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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 27/07/2016

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- ART.194, COMMA 1 LETT. A), DLGS. N. 267/2000 - SENTENZA ESECUTIVA TAR TOSCANA N.

642/2016 DEL 20.04.2016.

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 08:45, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Assente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Garosi Ilaria, Taddei carolina, Antonelli Marco.

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Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- ART.194, COMMA 1 LETT. A), DLGS. N. 267/2000 - SENTENZA ESECUTIVA TAR TOSCANA N. 642/2016 DEL 20.04.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota raccomandata A/R inviata a questo Ente e registrata al protocollo al n.

0008962/2016 del 02.05. 2016, con la quale la Segreteria del TAR TOSCANA trasmetteva la Sentenza esecutiva n. 642/2016 pubblicata in data 20 aprile 2016, depositata agli dell’Ufficio Servizi per il Territorio, con la quale il Comune di San Gimignano veniva condannato al rilascio della concessione edilizia oggetto del contenzioso e a pagare le spese di lite quantificate in euro 2.500,00 più spese generali 15% e cap 4% e quindi per la somma complessiva di euro 2.990,00;

PRESO ATTO che a seguito del ricorso al TAR presentato dalla Società Enoteca il Castello in data 02/05/2000 l’Amministrazione in carica al tempo ritenne di non doversi costituire in giudizio come si evince dalla stessa sopra citata sentenza;

PRESO ATTO altresì che la vicenda di cui trattasi si ricollega alle pratiche edilizie n.

1999/00601 del 05/08/1999 e n. 2000/00602 del 12/04/2000 depositate agli atti dell’Ufficio Servizi per il Territorio;

VISTA la nota 21 maggio 2016 dell’Avv. Simone Nocentini dello Studio Legale Lessona di Firenze, legale di fiducia dell’ente all’uopo interpellato, con la quale invitava l’ente stesso a dare esecuzione alla sentenza non essendoci margini ragionevoli di successo in un’eventuale appello alla suddetta sentenza;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’ammontare di € 2.990,00, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.a) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) trattandosi di debito derivante da sentenza esecutiva;

RILEVATO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente essendo imposto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (Cassazione Civ., Sez I, 16/06/2000, n. 8223);

RILEVATO, altresì, che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

PRESO ATTO degli orientamenti espressi dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti secondo le quali:

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare

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la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

(Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le

“sentenze esecutive”, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 194 TUEL ai sensi del quale il “riconoscimento” del debito avviene prima del pagamento, con atto di Consiglio Comunale (Corte dei Conti Puglia – sez. di controllo – parere n. 9 del 26/01/2012)

VISTO l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) che, al comma 1, lettera a), prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

DATO ATTO che, il pagamento delle somme dovute per sentenze di condanna deve necessariamente passare attraverso la procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al pari di tutte le altre ipotesi dalla stessa norma contemplate;

DATO ATTO che la spesa trova adeguata copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2016 al capitolo n. 1116/0;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs.vo 267/2000;

PRESO ATTO altresì del parere favorevole preventivamente espresso dall’Organo di revisione economico finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239 del D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore servizi per il Territorio e LL.PP. ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.

49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n.

174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente: invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:

Dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

Dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: Dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA

1) Di riconoscere la legittimità, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/00, comma 1, lett. a), delle somme derivanti dalla sentenza n. 642/2016 REG.PROV.COLL. N. 01164/2000 REG.RIC. del 28 aprile 2016 del TAR Toscana, relative al giudizio richiamato in premessa, per un importo complessivo di €.

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2.990,00;

2) Di dare atto che la somma di € 2.990,00 troverà copertura nel bilancio di previsione 2016 al capitolo n. 1116/0;

3) Di demandare ai Settori competenti gli adempimenti operativi derivanti dall’adozione del presente atto;

4) Di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della L. 289/02;

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

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