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Capitolo V IAS 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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Capitolo V

IAS 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. Introduzione

Le immobilizzazioni materiali rappresentano un’area di bilancio per cui i principi IAS/IFRS prevedono significative differenze rispetto all’impostazione contabile seguita nel nostro paese. L’art 2426 del codice civile dispone che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione, e che tale costo, per quello immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzo. Pertanto non è ammessa, se non in casi del tutto particolari la rivalutazione del costo originario.

In relazione a quest’ultimo aspetto, ma le differenze tra impostazione nazionale e principi internazionali sono numerose, secondo gli IAS/IFRS è, invece, consentita, anche se non obbligatoria, la valutazione delle immobilizzazioni materiali al fair value, con trattamenti contabili differenziati a seconda del tipo di immobilizzazione materiale. Non esiste un unico principio contabile internazionale che tratti l’iscrizione e la valutazione di tutte le immobilizzazioni materiali. Si fa riferimento allo IAS 16 e allo IAS 17 per le immobilizzazioni detenute per essere utilizzate dall’azienda cui si riferisce il bilancio, per effetto del diritto di proprietà o per effetto di un contratto di leasing finanziario; mentre per le immobilizzazioni detenute a scopo di investimento immobiliare la disciplina è contenuta nello IAS 40.

2. Il principio IAS 16: le immobilizzazioni materiali

Oggetto dello IAS 16 sono gli immobili, gli impianti e i macchinari e, in generale, cespiti detenuti dall’impresa, di uso durevole, che siano strumentali per la produzione del reddito, quindi che siano posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella

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81 fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri, o per scopi amministrativi.

Un bene può essere iscritto tra le attività aziendali e quindi tra le immobilizzazioni materiali quando soddisfa due requisiti:

- è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene siano goduti dall’impresa;

- il costo del bene po’ essere determinato in modo attendibile.

Quindi momento fondamentale per l’iscrizione di un bene nel patrimonio aziendale è quello in cui rischi e benefici legati al bene sono trasferiti all’impresa, indipendentemente dal passaggio formale di proprietà, che invece costituisce il momento di iscrizione nella prassi contabile nazionale.

Secondo quanto previsto dal codice civile, la fase di iscrizione del bene in contabilità corrisponde al momento in cui viene costituito il diritto di proprietà del bene stesso. Con il passaggio del titolo di proprietà vengono trasferiti i rischi e i benefici relativi a tali beni, e solo in quel momento è possibile iscrivere nel bilancio l’acquisto dell’attività. Il passaggio del titolo di proprietà per i beni immobili avviene nel momento dell’insorgenza dell’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi). Tale effetto traslativo avviene alla stesura del contratto o della scrittura privata di compravendita. Non si possono registrare immobili sulla base di compromessi, contratti preliminari o promesse di vendita, mentre ciò è consentito dallo IAS 16.

Il passaggio di proprietà per i beni mobili avviene al momento della consegna dei beni, oppure alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di un altro diritto reale.

Diversamente dalla nostra prassi, per ciò che riguarda l’esposizione in bilancio non è prevista l’individuazione di specifiche classi di immobilizzazioni, lo IAS 16 non richiede dunque obbligatoriamente la separata indicazione nello stato patrimoniale delle diverse categorie di immobilizzazioni, che può essere demandata alle note di bilancio. Il principio però specifica che se vi sono singole categorie di immobilizzazioni valutate in modo differente, queste dovrebbero essere separatamente indicate nello schema di stato patrimoniale.

In particolare, lo IAS 16 disciplina il trattamento contabile degli immobili, degli impianti e dei macchinari relativamente ai metodi di contabilizzazione e di iscrizione in bilancio e ai metodi di ammortamento.

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82 a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”;

b) attività biologiche connesse all’attività agricola per cui si fa riferimento allo IAS 41 “Agricoltura”;

c) la rilevazione e misurazione delle attività relative all’esplorazione e alla valutazione di risorse minerarie per cui si fa riferimento allo IFRS 6 “Esplorazione e valutazione di risorse minerarie”;

d) diritti e riserve minerarie quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.

Comunque la disciplina dettata dallo IAS 16 si applica alle immobilizzazioni materiali utilizzate per sviluppare, sfruttare o mantenere le attività biologiche o le risorse minerarie.

3. La rilevazione iniziale

Indipendentemente da quello che sarà il metodo di rilevazione adottato in sede di valutazioni di bilancio, la rilevazione iniziale avviene sempre al costo.

Quindi il valore di iscrizione iniziale è dato dal costo che, a seconda delle modalità di ottenimento del cespite, viene calcolato come costo di acquisto da terzi o come costo di produzione.

Il costo di acquisto comprende:

prezzo di acquisto al netto di sconti commerciali e abbuoni; dazi all’importazione e tasse non recuperabili;

costi direttamente sostenuti per la messa in funzionamento (costi di installazione, di trasporto, di collaudo) ;

eventuali oneri finanziari; costi di rimozione e/o bonifica.

Nel caso di beni fabbricati in economia, si usano le stesse regole previste per la determinazione del costo di produzione, quindi il costo del cespite sarà formato da:

costo della manodopera diretta; costo dei materiali impiegati;

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83 oneri finanziari.

Il bene potrebbe anche essere acquistato in un operazione di permuta, in questo caso quando la permuta ha sostanza commerciale1, cioè si tratta di un’effettiva compravendita, il bene acquisito va rilevato al suo fair value. Quando il fair value non può essere misurato in modo attendibile, il costo dell’attività acquisita in permuta è pari al valore contabile dell’attività ceduta in permuta.

Per quanto riguarda eventuali oneri finanziari che l’impresa abbia sostenuto per il finanziamento dell’acquisto o della costruzione dell’immobilizzazione, essi vanno capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 23 solo se relativi a beni che richiedono un rilevante periodo di tempo prima di essere pronti per l’uso previsto.

Lo IAS 23 prevede appunto che gli oneri finanziari riferiti al periodo che va dalla data dell’esborso a quella in cui il bene è disponibile per l’uso vanno capitalizzati e dunque, portati ad incremento del valore del cespite; e si dovrà necessariamente smettere di capitalizzare gli oneri finanziari non appena l’attività è pronta per l’entrata in funzione. Lo IAS 16 prevede che se nel valore di un unico cespite sono compresi più elementi componenti, di importo significativo rispetto al valore complessivo del cespite, e con vita utile differente essi devono in via obbligatoria essere considerati separatamente. In sede di iscrizione iniziale sarà, dunque, necessario scindere contabilmente tale elemento dal costo complessivo del cespite principale cui è connesso da relazione tecnica per poi ammortizzarlo tenendo conto della specifica vita utile.

Tale procedura, chiamata component approach o component analysis è finalizzata ad effettuare l’ammortamento separato di ciascun componente2, in modo da utilizzare metodi di ammortamento e aliquote differenziate per tenere conto dei diversi oneri di sostituzione e di rimpiazzo durante la vita utile del bene stesso.

Una delle peculiarità dello IAS 16 infine è rappresentato dal trattamento dei cespiti che richiedono future spese di rimozione e bonifica. Si tratta di tutti i costi per i quali l’impresa ha un obbligazione attuale, come conseguenza di un evento passato per i quali è probabile un’uscita di cassa in un periodo futuro. In altri termini, i costi di rimozione e bonifica sono i costi che dovranno sostenere le imprese che utilizzano un certo sito

1 Secondo lo IAS 16 una permuta ha natura non commerciale quando i flussi finanziari futuri dell’entità

non subiranno variazioni a seguito dell’operazione di permuta. Quando invece la configurazione dei flussi finanziari futuri, gli importi o i rischi, subiscono modifiche si è di fronte a un operazione commerciale.

2 Ad esempio nel caso di acquisto congiunto di un edificio e del relativo terreno sottostante si impone la

contabilizzazione separata perché i terreni differentemente dagli edifici non vanno ammortizzati. Tale regola è presente anche nei principi contabili nazionali (OIC. 16), ma solo applicando gli IAS/IFRS molte aziende vi hanno aderito.

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84 produttivo e che hanno l’obbligo di bonificare, di ripristinare, di rimettere in perfetto stato ambientale al termine della vita utile del bene stesso. Il principio prevede che, qualora al termine della vita utile del bene si renda necessario il sostenimento di un costo di bonifica o di ripristino del sito questo deve essere opportunamente attualizzato, accantonato in uno specifico fondo, e nel contempo capitalizzato insieme al costo del cespite. Cioè da una parte si va a capitalizzare un onere nell’attivo e dall’altra si crea un fondo nel passivo. Come prima cosa quindi si rende necessario stimare le uscite di cassa future per la rimozione e il ripristino ambientale che si dovranno sostenere al termine della vita utile del cespite. Nell’effettuare l’attualizzazione del costo che l’azienda dovrà sostenere è necessario adottare un tasso che rifletta sia il tasso di indebitamento che il tasso di rischio del settore. Il valore attuale del costo di ripristino ambientale così determinato sarà quindi, da una parte capitalizzato insieme al valore del cespite e da una parte iscritto nel passivo dello stato patrimoniale in un apposito fondo.

Al termine di ogni anno, in sede di chiusura del bilancio si procederà: - a rilevare maggiori ammortamenti sul maggior costo capitalizzato;

- rilevare oneri finanziari che saranno calcolati come interessi che maturano sul fondo.

Così facendo quando si arriverà al termine della vita utile del cespite e si procederà a bonifica, si disporrà di un fondo pari al costo preventivato all’atto dell’acquisto del cespite.

Il costo della bonifica del sito verrà in sostanza spalmato durante la vita utile del cespite.

Lo IAS 16, infine come previsto dalla prassi italiana, non permette la capitalizzazione dei costi di manutenzione a meno che questi non portino ad un incremento dei benefici economici futuri, non è però possibile costituire fondi per le manutenzioni cicliche.

4. Ammortamento

Il valore ammortizzabile di un cespite facente parte della classe degli immobili, degli impianti e dei macchinari deve essere ripartito sistematicamente, secondo lo IAS 16, durante la vita utile del bene stesso. Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con cui i benefici economici del bene sono fruiti dall’impresa. La quota di ammortamenti di competenza di ogni esercizio deve essere contabilizzato come costo,

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85 secondo lo IAS 16, infatti man mano che l’impresa fruisce dei benefici economici generati da un bene, il valore del bene deve essere ridotto per riflettere questo consumo, generalmente imputando tra i costi del conto economico l’ammortamento.

Secondo il principio i benefici economici generati dai cespiti in oggetto, sono fruiti dall’impresa attraverso il loro utilizzo. Altri fattori, quali l’obsolescenza tecnica e l’usura fisica mentre un bene resta inutilizzato, comportano spesso una riduzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nel determinare la vita utile di un immobile, di un impianto o di un macchinario, si dovrebbe considerare i seguenti fattori:

a) l’impiego previsto da parte dell’impresa. L’impiego del bene è determinato con riferimento alla capacità attesa del bene stesso o alla sua produzione fisica; b) il deterioramento fisico, che dipende da fattori operativi connessi all’uso, e la

manutenzione del bene quando non è attivo;

c) l’obsolescenza tecnica derivante da cambiamenti tecnologici o miglioramenti nella produzione, da cambiamenti nella domanda di mercato per il prodotto; d) le restrizioni legali o i vincoli nell’utilizzo del bene.

L’ammortamento ha inizio quando il bene è disponibile per l’uso, cioè quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. Dunque, se il bene diviene disponibile per l’uso nel corso dell’anno andrà determinata una quota di ammortamento proporzionale al periodo a partire dal quale il bene è disponibile.

L’ammortamento termina nel momento in cui il bene è:

- destinato alla dismissione, in base a quanto previsto dall’IFRS 5;

- eliminato contabilmente, perché quando questo avviene dallo stesso non si attendono più benefici economici futuri.

Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’entità e deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio.

Si possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile.

In particolare lo IAS 16 considera i seguenti criteri:

metodo a quote costanti che comporta una quota costante durante la vita utile, se il valore residuo del bene non cambia;

metodo a quote proporzionali ai valori residui, che implica una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile;

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86 metodo per unità di prodotto, che determina una quota basata sull’utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta del bene.

5. Il trattamento contabile successivo all’acquisizione

Lo IAS 16, differentemente dalla prassi nazionale, prevede due possibili trattamenti contabili successivi alla prima iscrizione: il modello del costo e quello della rivalutazione, anche detto della rideterminazione del valore o revaluation model.

Secondo il modello del costo, che costituisce il criterio preferito, l’immobilizzazione figura in bilancio al costo originario decurtato degli ammortamenti cumulati fino alla data di bilancio e al netto di eventuali svalutazioni per riduzioni di valore ai sensi dello IAS 36.

Invece secondo il modello alternativo a quello del costo, ovvero secondo il criterio consentito, è possibile l’iscrizione successiva dei beni a un valore rideterminato, anche superiore al costo, che corrisponde al fair value.

Il revalutation model costituisce una novità rispetto al quadro normativo italiano, infatti i principi contabili nazionali non ammettono la rivalutazione dei cespiti a meno che essa non sia prevista da leggi speciali, generali o di settore. Nel nostro ordinamento quindi non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall’applicazione di leggi speciali.

6. Il revaluation model

Secondo il revaluation model il valore di un cespite viene determinato come segue:

+ costo iniziale del cespite; - ammortamenti;

+/- adeguamenti al fair value; - svalutazioni.

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87 logiche:

in primo luogo, si tratta di accertare che il fair value del bene sia attendibilmente misurabile;

secondariamente, occorre rivalutare l’importo iscritto in bilancio sulla base del fair value e poi stornare, al momento della classificazione e dalla rappresentazione dei valori, gli ammortamenti e le perdite di valore accumulate. L’applicazione del modello richiede, quale condizione necessaria, che le rivalutazioni dei beni siano effettuate con sufficiente regolarità al fine di assicurare che il valore di carico non sia differente da quello che verrebbe a determinarsi calcolando il fair value alla data del bilancio.

La frequenza delle rivalutazioni dipende dalle oscillazioni del fair value, dunque sostanzialmente dalla natura del cespite, dalle modalità del suo impiego nel processo produttivo e dalla dinamica dei prezzi.

Ne deriva che, in situazioni concrete si potranno determinare rivalutazioni ogni anno, oppure ogni triennio/quinquennio o comunque periodicamente in relazione a fattori che, caso per caso influiranno sulla determinazione del valore corrente dei cespiti.

Quindi il revaluation model è ammesso purché la rideterminazione di valore avvenga con sufficiente regolarità (ogni anno o almeno ogni 3-5 anni), cioè l’adeguamento al fair value deve avvenire periodicamente, in particolare ogni qual volta si ritiene che esso si distacchi significativamente dal valore contabile.

Il modello del valore rivalutato è applicabile all’intera classe o categoria di beni costituenti immobilizzazioni materiali e non ai singoli elementi che la compongono. La scelta di imporre la valutazione al costo, o al fair value, per classi e non su base individuale è motivata sia dalla necessità di prevenire politiche di bilancio, in particolare allo scopo di evitare forme patologiche di selezione strumentale di certi beni piuttosto che di altri, sia a fini puramente informativi, in quanto avere tutti i cespiti appartenenti a una classe misurati sulla base del fair value offre una chiara indicazione della coerenza valutativa nell’ambito di una medesima categoria di immobilizzazioni materiali.

Questo tuttavia non scongiura del tutto i rischi che potrebbero determinarsi a causa di una selezione strumentale del metodo del costo o quello del fair value nell’ambito delle singole classi, in quanto si potrebbero verificare casi in cui classi di importo rilevante vengano rivalutate e classi di importo meno significativo, ma con parametri di mercato ugualmente attendibili per operare una rivalutazione, vengano invece lasciate al costo.

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88 Dal punto di vista della tecnica contabile, il modello del valore rivalutato, applicabile per classi, impone comunque una valutazione analitica al fair value per il singolo bene. I principali sistemi per determinare il fair value di un cespite, e quindi per rendere possibile l’applicazione del revaluation model sono i seguenti:

1) la miglior evidenza del fair value è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita tra controparti indipendenti;

2) se un’attività è commercializzata in un mercato attivo, il fair value corrisponde al prezzo di mercato dell’attività. Un mercato è attivo dove:

a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei; b) acquirenti e venditori disponibili esistono in qualsiasi momento; c) i prezzi sono disponibili al pubblico;

3) il prezzo dell’operazione più recente può fornire un criterio con il quale poter stimare il fair value, purché non siano intervenuti significativi cambiamenti nel contesto economico tra la data dell’operazione e quella in cui la stima è effettuata; 4) in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’entità

potrebbe ottenere dalla dismissione dopo che i costi di dismissione siano stati dedotti. A tal fine l’entità considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate nello stesso settore industriale;

5) flussi finanziari attualizzati basati su stime attendibili.

Lo IAS 16 nel trattamento contabile del fair value si presenta estremamente prudenziale, in quanto impone di rilevare tutte le perdite di valore a conto economico e solo gli incrementi di valore a riserva.

Il trattamento contabile delle variazioni di valore dovute all’applicazione del metodo in esame infatti distingue:

• le plusvalenze maturate e non realizzate originate da un incremento del valore del bene per effetto della valutazione al fair value;

• le minusvalenze maturate e non realizzate originate da un decremento del valore del bene per effetto della valutazione al fair value.

L’incremento di valore dovuto alla rivalutazione del bene è imputato direttamente alla riserva di patrimonio netto; in linea generale esso non transita dal conto economico, a meno che non si tratti di una variazione che annulli, con segno opposto, una svalutazione del medesimo bene già rilevata a conto economico. Quindi se le rivalutazioni portano il valore delle immobilizzazioni al di sopra del costo storico, tale eccedenza viene imputata a patrimonio netto; se in passato però vi erano state

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89 svalutazioni prima è necessario ripristinare il valore delle precedenti svalutazioni e solo per la parte eccedente imputare la rivalutazione alla riserva di patrimonio netto.

Nell’effettuare l’adeguamento al fair value, si pone il problema di come trattare il fondo ammortamento, in particolare due sono gli approcci previsti dai principi contabili internazionali:

- adeguare il fondo; - eliminare il fondo.

Il primo approccio prevede che gli ammortamenti accumulati vengano ricalcolati in proporzione alla variazione del valore contabile lordo del bene, così che il suo valore di carico possa equivalere al suo fair value.

Il secondo approccio, invece prevede che gli ammortamenti accumulati vengano eliminati a fronte del valore lordo dell’attività, mentre il valore netto verrebbe iscritto in bilancio ex novo sulla base del fair value.

I decrementi di valore si articolano a propria volta in due ulteriori fattispecie: il decremento di valore vero e proprio;

il decremento di valore successivo a precedenti incrementi di valore.

La prima tipologia di decremento impone l’iscrizione di una perdita di valore direttamente nel conto economico; la seconda, viceversa, impone la previa deduzione dell’importo già iscritto a riserva di rivalutazione e solo successivamente, ove la stessa risulti azzerata, l’imputazione a conto economico.

La riserva di rivalutazione, così come determinata per effetto dell’applicazione del modello del fair value, segue trattamenti contabili diversi a seconda della sorte del bene nell’ambito del processo produttivo. Quando il bene viene dismesso o ceduto a terzi, essa potrebbe essere ricollocata integralmente nell’ambito del patrimonio netto nella voce “utili portati a nuovo” senza transitare dal conto economico. Quando, viceversa, il bene venga utilizzato nel processo produttivo, essa potrebbe essere ricollocata progressivamente nell’ambito della voce “utili portati a nuovo”, per un importo pari alla differenza tra l’ammortamento calcolato sul fair value e l’ammortamento determinato sul valore storico.

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