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64 del 2 aprile 1981

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 37 del 27 agosto 1981

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 2 aprile 1981. Silicosi ed asbestosi: percentuale minima indennizzabile.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 22 aprile 1981 la sentenza in oggetto con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 145, lett. A) del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27.12.1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%

anziché al 10%.

Per effetto di tale pronuncia, che fa seguito a quella della stessa Corte n. 93 del 1977 con la quale veniva eliminata la differenza di grado di indennizzabilità che prima esisteva tra i lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e gli affetti da malattie professionali, viene esteso anche ai silicosi ed asbestosi il trattamento previsto per tutti gli altri assicurati. Infatti la predetta sentenza consente, con la caducazione parziale dell'art. 145, di considerare anche la silicosi e l'asbestosi indennizzabili qualora dalle stesse derivi una inabilità superiore alla misura del 10%.

Efficacia nel tempo

La pronuncia in esame, ai sensi dell'art. 136 della Carta Costituzionale, preclude l'applicazione erga omnes del disposto di cui al punto a) dell'art. 145 "Testo Unico", con decorrenza dal 23 aprile 1981, cioè dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza stessa nella G.U.

In base ai principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la dichiarazione della Corte deve trovare attuazione oltre che nelle fattispecie che si sono verificate a partire dalla data suddetta anche per i rapporti precedentemente insorti, da considerare giuridicamente esistenti al 23 aprile 1981, in quanto rientranti in una delle ipotesi seguenti:

a) casi in corso di istruttoria per i quali l'Istituto non ha ancora notificato il giudizio medico-legale alla data del 23 aprile 1981;

b) casi di cui, relativamente ad un provvedimento negativo adottato anteriormente al 23 aprile 1981, sono in atto controversie amministrative (per opposizione anteriore o successiva alla richiamata data) o controversie giudiziarie;

c) casi già definiti negativamente per la non esistenza di silicosi o asbestosi che, alla citata data del 23 aprile 1981, non risultano ancora colpiti dal termine di prescrizione triennale ex articolo 112 del "Testo Unico" (3 anni dalla data di manifestazione della tecnopatia oltre, beninteso, i 150 giorni previsti per l'espletamento della procedura amministrativa);

d) casi definiti in fase di primo accertamento con provvedimento di "costituzione negativa di rendita" (grado di invalidità accertato in misura inferiore al 21%) per i quali è in corso il procedimento revisionale promosso anteriormente al 23 aprile 1981 o, comunque, il relativo provvedimento è ancora suscettibile di opposizione;

e) casi del pari già definiti con provvedimento di "costituzione-negativa di rendita" per i quali, ai sensi dell'art. 146 del "Testo Unico", è comunque promuovibile il giudizio di revisione medica.

In tutte le ipotesi di cui ai punti a), b) e c) la rendita costituita alla luce della decisione della Corte Costituzionale deve avere decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale semprechè, con riferimento a quella data, il grado di inabilità permanente venga accertato in misura superiore al 10%.

Nell'ipotesi di cui al punto d), qualora il giudizio revisionale abbia accertato un grado invalidante superiore al 10%, la decorrenza della rendita - che deve comunque coincidere con quella stabilita per il provvedimento di revisione ai sensi dell'art. 146 del "Testo Unico", nonché delle disposizioni contenute nella circolare n. 63/1975 - può anche essere anteriore al 23 aprile 1981.

Infine, nell'ipotesi di cui al punto e), e cioè se il procedimento revisionale venga promosso dopo il 23 aprile 1981, la decorrenza della rendita sarà ovviamente successiva alla data indicata è disciplinata dalle norme

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vigenti in materia (art. 146 "Testo Unico" e circolare n. 63/1975 citati).

Va precisato che la revisione deve considerarsi espletata anche quando abbia esito di conferma rispetto alla precedente valutazione del danno compresa tra l'11 ed il 20%.

Il riesame delle singole pratiche secondo i criteri innanzi esposti deve avere luogo anche per le fattispecie che - indipendentemente da una precisa iniziativa degli interessati - vengano comunque alle evidenze delle Unità operative.

Criteri medico legali per la valutazione del grado minimo indennizzabile

Per quanto concerne i criteri di valutazione del danno anche in relazione alla nuova percentuale minima indennizzabile, si rinvia a quanto considerato al punto 2) della circolare n. 72/39 T.U. del 23 ottobre 1976.

Procedura meccanizzata

A partire dal rateo di settembre i programmi della gestione meccanizzata sono stati adeguati alla nuova normativa.

Rilevazioni statistiche

Ai fini di una valutazione dei maggiori oneri conseguenti alla pronuncia in esame, questa Direzione generale provvederà ad evidenziare dal 23 aprile 1981 al 31 dicembre 1981 tutti i casi di silicosi ed asbestosi, di cui ai primo capoverso della pag. 2, indennizzati in rendita sulla base di un grado di inabilità superiore al 10 e inferiore al 21%.

Eventuali dubbi e difficoltà di carattere interpretativo ed operativo dovranno essere segnalati a questa Direzione generale.

Riferimenti

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