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2 del Testo Unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 28 del 13 aprile 1976

Oggetto: Articoli 77, 3° comma e 85, 10 comma n. 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Valore delle espressioni "studenti di scuola media o professionale e studenti universitari agli effetti del diritto alle quote integrative della rendita ed alla rendita a superstiti.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 16 settembre 1975, ha adottato, in ordine alla questione in oggetto, la seguente delibera:

- in base agli articoli 77 e 85 del Testo Unico deve riconoscersi il diritto alle quote integrative della rendita ed alla rendita orfanile in ogni caso in cui i figli dell'assicurato risultino iscritti a scuole, istituti o corsi aventi organizzazione e strutturazione didattica idonea ad impartire, discipline di studio, formazione e preparazione professionale per un loro più qualificato inserimento nel sistema produttivo, la cui frequenza impedisca la sussistenza di un rapporto di lavoro o di una attività di guadagno tale da garantire una autosufficienza economica che escluda lo status della vivenza a carico.

Per la verifica di tale presupposto occorre far riferimento alla normativa fissata dall'INPS in materia di assegni familiari, e precisamente:

a) deve riconoscersi il diritto alle quote integrative della rendita per i figli studenti - nei limiti di età di cui all'articolo 77, 3° comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - ove all'assicurato stesso sia riconosciuto il diritto agli assegni familiari da parte dell'INPS o ad altro trattamento analogo da parte di altro Ente;

b) qualora l'assicurato non rientri tra le categorie di persone titolare del diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento analogo si deve accertare, ai fini della concessione delle prestazioni di cui a punto a), la sussistenza dei requisiti richiesti dall'INPS per la concessione degli assegni familiari;

c) deve riconoscersi il diritto alla rendita orfanile nei casi in cui l'orfano studente - nei limiti di età previsti dall'articolo 85, 10 comma, n. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - si trovi nelle condizioni previste dalla normativa INPS, in materia di assegni familiari.

La suddetta delibera sintetizza i risultati di una indagine interpretativa originata dalle disposizioni innovative introdotte dagli articoli 77 e 85 del vigente Testo Unico a favore dei figli ultra diciottenni studenti di scuola media o professionale o studenti universitari; nel contempo costituisce una risposta agli eterogenei quesiti che sono emersi nel corso della pratica attuazione della norma in rapporto alle continue modifiche organizzative e strutturali verificatesi in questi ultimi anni nel campo dell'istruzione, anche sul piano legislativo, per rispondere alle esigenze di un nuovo tipo di domanda culturale che, accanto a tradizionali contenuti classici ed umanistici, recepisce e traduce gli obiettivi di un assetto socio-economici in costante trasformazione.

Considerazioni essenzialmente di fatto hanno imposto di adottare - per una uniforme regolazione della materia aderente alla attuale realtà sociale - criteri interpretativi che diano maggiore risalto alla "ratio"

ispiratrice del disposto normativo che è principalmente quella di costituire incentivi mediante l'erogazione di quote integrative ed rendite orfanili, affinché, malgrado le conseguenze negative degli eventi lesivi sullacapacità di guadagno dei lavoratori colpiti, i loro figli possano intraprendere o proseguire attività di studio e di formazione per un migliore e più qualificato inserimento nel tessuto economico-produttivo.

Essendo questa la finalità logica delle prestazioni e dovendosi escludere qualsiasi volontà del legislatore di creare sul piano sociale condizioni di discriminazione con altre categorie di giovani, sarebbe arbitrario attribuire alla norma una qualsiasi funzione coercitiva sulla libertà dello studente di indirizzarsi verso le discipline che ritiene più congeniali alle sue naturali capacità ed idonee a realizzare i programmi di futuro lavoro.

Una interpretazione logica delle disposizioni di legge in esame non può quindi che concludersi nell'affermazione del principio enunciato all'inizio del testo della delibera stessa.

Una siffatta interpretazione estensiva non contrasta, del resto, sul piano formale con la stessa formulazione letterale del testo che anzi apporta un ulteriore argomento di fondatezza.

La generica dizione usata scuola "media o professionale" e "corsi universitari", libera da qualsiasi aggettivazione che avrebbe potuto determinare ulteriori qualificazioni, non consente infatti altre limitazioni se non quelle espressamente contemplate, derivanti dai vari livelli di istruzione, elementare, media o

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professionale ed universitaria, e dai requisiti dell'età.

Tali criteri ermeneutici vengono ulteriormente suffragati da analoghe normative adottate da altri Enti operanti nel campo della previdenza sociale e rispondono quindi ad una esigenza di coordinamento e di uniformità nel sistema previdenziale, in conformità ad un indirizzo cui peraltro non è rimasta estranea la stessa giurisprudenza.

Alla luce quindi dell'ampio significato, che ragioni logiche e sociali impongono di attribuire a termine

"studenti", vengono a cadere le distinzioni tra scuole ed università pubbliche e private, nazionali e straniere e tra le stesse categorie di scuole dell'apparato scolastico privato, siano esse pareggiate o riconosciute o meramente gestite da soggetti privati anche se non portano al conseguimento di titoli di diploma di laurea espressamente riconosciuti dallo Stato, purché risulti la loro indubbia utilità al fine di attuare nuove scelte professionali, ed aventi comunque una organizzazione didattica rispondente ai requisiti enunciati nel testo della delibera (a titolo soltanto esemplificativo si citano - nell'ambito dell'istruzione media o professionale - le scuole per infermiere professionale e per segretarie d'azienda, gli istituti musicali, i corsi di specializzazione e di perfezionamento tendenti al conseguimento di una specifica qualificazione professionale, i corsi di studio a carattere internazionale e - nell'ambito dell'istruzione universitaria - le scuole di servizio sociale, i corsi di teologia presso Università gestite da autorità ecclesiastiche o i corsi frequentati presso Università straniere).

Più in particolare, nell'ampia casistica che la soluzione interpretativa adottata permette, vengono a ricadere i Corsi di istruzione tecnica ed i corsi di addestramento professionale promossi ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da altre pubbliche amministrazioni, dovendosi constatare come le motivazioni - che in un primo tempo erano state addotte per escludere del beneficio gli allievi di tali corsi (v. circ. n. 90/1966/14 Testo Unici) non resistono alle modificazioni nel frattempo intervenute nella loro strutturazione ed apertamente contrastano con i nuovi rapporti che si sono instaurati tra scuola e mondo della produzione e del lavoro.

I criteri di interpretazione sopra delineati debbono trovare applicazione, oltre che ovviamente nei casi futuri, anche in tutte le fattispecie in corso di trattazione e in quelle nelle quali l'esercizio del diritto non è stato ancora colpito dal generale termine prescrizionale triennale.

Per quanto concerne i termini e le modalità della certificazione da produrre per la comprova della qualifica di "studente" e per l'accertamento delle condizioni espressamente contemplate ai punti a), b) e c) della delibera in questione, si richiamano le disposizioni fornite con la citata circolare n. 90/1966/14 "Testo Unico" voce A) nn. 1 e 2, e voce B), e con l'allegato A alla circolare n. 26/1973, punto 7.2.

Si fa presente, infine, che il modulario attualmente in uso mantiene piena validità, ad eccezione del modulo 188-I nel quale dovrà essere opportunamente modificato, con apposito timbro, il riferimento ai minori di anni 21 a seguito della emanazione della legge 8 marzo 1975, n. 39.

Qualsiasi difficoltà che si dovesse incontrare nell'attuazione delle presenti disposizioni dovrà essere segnalata a questa Direzione generale.

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