e, del D.M. 270/04).

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

I principali sbocchi occupazionali previsti dal Corso di Laurea sono relativi ad attività professionali in diversi ambiti di applicazione, quali il controllo e il monitoraggio, nelle varie fasi di produzione dei prodotti della salute (cosmetico, dietetico, integratore alimentare ed

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I laureati potranno inoltre svolgere informazione e monitorare la trasformazione, il controllo ed il confezionamento del prodotto cosmetico e degli altri prodotti con valenza salutistica.

Sbocchi occupazionali specifici sono:

 attività connesse all’industria del settore cosmetologico (ricerca di base, controllo di qualità, settore di produzione, informazione, pubblicità e marketing);

 attività di esperto in prodotti cosmetici, erboristici ed in prodotti della salute nel settore applicativo per l’ottenimento ed il mantenimento del benessere fisico;

 attività di ricerca universitaria, in qualità di tecnico di laboratorio;

 attività libero-professionali di consulenza in industrie erboristiche, cosmetiche, chimico- farmaceutiche, dietetico-alimentari, centri di studio e rilevazione post-marketing sull’attività dei prodotti per la salute in strutture pubbliche del settore. All’interno di questi ambiti i laureati in Scienze e tecnologie cosmetologiche ed erboristiche possono ricoprire un’ampia varietà di funzioni, quali ad esempio:

 presentare a medici e farmacisti la composizione, le caratteristiche tecnologiche, l’efficacia, le controindicazioni, i modi di impiego ed ogni altra indicazione relativamente ai preparati erboristici, cosmetici, dietetici e xenobiotici approvati dal Ministero della salute;

 formulare, produrre e controllare i prodotti erboristici, cosmetici e dietetici secondo gli standard di certificazione dei sistemi di qualità;

 fornire informazioni circa il contenuto, la conservazione, le modalità ed i tempi di utilizzo, le finalità e attività delle materie prime contenute nei prodotti erboristici, cosmetici, dietetici e del prodotto finito;

 fornire consulenza tecnico-scientifica sui prodotti della salute (cosmetico, integratore alimentare, dietetico ed erboristico);

 operare nelle farmacie, nelle parafarmacie e nelle erboristerie come responsabile di reparto, abilitato alla valutazione della cute e dei suoi annessi con il supporto delle specifiche strumentazioni;

 collaborare nei laboratori o Enti o Organizzazioni di controllo/certificazione di qualità di prodotti della salute (cosmetico, integratore alimentare, dietetico ed erboristico);

 svolgere attività di consulenza presso laboratori o aziende di produzione o commercializzazione dei prodotti della salute (cosmetico, integratore alimentare, dietetico ed erboristico);

 svolgere attività nei settori di promozione e pubblicizzazione dei prodotti della salute (cosmetico, integratore alimentare, dietetico ed erboristico).

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (ordinamento didattico) risulta dalle tabelle di cui all’allegato 1 che è parte integrante del presente Regolamento.

2. La programmazione dell’attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Facoltà, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

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Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

2. E’ altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale nelle seguenti materie: Cultura generale e logica, Biologia, Chimica, Fisica, Matematica

3. Agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche verrà sottoposto un test di ingresso per la valutazione dei debiti formativi. A coloro che avranno risposto correttamente a meno del 50% dei quiz previsti per le diverse materie d’esame, vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso attraverso la frequenza a corsi di recupero nelle materie in oggetto e il superamento delle relative verifiche.

Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l’acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. Nel carico standard di un CFU sono inclusi:

A. didattica frontale: 10 ore/CFU

B. esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU

C. pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell’esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

8. L’iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

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Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell’interessato, il Consiglio di Facoltà, sentita la Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, non deliberi diversamente.

2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L’attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

A. lezioni frontali

B. distant learning (e-learning, videoconferenza) C. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti

D. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante E. attività tutoriale nella pratica in laboratorio

F. attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, con l’indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell’allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento.

2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l’eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.

3. L’acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell’allegato 1 comporta il conseguimento della Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche.

4. Per il conseguimento della Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche ed Erboristiche è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico- disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

5. La Commissione Didattica Paritetica di Facoltà verifica la congruenza dell’estensione dei programmi rispetto al numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa.

6. Il piano degli studi è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 12 CFU partecipando ad attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, che consentano anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.

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2. La coerenza e il numero di CFU devono essere valutati dal Consiglio di Area Didattica con riferimento all’adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 11 – Tirocinio professionalizzante

Il Piano di Studi prevede l’acquisizione, da parte dello studente di 26 CFU nell’ambito disciplinare “TIROCINI”. I CFU assegnati al Tirocinio Professionalizzante sono per lo più ripartiti nell’ambito dei corsi integrati e assegnati a specifici SSD, come indicato nel prospetto allegato (allegato 1).

L’acquisizione da parte dello studente dei CFU assegnati al Tirocinio Professionalizzante, avviene con il superamento dell’esame dei corsi integrati che prevedono attività pratica professionalizzante.

Art. 12 – Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.

2. Le date di inizio e fine dei semestri sono fissate annualmente dal Consiglio di Facoltà.

3. Nell’organizzazione dell’attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 13 –Verifica dell’apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell’allegato 1 del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.

2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del calendario didattico annuale, è emanato dal Preside, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Facoltà ed è reso pubblico all’inizio dell’anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

3. Gli appelli d’esame e delle altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, che deve essere resa pubblica almeno trenta giorni prima dell’inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Preside, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.

4. Le date degli appelli d’esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.

5. Per ogni anno accademico e per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre ad esse, per il

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medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d’esame e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso.

6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d’esame, materiale didattico, esercitazioni o attività pratica professionalizzante ed eventuali prove d’esonero).

7. Gli appelli d’esame, nell’ambito della medesima sessione, devono essere distanziati di almeno 2 settimane.

8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall’ordinamento degli studi.

9. Con il superamento dell’accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.

10. Non possono essere previsti in totale più di 18 esami o valutazioni finali di profitto.

11. L’esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L’esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva, in questo caso, la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all’acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l’attività facente parte del curriculum.

12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all’esito della prova d’esame, di prendere visione della propria prova, e qualora si tratti di prova scritta, di conoscere le modalità di correzione.

13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. L’esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi in qualsiasi momento nel corso dello svolgimento delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento di Facoltà e comunque fino al momento che precede la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Facoltà.

17. Il verbale d’esame, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione giudicatrice, deve essere trasmesso dal Presidente della commissione alla Segreteria studenti competente entro tre giorni dalla data di espletamento dell’esame o di altra verifica del profitto.

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Art. 14 – Obbligo di frequenza

Lo studente è tenuto a frequentare le varie forme di attività didattiche previste nel piano di studi.

Per ciascuna tipologia di attività didattica, lo studente deve acquisire l’attestazione della presenza.

Art. 15 –Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.

2. Alla prova finale sono attribuiti n. 7 CFU.

3. La prova finale della laurea rappresenta un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.

4. La prova finale consiste nella dissertazione orale su argomento prescelto dallo studente ed attinente agli obiettivi formativi del curriculum scelto nell’ambito del Corso di Laurea.

5. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata alla durata individuale complessiva del percorso di studi.

6. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla qualità del lavoro del candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

7. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.

8. Le modalità di organizzazione delle prove finali per le diverse tipologie dei corsi di laurea sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Facoltà.

Art. 16 – Valutazione dell’attività didattica

1. Le strutture didattiche rilevano periodicamente la qualità dell’attività didattica percepita dagli studenti, mediante appositi questionari disponibili ed anonimamente compilabili on-line dagli stessi sul portale di Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, predispone una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal Consiglio del Corso. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull’attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell’organizzazione, oltre che del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di adeguate strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell’occupazione dei laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Facoltà, è presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

3. Il Consiglio di Facoltà valuta annualmente i risultati dell’attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica

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percepita per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 17 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all’estero

1. Il Consiglio di Area Didattica può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall’art.7 del presente regolamento.

2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.

3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studio, dell’Università dell’Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Area Didattica e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, potendo anche ricorrere a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50%

di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e sono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, indipendentemente dalla durata.

6. Il Consiglio di Area Didattica può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 60 CFU.

7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio di Area Didattica, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, può abbreviare la durata del Corso di Studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l’anno di corso al quale lo studente è iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere.

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8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all’estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

9. Il Consiglio di Area Didattica attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.

10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell’ambito di un programma che abbia adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all’estero.

11. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.

12. Il riconoscimento dell’idoneità di titoli di studio conseguiti all’estero ai fini dell’ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del Consiglio di Area Didattica e della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, dal Senato Accademico, sentito il parere della Commissione Didattica di Ateneo.

Art. 18 – Orientamento e tutorato

Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:

A. attività didattiche formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento del debito formativo;

B. attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola media superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che abbiano già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

C. attività di tutorato finalizzate all’accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 19 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

a. curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;

b. curriculum con durata superiore al normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano “non impegnati a tempo pieno negli studi universitari”. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell’apposito regolamento. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

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Art. 20 – Consiglio di Corso di Studio

Il Corso è retto dal Consiglio di Corso di Studio, costituito da tutti i docenti del Corso, e da un Consiglio di Area Didattica (CAD) costituito come stabilito nel Regolamento Didattico di Facoltà.

Art. 21 –Entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

2. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti lo stesso.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento Didattico di Facoltà.

Elenco allegati

ALLEGATO 1 – PIANO DEGLI STUDI

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Allegato 1

PIANO DI STUDI 2010-11 I ANNO, 1 semestre

Corso integrato Moduli SSD CFU Tipologia Tirocinio Docente

Statistica Informatica Inglese scientifico

Statistica

medica MED/01 3 A1

Informatica INF/01 3 A1

Inglese

scientifico L-LIN/12 3 E

9 Discipline Fisiche e

Chimiche

Fisica

Applicata FIS/07 3 A1

Chimica gen.

ed inorganica CHIM/03 6 A2 9

Elementi di

Biologia e Anatomia

Biologia

Applicata BIO/13 3 A3 1

Anatomia

Umana BIO/16 3 A3 1

Citoistologia BIO/06 3 C 1

9 3

I ANNO, 2 semestre

Corso integrato Moduli SSD CFU Tipologia Tirocinio Docente

Chimica Organica e Biochimica

Chimica

Organica CHIM/06 3 A2 1

Biochimica BIO/10 4 B3 1

7 2

Fisiologia e

Nutrizione Umana

Fisiologia

Umana BIO/09 3 A3

Fisiologia della

Nutrizione BIO/09 1 A3

4

Botanica delle piante Officinali

Botanica

sistematica BIO/02 3 C 1

Piante officinali

e principi attivi BIO/15 3 A3

6 1

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II ANNO, 1 semestre

Corso integrato Moduli SSD CFU Tipologia Tirocinio Docente Patologia gen.

Immunologia Microbiologia

Patologia Gen.

e Immunologia MED/04 3 B4 1

Microbiologia e Microbiologia clinica

MED/07 3 B4 1

6 2

Biochimica e Fisiol. della cute

Biochimica

Cute BIO/10 2 B3 1

Fisiologia della

Cute BIO/09 2 A3 1

4 2

Chimica Farmac.

e Chim.Sost.Org.Nat

Chimica

Farmaceutica CHIM/09 7 B1

Chim.Sost.Org.

Nat. CHIM/06 3 A2

10 II ANNO, 2 semestre

Corso integrato Moduli SSD CFU Tipologia Tirocinio Docente

Principi Nutrizionali in

Cosmetologia Erboristica

Chimica degli

Alimenti CHIM/10 6 B2

Prodotti dietetici ed erboristici

MED/49 3 B4

Chimica e Biotecnologie Fermentazioni

CHIM/11 4 B2 1

13 1

Farmacologia, Tossicologia e Fitoterapia

Farmacologia BIO/14 4 B3 1

Tossicologia BIO/14 2 B3 1

Fitoterapia BIO/14 2 B3 1

8 3

Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica

Biologia

molecolare BIO/11 2 B3 1

Bioch. Clinica e Biol. Mol.

Clinica

BIO/12 2 B3 1

4 2

(14)

III ANNO, 1 semestre

Corso integrato Moduli SSD CFU Tipologia Tirocinio Docente

Formulazione e Produzione Prodotti Dietetici e Cosmetici

Produzione Prodotti Dietetici e Cosmetici

CHIM/09 6 B1

Prodotti

Cosmetici BIO/14 2 B3 1

Biotecnol.

Farm. In Cosm.

Erboristica

BIO/14 2 B3 1

10 2

Medicina Estetica Cosmetologia MED/35 3 B4 2

Dermatologia MED/35 3 B4 1

6 3

Igiene e Biomateriali

Igiene Gen.

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